Indennità di vacanza contrattuale Clausole campione

Indennità di vacanza contrattuale. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La decorrenza dei c.c.r.i.l. cadrà a metà della vigenza dei c.c.n.l. di riferimento. La definizione dei c.c.r.i.l. avverrà nel rispetto delle seguenti procedure: - la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza; - entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato, che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma; - a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; - trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente, le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle categorie nazionali; - trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta; - trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 agosto. Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti. Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento sala...
Indennità di vacanza contrattuale. 1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all’art. 6, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”.
Indennità di vacanza contrattuale. I. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
Indennità di vacanza contrattuale. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, con riferimento a quanto stabilito all’art. 14, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, sarà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. L’indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto aziendale. Tale meccanismo è uguale per tutti i lavoratori.
Indennità di vacanza contrattuale. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all’art. 6, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato come segue: per le aree professionali: 88% della voce stipendio; per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 89% della voce stipendio; per il 3° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio e dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999; per il 4° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio; 87% dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. L’indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.
Indennità di vacanza contrattuale. In assenza di Accordo dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, e comunque dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della Piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un’indennità di vacanza contrattuale.
Indennità di vacanza contrattuale. 1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferi- mento a quanto stabilito all’articolo che precede, le Parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piat- taforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, ver- rà corrisposto ai dirigenti un apposito elemento provvisorio della retribu- zione denominato indennità di vacanza contrattuale.
Indennità di vacanza contrattuale. 1) A decorrere dalla data di sottoscrizione del ccnl, l’istituto dell’IVC è da intendersi definitivamente abrogato.
Indennità di vacanza contrattuale. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a due mesi dalla data di scadenza del C.C.U.G.L., ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% dell’aumento erogato nell’anno precedente.
Indennità di vacanza contrattuale. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato, sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. Livello decentrato di categoria La decorrenza del CCRIL cadrà a metà della vigenza dei CCNL di riferimento. La definizione del CCRIL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure: • la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza; • entro 15 giorni dall’invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall’incontro di illustrazione della piattaforma; • a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; • trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l’intervento delle Categorie nazionali; • trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l’intervento di mediazione dell’Assessore Regionale al Lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta; • trascorsi ulteriori 15 giorni dall’inoltro della richiesta di intervento dell’Assessore senza che l’intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1° - 31 agosto. Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti. Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l’eventuale accordo non prevederà alcun ri...