Common use of Penalità Clause in Contracts

Penalità. Le penalità minime che il Politecnico si riserva di applicare sono le seguenti: • Mancato rispetto del termine di cui agli articoli 2.4.2 del capo 1 e 12.1 12.2 del capo 2, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per ogni Distributore; • Mancata pulizia, con soluzioni detergenti, dei Distributori, delle zone immediatamente circostanti e dei portarifiuti (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del capo 1 e articolo 13.4 del capo2); • Mancato rifornimento di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo di cui all’articolo 9.2 del capo 1 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; € 100,00/Giorno • Modifica non autorizzata del prezzo di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • Vendita o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Politecnico (Cfr. sezione 14 del capo 2); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero e della dislocazione dei Distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc. € 500,00 a contestazione In caso di applicazione di cinque (5) penali dello stesso tipo nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). In caso di applicazione di dieci (10) penali nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnico, la S.A. si rivarrà sul Concessionario.

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Penalità. Le penalità minime La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu­ ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef­ fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin­ dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control­ lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Politecnico Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di applicare sono irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le seguenti: • Mancato segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del termine servizio, né precludono all’Ente affidante di cui agli articoli 2.4.2 del capo 1 e 12.1 12.2 del capo 2, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per ogni Distributore; • Mancata pulizia, con soluzioni detergenti, dei Distributori, delle zone immediatamente circostanti e dei portarifiuti (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del capo 1 e articolo 13.4 del capo2); • Mancato rifornimento di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo di cui all’articolo 9.2 del capo 1 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; € 100,00/Giorno • Modifica non autorizzata del prezzo di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • Vendita o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Politecnico (Cfr. sezione 14 del capo 2); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero e della dislocazione dei Distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc. € 500,00 a contestazione In caso di applicazione di cinque (5) penali dello stesso tipo nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con conseguente incameramento lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della cauzione a titolo penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di penalità ed indennizzocui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, salvo oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). In caso di applicazione di dieci (10) penali nell’anno, il Politecnico potrà procedere danno salvo l’addebito alla risoluzione parte inadempiente del contratto ai sensi dell'art.1456 c.cmaggiore importo., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnico, la S.A. si rivarrà sul Concessionario.

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Penalità. Le penalità minime La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni dell'appalto e del perfetto svolgimento del servizio. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che il Politecnico non comporti, per la sua gravità, la risoluzione del contratto, l’Amministrazione Comunale contesta formalmente mediante P.E.C. le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine senza idonee giustificazioni sarà applicata la penale, nella misura di seguito riportata. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta affidataria a mezzo Posta Elettronica Certificata; La Ditta affidataria dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la Ditta affidataria non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. Comune di Arbus (Cod. IPA C_A359) - Prot. Uscita N. 0013857 del 31/07/2014 Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge e dal presente capitolato, l’Amministrazione Comunale, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare sono le seguenti: • Mancato rispetto del termine penali di cui agli articoli 2.4.2 artt. 145, comma 3 e 298 del capo 1 e 12.1 12.2 DPR 207/2010. L’importo esatto della penale per ciascun evento da sanzionare è determinata dal RUP entro i limiti previsti dalle norme richiamate tenuto conto della gravità delle inadempienze. Sono sanzionabili, a titolo esemplificativo: - utilizzo di veicolo diverso da quello dichiarato per l’esecuzione del capo 2servizio, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per ogni Distributorenon preventivamente autorizzato; • Mancata pulizia- mancato rispetto degli orari stabiliti, con soluzioni detergenti, senza valida giustificazione; - mancato rispetto dei Distributori, delle zone immediatamente circostanti percorsi e dei portarifiuti (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 punti di fermata concordati; - mancato divieto di trasportare soggetti non autorizzati; - mancata vigilanza del capo 1 e articolo 13.4 del capo2); • Mancato rifornimento di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo di cui all’articolo 9.2 del capo 1 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; € 100,00/Giorno • Modifica non autorizzata del prezzo di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • Vendita o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Politecnico (Cfr. sezione 14 del capo 2); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero e della dislocazione dei Distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi vettore al momento dell’affidamento da parte dell’Ispettorato della scuola o da parte dei genitori; - comportamento pericolo o scorretto del Lavoropersonale addetto nei confronti degli utenti del servizio o di terzi; - irregolarità sui veicoli adibiti al servizio (documentazione del veicolo scaduta o irregolare, ASLveicolo in cattive condizioni meccaniche e/o di carrozzeria, eccutilizzo mezzi non adeguati dal punto di vista della sicurezza dei soggetti trasportati) - impiego di mezzi o personale non in regola con le prescrizione assicurative, previdenziali, assistenziali. € 500,00 a contestazione In caso di applicazione di cinque (5) penali dello stesso tipo nell’annoviolazioni contrattuali gravi quali la tentata frode, la sospensione arbitraria dei servizi, cessazione o fallimento della ditta, reiterate mancanze tali da compromettere il Politecnico potrà procedere buon andamento dei servizi, gravi violazioni agli obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti del personale dipendente, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.ed all’incameramento del deposito cauzionale. L'Amministrazione, con conseguente incameramento oltre alla applicazione della cauzione a titolo penale, ha la facoltà di penalità ed indennizzo, salvo esperire ogni azione per il risarcimento per dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). In caso di applicazione di dieci (10) penali nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.cspese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnico, la S.A. si rivarrà sul Concessionario.

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Penalità. Le penalità minime che il Politecnico si riserva Ciascuna contestazione di applicare sono le seguenti: avvenuta omissione, irregolarità/insufficienza/difformità del servizio comporta una penalità, a carico dell’aggiudicatario, di importo compreso tra l’0,3‰ e l’1‰ del valore complessivo del contratto, da determinarsi in relazione alla gravità delle conseguenze dell’omissione stessa ed alla reiterazione delle mancanze. L’eventuale risoluzione del contratto, prevista dal successivo art. 11 comporta l’affidamento del servizio in danno dell’impresa contraente fino al termine dell’obbligazione. Trova altresì applicazione quanto disciplinato all’art. n. 4 del presente Capitolato Speciale. Mancato al mancato o insufficiente rispetto del termine di cui agli articoli 2.4.2 del capo 1 e 12.1 12.2 del capo 2, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per ogni Distributoredelle prestazioni/obblighi previsti dal presente Capitolato; • Mancata puliziaalla mancata tempestività nell'esecuzione degli interventi nei modi e tempi indicati nel presente Capitolato. Ad esempio, con soluzioni detergentinel caso in cui la ditta dovesse risultare inadempiente in alcune prestazioni e forniture (acquisto e/o ripristino del materiale cartaceo, dei Distributorisapone lavamani, delle zone immediatamente circostanti e dei portarifiuti (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del capo 1 e articolo 13.4 del capo2servizi diversi, etc ... ), I' A.O, oltre alle penalità previste, surrogandosi alla ditta, effettuerà direttamente i servizi/forniture, addebitando ogni spesa alla Ditta; • Mancato rifornimento a giudizi negativi riscontrati dall'A.O. su questionari di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico soddisfazione eventualmente sottoposti ai referenti di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo di cui all’articolo 9.2 del capo 1 area dopo un primo richiamo scritto, potrà essere applicata una penale dell’1‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; € 100,00/Giorno • Modifica non autorizzata del prezzo di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • Vendita infrazione, oltre al risarcimento dell'eventuale danno subito o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Politecnico (Cfr. sezione 14 del capo 2); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero e della dislocazione dei Distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione o al ripristino dell'eventuale mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc. € 500,00 a contestazione In caso di applicazione di cinque (5) penali dello stesso tipo nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). In caso di applicazione di dieci (10) penali nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnico, la S.A. si rivarrà sul Concessionario.servizio;

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Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente bando ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, gli uffici competenti contesteranno gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda, ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una o più penalità. Le penalità minime che il Politecnico si riserva per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 200,00 e € 2.000,00 a seconda della gravità di applicare sono le seguenti: • Mancato rispetto del termine di cui agli articoli 2.4.2 del capo 1 e 12.1 12.2 del capo 2ciascuna inadempienza, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per ogni Distributore; • Mancata pulizia, con soluzioni detergenti, dei Distributori, delle zone immediatamente circostanti e dei portarifiuti (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del capo 1 e articolo 13.4 del capo2); • Mancato rifornimento di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo di cui all’articolo 9.2 del capo 1 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; € 100,00/Giorno • Modifica non autorizzata del prezzo di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • Vendita o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Politecnico (Cfr. sezione 14 del capo 2); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero e della dislocazione dei Distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc. € 500,00 a contestazione In caso di applicazione di cinque (5) penali dello stesso tipo nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, fatto salvo il risarcimento per degli eventuali maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo)danni. In caso di applicazione recidiva nell’arco di dieci sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio. Dopo n. 3 (10tre) penali nell’annocontestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso del periodo di validità della concessione, ovvero a seguito della contestazione di n. 2 (due) inadempimenti di straordinaria gravità, il Politecnico potrà procedere alla Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con il concessionario, fatto salvo il diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’ulteriore danno. Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.ccontratto, ad esempio la mancata prestazione del servizio, per un periodo di almeno 15 giorni continuativi non giustificati e non autorizzati dal Comune di Cuneo, addebitabile al concessionario. Il pagamento delle penalità non libera il concessionario dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnico, la S.A. si rivarrà sul Concessionario.

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Samples: www.comune.cuneo.it

Penalità. Le penalità minime Qualora la Ditta affidataria non osservi le prescrizioni contenute nella presente convenzione, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione/inadempienza che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste, l'Azienda Xxxx potrà applicare nei confronti della Ditta affidataria le seguentipenalità: - in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di € 250,00 ad intervento; - in caso di mancata effettuazione del servizio verrà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni chiamata inevasa; - In caso di ritardo rispetto alle tempistiche stabilite all’ art. 3.1 del presente Capitolato e dal protocollo autorizzativo di intervento verrà applicata una penale giornaliera dell’1‰ (unopermille) sull’ammontare netto contrattuale. Nel caso in cui il Politecnico ritardo sia superiore al 10% dell’importo contrattuale, l’ULSS 8 BERICA si riserva la facoltà di applicare sono le seguenti: • Mancato rispetto del termine risolvere il contratto. Al di cui agli articoli 2.4.2 del capo 1 fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nella presente documentazione, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zerovirgolazerotrepermille) e 12.1 12.2 del capo 2l’1‰ (unopermille) dell’importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni giorno naturale inadempimento riscontrato e consecutivo di ritardo a seconda della gravità del medesimo. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Appaltatore per ogni Distributore; • Mancata pulizia, con soluzioni detergenti, dei Distributori, delle zone immediatamente circostanti e dei portarifiuti iscritto dal Responsabile del procedimento (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del capo 1 e articolo 13.4 del capo2); • Mancato rifornimento di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo di cui all’articolo 9.2 del capo 1 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; € 100,00/Giorno • Modifica non autorizzata del prezzo di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • Vendita o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate RUP) in coordinamento con il Politecnico (CfrDirettore dell’esecuzione contrattuale. sezione 14 del capo 2); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero e della dislocazione dei Distributori automaticiL’Appaltatore dovrà comunicare, in assenza della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora ULSS 8BERICA ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP (Cfrla stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc. € 500,00 a contestazione In Nel caso di applicazione delle penali, ULSS 8 BERICA provvederà a recuperare l’importo in sede di cinque (5) liquidazione delle relative fatture o mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo. L’importo delle penali dello stesso tipo nell’annonon potrà comunque superare, complessivamente, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). In caso di applicazione di dieci (10) penali nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnico, la S.A. si rivarrà sul Concessionario.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Penalità. Le penalità minime che il Politecnico si riserva In caso di applicare sono le seguenti: • Mancato rispetto del termine inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato, ad integrazione e salvo quanto già disposto all’art. 22 del presente capitolato, il Committente applicherà le sanzioni sotto riportate: - una penale pari all’uno per mille dell'ammontare contrattuale netto annuo dell’accordo quadro ogni volta in cui il Direttore dell'esecuzione verifichi che la Ditta aggiudicataria non assicura una presenza di operatori adeguata (per numero e qualificazione) allo svolgimento del servizio, come richiesto dal Capitolato e proposto nell'offerta tecnica; - una penale pari all’uno per mille dell'ammontare annuo netto contrattuale dell’accordo quadro ogni volta in cui si verifichi il caso di sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte del personale, del servizio affidato, con conseguente pregiudizio nei confronti degli ospiti della struttura e danno per l'Amministrazione; - una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare contrattuale netto annuo dell’accordo quadro per ogni giorno di ritardo rispetto agli articoli 2.4.2 obblighi relativi alla produzione all’Amministrazione delle polizze assicurative del capo 1 presente Capitolato Speciale d’Appalto; - una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare contrattuale netto annuo dell’accordo quadro, in caso di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del singolo contratto applicativo sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.); - una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P o dal D.E.C. ove previsto; - una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.; - una penale variabile tra lo 0,3 e 12.1 12.2 del capo 2l’1,00 per mille dell'ammontare contrattuale netto annuo dell’accordo quadro, a seconda della gravità, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per ogni Distributore; • Mancata puliziaaltro inadempimento o negligenza non previsti nel presente elenco. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, con soluzioni detergenti, dei Distributori, che daranno luogo all'applicazione delle zone immediatamente circostanti e dei portarifiuti (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del capo 1 e articolo 13.4 del capo2); • Mancato rifornimento di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo penali di cui all’articolo 9.2 ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto alla Ditta aggiudicataria dal Committente; la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio del capo 1 per ogni giorno naturale Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta aggiudicataria le penali come sopra indicate. Il Committente, fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero della/e consecutivo di ritardo; € 100,00/Giorno • Modifica non autorizzata del prezzo di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • Vendita penalità mediante ritenuta diretta sui crediti della Ditta aggiudicataria o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Politecnico (Cfr. sezione 14 del capo 2); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero e della dislocazione dei Distributori automaticisulla garanzia definitiva che, in assenza quest'ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro 10 giorni successivi alla data di prelievo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema medesima penale. Nel caso in cui le penali applicate superino il numero di autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 5, nell’arco di un anno, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa, fermo restando l’incameramento della garanzia definitiva e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc. € 500,00 a contestazione In caso di applicazione di cinque (5) penali dello stesso tipo nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, fatto salvo il risarcimento per dei maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). In caso di applicazione di dieci (10) penali nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.ceventualmente subiti dal Committente., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnico, la S.A. si rivarrà sul Concessionario.

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Samples: Accordo Quadro

Penalità. Il Concessionario è responsabile del buon andamento della gestione del servizio affidato. Saranno applicate penali qualora non si ottemperi agli obblighi assunti con il presente capitolato. L’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, nel caso siano accertate inadempienze e violazioni alle disposizioni concordate. In caso di ritardo nel termine ultimo delle scadenze contrattuali è stabilita la penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, oltre l’applicazione delle sanzioni e degli interessi. In particolare, verranno applicate le seguenti penalità: - per disagi creati ai contribuenti/utenti a causa della mancata copertura della postazione messa a disposizione del Comune, che non dipende da causa di forza maggiore, è applicata una penale di euro 300,00 (trecento/00) pro die; - per inadempienze derivanti dal mancato riserbo in ordine a dati e notizie, è applicabile una penale da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00), per ogni violazione contestata, a seconda della gravità della violazione ad insindacabile giudizio del Comune; - per il mancato aggiornamento del software messo a disposizione del Comune, è applicabile una penale da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00), a seconda della gravità dell’inadempienza ad insindacabile giudizio del Comune. E’ considerata grave inadempienza la totale omissione della registrazione delle informazioni sul singolo debitore. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all’applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati per iscritto, tramite Raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC). Le penalità minime che eventuali controdeduzioni potranno essere presentate tramite Raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) entro i successivi 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notifica della contestazione. Decorso infruttuosamente tale termine il Politecnico Comune adotterà le determinazioni di propria competenza. Laddove, durante l'esecuzione delle attività affidate, si verifichino infrazioni quali l'omissione o il rifiuto di adempiere agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante si riserva di applicare sono le seguenti: • Mancato rispetto una penale a seconda della gravità dell’inadempienza ad insindacabile giudizio del termine Comune da un minimo euro 100,00 ad un massimo di cui agli articoli 2.4.2 del capo 1 euro 1.000,00 previa contestazione dell'addebito e 12.1 12.2 del capo 2, per ogni giorno naturale e consecutivo conseguente valutazione delle controdeduzioni dell'impresa. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di ritardo per ogni Distributore; • Mancata pulizia, con soluzioni detergenti, dei Distributori, delle zone immediatamente circostanti e dei portarifiuti (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del capo 1 e articolo 13.4 del capo2); • Mancato rifornimento di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo di cui all’articolo 9.2 del capo 1 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; € 100,00/Giorno • Modifica non autorizzata del prezzo di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • Vendita o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Politecnico (Cfr. sezione 14 del capo 2); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero e della dislocazione dei Distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc. € 500,00 a contestazione In caso di applicazione di cinque (5) penali dello stesso tipo nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). In caso di applicazione di dieci (10) penali nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo)contestazione. Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnico, la S.A. il Concessionario non proceda al pagamento l’Amministrazione si rivarrà sul Concessionariosulla cauzione.

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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

Penalità. Le penalità minime che il Politecnico L’A.C. a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sono le seguentisanzioni come previsto dall’art. 145 del D.P.R. N° 207/2010 e s.m. e i. in ogni caso di verificata violazione di quanto previsto nel presente capitolato, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’I.A., le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Si riporta di seguito, a semplice titolo esemplificativo, una casistica di inadempienze che di norma comportano l’applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati: • Mancato - mancato rispetto delle procedure di autocontrollo; - mancata fornitura, consegna incompleta, inesatta o non rispondente alle ordinazioni ricevute, nonché ritardi dell’orario di consegna delle forniture; - mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie del termine locali; - impedimento all'accesso nei locali adibiti allo stoccaggio e conservazione alimenti agli addetti dell’A.C. incaricati del controllo qualità; - prodotti non conformi alle tabelle merceologiche e non tempestivamente sostituiti; - personale inferiore alle unità necessarie per il buon andamento del servizio e per il rispetto degli orario di cui distribuzione pasti; - carenti condizioni igieniche dei mezzi di trasporto, salva segnalazione alle competenti autorità sanitarie in caso di non conformità dei medesimi ai requisiti tecnici prescritti; - inadeguatezza attrezzature, contenitori e automezzi; - non osservanza da parte del personale di un comportamento decoroso e adeguato all’utenza; - non rispetto degli orari dei turni stabiliti per il consumo dei pasti; - porzionatura non conforme alle grammature stabilite; - iterazione di inadempienze già rilevate, segnalate e sanzionate. Le inadempienze sopra descritte, enunciate a titolo esemplificativo e non esaustivo, non precludono all’Amministrazione il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. Potranno essere applicate sanzioni da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 5.000,00 rapportate alla gravità dell’inadempienza. Qualora l'Aggiudicatario ritardasse la fornitura, questa Amministrazione, oltre agli articoli 2.4.2 del capo 1 addebiti dei predetti commi e 12.1 12.2 del capo 2senza l'obbligo di darne comunicazione, si riserva la facoltà, per ogni giorno naturale e consecutivo dar corso alla regolare erogazione del servizio, di ritardo per ogni Distributore; • Mancata puliziaacquistare i prodotti immediatamente occorrenti direttamente sul libero mercato, presso un negoziante della zona, anche ad un prezzo superiore a quello contrattuale, con soluzioni detergentiaddebito al fornitore di tutte le spese sostenute (a fronte di fattura o scontrino fiscale dettagliato). Qualora la fornitura risultasse, dei Distributorisecondo il giudizio delle cuoche responsabili, delle zone immediatamente circostanti di qualità inferiore e dei portarifiuti (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del capo 1 e articolo 13.4 del capo2); • Mancato rifornimento di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo di cui all’articolo 9.2 del capo 1 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; € 100,00/Giorno • Modifica non autorizzata del prezzo di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • Vendita o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche condizioni diverse da quelle previste dal Contratto stabilite o, se per qualunque altra causa, fosse inaccettabile, l'I.A. è tenuto a ritirarla, a sue spese, con preciso obbligo di fornire immediatamente il genere corrispondente, della qualità stabilita e nella quantità richiesta. Qualora fosse impossibile sostituirla immediatamente senza creare disagi, l'A.C. provvederà alle forniture con mezzi propri, addebitando l'intero costo all'I.A.. Nel caso in cui la merce risultasse, a seguito di controlli effettuati dagli organi competenti (A.S.L, laboratori Individuati dall'Ente affidatario, etc.), igienicamente non accettabile o non concordate con evidenti alterazioni, indipendentemente dall'adozione di provvedimenti amministrativi o penali in merito, sarà applicata una penalità di € 500,00, fatto salvo il Politecnico (Cfrdiritto di rivalersi dei maggiori danni derivanti da tale inadempienza eventualmente mediante l'incameramento della cauzione di cui all'art. sezione 14 del capo 2); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero 51. Conformemente all’enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata alla ditta per una medesima inadempienza commessa potrà essere di importo doppio, la terza triplo e della dislocazione dei Distributori automaticicosì via. Dopo la comminazione di 5 sanzioni pecuniarie nel medesimo anno scolastico, in assenza della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc. € 500,00 a contestazione In caso di applicazione di cinque (5) penali dello stesso tipo nell’anno, il Politecnico si potrà procedere addivenire alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.ccontratto., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). In caso di applicazione di dieci (10) penali nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnico, la S.A. si rivarrà sul Concessionario.

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Samples: www.comune.druento.to.it

Penalità. Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, secondo le modalità previste dal presente capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara. Quando vengano rilevate mancanze da parte della Ditta, il Responsabile dell’area 1, su proposta del DEC e/o di altri soggetti competenti ai controlli previsti per legge e/o determinati dal presente capitolato, procede alla contestazione diretta al responsabile della Ditta. Le contestazioni sono fatte in forma scritta e possono essere contro dedotte entro 10 giorni dal ricevimento dell’addebito, ferma restando la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà all’irrogazione delle sanzioni sulla base di quanto sotto riportato. E’ prevista, in caso di specifiche infrazioni, l’applicazione delle penalità minime che il Politecnico si riserva di applicare sono le seguenti: • Mancato -ogni ritardo o uscita anticipata dell’operatore rispetto a quanto definito nel PAI e nel piano di lavoro giornaliero (per ciascuna violazione), salvo non sia stata anticipatamente comunicata dal CRA al RCC/DEC e/o sia causa di forza maggiore debitamente documentata; -in caso di sostituzione dell’operatore senza comunicazione, presentazione e passaggio diretto di consegne all’utente e senza comunicazione al servizio sociale comunale (per ciascuna violazione); -in caso di mancata informazione all’utente e al servizio sociale comunale del termine piano orario settimanale (per ciascuna violazione); -per ogni mancato singolo servizio giornaliero; -in caso di cui agli articoli 2.4.2 mancata attivazione di nuovi servizi nei tempi definiti dal servizio sociale comunale (per ciascuna violazione); -in caso di mancata sostituzione del capo 1 e 12.1 12.2 del capo 2, coordinatore nei tempi previsti e/o richiesti. La penale verrà aumentata di € 100,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ulteriore ritardo per ogni Distributore; • Mancata pulizia, con soluzioni detergenti, dei Distributori, delle zone immediatamente circostanti e dei portarifiuti (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del capo 1 e articolo 13.4 del capo2); • Mancato rifornimento nella sostituzione dalla data di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo di cui all’articolo 9.2 del capo 1 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; € 100,00/Giorno • Modifica non autorizzata del prezzo di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • Vendita o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Politecnico (Cfr. sezione 14 del capo 2); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero e della dislocazione dei Distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc. € 500,00 a contestazione In caso di applicazione di cinque (5) penali dello stesso tipo nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). In caso di applicazione di dieci (10) penali nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnico, la S.A. si rivarrà sul Concessionario.avvenuta contestazione;

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Samples: www.comunedisermoneta.it

Penalità. Le penalità minime che il Politecnico si riserva di applicare sono le seguenti: • Mancato rispetto del termine di cui agli articoli 2.4.2 del capo 1 e 12.1 12.2 del capo 2, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per ogni Distributore; • Mancata pulizia, con soluzioni detergenti, dei Distributori, delle zone immediatamente circostanti e dei portarifiuti (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del capo 1 e articolo 13.4 del capo2); • Mancato rifornimento di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo di cui all’articolo 9.2 del capo 1 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; € 100,00/Giorno • Modifica non autorizzata del prezzo di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • Vendita o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Politecnico (Cfr. sezione 14 del capo 2); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero e della dislocazione dei Distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc. € 500,00 a contestazione In caso di applicazione inadempienze, ritardi, omissioni ovvero imperfetta esecuzione dei servizi affidati, l'appaltatore incorrerà in sanzioni pecuniarie (da un minimo di cinque (5) penali dello stesso tipo nell’annoEuro 300,00 ad un massimo di Euro 2.000,00), il Politecnico commisurate alla gravità delle inadempienze commesse, fermo restando l'obbligo di recuperare i servizi non resi o eseguiti in modo insoddisfacente. Le inadempienze saranno contestate all'appaltatore, che nel termine di 15 giorni potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.presentare le proprie controdeduzioni. Esaurita l'istruttoria, con conseguente incameramento entro 30 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni qualora sia confermata la responsabilità dell'impresa, verrà comunicato l'ammontare della cauzione a titolo penale che sarà trattenuta sulla liquidazione della prima fattura utile. Il Comune, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di penalità ed indennizzo, salvo esperire ogni azione per il risarcimento per dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo)spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale. In caso di applicazione di dieci (10) penali nell’annoviolazioni contrattuali gravi quali la tentata frode, la sospensione arbitraria dei servizi, cessazione o fallimento dell'appaltatore, reiterate mancanze tali da compromettere il Politecnico potrà procedere buon andamento dei servizi, gravi violazioni agli obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti del personale dipendente, si procederà alla risoluzione dei contratto ed all'incameramento del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo deposito cauzionale. Non verrà applicata nessuna penale per cause di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni forza maggiore che comunque dovranno essere documentate. Comune di Pederobba (CfrTV) - Prot. articolo 4.6 6448 del presente capo)12-06-2017 - arrivo - Cat. Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnico, la S.A. si rivarrà sul Concessionario.1 - Cl. 6

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Samples: www.comune.pederobba.tv.it

Penalità. Le penalità minime che L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento, verso cui l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal comune. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, il Politecnico si riserva comune procederà, con provvedimento motivato, all’applicazione delle sotto citate penali. - Ritardo nell’avvio del servizio affidato entro i termini indicati dall’Ente in sede di applicare sono le seguenti: • Mancato rispetto del termine contratto o di cui agli articoli 2.4.2 del capo 1 e 12.1 12.2 del capo 2sospensione dello stesso, senza giustificato motivo. Sarà applicata all’Aggiudicatario una penale di € 500,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per ogni Distributore; • Mancata pulizia, con soluzioni detergenti, dei Distributori, delle zone immediatamente circostanti e dei portarifiuti (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del capo 1 e articolo 13.4 del capo2); • Mancato rifornimento di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo di cui all’articolo 9.2 del capo 1 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; € 100,00/Giorno • Modifica non autorizzata del prezzo , per un massimo di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • Vendita o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Politecnico (Cfr. sezione 14 del capo 2); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero e della dislocazione dei Distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc. € 500,00 a contestazione In caso di applicazione di cinque (5) penali dello stesso tipo nell’anno, il Politecnico potrà procedere 15 giorni trascorsi i quali si procederà alla risoluzione del contratto - Mancata notifica dei verbali nei termini previsti dalla normativa vigente per esclusiva responsabilità della ditta affidataria: importo della sanzione non notificata e quindi non riscossa; - Mancato ritiro del materiale oltre i dieci giorni rispetto ai sensi dell'art.1456 c.c.tempi previsti dall’articolo 11, con conseguente incameramento per esclusiva responsabilità della cauzione ditta affidataria: € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo fino a titolo un massimo di penalità ed indennizzosessanta, salvo il risarcimento trascorsi i quali si procederà alla risoluzione del contratto; - Mancata o ritardata rendicontazione richiesta dal Comando € 100,00 (cento/00) per maggiori danni (Cfrogni giorno di ritardo. articolo 4.6 del presente capo). - In caso di applicazione di dieci (10) penali nell’annoritardo del bonifico nel termine previsto per colpa addebitabile alla ditta affidataria, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, la penale corrisponderà al relativo importo; E’ fatto salvo il diritto al risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, eccdell’eventuale ulteriore maggior danno.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnico, la S.A. si rivarrà sul Concessionario.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Penalità. Le penalità minime che il Politecnico In caso di mancata consegna completa del singolo ordine entro i termini previsti per ogni giorno di ritardo Umbra Acque S.p.A si riserva riserverà di applicare sono le seguenti: • Mancato rispetto una penale pari allo 0,5 (zero/50) per mille del termine valore del contratto senza che nulla possa essere eccepito dal fornitore. In caso di cui agli articoli 2.4.2 non rispondenza del capo 1 e 12.1 12.2 del capo 2materiale a quanto richiesto o in mancanza di consegna delle certificazioni eventualmente richieste relative ai materiali forniti, l’Appaltatore avrà 5 (cinque) giorni lavorativi per provvedere alla nuova fornitura di materiale e/o dei relativi certificati. In caso di superamento di tale termine, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per ogni Distributore; • Mancata pulizia, con soluzioni detergenti, dei Distributori, delle zone immediatamente circostanti e dei portarifiuti (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del capo 1 e articolo 13.4 del capo2); • Mancato rifornimento di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo di cui all’articolo 9.2 del capo 1 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; € 100,00/Giorno • Modifica non autorizzata , Xxxxx Xxxxx S.p.A. si riserverà di applicare una penale pari all’1 (uno) per mille del prezzo valore del contratto. Per gravi inadempimenti contrattuali e qualora l’importo complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore totale del contratto, Xxxxx Xxxxx S.p.A. si riserva la facoltà di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • Vendita o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Politecnico (Cfr. sezione 14 del capo 2); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero e della dislocazione dei Distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc. € 500,00 a contestazione In caso di applicazione di cinque (5) penali dello stesso tipo nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione contratto; il deposito cauzionale verrà incamerato a titolo di penalità ed penale e di indennizzo, salvo il fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuna presso la sede competente ai fini dell’accertamento ed al risarcimento per maggiori di ulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione a mezzo PEC dell’inadempienza avverso la quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (Cfrtre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. articolo 4.6 del presente capo)Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la Stazione Appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso di applicazione di dieci la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (10dieci) penali nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.ccontratto., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnico, la S.A. si rivarrà sul Concessionario.

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Samples: www.umbraacque.com

Penalità. Le penalità minime che 1.Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, in caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti previsti dal presente Capitolato, nonché in caso di accertato inadempimento - parziale o totale - o ritardo nell’adempimento, o non corretta esecuzione delle obbligazioni di cui al presente capitolato, l’ASP avrà la potestà di applicare, previa contestazione, una penale del valore da un minimo di €. 500,00= (cinquecento/00) sino ad un massimo di €. 5.000,00= (cinquemila/00=) in relazione all’inadempimento rilevato, fermo restando l’addebito all’appaltatore degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle predette mancanze. L’appaltatore sarà altresì soggetto all’applicazione di una penale in caso di eccessivo turn-over del personale impiegato, fissata nell’importo di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00=). Ai fini dell’applicazione del presente comma, si avrà eccesso di turn-over ogni qualvolta il Politecnico si riserva di applicare sono le seguenti: • Mancato rispetto personale sostituito superi, nel mese, la percentuale del 30% dell’organico complessivo assegnato alla Struttura. Tale penale potrà essere applicata più volte nel corso del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 18. 2.Nei casi previsti dai commi precedenti, l‘ASP procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R., assegnando all’appaltatore un termine di cui agli articoli 2.4.2 del capo 1 e 12.1 12.2 del capo 210 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, per ogni giorno naturale e consecutivo l’ASP adotterà le determinazioni di ritardo per ogni Distributore; • Mancata puliziapropria competenza, con soluzioni detergenti, dei Distributori, delle zone immediatamente circostanti e dei portarifiuti (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del capo 1 e articolo 13.4 del capo2); • Mancato rifornimento di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo di cui all’articolo 9.2 del capo 1 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; € 100,00/Giorno • Modifica non autorizzata del prezzo di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • Vendita o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Politecnico (Cfr. sezione 14 del capo 2); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero e della dislocazione dei Distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc. € 500,00 dandone comunicazione all’appaltatore a contestazione In mezzo lettera Raccomandata A.R. 0.Xx caso di applicazione di cinque (5) penali dello stesso tipo nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). In caso di applicazione di dieci (10) penali nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnicopenale, la S.A. si rivarrà sul Concessionariostessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura del mese successivo all’irrogazione della penale stessa, fermo restando l’obbligo, in tal caso, da parte dell’appaltatore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali.

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Penalità. Le penalità minime Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il Politecnico diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si riserva risolvono in una non corretta gestione del servizio, il Responsabile dell’appalto potrà applicare le seguenti penali: - per quanto riguarda l’omissione totale o parziale delle attività, l'Impresa, oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione, potrà essere gravata di applicare sono le seguenti: • Mancato rispetto una penale pari al 2% del termine di cui agli articoli 2.4.2 del capo 1 e 12.1 12.2 del capo 2corrispettivo mensile contrattuale (IVA inclusa), per ogni giorno naturale mancata esecuzione di ognuno dei servizi a carattere giornaliero, e consecutivo comunque nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 113-bis, co. 2, D.lgs. n. 50/2016; - per quanto riguarda inesatti adempimenti o ritardi nell'adempimento o comunque per inadempienze diverse dall'omissione del servizio, l'Impresa potrà essere gravata di ritardo una penale pari al 3% del compenso mensile contrattuale (IVA inclusa) e comunque nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 113-bis, co. 2, D.lgs. n. 50/2016; - per l’esecuzione del contratto con utilizzo di personale non assunto regolarmente, ovvero in caso di violazione del progetto di assorbimento predisposto dalla ditta aggiudicataria, verrà applicata – per una prima infrazione – una penale di € 5.000, 00 per ogni Distributorepersona non in regola ovvero non assunto secondo la previsione del progetto; • Mancata pulizia, con soluzioni detergenti, dei Distributori, delle zone immediatamente circostanti e dei portarifiuti (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del capo 1 e articolo 13.4 del capo2); • Mancato rifornimento di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo di cui all’articolo 9.2 del capo 1 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; € 100,00/Giorno • Modifica non autorizzata del prezzo di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • Vendita o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Politecnico (Cfr. sezione 14 del capo 2); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero e della dislocazione dei Distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc. € 500,00 a contestazione In caso di applicazione di cinque (5) penali dello stesso tipo nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla la seconda infrazione comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.dell’art. 1456 del C.C. L'importo delle penali applicate sarà, a scelta dell’Amministrazione, trattenuto sul pagamento della mensilità successiva a quella in cui si è verificata l’infrazione/disservizio oppure sull'importo cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato, indipendentemente da qualsiasi contestazione. A seguito dell’avvenuta applicazione di n. 3 (tre) penali per mancato o irregolare adempimento del servizio o nell’ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell’esecuzione del servizio, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., in via stragiudiziale, con conseguente contestuale incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il diritto ad ottenere la penale e ad agire per il diritto al risarcimento per di ulteriori e maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). In caso di applicazione di dieci (10) penali nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.cderivanti dall’inadempimento., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnico, la S.A. si rivarrà sul Concessionario.

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Penalità. Le penalità minime Ai sensi dell’art 10 del Decreto MIT n.49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che il Politecnico si riserva l’indennizzo che sarà dovuto da EUR all’Appaltatore nei casi di applicare sono le seguenti: • Mancato rispetto sospensione dei lavori, non potrà superare, per tutta la durata del termine contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di cui agli articoli 2.4.2 al precedente Art. 4. Le Parti inoltre, ai sensi dell’art.11 comma 2 del capo 1 e 12.1 12.2 predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR all’Appaltatore, non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del capo 2, per suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la colpa della Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella esecuzione delle attività rispetto ai termini previsti e/o concordati, risultanti da atto scritto, previa contestazione scritta, verrà applicata una penale dell’1 per ogni Distributore; • Mancata puliziamille ai sensi dell’Art. 113-bis del D.lgs. 50/2016. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale l’Appaltatore esegua i lavori in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, con soluzioni detergenti, dei Distributori, e dalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle zone immediatamente circostanti e dei portarifiuti (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del capo 1 e articolo 13.4 del capo2); • Mancato rifornimento di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo di cui all’articolo 9.2 del capo 1 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; € 100,00/Giorno • Modifica non autorizzata del prezzo di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • Vendita o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Politecnico (Cfr. sezione 14 del capo 2); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero e della dislocazione dei Distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc. € 500,00 a contestazione In caso di applicazione di cinque (5) penali dello stesso tipo nell’annopenali, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del Committente potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo. La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Xxx l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si 20 intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c... Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore, con conseguente incameramento l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione garanzia originariamente prestata, l’Appaltatore è tenuto a titolo reintegrare tale garanzia fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte del Committente, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). In caso di applicazione di dieci (10) penali nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.. sul web istituzionale di EUR S.p.A. - Sezione Trasparenza oppure sono stati consegnati da EUR. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico attribuisce la facoltà ad EUR S.p.A. di risolvere di diritto e con conseguente incameramento effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta all’Appaltatore in merito alla volontà di avvalersi della cauzione presente clausola, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. L’Appaltatore si impegna, altresì, a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento far osservare ai soggetti che operano per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente capo)contratto i principi di cui al D.Lgs. Qualora dalla mancata, incompleta n.231/2001 e i contenuti riportati nel Codice etico. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o ritardata esecuzione all’esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, eccRoma.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnico, la S.A. si rivarrà sul Concessionario.

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Samples: Accordo Quadro

Penalità. Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà di procedere all’applicazione di penali a carico del Concessionario nei seguenti casi: - Euro 300,00 di penalità per ogni mancata risposta - dopo 3 (tre) mancate risposte sarà considerata grave inadempienza a sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006; - superiore a 15 minuti e inferiore a 60 minuti: Euro 300,00 di penalità per ogni ritardo; - superiore a 60 minuti e inferiore a 120 minuti: Euro 500,00 di penalità. Per ogni ritardo superiore alle due ore: Euro 1.000,00 di penalità per ogni ritardo; - dopo tre infrazioni per ritardi non giustificati sarà considerata grave inadempienza a sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006; - contestazione formale per le prime tre infrazioni rilevate; - oltre le tre infrazioni, sarà considerata grave inadempienza a sensi dell’art.136 del D.Lgs. 163/2006; - per ogni infrazione: Euro 1.000,00 di penalità; - tre mancate o incomplete pulizie della sede stradale interessata dal sinistro saranno considerate grave inadempienza a sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006; - contestazione formale per le prime tre infrazioni rilevate; - oltre le tre infrazioni, sarà considerata grave inadempienza a sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006; - dopo la terza segnalazione, sarà considerata grave inadempienza a sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006. Nelle ipotesi di cui ai punti d) la Provincia, oltre all’applicazione delle penali, provvederà autonomamente all’esecuzione o al ripristino degli interventi imputando i relativi oneri a carico della ditta aggiudicataria. Le penalità minime che il Politecnico si riserva di applicare sono le seguenti: • Mancato rispetto del termine di cui agli articoli 2.4.2 del capo 1 e 12.1 12.2 del capo 2, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per ogni Distributore; • Mancata pulizia, con soluzioni detergenti, dei Distributori, delle zone immediatamente circostanti e dei portarifiuti (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del capo 1 e articolo 13.4 del capo2); • Mancato rifornimento di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo di cui all’articolo 9.2 del capo 1 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; € 100,00/Giorno • Modifica non autorizzata del prezzo di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • Vendita o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Politecnico (Cfr. sezione 14 del capo 2); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero e della dislocazione dei Distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi saranno applicate previa contestazione scritta dell’addebito da parte dell’Ispettorato del LavoroResponsabile del procedimento da comunicare al concessionario, ASLassegnandogli 7 giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorsi infruttuosamente tali termini senza che l’Aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, ecce comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile del procedimento procederà senza indugio all’applicazione delle penalità, ed eventualmente all’esecuzione d’ufficio. € 500,00 a contestazione In caso di applicazione inadempimento parziale ripetuto, di cinque (5) penali dello stesso tipo nell’annoinadempimento totale o comunque tale da pregiudicare l’espletamento del servizio, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione contratto sarà rescisso e il Responsabile del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento procedimento provvederà all’incameramento della cauzione a titolo definitiva, all’applicazione di penalità ed indennizzouna penale pari ad un quinto dell’importo contrattuale, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfrdell’ulteriore danno. articolo 4.6 del presente capo). In caso di applicazione di dieci (10) L’applicazione della penale non solleva l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione che si è assunto con la stipula del contratto ai sensi dell'art.1456 c.ce che dovessero derivare dall’incuria e dall’inadempienza dello stesso., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnico, la S.A. si rivarrà sul Concessionario.

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Samples: www.provincia.pc.it

Penalità. Le penalità minime trasgressioni alle prescrizioni del presente Capitolato, la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Responsabile del procedimento, il rifiuto da parte dell'Impresa a firmare per ricevuta gli ordini di consegna della D.L., la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali, l’impiego di modalità di esecuzione tali da pregiudicare l’incolumità pubblica ed in genere qualsiasi violazione agli obblighi dell'appalto saranno passibili di penalità, salvo la risarcibilità del danno ulteriore. Le penali saranno irrogate dal Responsabile del Procedimento, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla D.L. In caso di inadempienza, grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti (risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016), il committente ha la facoltà di sospendere la procedura di cessione del credito finché l'Impresa non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere gli impegni assunti. Il tempo utile per l'esecuzione di ciascun intervento sarà stabilito dal cronoprogramma redatto con il progetto esecutivo ed approvato dalla Stazione Appaltante, calcolato in giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di perfezionamento del relativo Ordinativo. L’ultimazione di ogni intervento sarà tempestivamente comunicata alla Direzione dei Lavori che il Politecnico si riserva di applicare sono le seguenti: • Mancato rispetto del termine di cui agli articoli 2.4.2 del capo la accerterà mediante sopralluogo in contraddittorio dandone atto sul relativo consuntivo. La ritardata ultimazione dei lavori relativi al singolo ordinativo, entro i termini fissati è soggetta ad una penale pari al 1 e 12.1 12.2 del capo 2, ‰ (uno per mille) dell’importo netto dell’Ordinativo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per ogni Distributore; • Mancata pulizia, con soluzioni detergenti, dei Distributori, delle zone immediatamente circostanti e dei portarifiuti rispetto alla data di ultimazione prevista fino al termine massimo dilatorio di giorni 30 (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del capo 1 e articolo 13.4 del capo2); • Mancato rifornimento trenta) a pena di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo di cui all’articolo 9.2 del capo 1 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; € 100,00/Giorno • Modifica non autorizzata del prezzo di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • Vendita o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Politecnico (Cfr. sezione 14 del capo 2); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero e della dislocazione dei Distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc. € 500,00 a contestazione In caso di applicazione di cinque (5) penali dello stesso tipo nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.dell’art. 108 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora l’ammontare complessivo delle penali, con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzoapplicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto applicativo, salvo superi il risarcimento 10% del corrispettivo contrattualizzato per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). In caso di applicazione di dieci (10) penali nell’annoil singolo contratto, il Politecnico Responsabile Unico del Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo e la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.cdell’Accordo Quadro stesso. Ogni penalità, applicata e notificata, sarà trattenuta con semplice atto amministrativo, previa nota formale di contestazione degli addebiti e senza alcuna altra formalità, dall’importo a liquidarsi, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento (amministrativo, giurisdizionale o giudiziario)., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnico, la S.A. si rivarrà sul Concessionario.

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Samples: www.aric.it

Penalità. Le Per inosservanza dei tempi previsti per la predisposizione e la operatività della postazione di controllo remoto degli impianti, sia “fissa” che “portatile”, di cui al precedente Art. 6, l’Appaltatore sarà passibile di una penalità minime che pari all’1 per mille per ogni giorno di ritardo del costo della “conduzione” degli impianti. Qualora l'Appaltatore non inizi, secondo quanto indicato dal precedente Art. 6, la gestione degli impianti oggetto del presente appalto entro il Politecnico si riserva termine di applicare sono 24 ore dalla data di “consegna” degli stessi, sarà passibile di una penalità di 2.000,00 Euro (duemila/00 Euro) per ogni giorno di ritardo. Trattandosi di un appalto necessario per lo svolgimento di un servizio di pubblica utilità, finalizzato a garantire la sicurezza del traffico veicolare, in caso di inosservanza: - degli orari di presenza del personale addetto alla “conduzione” degli impianti, di cui all’Art. 7, l’Appaltatore sarà passibile dell’applicazione di una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00 Euro) per ogni ora o frazione di ora di assenza accertata e pari ad Euro 2.000,00 (duemila) per ogni giornata di assenza accertata; - dell’obbligo di assicurare la reperibilità secondo le seguenti: • Mancato rispetto del termine modalità prescritte, l’Appaltatore sarà passibile dell’applicazione di una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00 Euro) per ogni chiamata alla quale non sia stata data risposta ed alla quale non abbia fatto seguito l’intervento necessario; - dei tempi previsti per la esecuzione degli interventi di manutenzione l’Appaltatore sarà passibile dell’applicazione di una penale pari a Euro 300,00 (trecento/00 Euro) per ogni giorno di ritardo sulla scadenza prevista. Per inosservanza dell’obbligo di trasmissione all’Amministrazione Committente dei report (schede) di cui agli articoli 2.4.2 del capo 1 artt. 6.3 e 12.1 12.2 del capo 210 relative alla registrazione delle operazioni effettuate, l’Appaltatore sarà passibile dell’applicazione di una penale di 500,00 € (cinquecento/00 euro) per ogni giorno naturale e consecutivo scheda non trasmessa o trasmessa in ritardo. Per inadempimento di ritardo per ogni Distributore; • Mancata puliziacui all’Art. 6 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007 potrà essere applicata una penale di 50,00 € (cinquanta/00 euro). L’applicazione delle penali avverrà, previa contestazione all’Appaltatore dell’inadempimento accertato, con soluzioni detergenti, dei Distributori, delle zone immediatamente circostanti e dei portarifiuti (Cfrdetrazione dell’importo corrispondente all’atto della liquidazione del primo pagamento utile. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del capo 1 e articolo 13.4 del capo2); • Mancato rifornimento di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo Le penali di cui all’articolo 9.2 del capo 1 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; € 100,00/Giorno • Modifica non autorizzata del prezzo di vendita dei prodotti (Cfrsopra sono cumulabili. sezione 5 del capo1); • Vendita o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Politecnico (Cfr. sezione 14 del capo 2); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero Ai fini dell’accertamento e della dislocazione dei Distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema contestazione delle inadempienze di autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc. € 500,00 a contestazione In caso di applicazione di cinque (5) penali dello stesso tipo nell’anno, il Politecnico cui sopra l’Amministrazione Committente potrà procedere alla risoluzione a mezzo del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo proprio personale o su segnalazione delle forze di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). In caso di applicazione di dieci (10) penali nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). Qualora dalla mancata, incompleta polizia o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnico, la S.A. si rivarrà sul Concessionario.VV.F..

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Penalità. Le penalità minime che il Politecnico si riserva In caso di applicare sono mancata o non perfetta esecuzione delle prestazioni, alla Ditta aggiudicataria saranno applicate le seguentiseguenti penali: • Mancato rispetto del termine - composizione dei pasti giornalieri diversamente da quanto stabilito dall’art. 8: € 500,00 al giorno fino all’adempimento; - mancata somministrazione, in caso di richiesta, di pasti per soggetti di cui agli articoli 2.4.2 all’art. 16, € 500,00 al giorno per persona; - mancata esposizione all’inizio della linea di distribuzione del capo 1 menù o comunque inosservanza di quanto previsto dall’art. 9: € 200,00 al giorno fino all’adempimento; - approvvigionamento delle materie prime e 12.1 12.2 del capo 2, garanzia di qualità delle stesse in distonia con l’art. 17: € 1.000,00 al giorno fino all’adempimento; - mancata e/o imperfetta fornitura e/o fornitura non conforme a quanto previsto dall’art.16 : € 1.000,00 al giorno fino all’adempimento; - mancato allestimento dei tavoli previsti dall’art.20 : € 200,00 al giorno fino all’adempimento; - inosservanza delle prescrizioni previste dall’art.21: € 700,00 al giorno fino all’adempimento; - inosservanza art.23 : € 1.000,00 per ogni giorno naturale e consecutivo qualora il pasto sia servito con l’impiego di ritardo per ogni Distributorecibi riciclati; • Mancata pulizia, con soluzioni detergenti, 27 - mancata conservazione dei Distributori, delle zone immediatamente circostanti e dei portarifiuti (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del capo 1 e articolo 13.4 del capo2); • Mancato rifornimento di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo campioni di cui all’articolo 9.2 del capo 1 all’art.28: € 500,00 al giorno fino all’adempimento; - Personale addetto alla manipolazione, preparazione e distribuzione inosservante degli adempimenti sanitari previsti dalla normativa di settore per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; € 100,00/Giorno • Modifica non autorizzata del prezzo di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • Vendita o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Politecnico (Cfr. sezione 14 del capo 2); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero e della dislocazione dei Distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc. causa dell’appaltatore: € 500,00 a contestazione In caso persona al giorno fino all’adempimento; - inosservanza delle prescrizioni legate all’esecuzione della formazione del personale art. 33: € 700,00 al giorno fino all’adempimento, salvo le ipotesi di applicazione di cinque (5) risoluzione; - inosservanza dell’art.34:€ 100,00 al giorno a persona fino all’adempimento; - inosservanza delle prescrizioni previste dall’art.38: € 500,00 al giorno fino all’adempimento; - inosservanza delle prescrizioni previste dall’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/08 € 100 per ciascun lavoratore al giorno fino all’adempimento Le ulteriori penali dello stesso tipo nell’annodovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c10 per cento di detto ammontare netto contrattuale., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). In caso di applicazione di dieci (10) penali nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnico, la S.A. si rivarrà sul Concessionario.

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Penalità. Le penalità minime che Qualora in occasione di controlli effettuati dall’ente Appaltante dovessero essere rilevate inadempienze da parte dell’Appaltatore, riguardante manchevolezze e negligenze nell’esecuzione delle prestazioni stabilite della presente lettera di invito, l’ente Appaltante procederà, eventualmente previa audizione, all’immediata contestazione formale dei fatti relativi, invitando l’Appaltatore a formulare le proprie controdeduzioni entro il Politecnico termine perentorio di 10 giorni. Inoltre, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare sono le seguenti: • Mancato rispetto del termine di cui agli articoli 2.4.2 del capo 1 e 12.1 12.2 del capo 2comminare all’impresa, per ogni giorno naturale e consecutivo mancata effettuazione del servizio o per l’effettuazione in modo non conforme ai requisiti richiesti della presente lettera di ritardo invito, le penali di seguito specificate. Alla comminazione delle penali si procederà in contradditorio con l’impresa, tramite apposita nota scritta. Le possibili penali risultano come segue: □ € 50,00 per ogni Distributoremancata esecuzione degli interventi ordinari con le modalità esatte indicate in sede di gara; • Mancata pulizia, con soluzioni detergenti, dei Distributori, delle zone immediatamente circostanti e dei portarifiuti (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del capo 1 e articolo 13.4 del capo2); • Mancato rifornimento di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo di cui all’articolo 9.2 del capo 1 □ € 100,00 per ogni giorno naturale mancata esecuzione di ognuno degli interventi periodici con le cadenze e consecutivo modalità indicate dall’aggiudicatario in sede di ritardogara; 100,0050,00 per ogni variazione della programmazione degli interventi senza l’accordo del personale dei servizi comunali e/Giorno • Modifica non autorizzata del prezzo di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • Vendita o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Politecnico (Cfr. sezione 14 del capo 2); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero e della dislocazione dei Distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc. € 500,00 a contestazione In caso di applicazione di cinque (5) penali dello stesso tipo nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo)senza tempestiva comunicazione all’Ufficio Tecnico. In caso di applicazione non idoneo servizio, dopo il secondo richiamo scritto e dopo aver esperito le procedure di dieci cui all’art. ultimo comma (10verifiche e controlli) penali nell’annoe fatte salve le cause di rescissione del contratto, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.) con contestazione di violazione di norme igieniche si applicherà a carico del Politecnicodell’impresa una penale di € 500,00, oltre al recupero relativo al servizio contestato. Trattandosi di multe disciplinari e non di sanzioni amministrative, le stesse non risultano soggette alle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689, ma la S.A. si rivarrà sul Concessionariodeterminazione dell’esatto ammontare delle stesse sarà di esclusiva competenza dell’ente sanzionante, che giudicherà in via unica sulla base della gravità dell’inottemperanza contrattuale contestata.

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Samples: Lettera Di Invito

Penalità. Le penalità minime Ai sensi dell’art 10 del Decreto MIT n.49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che il Politecnico si riserva l’indennizzo che sarà dovuto da EUR all’Appaltatore nei casi di applicare sono le seguenti: • Mancato rispetto sospensione dei lavori, non potrà superare, per tutta la durata del termine contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di cui agli articoli 2.4.2 al precedente Art. 4. Le Parti inoltre, ai sensi dell’art.11 comma 2 del capo 1 e 12.1 12.2 predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR all’Appaltatore, non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del capo 2, per suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la colpa della Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella esecuzione delle attività rispetto ai termini previsti e/o concordati, risultanti da atto scritto, previa contestazione scritta, verrà applicata una penale dell’1 per ogni Distributore; • Mancata puliziamille ai sensi dell’Art. 113-bis del D.lgs. 50/2016. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale l’Appaltatore esegua i lavori in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, con soluzioni detergenti, dei Distributori, e dalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle zone immediatamente circostanti e dei portarifiuti (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del capo 1 e articolo 13.4 del capo2); • Mancato rifornimento di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo di cui all’articolo 9.2 del capo 1 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; € 100,00/Giorno • Modifica non autorizzata del prezzo di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • Vendita o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Politecnico (Cfr. sezione 14 del capo 2); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero e della dislocazione dei Distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc. € 500,00 a contestazione In caso di applicazione di cinque (5) penali dello stesso tipo nell’annopenali, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del Committente potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo. La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Xxx l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si 20 intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c... Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore, con conseguente incameramento l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione garanzia originariamente prestata, l’Appaltatore è tenuto a titolo reintegrare tale garanzia fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte del Committente, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). In caso di applicazione di dieci (10) penali nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.. (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice etico) L’Appaltatore si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di EUR S.p.A. e le regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima. Tali documenti, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D.Lgs. n.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul web istituzionale di EUR S.p.A. - Sezione Trasparenza oppure sono stati consegnati da EUR. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico attribuisce la facoltà ad EUR S.p.A. di risolvere di diritto e con conseguente incameramento effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta all’Appaltatore in merito alla volontà di avvalersi della cauzione presente clausola, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. L’Appaltatore si impegna, altresì, a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento far osservare ai soggetti che operano per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente capo)contratto i principi di cui al D.Lgs. Qualora dalla mancata, incompleta n.231/2001 e i contenuti riportati nel Codice etico. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o ritardata esecuzione all’esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, eccRoma.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnico, la S.A. si rivarrà sul Concessionario.

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Samples: Accordo Quadro