Attività ordinarie Clausole campione

Attività ordinarie. Le attività ordinarie sono quelle attività programmabili ed eseguibili con una determinata periodicità e frequenza. Si tratta delle attività previste nel “Piano Operativo delle Attività” e, come tali, autorizzate e pianificate nel tempo per ciascuna Unità di Gestione in accordo con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). Tali attività diventano esecutive senza necessità alcuna di approvazione da parte del DEC. Per manutenzione ordinaria (UNI 11063:2017) si intendono quelle tipologie di interventi di manutenzione, durante il ciclo di vita, atti a: • Mantenere l’integrità originaria del bene; • Mantenere o ripristinare l’efficienza dei beni; • Contenere il normale degrado d’uso; • Garantire la vita utile del bene; • Far fronte ad eventi accidentali. • Rilevazione di guasti o avarie (manutenzione a guasto o correttiva); • Attuazione di politiche di manutenzione (manutenzione preventiva ciclica, predittiva, secondo condizione); • Esigenza di ottimizzare la disponibilità del bene e migliorarne l’efficienza (interventi di miglioramento o di piccola modifica che non comportano incremento del valore patrimoniale del bene). I suddetti interventi non modificano le caratteristiche originarie (dati di targa, dimensionamento, valori costruttivi, etc.) del bene stesso e non ne modificano la struttura essenziale e la loro destinazione d’uso. Le attività ordinarie sono individuate nell’Appendice 1 (Piano di Manutenzione), allegata al presente Capitolato Tecnico. Si specifica che è espressamente richiesta la formazione e il mantenimento, per tutta la durata contrattuale, di un “presidio fisso” costituito da personale specializzato per la conduzione e gestione degli immobili ed in grado di intervenire in tempo reale per la risoluzione di problemi manutentivi e/o malfunzionamenti connessi alle attività oggetto del presente Appalto, presso le seguenti sedi e nelle seguenti modalità: • Regione Lazio – Giunta Regionale, xxx Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi 7, Roma – dal lunedì al venerdì, dalle ore 6.00 alle ore 22.00; • N.U.E., xxx Xxxxxxxxxx 000, Xxxx, h24/365. È onere del Fornitore indicare in sede di Offerta Tecnica, nella propria proposta di esecuzione del servizio, il numero e i profili delle risorse da destinare al presidio fisso per le due sedi sopra indicate.
Attività ordinarie. Il servizio prevede l’esecuzione di tutte le attività volte a garantire la piena efficienza di tutti gli Impianti Elevatori (ascensori e montacarichi) presenti presso gli immobili oggetto dell’Appalto ed in particolare: Tali attività sono volte a garantire la piena disponibilità e sicurezza degli impianti elevatori relativamente agli immobili oggetto dell’Appalto e la predizione temporale delle eventuali attività di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessarie. A completamento dell’obbligo posto a carico del Fornitore di promuovere tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti rotte o logorate (art.19, punto 5 del citato D.P.R. 29/5/1963, n° 1497) il Fornitore stesso si impegna ad effettuare le necessarie operazioni di manutenzione preventiva degli impianti (regolazioni, sostituzioni di parti, etc.) atte a prevenire il manifestarsi di guasti od anomalie di funzionamento. Le attività di manutenzione preventiva e programmata dovranno essere eseguite in occasione delle visite di manutenzione preventiva e delle visite finalizzate alla verifica dell’integrità e dell’efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti come previsto dal DPR 162/99. L’elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle attività che devono essere effettuate sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto, con le relative frequenze minime, viene riportato all’interno dell’Appendice 1 al presente Capitolato. Il Fornitore è comunque tenuto ad eseguire tutte le prestazioni obbligatorie (quelle relative al D.P.R. 29/5/1963, n. 1497, art.19). L’elenco delle verifiche periodiche di cui all’art. 19, punto 4 del citato D.P.R. 29/5/1963, n. 1497 e dell’art. 15 del D.P.R. 30/04/1999, n° 162 viene riportato, all’interno dell’Appendice 1 al presente Capitolato, il risultato di queste verifiche deve essere annotato sul libretto come prescritto dalla legge. Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato all’interno dell’Appendice 1 al presente Capitolato), necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti deve considerarsi quindi compresa nel canone e deve essere indicata nel POA. Il Fornitore e l’Amministrazione devono attivarsi e collaborare affinché le verifiche ispettive periodiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attività. La lubrificazione delle parti dovrà avvenire con lubrificanti a ...
Attività ordinarie. Le attività ordinarie consistono in attività di manutenzione preventiva e programmata. Tali attività sono volte a garantire la piena disponibilità degli impianti di antintrusione relativamente agli immobili oggetto dell’Ordinativo di Fornitura e/o degli Atti Aggiuntivi e la predizione temporale delle eventuali attività di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessarie. L’elenco delle attività che devono essere effettuate sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto, con le relative frequenze minime, deve essere riportato a cura del Fornitore all’interno del Piano delle attività in sede di presentazione dell’offerta tecnica e successivamente in sede esecutiva. Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti sarà compresa nelle attività continuative e/o periodiche e dovrà essere parimenti indicata nel PDA.
Attività ordinarie. Le attività ordinarie sono le seguenti:
Attività ordinarie. L’unica attività ordinaria prevista è costituita da attività periodiche di verifica visiva e controllo. L’elenco delle attività che devono essere effettuate sulle singole componenti sopra indicate, con le relative frequenze minime, viene riportato all’interno dell’Appendice 1 al Capitolato.
Attività ordinarie. Sono previste penali in caso di assenza di personale o ripetuta mancanza di mezzi di trasporto (dopo la formale richiesta della Direzione Tecnica), o di materiale di manutenzione, nella seguente misura: • assenza di personale, o di mezzi previsti dal forfait oltre il 2° giorno consecutivo: la penale in questo caso sarà pari al costo orario su base contrattuale moltiplicata per le ore di assenza maturate moltiplicato per due; • ritardo del personale: in questo caso la penale sarà pari a quattro volte il costo orario e le frazioni di ora, dalla scadenza del termine fissato per giungere sul luogo di convocazione; • mancanza dei materiali di manutenzione: la penale in questo caso sarà pari al doppio del relativo valore che si dovrebbe riconoscere a termini contrattuali; • € 100,00 per ogni giorno di mancata tenuta dei registri di manutenzione, di cui all’articolo 3 del presente capitolato, oltre alle sanzioni previste per legge; • € 500,00 per qualsiasi inadempimento agli obblighi contenuti nel contratto e nel presente capitolato.
Attività ordinarie. Le attività ordinarie, di manutenzione programmata (XX.XXX) e riparativa (XX.XXX), diventano esecutive senza alcuna necessità di validazione/approvazione da parte della struttura dell’Amministrazione contraente, ed in particolare, fatta salva la possibilità di rimodulare la tempistica di esecuzione proposta dall’Appaltatore per le manutenzioni riparative a breve, medio e lungo termine. – gli interventi XX.XXX verranno caricati sul Sistema Informatico (modulo Manutenzione Programmata) dall’Appaltatore in base al Programma Operativo, presentato in conformità alle frequenze temporali previste nei singoli Capitolati tecnici; – gli interventi XX.XXX verranno creati dal Sistema Informatico a seguito dell’esame e della valutazione delle richieste pervenute da parte del Call Center.
Attività ordinarie. Le attività ordinarie sono le seguenti: La conduzione degli impianti elettrici deve assicurare la continuità di servizio degli impianti stessi e deve inoltre garantire, nei singoli locali di ogni edificio, il mantenimento delle funzioni per cui l’impianto è stato realizzato. Il Fornitore è tenuto a garantire nei vari ambienti il livello di illuminamento per cui l’impianto è stato costruito ovvero, in nuove realizzazioni, il livello medio richiesto dalla norma UNI 10380. Eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica devono essere richieste e autorizzate dal DEC per iscritto. Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio devono essere effettuati tutti i controlli ed attuate le misure previste dalla normativa vigente; i controlli devono essere effettuati con le modalità e con la periodicità indicate dalla normativa, mentre i risultati ottenuti dovranno essere opportunamente registrati. Il Fornitore deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti, sia ai fini della sicurezza che della funzionalità, con l’obbligo di segnalare all’Amministrazione ogni anomalia o stato di pericolo. Il Fornitore deve inoltre verificare periodicamente il regolare funzionamento delle apparecchiature di misura e controllo ed il rispetto della classe di precisione prevista per le misure da effettuare. La certificazione delle apparecchiature utilizzate per le misure deve essere effettuata con le modalità previste dagli Enti ufficiali di controllo e verifica: qualsiasi disfunzione o mancato funzionamento delle apparecchiature di misura e di controllo invaliderà le verifiche effettuate.
Attività ordinarie. Le attività ordinarie sono le seguenti: Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli impianti antincendio sono volte a garantire la piena disponibilità degli stessi relativamente agli immobili oggetto dell’Ordinativo di Fornitura e/o degli Atti aggiuntivi e la predizione temporale delle eventuali attività di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessarie. L’elenco delle attività che devono essere effettuate sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto, con le relative frequenze minime, deve essere riportato a cura del Fornitore all’interno del Piano delle attività in sede di presentazione dell’offerta tecnica e successivamente in sede esecutiva. Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti sarà compresa nelle attività continuative e/o periodiche e dovrà essere parimenti indicata nel PDA. Al Fornitore è delegata, così come richiesto dal D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998 la compilazione del Registro Antincendio in tutti quei siti in cui sono presenti una o più attività soggette al controllo dei VV.F. L’aggiornamento deve essere fatto entro e non oltre i 3 giorni successivi all’effettuazione delle attività. Si riporta di seguito una breve descrizione dei dati minimi che devono essere riportati nel Registro Antincendio: • Identificativo impianto: - Matricola: va indicato il numero di matricola dell'attrezzatura/impianto; - Descrizione matricola: va riportata la descrizione dell'attrezzatura/impianto.
Attività ordinarie. Le attività ordinarie relative ai Servizi Operativi saranno remunerate attraverso la corresponsione di un canone erogato con cadenza trimestrale, dato dalla sommatoria dei canoni relativi a ciascun servizio attivato. Il canone relativo ai seguenti Servizi Operativi, ad eccezione dei servizi «Reperibilità e pronto intervento» e «Programmazione operativa delle attività» la cui remunerazione è da considerarsi inclusa nel canone trimestrale, sarà così calcolato: dove: p = prezzo unitario al netto del ribasso offerto in sede di gara (€/mq*anno) m = MQ di superficie lorda complessiva dell’immobile dove: p = prezzo unitario al netto del ribasso offerto in sede di gara (€/impianto*anno) m = impianti complessivi dell’immobile