Servizio di Posta Elettronica Clausole campione

Servizio di Posta Elettronica. 20.1 Il Servizio di Posta elettronica è strettamente collegato al Contratto e consiste nella mes- sa a disposizione, da parte di Fastweb, di caselle di posta elettronica richieste dal Cliente, in conformità ai limiti previsti nell’Offerta Commerciale ed alle istruzioni fornite da Fa- stweb presenti sul sito xxx.xxxxxxx.xx.
Servizio di Posta Elettronica. 16.1 Tale attività è legata esclusivamente all’acquisto di un Servizio Ecommerce MagicStore.
Servizio di Posta Elettronica. 4.1) Unitamente con la gestione del dominio e DNS, GenioWeb può provvedere a gestire le caselle di posta elettronica collegate al dominio stesso. La gestione può essere fatta, a scelta del cliente, o attraverso i server di genioWeb, oppure utilizzando il servizio di posta elettronica di xxxxx.xx. Per la gestione completa del pacchetto newsletter di MrGino è necessario che la gestione della posta elettronica sia fatta sui server di GenioWeb, altrimenti non sarà funzionante la gestione integrata delle newsletter non consegnate. La creazione, modifica e cancellazione di caselle email gestite sui server di GenioWeb è fatta su specifica richiesta del cliente. Nel caso di attivazione del servizio di posta elettronica su Aruba la gestione delle caselle email sarà a completo carico del cliente.
Servizio di Posta Elettronica. Il servizio di posta elettronica consiste nella messa a disposizione, da parte di CLIO, di caselle di posta elettronica richieste dal Cliente. Le caselle di posta elettronica sono ospitate su server di proprietà di XXXX. Il Cliente accede alle caselle tramite Web o Client di posta elettronica giudicati compatibili. Il Cliente utilizzerà le caselle di posta elettronica a norma delle istruzioni comunicate da CLIO e nel rispetto delle leggi vigenti.
Servizio di Posta Elettronica. 78 8.2 SERVIZI DNS 79 8.3 SERVIZI DI SICUREZZA 80
Servizio di Posta Elettronica. Il Fornitore dovrà erogare, a fronte di un corrispettivo economico aggiuntivo, un servizio di gestione e manutenzione di posta elettronica in grado di offrire un numero di caselle di dimensione pari almeno a 50 MByte destinate agli utenti dell’Amministrazione Contraente. All’atto della sottoscrizione del servizio l’Amministrazione potrà poi decidere, per ogni casella, se l’accesso alle caselle e l’invio di posta saranno consentiti attraverso Internet, oppure solo nell’ambito della VPN (o delle VPN) dell’Amministrazione stessa. Le caselle di posta dovranno comunque essere accessibili almeno nelle seguenti modalità: • http/http-s • POP3/POP3-S • IMAP4. La spedizione di posta elettronica tramite SMTP/SMTP-S, e la gestione della posta elettronica tramite interfaccia web dovranno essere realizzata, a seconda delle esigenze del singolo utente, tramite canali protetti SSL-3 e TLS (RFC-2595, RFC-3207) per mezzo di cifratura simmetrica con chiavi di lunghezza non inferiore a 100 bit. Al fine di limitare l’uso improprio del servizio di posta elettronica, il server SMTP dovrà poter essere configurato in modo da inviare posta all’esterno dell’Amministrazione solo quando il mittente si sia autenticato tramite username e password oppure in base al suo indirizzo IP. Il Fornitore assegnatario dovrà inoltre mettere a disposizione dell’Amministrazione un sistema centralizzato di Antivirus e Antispamming per la protezione da codice dannoso che può propagarsi tramite lo scambio di posta elettronica; l’Offerente dovrà proporre un sistema caratterizzato dai seguenti parametri: • efficienza di scansione: 100% dei virus noti, recensiti e pubblicamente elencati dalle organizzazioni preposte, indipendentemente dalla piattaforma ospite e dal media di trasmissione; • efficienza nel riparare file o messaggi infetti: 100% dei virus per i quali esiste la possibilità di recupero; • capacità di eseguire la scansione in tempo reale sui pacchetti IP; • capacità di eseguire la scansione differita di interi file/documenti allegati; • supporto blacklist (liste contenenti domini di mail o indirizzi di mail indesiderati); • configurazioni antispamming che consentano il blocco di messaggi di posta elettronica che transitano per il gateway basati su black list e riconoscimento di porzioni del contenuto del messaggio di posta elettronica personalizzabili • supporto ai filtri di esclusione sul tipo di file trasferito in allegato (esempio: vbs, exe, pif, bat, etc.); • controllo sulla presenza di codi...
Servizio di Posta Elettronica fornitura di un servizio di posta elettronica con uno spazio dedicato di almeno 500Gb, lo spazio potrà essere partizionato in maniera dinamico su ogni nuovo indirizzo mail.
Servizio di Posta Elettronica. 20.1 Il Servizio di Posta elettronica è strettamente collegato al Contratto e consiste nella messa a disposizione, da parte di Pianeta Fibra, di caselle di posta elettronica richieste dal Cliente, in conformità ai limiti previsti nell’Offerta Commerciale ed alla policy di Pianeta Fibra.
Servizio di Posta Elettronica. 20.1 Il Servizio di Posta elettronica è strettamente collegato al Contratto e consiste nella messa a disposizione, da parte di Aryel, di caselle di posta elettronica richieste dal Cliente, in conformità ai limiti previsti nell’Offerta Commerciale ed alla policy di Xxxxx.

Related to Servizio di Posta Elettronica

  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: