MEDICINA PREVENTIVA Clausole campione

MEDICINA PREVENTIVA. Le parti concordano sulla rilevanza dei controlli sanitari periodici di medicina preventiva e sull’importanza di individuare idonee soluzioni in materia, nell’ambito delle Istituzioni di Categoria preposte all’assistenza sanitaria integrativa. A tal fine le parti costituiscono apposita Commissione paritetica, per una propedeutica verifica congiunta presso la Cassa Mutua Nazionale per ricercare soluzioni che, con riferimento ai lavoratori di età superiore ai 40 anni, consentano utili prestazioni diagnostiche (check-up) integrative di quelle già rese dalla Cassa Mutua Nazionale in favore di detti lavoratori, nell’ambito di una sostenibile compatibilità dei costi complessivi. I lavori della Commissione paritetica si concluderanno in tempo utile a rendere effettivo il servizio entro e non oltre il 31.3.2010. A tal fine le parti individuano convenzionalmente l’importo di € 200,00 quale misura massima del contributo aziendale da destinare al finanziamento delle prestazioni integrative di cui al precedente comma.
MEDICINA PREVENTIVA. Fermo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e successive modificazioni, a richiesta degli interessati, sono previste le seguenti visite mediche - a carico dell'impresa - presso medici e/o studi medici convenzionati: - antitumorale femminile:
MEDICINA PREVENTIVA. 1. L’Azienda e le RSA convengono sull’importanza della prevenzione quale strumento prioritario di tutela della salute dei lavoratori: l’Azienda si impegna, pertanto, ad attivarsi per favorire l’effettuazione, da parte del personale dipendente ed in estensione al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) e successive modifiche, di indagini diagnostiche atte a rilevare l’insorgenza di affezioni sin dalle primissime fasi e ciò nel rispetto del diritto alla privacy, come da legislazione vigente.
MEDICINA PREVENTIVA. II Fornitore provvede al pagamento delle prestazioni di prevenzione effettuate una volta l'anno in strutture sanitarie convenzionate con il Fornitore indicate dalla Centrale Operativa del Fornitore previa prenotazione. Le prestazioni previste devono essere effettuate in un'unica soluzione.
MEDICINA PREVENTIVA. Preso atto, ed in considerazione delle innumerevoli “osservazioni” pervenute da parte delle imprese, è necessario snellire e rendere più funzionale il servizio di sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione alla figura del medico competente, alla sua presenza ed alle sue responsabilità. E’ auspicabile, per una maggiore efficienza del servizio, procedere ad una nuova convenzione nella quale siano indicati in maniera particolareggiata i compiti e le funzioni del medico competente. E’ necessario che si proceda ad una selezione delle strutture sanitarie che, avendone i requisiti, vogliano convenzionarsi con il PF. Questo al fine anche di rendere le imprese più consapevoli delle problematiche relative alla sorveglianza sanitaria. Le Parti concordano, inoltre, che si operi, di conseguenza, positivamente e fattivamente in funzione del raggiungimento dell’obiettivo del contenimento dei costi. Le parti ritengono di rinnovare l’accordo sperimentale del 11 luglio 2001, per l a vigenza contrattuale, con impegno a rincontrarsi trascorso un anno ai fini della valutazione dell’andamento dell’accordo medesimo e delle congruità economiche. Le Parti sottolineano che l’attività dei RLST non dovrà assolutamente sovrapporsi a quella di assistenza e consulenza svolta dai tecnici del PF per cui i componenti del predetto istituto dei RLST dovranno astenersi dal presentarsi nei cantieri e luoghi di lavoro già monitorati dal PF medesimo e dovranno espletare la loro attività laddove non siano presente i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza di cui all’articolo 18 del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. E’ comunque da evidenziare il ruolo positivo svolto e che potrà svolgere il PF, nell’ambito della formazione dei R.L.S., nel periodo appena trascorso e nell’immediato futuro.
MEDICINA PREVENTIVA. A partire dalla terza annualità assicurativa, la SOCIETA’ rimborsa agli ASSICURATI con almeno 30 anni di età, le spese relative al “check up” medico indicato in tabella, da eseguirsi in un’unica soluzione presso le STRUTTURE SANITARIE convenzionate.
MEDICINA PREVENTIVA. L’Assicuratore rimborsa o prende in carico anche in assenza di prescrizione medica, con il limite di € 1.000,00 per anno le spese per:
MEDICINA PREVENTIVA. 1. La Società può ordinare visite mediche intermedie presso il proprio medico di fiducia e a proprie spese.
MEDICINA PREVENTIVA. 71.1 Le Parti convengono sull’importanza della prevenzione quale strumento prioritario di tutela della salute dei lavoratori: l’Azienda si impegna, pertanto, ad attivarsi per favorire l’effettuazione, da parte del personale dipendente ed in estensione al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) e successive modifiche, di indagini diagnostiche atte a rilevare l’insorgenza di affezioni sin dalle primissime fasi e ciò nel rispetto del diritto alla privacy, come da legislazione vigente.
MEDICINA PREVENTIVA. A)Il fenomeno delle dipendenze da alcolismo, droga e tabagismo stanno sempre più interessando il mondo del lavoro, il quale non può quindi ignorare chi si trova a contatto con il problema e si trova comunque a gestirlo. In questo quadro è necessario trovare forme di solidarietà che rendano concreta la possibilità di un recupero del lavoratore interessato da tali fenomeni, ad una responsabile attività lavorativa. A tale proposito le parti concordano quanto segue: