Responsabilità e coperture assicurative Clausole campione

Responsabilità e coperture assicurative. L’aggiudicatario risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto contrattuale: ▪ a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’operatore economico stesso; ▪ a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione; ▪ a terzi e/o cose di loro proprietà.
Responsabilità e coperture assicurative. La merce oggetto del servizio offerto, conservata nel Magazzino esternalizzato dovrà essere assicurata contra i rischi di furto, incendio, allagamento, eventi atmosferici, ecc., ii cui massimale non dovrà essere inferiore al valore della giacenza media giornaliera di magazzino, pari a euro 700.000. L'Appaltatore farà sì che la merce sia assicurata anche durante la fase del trasporto dal magazzino a tutti i centri richiedenti. L'Appaltatore sarà direttamente responsabile di danni ai propri dipendenti e alle proprie attrezzature causate da terzi estranei all'Azienda ospedaliera, durante le attività richieste dall'Appalto; sarà inoltre responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati dal proprio personale durante l'esecuzione del servizio appaltato. L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alle assicurazioni obbligatorie per legge del personale impiegato per lo svolgimento del servizio tenendo l’Amministrazione esonerata al riguardo da ogni responsabilità. L'Esecutore, fatta salva la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Azienda ospedaliera e a terzi nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali. L'Esecutore ha l'obbligo di stipulare (e/o di essere titolare di eventuale polizza già stipulata a scadenza indeterminata producendo documentazione attestante ii pagamento dei premi per ii rinnovo della copertura assicurava in coincidenza di ogni rinnovo) di una idonea polizza assicurativa con una società di primaria e riconosciuta importanza, che preveda la copertura di tutti rischi da responsabilità civile - RCT - nei confronti dell'Azienda Ospedaliera e di terzi, derivanti dall'attività svolta dall'impresa, dal suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori , con un massimale unico di almeno Euro 2.500.000 (duemilionicinquecento) per la durata dell'affidamento oltre che di polizza assicurativa per i dipendenti dell'Esecutore soggetti ad INAIL-garanzia RCO, per l'intera durata dell'appalto. La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali: - reintegro automatico dell’intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato - da parte della Compagnia di Assicurazione espressa rinuncia al diritto di rivalsa, a qualsiasi modo, verso l'Azienda Ospedaliera e/o suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati - indicazione che tra gli assicurati si intendono compresi tutti...
Responsabilità e coperture assicurative. L’Esecutore sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione ai lavori eseguiti, potessero derivare ai beni immobili e mobili del Cineca, nonché a terze persone o a cose di terzi, ai dipendenti del Cineca. Prima della sottoscrizione dell’accordo quadro, come previsto dall’art. 125 del DPR 207/2010, l’Esecutore dovrà produrre una polizza assicurativa stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), che deve recare espressamente il vincolo a favore del Cineca, con massimale unico non inferiore a € 500.000,00; tale polizza dovrà comprendere anche una garanzia RCT-RCO con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro e di € 500.000,00 per persona.
Responsabilità e coperture assicurative. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità derivante dall’espletamento della fornitura, impegnandosi a tenere indenne il Committente e terzi, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni arrecati a persone, immobili e beni mobili, tanto del Committente che di terzi, in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero della loro mancata esecuzione. Il Fornitore risponde, altresì, del comportamento dei propri dipendenti, nonché dei danni da questi arrecati a persone o cose sia del Committente che di terzi, manlevando e tenendo indenne conseguentemente il Committente stesso da qualsiasi pretesa al riguardo. Il Fornitore si impegna espressamente a tenere indenne il Committente da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti da terzi al Committente, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti riferibili comunque alla sua responsabilità. Il Fornitore, a copertura delle attività oggetto del Contratto o ad esse comunque correlate, deve essere in possesso delle coperture assicurative, stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione, se eventualmente richieste nei documenti contrattuali.
Responsabilità e coperture assicurative. Resta ad esclusivo carico del Gestore ogni responsabilità, di qualsivoglia natura e specie, per qualsiasi danno arrecato e contestato da terzi, derivante dall’attuazione della concessione in oggetto. A tal fine, il Gestore si obbliga a tenere indenne il Concedente da qualsiasi pretesa a qualunque titolo avanzata da terzi. Al contempo si evidenzia che il Gestore:
Responsabilità e coperture assicurative. Nell’esecuzione del servizio la Ditta aggiudicataria deve adottare di propria iniziativa tutti i provve- dimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone (propri lavoratori, personale pubblico e chiun- que altro terzo) e alle cose (beni mobili e immobili del domicilio dell’utente). La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone e beni propri, dell’Azienda Sanitaria/Ospedaliera/Istituto o di terzi, in vir- tù dell’esecuzione del servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se eseguite da parte di terzi. La Ditta aggiudicataria si impegna, per l’intera durata del servizio, a stipulare idonee assicurazioni con primarie compagnie a copertura di ogni rischio derivante dall’uso dei presidi in parola, nonché contro manomissioni, furti e incendi, sollevando l’Azienda Sanitaria/Ospedaliera/Istituto da qual- siasi responsabilità connessa con l’uso e il funzionamento del presidio. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Amministrazione appaltante prima dell’inizio del servizio.
Responsabilità e coperture assicurative. L’appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell’inizio del servizio una polizza di assicurazione in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose tanto dell’Amministrazione che di terzi, nell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato, anche in caso di intervento di eventuali subappaltatori. A tal fine, il Fornitore è tenuto a sottoscrivere per l’intera durata dell’appalto apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi (R.C.T) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O). I massimali di garanzia per l’assicurazione R.C.T/R.C.O non dovranno essere inferiori all’importo di € 500.000,00 per sinistro e per persona. In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto, e ciò comporterà la decadenza dall’aggiudicazione; in tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria. La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante. Qualora il Fornitore sia un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall’art. 103, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Responsabilità e coperture assicurative. La Società ARCHEOARES di Xxxxxxxxx Xxxxxx e C. snc sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, immobili, opere e beni culturali in genere, arredi e attrezzature che risultassero causati per fatto suo o dei suoi dipendenti/collaboratori, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi oggetto del presente accordo. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni sopra descritti eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal Collaborante. A garanzia delle responsabilità di cui sopra, il soggetto Collaborante ha stipulato e consegnato al Comune polizza assicurativa n. 111401418 emessa in data 9 aprile 2021 dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Civita Castellana (VT) come segue: - RCT per un massimale di € 2.000.000,00 per sinistro che copra tutti i danni arrecati a terzi, compreso il Comune di Viterbo, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. L'RCT prevede: • estensione alla conduzione dei locali, strutture e beni consegnati al soggetto Collaborante; • danni a cose di terzi da incendio; • danni arrecati a terzi da dipendenti, soci, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui il Collaborante si avvalga a qualsiasi titolo; • danni arrecati a locali, strutture e beni loro consegnati nei periodi di consegna/custodia. - RCO responsabilità civile verso prestatori di lavoro, per il caso di infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, inclusi dipendenti, soci, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui il Collaborante si avvalga, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria Inail, dipendenti e non, delle quali l'aggiudicatario si avvalga, in relazione a tutte le operazioni e attività connesse al presente accordo, comprese quelle accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, per un massimale di garanzia di € 1.500.000,00 per sinistro ed € 1.500.000,00 per persona. Qualora nel corso dell'accordo si rivelassero irregolarità, problematiche o altri inconvenienti di qualsiasi natura che possano incidere sulla gestione del servizio, il Collaborante dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune. Il Comune di intende sollevato da ogni responsabilità al riguardo. Il Collaborante è t...
Responsabilità e coperture assicurative. Le parti rispondono, ciascuna per la propria responsabilità, per i danni che il proprio personale potrà causare a terzi, nell’espletamento dell’attività. Entrambe le parti danno atto, con la sottoscrizione del presente accordo, di aver attivato la copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro a favore del proprio personale.
Responsabilità e coperture assicurative. Il gestore sarà direttamente responsabile, assumendosene ogni onere, delle eventuali contravvenzioni ai regolamenti di polizia, di igiene, fiscali, ecc., nonché di qualunque danno che potrà essere arrecato a persone o cose in dipendenza della gestione. Il gestore si assume ogni responsabilità per casi di infortuni, nonché di danni arrecati a Trento Funivie e/o a terzi in dipendenza dell’esecuzione del contratto di locazione. A tal fine dovrà possedere una polizza assicurativa di R. C. T./O minimo per i seguenti massimali: - € 2.000.000,00 per ogni sinistro; - € 2.000.000,00 per ogni persona; - € 1.000.000,00 per danni a cose. Copia della polizza assicurativa dovrà essere presentata a Trento Funivie prima dell’inizio della gestione. L’immobile è coperto da apposita polizza assicurativa “all risks” con primario istituto assicurativo da parte della Committente, che provvederà a rifatturarne i costi al gestore.