Requisiti degli strumenti informatici di scambio Clausole campione

Requisiti degli strumenti informatici di scambio. 1. Scopo degli strumenti informatici di scambio e degli standard di composizione dei messaggi è garantire sia l'interoperabilità, sia i requisiti minimi di sicurezza di seguito richiamati: − l'integrità del messaggio; − la riservatezza del messaggio; − il non ripudio dei messaggi; − l'automazione dei processi di protocollazione e smistamento dei messaggi all'interno delle strutture organizzative; − l'interconnessione tra l'AOO-Provincia di Salerno e altri enti pubblici, ovvero l'interconnessione tra i vari Uffici dell'Ente nel caso di documenti interni formali; − la certificazione dell'avvenuto inoltro e ricezione; − l'interoperabilità dei sistemi informatici pubblici.
Requisiti degli strumenti informatici di scambio. Scopo degli strumenti informatici di scambio e degli standard di composizione dei messaggi è garantire sia l’interoperabilità, sia i requisiti minimi di seguito richiamati: • l’integrità del messaggio; • la riservatezza del messaggio; • il non ripudio dei messaggi; • l’automazione dei processi di protocollazione e smistamento dei messaggi all’interno della AOO; • l’interconnessione tra le unità organizzative della AOO nel caso di documenti interni; • la certificazione dell’avvenuto inoltro e ricezione. Lo scambio dei documenti informatici tra le varie amministrazioni, e con i cittadini, avviene attraverso meccanismi di “interoperabilità” e “cooperazione applicativa”. L’articolo 72 del CAD, distinguendo due diversi livelli di interoperabilità, ne fornisce la seguente definizione: • interoperabilità di base: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini; • interoperabilità evoluta: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l’erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
Requisiti degli strumenti informatici di scambio. Scopo degli strumenti informatici di scambio e degli standard di composizione dei messaggi è garantire sia l’interoperabilità, sia i requisiti minimi di seguito richiamati: • l’integrità del messaggio; • la riservatezza del messaggio; • il non ripudio dei messaggi; • l’automazione dei processi di protocollazione e smistamento dei messaggi all’interno della AOO - Area Organizzativa Omogenea; • l’interconnessione tra le unità organizzative della AOO nel caso di documenti interni; • la certificazione dell’avvenuto inoltro e ricezione.
Requisiti degli strumenti informatici di scambio. Scopo degli strumenti informatici di scambio e degli standard di composizione dei messaggi è garantire sia l’interoperabilità, sia i requisiti minimi di sicurezza di seguito richiamati: • l’integrità del messaggio; • la riservatezza del messaggio; • il non ripudio dei messaggi; • l’automazione dei processi di protocollazione e smistamento dei messaggi all’interno delle AOO; • l’interconnessione tra AOO, ovvero l’interconnessione tra le UOP/UOR e UU di una stessa AOO nel caso di documenti interni formali; • la certificazione dell’avvenuto inoltro e ricezione; • l’interoperabilità dei sistemi informativi pubblici. Il Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235), ha uniformato il sistema della sottoscrizione elettronica al quadro comunitario per le firme elettroniche tracciato dalla Direttiva 1999/93/CE. L’assetto delineato dal CAD viene dettagliato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 che fissa le nuove regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali. L'Amministrazione si avvale dei servizi di certificazione in uso. Per le norme di riferimento si rimanda all’allegato 3. Nel GdP sono previste funzioni automatiche di integrazione con i software forniti dai certificatori per la verifica della firma digitale apposta dall’utente sui documenti e sugli eventuali allegati da fascicolare. Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è effettuato mediante messaggi, codificati in formato XML, conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il protocollo SMTP/MIME definito nelle specifiche pubbliche RFC 821‐822, RFC 2045‐2049 e successive modificazioni o integrazioni. Il rispetto degli standard di protocollazione, di controllo dei medesimi e di scambio dei messaggi garantisce l’interoperabilità dei sistemi di protocollo (cfr. par. 3.5 Trasmissione e interscambio dei documenti informatici). L’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) consente di: • firmare elettronicamente il messaggio; • conoscere in modo inequivocabile la data e l’ora di trasmissione; • garantire l’avvenuta consegna all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario; • interoperare e cooperare dal punto di vista applicativo con altre AOO appartenenti alla stessa e ad altre amministrazioni. Gli automatismi sopra descritti c...
Requisiti degli strumenti informatici di scambio. Scopo degli strumenti informatici di scambio e degli standard di composizione dei messaggi è garantire sia l’interoperabilità, sia i requisiti minimi di sicurezza di seguito richiamati: l’integrità del messaggio; la riservatezza del messaggio; il non ripudio dei messaggi; l’automazione dei processi di protocollazione e smistamento dei messaggi all’interno delle AOO; l’interconnessione tra AOO, ovvero l’interconnessione tra le UOP/UOR e UU di una stessa AOO nel caso di documenti interni formali; la certificazione dell’avvenuto inoltro e ricezione; l’interoperabilità dei sistemi informativi pubblici.
Requisiti degli strumenti informatici di scambio. Scopo degli strumenti informatici di scambio e degli standard di composizione dei messaggi è garantire sia l’interoperabilità, sia i requisiti minimi di seguito richiamati:  l’integrità del messaggio;  la riservatezza del messaggio;  il non ripudio dei messaggi;  l’automazione dei processi di protocollazione e smistamento dei messaggi all’interno della AOO;  l’interconnessione tra le unità organizzative della AOO nel caso di documenti interni;  la certificazione dell’avvenuto inoltro e ricezione. Lo scambio dei documenti informatici tra le varie amministrazioni, e con i cittadini, avviene attraverso meccanismi di “interoperabilità” e “cooperazione applicativa”. Il rispetto degli standard di protocollazione e di scambio dei messaggi garantisce l’interoperabilità dei sistemi di protocollo. L’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra le Amministrazioni Pubbliche sono attuate attraverso una infrastruttura condivisa a livello nazionale, operante sul Sistema Pubblico di Connettività (SPC), che si colloca nel contesto definito dal CAD. Quest’ultimo definisce il SPC come “insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l’interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.” Per interoperabilità dei sistemi di gestione documentale e protocollo informatico si intende la possibilità di trattamento automatico, da parte di un sistema, delle informazioni trasmesse da un diverso sistema mittente, allo scopo di automatizzare le attività e le procedure di registrazione e di flusso documentale. Il rispetto degli standard di protocollazione e di scambio dei messaggi garantisce l’interoperabilità dei sistemi di protocollo. Va favorita la protocollazione interoperabile in particolar modo quando si tratta di invii a Amministrazioni Pubbliche. Il sistema informatico al momento della protocollazione delle PEC ricevute nella casella di posta elettronica certificata, riconosce i messaggi interoperabili ed esegue in automatico la protocollazione.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.