Responsabilità civile verso prestatori di lavoro Clausole campione

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro i limiti del Massimale, di quanto egli sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in qualità di datore di lavoro: - ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e dell’art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti Decreti ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; - ai sensi del Codice Civile per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente paragrafo per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124. L’Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n° 222. L’Assicurazione è operante a condizione che, al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge per i prestatori di lavoro. Ai fini della presente garanzia sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell’Assicurato i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole, purché in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge, che, in via occasionale o secondo la previsione dell’art. 2139 C.C., prestino la loro opera, anche manuale, nell’azienda dell’Assicurato e per conto dello stesso.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. Sono esclusi i casi in cui, al momento del sinistro, l'Assicurato non fosse in regola con gli obblighi di assicurazione di Xxxxx. Sono inoltre escluse le malattie professionali.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. La Società, entro il Massimale e i limiti in- dicati in Polizza, garantisce l’Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto deve pagare:
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti e/o dai prestatori di lavoro (RCO), incluse malattie professionali; ✓ Sezione Responsabilità Civile Prodotti: danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti coperti da contratto – per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro messa in circolazione; ✓ Sezione Sostegno al reddito: i danni da interruzione d’esercizio nell’ambito dell’attività svolta e un sostegno temporaneo al reddito in caso di ricovero ospedaliero e/o periodo di convalescenza dovuti ad infortunio dell’Assicurato; ✓ Sezione Assistenza: i beni immobili e mobili assicurati attraverso una serie di prestazioni fornite da BLUE ASSISTANCE S.p.A.; Con riferimento alle suddette sezioni, per il dettaglio delle garanzie sempre comprese e delle estensioni operanti con pagamento di un premio aggiuntivo di rimanda al DIP aggiuntivo. L’ampiezza dell’impegno di Assimoco è rapportata alle somme assicurate e/o massimali prescelti dal contraente e indicati puntualmente nella scheda di polizza.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. Non ci sono elementi aggiuntivi rispetto a quanto indicato nel DIP Base. Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal Contraente sono previsti somme assicurabili (massimali), identificate nel dettaglio nella Scheda di polizza, i limiti ed eventuali franchigie o scoperti. L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato. In aggiunta a quanto indicato nel DIP Base, tutte le coperture non operano in relazione a qualsiasi danno (di qualsivoglia natura) e a qualsiasi richiesta originata o derivante da fatti e circostanze collegate o comunque connesse con: - le epidemie o le pandemie, dichiarate tali dalle Autorità governative nazionali o internazionali e/o dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS); - il Sars-Cov-2 ovverosia il COVID-19, compresa qualsiasi mutazione e variazione dello stesso; - tutte le malattie infettive e/o contagiose.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. La Società risponde delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente re- sponsabile sia direttamente che ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, per infortuni sul lavoro accaduti durante il tempo dell’assicurazione, nonché per le malattie professionali, sofferti dai propri dipendenti, direttori e dirigenti di ogni livello e dai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, nonché da parasu- bordinati, soggetti impiegati in lavori socialmente utili, lavoratori temporanei, occasionali o accessori, e comunque da coloro per i quali la normativa vigente pone a carico del Contraente l’iscrizione all’Inail o attribuisce ad essa un ruolo di soggetto responsabile. Il Contraente rimarrà pertanto indenne:
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. (qualora vi sia personale assunto dalla società)
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. (estensione di garanzia): indennizza l'assicurato per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o addetti alle attività statutarie per le quali è prestata l'assicurazione. Inoltre indennizza i danni, causati ai suddetti lavoratori, per morte e lesioni personali da infortunio dalla quale derivi un'invalidità permanente. Inoltre, l'Organizzazione di Volontariato, non è considerata terza rispetto ai singoli volontari.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. Prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di 1.500,00 euro.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. Sono esclusi i danni derivanti da malattie professionali.