Questioni processuali Clausole campione

Questioni processuali. Petitum e causa petendi
Questioni processuali. ACCERTAMENTO PREGIUDIZIALE DELLA VALIDITA’, EFFICACIA E INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI
Questioni processuali.  Petitum e causa petendi Per la S.C.64 l’azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona65 e quella diretta all’accertamento dell’interposizione reale sono fondate su situazioni di fatto del tutto distinte, hanno finalità e presupposti diversi, petitum e causa petendi difformi, tema di indagine e di decisione distinti. Infatti, nella prima si ha una simulazione soggettiva e l’interposto figura soltanto 63 Corte d'Appello L'Aquila, civile, sentenza 16 gennaio 2012, n. 14 64 Corte di Cassazione, sentenza 21-10-94, n. 8616 65 Vedi xxx.xx C) Gli effetti tra le parti – Interposizione fittizia di persona, pag. 15 come acquirente, mentre gli effetti del negozio si producono a favore dell’interponente; nella seconda, invece, non esiste simulazione, in quanto l’interposto, d’accordo con l’interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l’obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all’interponente. Ne consegue che l’intervenuto giudicato su una precedente azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona non preclude la proposizione di una nuova domanda fondata sulla interposizione reale e che la proposizione dell’una non interrompe il termine di prescrizione dell’altra. Ancora secondo altra massima66 l'azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona e quella diretta all'accertamento dell'interposizione reale sono fondate su situazioni di fatto del tutto distinte, hanno finalità e presupposti diversi, petitum e causa petendi difformi, tema di indagine e di decisione distinti. Infatti, nella prima si ha una simulazione soggettiva e l'interposto (nella specie, in una compravendita di bene immobile) figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio (trasferimento della proprietà) si producono a favore dell'interponente; nella seconda, invece, non esiste simulazione, in quanto l'interposto, d'accordo con l'interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all'interponente. Ne consegue che ai fini della prova scritta dell'interposizione reale, non è necessario che la controdichiarazione scritta sia sottoscritta anche dal terzo. Inoltre, sempre in merito al petitum, la domanda diretta alla declarator...
Questioni processuali. Il controllo sull’esistenza e sulla coerenza della motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5, nuova formulazione (ex legge n. 134/2012). I ricorrenti hanno dedotto un vizio di motivazione della sentenza impugnata su un fatto controverso e decisivo del giudizio (ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) consistente nella «(...) valutazione degli esiti della prova orale volta a dimostrare che la concedente aveva dato il suo assenso alla esecuzione degli interventi migliorativi, laddove i testi erano stati estremamente chiari nel confermare l’autorizzazione della concedente al piantamento di alberi di ulivo e da frutto (...)». Tale enunciato non può trovare alcuna rilevanza, perché si ricorda che le Sezioni Unite, con sentenza n. 8053/1432, hanno affermato che la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. disposta con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusiva- mente «l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Pertanto, l’ano- malia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali. Essa si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di «sufficienza», nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile». Le Sezioni Unite hanno precisato che, a seguito della riforma del 2012, scompare il controllo sulla moti- vazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contrad- dittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che deter- minano la conversione del vizio di motivazione, in vizio di violazione di legge, sempre che esso emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata. Per pacifica ...
Questioni processuali. In primis bisogna sottolineare che seguendo la teoria della Trilateralità la cessione del contratto realizza un negozio plurilaterale, per la cui efficacia è necessaria la partecipazione di tutti i soggetti interessati - cedente, cessionario e ceduto - nei cui confronti sussiste un'ipotesi di litisconsorzio35 necessario nell'eventuale giudizio che abbia per oggetto la validità della cessione. Ciò posto, nella fase del giudizio l’onere di fornire la dimostrazione di una cessione di contratto incombe a chi invochi l’asserita cessione, tranne nel solo caso in cui vi siano elementi presuntivi di tale gravita, precisione e concordanza da convincere dell’esistenza della cessione del contratto, spettando in tal caso l’onere di dare la relativa prova negativa alla parte che neghi la cessione36. Sempre ai fini della prova poiché il consenso del contraente ceduto, indispensabile alla cessione del contratto, può essere oltre che espresso anche tacito, l’onere di provare il consenso del contraente ceduto, sia nell’una come nell’altra ipotesi incombe a chi invoca la cessione del contratto37. Infine, le sezioni Unite38 hanno affrontato un caso particolare affermando che nell'ipotesi di cessione del contratto, rispetto alla quale il consenso del contraente ceduto può derivare anche da un comportamento tacito concludente, si realizza una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione del nuovo soggetto cessionario nella posizione giuridica attiva e passiva dell'originario contraente cedente, il che comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola con la quale le parti originarie abbiano validamente stabilito che le controversie insorgenti dal contratto fossero attribuite alla giurisdizione del giudice straniero. L’intervento si è reso necessario anche in virtù di una precedente sentenza39 secondo la quale il cessionario del credito nascente da contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra nella titolarità del distinto e autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto; tuttavia quest'ultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, atteso che il debitore ceduto si vedrebbe altrimenti privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo. Infatti, in tema di cessione di crediti, il deb...

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