Piano di attività Clausole campione

Piano di attività. Le attività dovranno essere svolte ordinariamente durante gli orari di apertura degli uffici comunali. Potranno essere concordati tra le parti interventi da effettuarsi al di fuori degli orari di lavoro e in giorni festivi, nei casi in cui in questo modo si diminuiscano i tempi di fermo degli uffici comunali. La Ditta si impegna a rispettare incondizionatamente le indicazioni dell’Ente e tali attività non comporteranno per l’Ente alcun onere aggiuntivo. L’Amministrazione Comunale, qualora necessario, si impegna a garantire l’accesso e l’agibilità dei locali secondo la pianificazione delle attività concordata con l’azienda aggiudicataria. Le operazioni oggetto del presente capitolato non dovranno interrompere le normali operazioni di routine svolte dal personale dell’ente. Deve quindi essere garantita la continuità operativa di tutti gli uffici interessati. Il piano di attività deve essere presentato dalla ditta entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'ordine di esecuzione dell'appalto e deve contenere un crono-programma dettagliato delle attività necessarie per mettere a regime l’applicativo (installazione e attivazione, configurazione, personalizzazione, formazione). Il piano deve essere accettato dal DEC. In caso di non accettazione il piano deve essere adeguato alle indicazioni del DEC entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi. In caso di ritardi si applicano le penali di cui al Par. 28 - Penali. In ogni caso le attività pianificate devono terminare entro i tempi stabiliti dal cronoprogramma. In caso di ritardi si applicano le penali di cui al Par. 28 - Penali.
Piano di attività. Le candidature devono essere corredate da un piano triennale di attività, predisposto secondo le indicazioni della programmazione regionale ed in relazione alle seguenti tipologie di intervento: - ricognizione dei fabbisogni formativi per lo sviluppo, a partire dalle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa (fabbisogni di innovazione) delle imprese attive sul territorio, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed alle sedi della ricerca; - progettazione e realizzazione dell’offerta di formazione alta e specialistica, secondo le opzioni di filiera e le rispettive specifiche previste dal Piano triennale regionale, relativamente alle figure di tecnico superiore di riferimento a livello nazionale; - accompagnamento al lavoro dei giovani specializzati a conclusione dei percorsi; - realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale docente di discipline scientifiche e tecnico- professionali della scuola e della formazione professionale, oltre a quelle relative alla formazione dei formatori impegnati nella realizzazione dei percorsi; - orientamento dei giovani verso le professioni tecniche, anche con il coinvolgimento delle loro famiglie; - ogni altra attività che risponda alla programmazione regionale riferita dell’offerta di formazione alta, specialistica e superiore. Si ricorda che i soggetti cui viene rivolta l’offerta formativa degli ITS sono giovani e adulti, che vi accedono con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Il piano deve specificare le tipologie di intervento che si intendono realizzare in ogni annualità, nonché evidenziare il piano finanziario del triennio, impostato per singole annualità. A seguito del decreto che dovrà determinare i diplomi di tecnico superiore e i certificati di specializzazione tecnica superiore, con l’indicazione delle figure che costituiscono il riferimento a livello nazionale dell’offerta ITS, ivi compresi i relativi standard delle competenze, ad oggi non ancora emanato dal Governo, la Regione provvederà ad attribuire ad ogni ITS le figure nazionali di relativa competenza.
Piano di attività. Il Piano di Attività dovrà prevedere i servizi erogati da un unico attore dell’ecosistema dell’innovazione tra quelli indicati al punto 3 del presente Avviso Pubblico. In sede di presentazione della domanda, deve essere presentato un contratto o un pre-accordo (in base allo standard fornito dal Soggetto gestore) con l’attore dell’ecosistema coinvolto nel Piano di Attività ove sono indicati tutti i servizi necessari all’attuazione del Piano di Attività, e più in generale, dovranno essere indicati sia i servizi ammissibili ai sensi dell’art. 12 del DM sia quelli non inquadrabili quali ammissibili, ma necessari alla realizzazione del Piano di Attività predisposto. La durata del Piano di Attività dovrà essere non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione della domanda e non superiore a 18 (diciotto) mesi dalla data di adozione della delibera di ammissione alle agevolazioni. Il Piano di Attività, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12.3 lett. b) del DM, deve prevedere servizi ammissibili, al netto dell’IVA, di importo complessivo non inferiore a euro 10.000,00 (diecimila).
Piano di attività. L’Accordo in oggetto prevede la realizzazione di una serie di attività svolte in collaborazione tra MIUR e Agenzia. La Tabella seguente elenca le linee di attività che dovranno essere condotte nello svolgimento dell’Accordo. La Tabella contiene, per ogni attività, una descrizione di massima, l’obiettivo principale dell’attività stessa e la sua durata. La durata dell’attività è descritta indicandone l’inizio e il termine previsto. L’inizio e il termine sono espressi da un numero, che indica i mesi trascorsi dalla sottoscrizione dell’Accordo (indicati con l’acronimo PM – Project Month). Attività Obiettivo Start PM End PM Ruolo delle Parti
Piano di attività. Attività Finanziate dalla Regione Toscana – Euro 400.000,00 Progettazione Esecutiva finalizzata alla realizzazione della rete Avvio dei processi per l’armonizzazione e la fornitura dei sistemi informativi Realizzazione dell’interoperabilità dei differenti sistemi informativi per l’utilizzo condiviso dei dati utili alla programmazione locale Analisi dei siti dedicati al sociale presenti su web finalizzata alla realizzazione di un data base dei bisogni da tradurre in servizi nella specificità toscana Attività di implementazione, diffusione e sperimentazione di nuove specifiche riferibili a XX.XX.XX. – purché coerenti con i contenuti dell’Accordo di Programma allegato al Decreto del Presidente GR n.172 del 7 novembre 2006 e non sovrapposte a quanto realizzato in progetti da esso derivanti – con particolare riferimento al percorso di assistenza degli anziani non autosufficienti e ai punti unici di accesso. Diffusione di XX.XX.XX su quelle S.d.S. ancora sprovviste di sistemi informativi. Sviluppo del sistema dei punti unici d’accesso e loro informatizzazione
Piano di attività. Il Piano di attività proposto considera l’avvio a far data dall’esecutività disposta dall’incarico all’atto della sua sottoscrizione e con copertura temporale fino ad almeno tutto il 31.12.2018. Il dettaglio del piano delle attività sarà specificato in fase di rilascio del Piano operativo di Progetto ed eventualmente aggiornato nel corso dell’esecuzione del progetto, al fine di adottare eventuali ed opportuni interventi di accelerazione e/o riprogrammazione temporale delle attività in essere. Le attività e i servizi previsti sono specificatamente riferiti agli interventi di seguito identificati e codificati. La tabella seguente identifica la definizione e codifica della WBS (Work Breakdown Structure) strutturata in: Intervento 🡪 Attività 1 I01 - Servizi di consulenza specialistica strategica in ambito ICT 1 1 Supporto consulenziale Tecnico, specialistico al servizio Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli, sulle scelte strategiche nell'ambito ICT Rapporti periodici di resoconto del servizio specialistico erogato R01 1 2 Supporto consulenziale amministrativo rispetto alle procedure di acquisizione servizi e forniture Rapporti periodici di resoconto del servizio specialistico erogato R01 2 1 Redazione del documento di assessment e studio di fattibilità rispetto alle possibili soluzioni attuabili Documento analisi e individuazione degli interventi di evoluzione R02 3 I03 - Progettazione preliminare degli interventi per la realizzazione del Sistema informativo ASPAL 3 1 Redazione documento tecnico di progetto preliminare relativo agli interventi individuati che sinergicamente contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di progetto Rilascio documentazione tecnica di progettazione degli interventi R03

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: