Norme di garanzia Clausole campione

Norme di garanzia. 1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall’avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell’interesse del corretto svolgimento della gara.
Norme di garanzia. 5.1 FASTWEB, nella sua qualità di distributore degli Apparati garantisce che questi ultimi sono coperti da garanzia di legge per tutti i difetti dei materiali e di costruzione valida su tutto il territorio nazionale.
Norme di garanzia. Le disposizioni di legge e le altre disposizioni previste dal regolamento comunale di disciplina dei contratti nonché dal presente capitolato non sono derogabili.
Norme di garanzia. I presenti codici di comportamento aziendale e sindacale, integrati da "norme specifiche di categoria o settore", vincolano le strutture delle parti a tutti i livelli, per cui ogni comportamento difforme da quanto previsto costituirà violazione degli impegni assunti. Le parti si danno atto: che al fine di garantire l'interesse pubblico cui è rivolta tutta la presente regolamentazione e di assicurare un sostegno istituzionale alle procedure di contrattazione e composizione dei conflitti contemplate dal presente protocollo è necessario che si sviluppino, parallelamente all'iniziativa negoziale e senza sovrapporsi all'autonomia delle parti, forme di intervento pubblico che rimuovano ostacoli normativi esistenti, consentano di fronteggiare esigenze di primaria necessità, sanciscano poteri, diritti ed oneri coessenziali alla piena attuazione dei principi e delle regole definite dalla libera contrattazione delle parti. La parti, comunque, a fronte di iniziative legislative sulla materia, si incontreranno per valutarne le congruenze con quanto sopra dichiarato, ferma restando la successiva rispettiva autonomia. Norme pattizie Regolamentazione del negoziato contrattuale Procedure di mediazione e raffreddamento dei conflitti collettivi Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali alla tempestiva conclusione delle vertenze e a pause di raffreddamento del conflitto.
Norme di garanzia. 1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente accordo quadro siano rilevate in sede centrale o periferica violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all’art. 22 del D.P.R. 16 Marzo 1999, n. 254 o insorgano conflitti fra le amministrazioni e le XX.XX. nazionali sulla loro corretta applicazione, può essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al successivo comma 2 richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei 30 giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito, al quale le parti si conformano, che successivamente è inviato all’ufficio nel quale la controversia stessa è insorta. Di tale parere è data comunque conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell’Amministrazione.
Norme di garanzia. 1) Nella fase di gestione degli obiettivi devono essere coinvolti tutti i dipendenti e nessuno di loro potrà autoescludersi.
Norme di garanzia. 1. Non possono comunque, essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: • dal 10 al 20 agosto; • dal 23 dicembre al 7 gennaio; • 5 giorni prima e 3 dopo le festività pasquali; • 3 giorni prima e 3 dopo la commemorazione dei defunti; • il giorno del pagamento degli stipendi; • 5 giorni prima e 5 giorni dopo le consultazioni elettorali previste dal CCNL.
Norme di garanzia. CAPO III Modalità SEZ. I – PUBBLICO INCANTO O ASTA PUBBLICA
Norme di garanzia. 1. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
Norme di garanzia. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto ai sensi dell’art. 103 del X.X.xx. n. 50/2016 deve costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Tale obbligazione sarà indicata negli atti e documenti a base di affidamento del servizio richiesto. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui al - l'articolo 93 c.3 D.Lgs. 50/2016. I partecipanti alla gara dovranno registrarsi al sistema AVCPASS.