Common use of Requisiti di ordine speciale Clause in Contracts

Requisiti di ordine speciale. 3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Per i Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici, le Stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui ai commi 4, 7 e 8, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale maturato nell’anno precedente a quello di indizione della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data diindizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. Nei Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono prioritariamente dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell’importo delle opere o, in alternativa, con adeguata motivazione, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell’appalto, mentre per i requisiti di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nei 10 anni precedenti contratti analoghi a quelli in affidamento anche a favore di soggetti privati.

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Requisiti di ordine speciale. 3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Per i Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici, le Stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui ai commi 4, 7 e 8, al comma 4 per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale maturato nell’anno precedente a quello di indizione della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli richiedereagli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data diindizione di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. Nei Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono prioritariamente dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell’importo delle opere o, in alternativa, con adeguata motivazione, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell’appalto, mentre per i requisiti di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nei 10 anni precedenti contratti analoghi a quelli in affidamento anche a favore di soggetti privatiArticolo 100.

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Requisiti di ordine speciale. 3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XXIX. 11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui ai commi 4, 7 e 8, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale maturato nell’anno precedente a quello di indizione Articolo 100. Requisiti di ordine speciale. 3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Per i Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici, le Stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codiceXXIX. 11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui ai commi 4, 7 e 8, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedereagli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. maturato nell’anno precedente a quello di indizione della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data diindizione di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. Nei Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici, SAI i requisiti economico-finanziari sono prioritariamente dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell’importo delle opere o, in alternativa, con adeguata motivazione, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando negli ultimi 10 anni precedenti a quello di indizione della procedura e non superiore al valore stimato dell’appalto, mentre per i requisiti di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nei 10 15 anni precedenti contratti analoghi a quelli in affidamento anche a favore di soggetti privati.

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Requisiti di ordine speciale. 34. Per le procedure “il possesso di aggiudicazione adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare, (se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III) riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di appalti sistema di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati”. Si precisa che: • la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Per i Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici, le Stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 11. Fino validità alla data di entrata in vigore scadenza del regolamento termine per la presentazione delle offerte di cui ai commi 4al precedente paragrafo 2.1, 7 e 8pena l’esclusione, per le procedure fatto salvo quanto previsto all’art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale maturato nell’anno precedente a quello di indizione della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale gara l’adeguata prova documentale di aver eseguito nel precedente triennio dalla richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell’attestazione SOA, pena l’attivazione del soccorso istruttorio; • Le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data diindizione di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l’effettuazione della procedura verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall’art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore l’adeguata prova documentale della richiesta, pena l’attivazione del soccorso istruttorio; • I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di soggetti privati. Nei Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecniciscadenza del termine per la presentazione dell’offerta, i requisiti economico-finanziari sono prioritariamente dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell’importo delle opere o, in alternativa, con adeguata motivazione, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell’appalto, mentre per i requisiti di capacità tecnica e professionale devono dimostrare di aver eseguito nei 10 anni precedenti contratti analoghi richiesto, entro quest’ultimo termine, alla SOA l’adeguamento del proprio attestato a quelli seguito della conoscenza dell’esito positivo delle verifiche in affidamento anche a favore capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di soggetti privatigara l’adeguata prova documentale della richiesta, pena l’attivazione del soccorso istruttorio. Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall’Impresa, nonché alla relativa classifica.

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Requisiti di ordine speciale. 32. Per le procedure Il possesso di aggiudicazione adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare, (se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III) riportante altresì la dicitura relativa al possesso della Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della L.P. n. 2/2019, si precisa che: • la certificazione S.O.A. e l’indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di appalti sistema di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Per i Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici, le Stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 11. Fino validità alla data di entrata scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione, fatto salvo quanto previsto all’art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in vigore del regolamento tal caso allegare alla documentazione di cui ai commi 4, 7 e 8, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale maturato nell’anno precedente a quello di indizione della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale gara l’adeguata prova documentale di aver eseguito nel precedente triennio dalla richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell’attestazione SOA; • le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000; • le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data diindizione di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l’effettuazione della procedura verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall’art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore l'adeguata prova documentale della richiesta; • i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di soggetti privati. Nei Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecniciscadenza del termine per la presentazione dell’offerta, i requisiti economico-finanziari sono prioritariamente dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell’importo delle opere o, in alternativa, con adeguata motivazione, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell’appalto, mentre per i requisiti di capacità tecnica e professionale devono dimostrare di aver eseguito nei 10 anni precedenti contratti analoghi richiesto alla SOA, entro quest’ultimo termine, l’adeguamento del proprio attestato a quelli seguito della conoscenza dell’esito positivo delle verifiche in affidamento anche a favore capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di soggetti privatigara l'adeguata prova documentale della richiesta. Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall’Impresa, nonché alla relativa classifica.

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