Definizione di Rischio locativo

Rischio locativo le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprieta’ di terzi dall’Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza;
Rischio locativo. La responsabilità dell’Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dell’assicurato in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza.
Rischio locativo. Garanzia prestata nell’ambito della copertura Incendio con la quale s’intende garantire il locatario (affittuario - conduttore) contro eventuali richieste del locatore (proprietario - assicurato) per danni all’immobile locato.

Examples of Rischio locativo in a sentence

  • Se al momento del Sinistro la somma assicurata per il Fab- bricato o per il Rischio locativo risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell’area, e per il Contenuto al valore di rimpiazzo, la Compagnia risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.

  • Le garanzie previste dalla presente sezione sono prestate a primo rischio assoluto per le partite Fabbricato, Contenuto, Rischio locativo, qualora indicato espressamente nella scheda di polizza.

  • Rischio locativo – Ricorso terzi – Fenomeno elettrico – Acqua condotta e gas, spese di ricerca e riparazione del guasto – eventi atmosferici – eventi sociopolitici o atti vandalici – indennità aggiuntiva a percentuale.

  • Rischio locativo = = = valore incluso in Beni immobili Ricorso terzi e/o Ricorso locatari xx.000.000,00 ..

  • INCENDIO E DANNI AI BENI Rischio locativo Se l’assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt.


More Definitions of Rischio locativo

Rischio locativo responsabilità civile che grava sull’Assicurato/Contraente ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, per danni materiali cagionati da evento ga- rantito dalla presente polizza al fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato. Se la somma assicurata è inferiore al valore reale del fabbricato, calcolato a termini di poliz- za, viene applicata la regola proporzionale.
Rischio locativo. La somma assicurata
Rischio locativo responsabilità civile che grava sull’Assicurato/Contraente ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati all’Abitazione tenuta in locazione dall’Assicurato.
Rischio locativo. La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni materiali al fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato, direttamente causati da incendio, esplosione o scoppio.
Rischio locativo. Questa copertura garantisce l'assicurato per i danni subiti dai locali da lui affittati, presi in locazione e/o in comodato d’uso, e causati da atti riconducibili alla sua responsabilità, da un incendio o da un altro evento dannoso compreso in polizza.
Rischio locativo. L’impresa in caso di responsabilità dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1588, 1589 e 1611 c.c. risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile ai termini della presente sezione.
Rischio locativo la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area; - “MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO”: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.