PREZZI DEI SERVIZI Clausole campione

PREZZI DEI SERVIZI. PREZZI PREDEFINITI DEI SERVIZI I Prezzi dei servizi, sono indicati nell’Allegato 16 - Elenco prezzi Il Fornitore sarà obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 112, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.
PREZZI DEI SERVIZI. Nel seguito dettagliamo il prezzo della fornitura al netto di iva per l’erogazione dei servizi di Assistenza, Manutenzione e le Attività di Evoluzione definite e proposte nelle linee guida relative ai progetti generali da sviluppare nell’ambito del contratto unico tra Engineering e l’Azienda USL di Bologna per gli anni 2017 – 2019. I progetti evolutivi di portata ed in scala regionale, come indicato dalla AUSL di Bologna, sono condivisi con i referenti regionali e sono quelli che ad oggi si ritengono attuabili nel corso dei tre anni della durata contrattuale dal 01.01.2017 al 31.12.2019. Pertanto, le attività e gli aspetti legati all’assistenza, alla manutenzione ed alle evoluzioni per le Centrali Operative 118 delle Aziende USL della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, saranno svolte ed attuate secondo le modalità ed in conformità a quanto definito nelle Condizioni Specifiche Fornitura Servizi IT Assistenza Manutenzione in Sanità NS Rif. • “BO0019_2017_MP_pp_CSS Condizioni Specifiche Fornitura Servizi IT Assistenza Manutenzione“ e linee guida relative ai progetti generali NS Rif. • “118_BUSINESS_CONTINUITY_DICEMBRE_V3” • “LINEE GUIDA PROGETTI EVOLUTIVI E SPERIMENTAZIONI PROGETTO 118 RER 2017_2019 V4” parte integrante della presente Proposta ed in riferimento alla RDO n.1474281 con oggetto “Servizi di manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del sistema informatico in uso alle Centrali Operative 118 della Regione Xxxxxx Xxxxxxx” periodo 01.01.2017 – 31.12.2019”.
PREZZI DEI SERVIZI. I servizi offerti sono erogati a fronte di corrispettivi tariffari liberamente determinati dal gestore. Le tabelle ed i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nel locale di ricevimento degli ospiti e in ciascuna camera.
PREZZI DEI SERVIZI. I prezzi dei servizi vengono riportati nell’Allegato 1 al Capitolato Tecnico secondo il seguente ordine: - prezzi predefiniti dei servizi - dettaglio dei listini “DEI” Prezzi informativi dell’edilizia - la modalità di applicazione dei corrispettivi della manodopera I prezzi indicati sono al netto dell’Iva Il Fornitore sarà obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati, condizioni contrattuali , condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento dei servizi, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 97, comma 6, del D.lgs 50/2016.
PREZZI DEI SERVIZI. Poiché il valore del canone è fortemente influenzato sia dalla tipologia che dalla consistenza degli impianti presenti, e soprattutto dalle potenzialità installate, il prezzo sarà formulato secondo il seguente criterio: dove: - C è l’importo unitario espresso in euro (€) pari al valore del corrispettivo unitario per gli impianti, che comprende la Sardegna, pari a 0.001306; - GG sono i gradi giorno previsti dal D.P.R. 412/93, ricavabili dallo stesso D.P.R.; - ORE sono le ore di funzionamento totali; - MC sono i volumi climatizzati degli edifici al netto dei muri perimetrali; - 30/100 L’appaltatore prende atto ed accetta che, in via contrattuale, viene stabilito che il corrispettivo risulta composto da due quote, ovvero il 70% per la fornitura del combustibile e/o energia, ed il 30% per la prestazione di servizio e mano d’opera. Non è prevista Revisione Prezzi. I prezzi indicati, dove non diversamente specificato, sono: - al netto di I.V.A.; - si riferiscono ad arco temporale annuo; - sono riferiti a metri Cubi di edifici, esclusi i muri perimetrali, solai e sottotetti, salvo ove diversamente specificato. Esempio di calcolo del canone annuo: Edificio di 9500 mc in Cagliari, con 1900 ore anno di accensione dell’impianto con c= 0.001306 €. Canone annuo = ( 0.001306 x 990 x 1900 x 9500 x 30/100): 1000 = €/anno 7001,27. La validità di tali prezzi al netto del ribasso è, nel caso delle attività a canone, annuale. Relativamente alle attività extra canone, si rimanda al successivo art. 5, ed i prezzi saranno quelli contenuti nell’allegato 1 ( elenco prezzi unitari per manutenzione straordinaria) al presente capitolato.
PREZZI DEI SERVIZI art. 17 - Comportamento del personale della ditta art. 18 – Scioperi
PREZZI DEI SERVIZI. I prezzi dei servizi vengono riportati all’interno dell’Allegato “CG.A09 - Elenco Prezzi” I Prezzi indicati nell’Allegato sono al netto dell’IVA. I prezzi dei servizi vengono riportati, secondo il seguente ordine: Attività Ordinarie Attività Aggiuntive Attività a Richiesta I prezzi unitari sono stati determinati attraverso una valutazione dei costi delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle prestazioni richieste. In particolare, considerata la durata pluriennale del contratto, si è proceduto alla determinazione dei costi sia per via statistica su base storica, sia per via analitica stimando i costi sulla base di prezziari, mediante analisi dei prezzi di mercato, sulla base di indici di costo aggregati, e dal confronto con prezzi CONSIP e di altri soggetti aggregatori. I corrispettivi, così come indicati nei documenti contrattuali, si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali offerti in sede di gara sono determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. L’Appaltatore riconosce che i prezzi sono remunerativi e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati, fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Generali.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: