Regolamentazione del diritto di sciopero Clausole campione

Regolamentazione del diritto di sciopero. Le parti si impegnano, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL, a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della Legge 146/90 e successive modificazioni.
Regolamentazione del diritto di sciopero. 1. Prima della proclamazione dello sciopero, a livello locale o nazionale, le Parti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione. In caso di mancato accordo le Parti, al fine di dirimere il conflitto, possono richiedere rispettivamente l’intervento del Prefetto del capoluogo di provincia o del Ministero del Lavoro. L’esito del tentativo di conciliazione deve essere formalizzato in apposito verbale.
Regolamentazione del diritto di sciopero. In considerazione che, al momento della sottoscrizione del TU, è operante in sede nazionale una regolamentazione provvisoria del diritto di sciopero nel trasporto pubblico, in conformità alla legge 11.04.00 n.83 che ha aggiornato la L.146/90, le Parti si impegnano ad addivenire in tempi brevi ad un accordo aziendale che recepisca la normativa nazionale e che, in materia di determinazione delle fasce di servizio da garantire, armonizzi il comportamento del personale dell’azienda a quello adottato dalle principali aziende del trasporto pubblico su gomma e/o su rotaia operanti sul medesimo territorio e alle quali DB adduce e preleva traffico di viaggiatori.
Regolamentazione del diritto di sciopero. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 146 del 12.6.90 e successive modificazioni e integrazioni, le parti individuano le seguenti tipologie di servizi essenziali, convenendo che a livello di Ente, nell’ambito del rapporto tra le parti, saranno definiti criteri, modalità e contingenti per garantire in caso di sciopero: a)Vigilanza e sorveglianza delle Opere Monumentali; b)Gestione e controllo degli impianti convenzionali; c)Gestione e controllo degli impianti di sicurezza; d)Regolare svolgimento dei servizi liturgici.
Regolamentazione del diritto di sciopero. 1. Ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto il 19/09/2002 nel Comparto Regioni-Autonomie Locali sono interessati dalla presente regolamentazione i seguenti esercizi essenziali: ⮚ Demografici ⮚ Elettorali ⮚ Cimiteriali ⮚ Polizia Municipale
Regolamentazione del diritto di sciopero. 1. L'indizione di uno sciopero, anche se riguardante solo alcuni uffici o alcune categorie di dipendenti, deve essere preceduta dalla formale indizione dello stato d'agitazione indetto ai sensi dell'art. 7 dell' Accordo Quadro del 19 settembre 2002 ed è notificata all'Organo di governo dell'Amministrazione dalle Organizzazioni sindacali promotrici.
Regolamentazione del diritto di sciopero. 1. Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12.06.90, n. 146, come modificati ed integrati dalla Legge n. 147 del 27.12.2013, vengono individuati per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, i seguenti contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili: A)SERVIZI DEL PERSONALE Limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi, all’erogazione degli assegni con funzione di sostentamento e alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese. Contingenti da esonerare dallo sciopero : n. 1 unità per turno di servizio Istruttore Contabile.
Regolamentazione del diritto di sciopero. (AA 18/03/91 AA 5/1/96, AA 19/10/98; AA 20/7/2000, AA 2/08/2002)
Regolamentazione del diritto di sciopero. 1) I contingenti di personale e le qualifiche professionali per garantire i servizi minimi essenziali da esonerare dallo sciopero, sono quelli previsti dall'all.1 del C.I.D. del 28.12.2000.
Regolamentazione del diritto di sciopero. In ottemperanza alle disposizioni di cui all’Art. 1 e 2 della legge 146/90 contenente “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e alle disposizioni di cui al CCNL 19/09/2002 l'Ente ha l'obbligo di concordare con le Rappresentanze sindacali territoriali aziendali R.S.U., le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero Le parti, in relazione alle funzioni gestite dall’Unione, concordano sulle modalità di funzionamento in caso di sciopero dei servizi pubblici. Tali servizi sono i seguenti: - Servizio di Vigilanza Urbana; - Servizi Amministrativi del Personale; Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali individuati, il diritto di sciopero e' esercitato nel rispetto delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni ritenute indispensabili. A tal fine le XX.XX., con un preavviso di almeno dieci giorni devono comunicare ogni sciopero e l'indicazione della durata delle singole astensioni dal lavoro. L’Ente provvederà a dare comunicazione agli utenti, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, negli spazi di pubblica affissione appositamente adibiti nonché agli organi di informazione, nonché nelle sedi principali dei servizi, almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero. La comunicazione agli utenti di cui sopra riporterà le modalità ed i tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero nonché la piena riattivazione quando l'astensione dal lavoro sarà terminata. In caso di revoca dello sciopero, onde garantire un’adeguata e tempestiva informazione e limitare al minimo i disservizi agli utenti, le XX.XX si impegnano a comunicarla tempestivamente. Ai sensi dell'Art. 2 comma 7 della Legge 146/90 il preavviso minimo e l'indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale e di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e delle sicurezza dei lavoratori. Ai sensi dell'Art. 5 della Legge 146/90 l'Amministrazione provvederà tempestivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio del numero dei lavoratori che hanno aderito allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate sulla base della vigente normativa. Le prestazioni indispensabili e contingente numerico di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali sono così definiti: Corpo di Polizia Municipale