Responsabilità - Assicurazione Clausole campione

Responsabilità - Assicurazione. L'aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato speciale d’appalto, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro. L'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire all'appaltante/concedente, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettiva ottemperanza. L'aggiudicatario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere, materiali e automezzi che risultassero causati dal personale dipendente dall’aggiudicatario, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati. In ogni caso, l’aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a libri, documenti, automezzi, attrezzature e strumentazioni, impianti o altri oggetti, e, quando possibile, alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate. Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa grave a carico dell'aggiudicatario, per danni e/o furti al patrimonio delle biblioteche e dell’archivio, l'appaltante/concedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto. Fermo restando quanto sopra previsto, l'aggiudicatario è inoltre tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa per i danni al patrimonio e alle attrezzature conservati nelle biblioteche e nell’archivio causati dal proprio personale, compresa la copertura per furti, vandalismi, manomissioni, ecc., nonché, esclusivamente per i locali ad uso ristorazione della Biblioteca delle Oblate, per gli eventuali pregiudizi che possano derivare all’immobile (art. 108, D. lgs. 42/2004) Detta polizza dovrà essere stipulata, per un massimale di copertura non inferiore a € 1.500.000,00, con primaria compagnia nazionale o internazionale, e dovrà essere preventivamente approvata dall’appaltante/concedente, presso il quale l’aggiudicatario dovrà depositare copia della polizza sottoscritta prima della sottoscrizione del contratto di cui al presente appalto. Per il servizio Bibliobus l’appaltante attiva apposita polizza Kasko, i cui oneri saranno a carico dell’aggiudicatario, e copia della quale dovrà essere consegnata all’appaltante/concedente prima della sottoscrizione del contratto di cui al presente appalto. L’aggiudicatario dovrà stipulare, e consegnare all’appaltante/concedente prima della sottoscrizi...
Responsabilità - Assicurazione. Il fornitore è responsabile nei confronti di TechnoAlpin e di terzi in caso di danni patrimoniali, a persone o cose, causati dal proprio comportamento o dal comportamento dei propri subfornitori. A tal riguardo, il fornitore dispone di una polizza assicurativa RCT con somma minima assicurata pari a Euro 4.000.000,00 (in lettere: quattro milioni/00), a copertura di tutte le obbligazioni nei confronti di terzi, comprese le obbligazioni di TechnoAlpin, valida per tutti i danneggiamenti e i danni patrimoniali e alle cose derivanti e conseguenti all'esercizio dell'attività professionale, che nel contempo manleva TechnoAlpin da qualsiasi pretesa. Il fornitore si impegna a imporre a tutti i subfornitori gli stessi obblighi conformemente all'assicurazione di Responsabilità civile verso terzi. Il fornitore è tenuto ad allegare alla conferma d'ordine una copia di ogni documento, a comprova dell'esistenza e del mantenimento della polizza sopra richiesta. Se il fornitore omette di stipulare un'assicurazione corrispondente, ciò rappresenta un motivo valido per differire il pagamento delle fatture del fornitore ovvero annullare l'ordine, senza peraltro esonerare il fornitore da tutte le conseguenze di legge.
Responsabilità - Assicurazione. L’impresa assumerà in proprio ogni responsabilità, direttamente o indirettamente connessa all’espletamento dell’appalto, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone e/o alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, qualunque ne sia la natura o la causa. L’assunzione di tale responsabilità sarà documentata da una polizza assicurativa: - RCT (Responsabilità civile verso terzi): una polizza contro qualsiasi rischio derivante dalla responsabilità civile (comprese eventuali intossicazioni) per la gestione del servizio con massimale unico di € 5.000.000,00, con il limite di € 2.500.000,00 per ogni persona e di € 2.500.000,00 per danni a cose – per anno. L’appaltatore assumerà a proprio carico l’intero onere economico di franchigie eventualmente previste nella predetta polizza. La suddetta polizza dovrà essere sottoscritta con primaria Compagnia assicurativa operante nell’intero territorio nazionale e copia della stessa sarà consegnata all’Amministrazione prima della stipula del contratto. La polizza di assicurazione dovrà essere stipulata espressamente per l’esecuzione del presente affidamento.
Responsabilità - Assicurazione. 1. L'aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato speciale, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro.
Responsabilità - Assicurazione. 1.Il concessionario esonera il Comune di Ospedaletti da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, provocati nell’esecuzione delle attività oggetto della concessione o comunque verificatisi all’interno del complesso in concessione, nel periodo di efficacia della stessa, restando a completo ed esclusivo carico del primo qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Responsabilità - Assicurazione. Tutti i rischi e responsabilità derivanti dalla conduzione del Punto Vendita sono a carico del Commissionario, quale comodatario dell’impianto Per far fronte a tali rischi di esercizio il Commissionario stipulerà, trascorso positivamente il periodo di prova, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni (RCT/RCO).
Responsabilità - Assicurazione. La direzione della manifestazione non è responsabile di eventuali perdite e/o danneggiamenti agli stand e alla merce in esposizione. In particolare (ma non a titolo esclusivo), è esclusa la responsabilità per qualsivoglia tipo di negligenza (grossolana, media, lieve). Ogni espositore ha l'obbligo di stipulare un'assicurazione contro incen- dio, allagamento, danni di trasporto, danneggiamenti e furto degli stand e della merce in esposizione.
Responsabilità - Assicurazione. 25. Il cantiere non risponde del deterioramento o mancanza di materiale lasciato all’esterno dell’imbarcazione (e di facile esportazione), oppure stivato in gavoni accessibili dall’esterno e privi di idonee chiusure.
Responsabilità - Assicurazione. L’Impresa appaltatrice assumerà in proprio ogni responsabilità, direttamente o indirettamente connessa all’espletamento dell’appalto, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone e/o alle cose, tanto della Stazione Appaltante che dei terzi, qualunque ne sia la natura o la causa. L’assunzione di tale responsabilità sarà documentata da tre polizze assicurative: - RCT (Responsabilità civile verso terzi): una polizza contro qualsiasi rischio derivante dalla responsabilità civile (comprese eventuali intossicazioni) per la gestione della mensa per € 10.000.000,00, con il limite di € 5.000.000,00 per ogni persona e di € 5.000.000,00 per danni a cose – per anno; - Incendio (e garanzia accessoria rischi incendio): a) rischio locativo nei casi di responsabilità a temine degli art. 1588 – 1589 e 1611 del c.c. di € 5.000.000,00, per rischi relativi ad incendio della struttura adibita a mensa e relative pertinenze ed edifici confinanti con relativi impianti ed arredi per anno; b) Ricorso terzi fino ad un massimo importo con capitale assicurato di € 3.000.000,00 per sinistro - per anno); c) contenuto (merci, macchinari, attrezzature e quant’altro forma il contenuto in genere del rischio assicurato di € 2.000.000,00; d) spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro fino a concorrenza di € 300.000,00; - Ulteriori coperture assicurative richieste dalla Stazione Appaltante in sede di stipulazione contrattuale e in fase esecutiva dell’affidamento. L’Impresa appaltatrice assumerà a proprio carico l’intero onere economico di franchigie eventualmente previste nelle predette polizze. Le suddette polizze dovranno essere sottoscritte con primaria Compagnia assicurativa operante nell’intero territorio nazionale e copie delle stesse saranno consegnate alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto. Le polizze di assicurazione dovranno essere stipulate espressamente per l’esecuzione del presente affidamento. Il servizio potrà essere subappaltato entro il limite del 40% (quarantapercento) dell’importo complessivo contrattuale, solo se espressamente dichiarato in sede di gara15.
Responsabilità - Assicurazione. Art. 40 - Cauzione definitiva