Definizione di Ricorso terzi

Ricorso terzi garanzia che copre i danni materiali e diretti arrecati alle cose di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato.
Ricorso terzi le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed im- mobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di be- ni o di attivita’ di terzi.
Ricorso terzi le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed im- mobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono compresi tra i vicini i coinquilini, i condomini nonche’ il proprietario dell’immobile stesso, per le parti non locate dall’Assicurato. Rientrano in tale voce, fino alla concorrenza dell’importo indicato, anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni o di attivita’ di terzi;

Examples of Ricorso terzi in a sentence

  • L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

  • Ricorso terzi da incendio: danni materiali provocati a terzi dall’incendio dell’auto.

  • Qualora l’assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini – Ricorso terzi" la presente opererà in secondo rischio (in eccesso o per differenza di condizioni) rispetto a tale polizza.

  • La garanzia Ricorso terzi non è operante per i danni: 🗶 ai beni che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni sugli stessi mezzi trasportati; 🗶 di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo.

  • Resta inteso che qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio, senza applicazione della franchigia prevista nella apposita sezione “Scoperti e franchigie”, sempreché il massimale prestato con garanzia ”Ricorso terzi” risulti di importo superiore rispetto alla franchigia suddetta.


More Definitions of Ricorso terzi

Ricorso terzi la Copertura assicura il risarcimento delle somme che l’Assicu- rato sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose od animali, in conse- guenza di Incendio, Esplosione e Scoppio dell’autoveicolo indicato in Polizza, quando non si trovi in circolazione ai sensi del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209.
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini del presente Settore di garanzia. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente.
Ricorso terzi interruzioni o sospensioni di attività Nessuno Nessuna 10% della somma assicurata alla relativa partita Spese per demolizione e sgombero ad integrazione: residui rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” Nessuno Nessuna Per i residui tossici e nocivi 10% somma assicurata con il Max di Euro 10.000,00 Maggiori spese Nessuno 3 giorni La somma assicurata alla relativa partita max 90 giorni consecutivi Eventi atmosferici Nessuno Euro 250,00 80% della somma assicurata Eventi socio-politici Spese per rimuovere e ricollocare il contenuto 10% min. Euro 250,00 Nessuna 10% del danno liquidabile Max Euro 15.000,00 5% del danno liquidabile Max Euro 5.000,00 Sovraccarico neve 10% min. Euro 5.000,00 max Euro 50.000,00 Nessuna 20% della somma assicurata alla partita contenuto Acqua condotta Nessuno Euro 100,00 20% della somma assicurata alla partita contenuto Spese di ricerca e riparazione di guasti da acqua condotta Nessuno Euro 200,00 4/1000 somma assicurata alla partita fabbricato con il Max di Euro 3.000,00 Grandine Nessuno Euro 250,00 Euro 5.000,00 Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limiti di valore/esistenza se indicato) Rifacimento di archivi, registri e documenti in genere Nessuno La somma assicurata alla relativa partita Fenomeno elettrico Nessuno Euro 200,00 La somma assicurata alla relativa partita Gelo Nessuno Euro 200,00 Euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo Intasamento gronde e pluviali 10% dell’indennizzo con il minimo di Euro 200,00 Nessuna Euro 2.500,00 Occlusione di condutture, trabocco e/o rigurgito di fogna Nessuno Euro 200,00 Euro 2.500,00 Lastre Nessuno Euro 150,00 per insegne e vetrinette Euro 1.500,00 per singola lastra Colaggio impianti automatici di estinzione Nessuno Euro 200,00 Nessuna Condizioni che regolano il caso di sinistro
Ricorso terzi. La Società, se attivata la garanzia, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti, cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini del presente Capitolo di Polizza, ancorché non liquidato perché in Franchigia. L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizza. Sono esclusi dall’Assicurazione i danni: • a cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli o natanti di terzi, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo. Non sono considerati terzi: 1) i componenti del Nucleo familiare; 2) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1); 3) le Società o Enti che, rispetto all’Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché delle Società medesime l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che costituiscano con loro i rapporti di cui al punto 1). Il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il previo consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
Ricorso terzi. Sono compresi i danni: ✓ danni a beni di terzi provocati da incendio, esplosione e scoppio di beni di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti ✓ che derivino dall'interruzione o dalla sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi. ✓ causati da incendio, esplosione e scoppio ai locali e/o al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, fino al 10% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro e per periodo assicurativo e per annualità di polizza.
Ricorso terzi limitazioni I danni: ! che derivino dall'interruzione o dalla sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, sono pagati fino al 10% del massimale indicato in polizza per singolo sinistro ! causati da incendio, esplosione e scoppio ai locali e/o al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, sono pagati fino al 10% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro e per periodo assicurativo e per annualità di polizza.
Ricorso terzi. La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza e si intende operante solo ed esclusivamente se assicurata la partita “fabbricato” o “rischio locativo”.