CONCESSIONE – CHIOSCO/BAR – PARCO FERRUCCIO PARRI
Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio
CONCESSIONE – CHIOSCO/BAR – PARCO XXXXXXXXX XXXXX
BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO
AL QUALE AFFIDARE LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DESTINATA A CHIOSCO/BAR PRESSO
IL PARCO XXXXXXXXX XXXXX
Il Responsabile del Procedimento |
Xxx. Xxxx Xxxxxxx |
1.
OGGETTO E FINALITÀ DELLA GARA
Il Comune di Cuneo (soggetto in seguito denominato il concessionario), esperisce procedura per l’individuazione del soggetto al quale affidare la gestione della struttura destinata a chiosco/bar presso il Parco Xxxxxxxxx Xxxxx, sito nel Comune di Cuneo, Via Bodina (soggetto in seguito denominato il gestore).
2.
IL CONTESTO
Il nuovo Parco Xxxxxxxxx Xxxxx rappresenta l’area di verde attrezzato più grande della città, un luogo speciale che dopo anni, restituisce alla cittadinanza un grande polmone verde ricco di opportunità, aperto alla comunità e ai quartieri attraverso un nuovo paesaggio di prossimità capace di essere di servizio alla residenza e mediazione tra la casa e l’esterno.
L’area interessa una superficie complessiva di circa 8 ha e realizza al suo interno spazi con diverse funzioni e differenti livelli di naturalità. Nel parco sono presenti paesaggi diversi per uso e configurazione, in risposta ad esigenze diverse della città, e si possono identificare in: ‐ parco polo urbano – parco attrezzato di via Bodina ‐ parco degli orti e frutteti ‐ parco naturale ‐ laghetto naturalistico e bosco urbano.
L’oggetto dell’appalto è riferito ad una parte della porzione denominata “Parco attrezzato di Xxx Xxxxxx” (xxxxxx art.3) accessibile appunto da Via Bodina; è l’area a maggiormente urbanizzata, è configurata con una piazza-cavea (anfiteatro) con passerella/palco, una passeggiata alberata accanto a specchi d’acqua e un chiosco/bar.
3.
DESCRIZIONE DEL FABBRICATO
La struttura del chiosco/bar è attualmente in fase di costruzione, il termine dei lavori è previsto entro la fine del mese di maggio 2022. Sarà costituita da un unico corpo di fabbrica destinato ad ospitare i seguenti locali come risulta dalle planimetrie allegate al presente bando:
(allegato 1)
— Piano terreno (tot. 52,66 mq):
zona bar/somministrazione (21 mq); retro/magazzino (8,30 mq);
servizio igienico ad uso esclusivo del personale con annesso anti-bagno/spogliatoio; n° 1 servizi igienici aperti al pubblico accessibili dall’esterno del locale;
n° 1 locale tecnico per i terminali tecnologici di funzionamento del Parco Parri (suddetto locale è escluso dal contratto di gestione in oggetto);
— Piano primo (tot. 81,00 mq):
Terrazza panoramica ad uso esclusivo del locale chiosco/bar collegata al piano terreno con una scala di servizio e da rampa inclinata con pendenza < 8%;
— Aree esterne
Dehor in corrispondenza del marciapiede esterno sul perimetro del fabbricato di circa 80 mq e area esterna di circa 150 mq riservata alla somministrazione (evidenziato nella planimetria allegata).
Si precisa che nell’area adiacente alla struttura sarà installato, a carico del Comune di Cuneo, un Defibrillatore Semiautomatico Esterno DAE a servizio dell’attività sportiva e motoria.
Al fine di offrire la più ampia opportunità di personalizzazione del locale da parte del gestore, l’interno della struttura oggetto di concessione sarà consegnata “al rustico” ovvero da ultimare per quanto riguarda la disposizione delle tramezzature, la tipologia e la distribuzione degli impianti tecnologici, i serramenti interni, le finiture, i pavimenti e i rivestimenti.
Riassumendo rimangono da realizzare per ultimare la struttura internamente:
A carico dell’Amministrazione comunale ma di concerto con le scelte progettuali del gestore:
— pavimentazioni, rivestimenti e arredi (sanitari) dei servizi igienici pavimentati e rivestiti;
— locale tecnico;
— serramenti interni;
A carico del gestore nella porzione di fabbricato evidenziata nell’allegato 2
che diverranno di proprietà del Comune di Cuneo a fine rapporto contrattuale:
— isolamento e cartongesso a rivestimento interno del solaio;
— impianto elettrico e installazione dei corpi illuminanti;
— impianto di riscaldamento;
— pavimentazioni;
— tinteggiature interne;
— contro pareti interne a chiusura degli impianti
A carico del gestore nella porzione di fabbricato evidenziata nell’allegato 2
che rimarranno di proprietà del gestore aggiudicatario a fine rapporto contrattuale:
— arredi fissi e/o mobili, vettovaglie e ogni altra attrezzatura necessario al funzionamento del chiosco/bar
Il gestore ha piena facoltà di ultimare i locali utilizzando finiture e materiali che riterrà opportuni (resta comunque vietato l’impiego di materiali quali linoleum e moquette). In sede di valutazione delle offerte sarà invece premiata la qualità e l’eco sostenibilità delle scelte effettuate.
4.
CLASSIFICAZIONE STRUTTURA E LICENZA DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
La struttura è classificata “chiosco/bar” per somministrazione di alimenti e bevande.
Per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari, l’attività rientra negli esercizi di tipologia 2, ovvero destinati alla somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches, anche surgelate sottoposte a doratura e/o fine cottura, toast, piadine e prodotti similari, cioè alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e un eventuale riscaldamento e, in aggiunta, prodotti di gastronomia da intendersi come:
— alimenti preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento;
— piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti (es. macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi) previo lavaggio e sanificazione;
— preparazione e somministrazione di alimenti quali kebab, hot dog, patatine fritte, crepes e simili preparazioni, in considerazione del fatto che vengono utilizzate attrezzature precipue;
L’affidatario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi al momento della presentazione dell’istanza per la partecipazione alla presente procedura di cui alla L.R. n. 38 del 29 dicembre 2006:
1. Requisiti generali:
— non trovarsi in alcune delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;
— non essere debitori morosi nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
2. Requisiti morali:
ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 38 del 29 dicembre 2006: “l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.59 del 26 marzo 2010 e cioè:
— non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione;
— non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo di tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
— non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, xxxxxx, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
— non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
— non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
— non essere sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011, ovvero a misura di sicurezza;
— non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi delle lettere b), c), d), e), f) e g) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciali e da tutti i soggetti individuati dal D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011.
In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.”
3. Requisiti professionali:
ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 38 del 29 dicembre 2006: “l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n.59 del 26 marzo 2010, e cioè:
— aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituto riconosciuto dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana;
— avere, per almeno due anni anche non continuativi, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente bando, esercitato in proprio l’attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
— aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente bando, presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione a alla preparazione del alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
— essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
— avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con apposito decreto;
— di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, oppure ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), oppure| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro).
Sia le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i suddetti requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.”
Il gestore si assume altresì l’obbligo di presentare relativa SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, mediante l’utilizzo dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cuneo, corredata da notifica sanitaria e dal versamento dei rispettivi diritti sanitari.
Le spese per l’ottenimento delle licenze e le pratiche necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni sanitarie, occupazione suolo pubblico e di ogni altra eventuale autorizzazione o adempimento prescritto per l’esercizio delle attività saranno a carico del Gestore.
5.
OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE
— Dovrà comunque essere assicurata un’apertura minima di 8 ore giornaliere per almeno 200 giornate l’anno equamente distribuite nel periodo a partire dal 01/03 al 31/10. Gli orari di apertura dovranno essere riportati e motivati in sede di progetto di gestione; per il periodo dal 1° novembre al 28 febbraio il gestore potrà discrezionalmente mantenere aperta l’attività.
— Apertura/chiusura, pulizia e mantenimento del servizio igienico esterno a servizio del pubblico sempre garantite durante le ore di apertura dell’esercizio dietro richiesta della chiave d’accesso direttamente al gestore, non dovrà essere obbligatoria la consumazione per poter utilizzare il servizio igienico;
— Mantenimento della destinazione d’uso del Chiosco per somministrazione di alimenti e bevande;
— Pagamento di tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria, quelle per la pulizia interna ed esterna dei locali e dell’area data in concessione e dei locali dati in gestione, comprese quindi la terrazza panoramica a piano primo oltre a quelle per la gestione e funzionamento delle attività del chiosco.
— Pulizia e conservazione delle aree concesse ad uso esclusivo;
— Pagamento di tutte le spese relative all’attivazione delle forniture energetiche e idriche nonché quelle necessarie per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni comunali e igienico sanitarie;
— Garanzia continua dell’accesso alla struttura da parte delle persone con impedita o ridotta capacità motoria nell’orario di apertura dell’esercizio, sia al piano terra che al piano primo/terrazza;
— Divieto di realizzazione di nuove strutture in aggiunta a quelle già esistenti, eventuali costruzioni temporanee dovranno essere motivate e sottoposte all’autorizzazione degli uffici competenti del Comune di Cuneo.
— Ideazione, programmazione, gestione e realizzazione di un cartellone eventi che dovrà prevedere attività in grado di valorizzare un patrimonio naturale quale Parco Parri, ovvero un’area potenzialmente in grado di ospitare attività espositive, promozionali, divulgative, didattiche, formative e di ricerca. Tali attività andranno inoltre strutturate al fine di raggiungere e conservare l’auto-sostenibilità economica dell’intervento e andranno a completamento del processo di ri- funzionalizzazione di un’area naturalizzata e restituita ai cittadini.
Il sopracitato cartellone dovrà prevedere almeno 5 eventi annui di rilievo significativo al fine di valorizzare l’area e rilanciarne la funzione aggregativa e di richiamo. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, presentare all’Amministrazione comunale il programma di tali eventi che si prevede di realizzare nell’area.
— Realizzazione di un corner all’interno della nuova struttura destinata ad essere un punto informativo turistico della Città e del Parco Fluviale Gesso e Stura.
— Tutti gli eventi ordinari e straordinari dovranno essere conformi anche alle Linee guida per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi previsti dal Comune di Cuneo.
— Resta inteso che tutte le attività legate alla gestione del Chiosco/bar potranno svolgersi secondo le disposizioni dell’art. 22 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Cuneo.
— Divieto della cessione del presente contratto. Sono pure vietati rispettivamente il subaffitto e la sub concessione anche parziale.
— Divieto di installare apparecchiature esterne per la diffusione sonora senza preventiva autorizzazione del Comune;
— Divieto di installare apparecchiature per il gioco lecito d’azzardo.
6.
DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione per la gestione del Chiosco/bar è determinata in 12 anni (dodici) con decorrenza dalla stipula del contratto, senza necessità di disdetta, sono esclusi il rinnovo o la proroga taciti.
Verrà valutata positivamente la disponibilità ad intraprendere la gestione anche per un periodo inferiore a quello sopracitato, ma comunque con un impegno minimo di 9 anni (nove).
Alla scadenza del contratto il Comune di Cuneo rientrerà in pieno possesso e disponibilità dei locali senza diritto alcuno da parte del gestore di pretendere risarcimenti.
I locali dovranno essere restituiti, alla scadenza del contratto, nello stato di normale efficienza in cui il gestore riconosce di averli ricevuti dal Comune di Cuneo salvo il normale deperimento derivante dall’uso.
Tutte le opere di finitura dei locali apportate dal gestore in sede di avvio dell’attività resteranno di proprietà del Comune di Cuneo senza alcun riconoscimento di tipo economico nei confronti del gestore uscente.
I soli arredi, sia fissi che mobili, rimarranno in capo al gestore che avrà facoltà di disporne secondo la propria volontà.
È vietata la cessione della gestione anche parziale, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche temporanea pena l’immediata risoluzione del contratto, l’incameramento del deposito cauzionale e l’eventuale risarcimento dei danni e spese causati al Comune di Cuneo.
Dalla data di stipula del contratto di concessione il gestore dovrà rispettare il seguente cronoprogramma:
— un massimo di 30 giorni per la presentazione della pratica SCIA presso il SUE del Comune di Cuneo per l’ottenimento del titolo edilizio abilitativo all’esecuzione delle opere;
— un massimo di 120 giorni per i lavori di realizzazione delle opere interne;
— un massimo di 150 giorni per l’avvio dell’attività.
7.
PROGETTO DI FINITURA
I partecipanti alla gara di appalto, dovranno dare le proprie indicazioni circa l’idea progettuale destinata ai lavori di ultimazione e arredamento dei locali adibiti a chiosco/bar oggetto di concessione.
Verranno premiate soluzioni innovative ma soprattutto quelle improntate sull’eco sostenibilità ed il riuso dei materiali.
Il progetto di finitura dovrà dettagliare tutti gli aspetti ritenuti significativi attraverso tavole e/o rappresentazioni grafiche ma in particolare dovrà comprendere:
— Relazione tecnico descrittiva materiali di finitura con particolare attenzione all’eco sostenibilità
— Relazione tecnico descrittiva arredi
8.
PROGRAMMA DI GESTIONE
I partecipanti alla gara di appalto, dovranno dare le proprie indicazioni circa la volontà di valorizzare un patrimonio naturale quale Parco Parri, ovvero un’area potenzialmente in grado di ospitare attività espositive, promozionali, divulgative, didattiche, formative e di ricerca.
Tali attività andranno inoltre strutturate al fine di raggiungere e conservare l’auto-sostenibilità economica dell’intervento. L’Amministrazione comunale intende riconoscere al “Parco Parri” la necessaria attenzione e attuerà, per quanto di propria competenza, iniziative e attività di promozione affinché la stessa diventi sito culturale di interesse sovra provinciale. Tali attività andranno a completamento del processo di ri- funzionalizzazione di un’area naturalizzata e restituita ai cittadini.
Verranno premiate soluzioni innovative, attraverso qualsivoglia supporto, anche multimediale, in sintesi, si intende perseguire l’obiettivo di addivenire ad un luogo di incontro, punto di riferimento del cittadino cuneese e non solo.
L’offerta tecnica allegata alla domanda di partecipazione dovrà contenere un programma di gestione di durata temporale di almeno un triennio indicante il modello di gestione che il partecipante alla gara, nell’ipotesi di aggiudicazione, intende realizzare e che sarà parte della concessione per la gestione di cui concorre a definire le prestazioni del gestore.
Il programma di gestione dovrà dettagliare tutti gli aspetti ritenuti significativi ma in particolare dovrà precisare:
— periodo di apertura della struttura, fermo restando il periodo minimo indicato al precedente punto 5, con indicazione degli orari di apertura;
— tipologia di prodotti e servizi offerti (menù, prodotti usati, ecc.);
— forme di gestione ambientale della struttura;
— analisi dei possibili fruitori in relazione alla collocazione della struttura;
— attività di tutela ed educazione ambientali connesse alla gestione;
— attività varie di arricchimento dell’offerta;
— indicazione di larga massima delle fasce di prezzo applicabili per i vari servizi in relazione al modello di gestione proposto;
— disponibilità, indicazioni, proposte circa l’organizzazione di attività volte alla valorizzazione del Parco Xxxxxxxxx Xxxxx;
— disponibilità, indicazioni, proposte circa l’intenzione di provvedere alla gestione delle prenotazioni per l’utilizzo dei due campi da basket fermo restando la garanzia dell’accesso libero. (es. accensione spegnimento luci, pulizia e conservazione delle dotazioni)
— progetto generale delle iniziative proposte e delle tempistiche di avvio delle stesse
— breve relazione descrittiva specifica per ciascuno dei progetti previsti nel progetto generale
— eventuali lettere di partnership o di collaborazione con soggetti terzi nella definizione delle varie proposte progettuali sviluppate nell’area
Il programma di gestione dovrà essere sottoscritto dal gestore e da tutte le persone indicate come collaboratori alla gestione.
9. PARCHEGGI
Pur essendo l’autorizzazione all’esercizio di un’attività di somministrazione alimenti e bevande intestata al privato, per il reperimento del fabbisogno dei parcheggi da computare in relazione alla superficie di somministrazione, visto il profilo di interesse pubblico legato alla riqualificazione di un’area urbana marginale mediante l’impiego di risorse derivanti dal finanziamento governativo “Periferie al Centro” al fine di rigenerare un parco urbano per promuovere attività sportive, ludiche e di socializzazione, il Comune ha provveduto a garantire la dotazione dei parcheggi per la superficie convenzionale necessaria anche lungo lo sviluppo di via Don Orione, in aggiunta a quelli già esistenti lungo Via Bodina.
Secondo i principi indicati dalla Regione Piemonte con L.R. n. 38/2006 e relativi indirizzi e criteri regionali per l’insediamento di attività di somministrazione alimenti e bevande.
10.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Contestualmente alla presentazione della proposta progettuale, i partecipanti devono attestare altresì, mediante dichiarazione sostitutiva (allegato 3) resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, il possesso dei seguenti requisiti:
— non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e di essere pertanto in regola in relazione al
D.U.R.C. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) oppure delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
— non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato o che non sia emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
x. xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
x. xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
x. xxxxxxx di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341 bis, 342, 343, 345,
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 del codice penale nonché all’articolo 2635 bis del codice civile;
d. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
x. xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
x. xxxxxxx di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
— non avere in corso procedimenti oppure procedimenti conclusi contemplati nel Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
— di essere in regola con i pagamenti di tributi comunali (presso il Comune di Cuneo) e nazionali, nonché di non avere alcuna pendenza in essere con il medesimo ente comunale (ad esempio con la polizia municipale);
— non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
— non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione dello Stato, in cui sia stabilito, e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versi in stato di sospensione dell'attività commerciale;
— non essere classificabile come “impresa in difficoltà” ai sensi della normativa comunitaria REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014.
11.
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE
Tutte le domande pervenute saranno sottoposte ad un doppio livello di valutazione:
— valutazione di ammissibilità, tesa a verificare, nelle domande e nei soggetti richiedenti, il possesso dei requisiti e delle condizioni specificati nel presente documento (allegato 4);
— valutazione di merito, per le sole domande che avranno superato, con esito positivo, la valutazione di ammissibilità, con l’applicazione dei criteri di premialità.
12.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE
Le proposte dovranno contenere i seguenti elaborati e documenti:
una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di partecipazione alla procedura di concessione in oggetto;
copia della carta di identità in corso di validità del soggetto ovvero legale rappresentante della società richiedente e del relativo codice fiscale;
dichiarazione sostitutiva dei requisiti di cui ai precedenti punti 4 e 10.
13.
CRITERI E PUNTEGGI NELLA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PRESENTATE
La gestione del Chiosco/Bar sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i punteggi di seguito indicati.
— Progetto di capacità professionale comprendente anche le esperienze professionali maturate in attività di ristorazione e in attività di organizzazione e promozione eventi, conoscenza delle lingue straniere e la descrizione dei metodi di assunzione del personale per un massimo di 35 punti di cui 10 per la valutazione dell’aspetto dell’eco sostenibilità (massimo 4 cartelle A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola, comprensive di illustrazioni e raffigurazioni);
— Progetto di finitura dei locali per un massimo di 25 punti composto da:
a. relazione tecnico descrittiva che illustri i materiali e le finiture che il potenziale gestore intende realizzare;
b. relazione tecnico descrittiva che illustri la tipologia e manifattura degli arredi sia fissi che mobili che completeranno la fornitura del nuovo chiosco/bar
c. eventuali foto/render della sistemazione finale o degli arredi che si intende utilizzare (massimo 6 cartelle A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola, comprensive di illustrazioni e raffigurazioni);
— Programma di gestione con indicato il periodo di apertura, eventualmente migliorativo rispetto al minimo indicato, comprese le attività varie di arricchimento dell’offerta finalizzate alla valorizzazione e promozione di Parco Xxxxxxxxx Xxxxx con particolare rilevanza degli aspetti di accessibilità e inclusione e relativa campagna di comunicazione e marketing per un massimo di 22 punti (massimo 6 cartelle A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola, comprensive di illustrazioni e raffigurazioni);
— Numero di anni (interi) di riduzione della durata massima (12 anni) di concessione prevista dal bando. Tale numero non potrà essere comunque superiore a 3 anni per un massimo di 6 punti;
— Canone di concessione superiore al minimo annuo indicato nel bando di gestione per un massimo di 12 punti;
Occorrerà rispettare il limite di ampiezza dei documenti indicati nei paragrafi seguenti. L’eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione del punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito.
Le indicazioni del numero delle pagine non include la copertina che dovrà riportare solo i dati essenziali della gara, il titolo e i dati del concorrente. Per cartella si intende una sola facciata A4.
SINTESI MODALITÀ ESECUTIVE.
Gli operatori economici dovranno presentare - in aggiunta alla dichiarazione e al programma di gestione - una relazione sintetica nelle quali evidenziare i punti di forza delle loro proposte avendo cura di far risaltare ciò che ogni concorrente ritiene elementi particolarmente qualificanti della propria offerta (massimo 2 cartelle, carattere Times New Roman 12, interlinea singola, comprensive di illustrazioni e raffigurazioni)
OFFERTA TECNICA
All’offerta tecnica è assegnato un punteggio massimo di 88 punti così suddivisi:
A1. | ||||
Specifiche esperienze professionali maturate in attività | Massimo 20 punti | |||
A. PROGETTO DI CAPACITÀ PROFESSIONALE | di ristorazione | 35 punti | ||
A.2 Specifiche esperienze professionali maturate in attività di organizzazione e promozione | Xxxxxxx 5 punti | |||
eventi | ||||
A.3 | Massimo 10 punti | |||
Eco sostenibilità | ||||
B.1 | ||||
Relazione tecnico descrittiva | ||||
B. | materiali di finitura con | Xxxxxxx 15 punti | ||
PROGETTO DI FINITURA DEI | particolare attenzione all’eco sostenibilità | 25 punti | ||
LOCALI | B.2 | |||
Relazione tecnico descrittiva | Massimo 10 punti | |||
arredi | ||||
C.1 | ||||
Aumento dei giorni di apertura, fermo restando il periodo minimo | Massimo 12 punti | |||
indicato al precedente punto 5 | ||||
C.2 | ||||
C. | Numero di anni (interi) di | |||
PROGRAMMA | riduzione della durata massima | Massimo 6 punti | 28 punti | |
DI GESTIONE | (12 anni) di concessione prevista | |||
dal bando (massimo 3 anni) | ||||
C.3 | ||||
Programma eventi al fine della valorizzazione e promozione di | Massimo 10 punti | |||
Parco Xxxxxxxxx Xxxxx |
OFFERTA ECONOMICA
All’offerta economica è assegnato un punteggio massimo di 12 punti calcolati tenendo conto dell’aumento del canone annuale posto a base d’asta dal presente bando. Il punteggio sarà calcolato in base alla seguente formula:
P=12*A/Amax
Dove
P= punteggio assegnato all’offerta
A= aumento rispetto al canone posto a base d’asta Amax= aumento massimo offerto
Si precisa che per A=0 il punteggio attribuito P sarà uguale a 0
L’affidamento del servizio verrà disposto a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base alle somme dei punteggi. A parità di punteggio avrà diritto di precedenza la ditta che formulerà l’offerta economica più vantaggiosa, salva la facoltà del Comune di Cuneo di richiedere un’offerta migliorativa.
14. VINCITORE
Risulterà vincitore colui che, a seguito della fase valutativa, otterrà il maggior punteggio. Dove dalla fase valutativa emergessero due o più soggetti a pari punteggio (successivamente anche alla fattispecie indicata al punto 13, ultimo periodo), costoro parteciperanno ad un’estrazione a sorte che determinerà il vincitore. Resta inteso che si procederà alla valutazione dei progetti e all’eventuale assegnazione del bando anche in caso vi sia un solo candidato ammesso ovvero anche in caso giunga una sola candidatura.
15.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta tecnica, debitamente firmata da persona in grado di impegnare legalmente il soggetto concorrente, dovrà, a pena di esclusione, essere inserita in una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “OFFERTA TECNICA”, nonché il nome, ovvero la ragione sociale dell’offerente.
L’offerta economica, debitamente firmata da persona in grado di impegnare legalmente il soggetto concorrente, dovrà, a pena di esclusione, essere inserita in una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, nonché il nome, ovvero la ragione sociale dell’offerente.
Le buste contenenti l’offerta economica e l’offerta tecnica sono quindi inserite in un ulteriore plico, unitamente alla domanda di partecipazione ed agli allegati previsti al precedente punto 12.
Il plico dovrà, a pena di esclusione, essere chiuso, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e sullo stesso venir apposta la seguente dicitura "NON APRIRE-OFFERTA PER LA GESTIONE DELLA CHIOSCO/BAR IN PARCO PARRI” e dovranno essere altresì indicati il nominativo e l'indirizzo dell’offerente.
Il suddetto plico dovrà pervenire nei modi sotto riportati, esclusivamente al seguente indirizzo:
COMUNE DI CUNEO – Ufficio Protocollo – Via Roma, 28 – 12100 CUNEO
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/03/2022 pena la tassativa esclusione. Il plico può essere inviato in uno dei seguenti modi:
— mediante raccomandata A.R. a mezzo del servizio pubblico postale;
— mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri privati;
— mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo
Orari: in considerazione dell'emergenza COVID-19, l'ufficio protocollo è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 in condizioni normali, l'ufficio osserva il seguente orario: lunedì: 8.30-12.30, martedì: 8.30-16.30, mercoledì: 8.30-12.30, giovedì: 8.30-12.30/14.30-16.30, venerdì: 8.30-12.00.
Della consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta indicante l’ora e la data.
Non verrà presa in considerazione l’offerta sottoposta a condizione, parziale, generica o mancante di alcuni degli elementi e documenti indicati nel presente bando.
Ciascun partecipante non può presentare più di un’offerta.
16.
STIPULA DEL CONTRATTI PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA
Il Comune di Cuneo provvederà a convocare l’aggiudicatario per la stipula del contratto per la gestione della struttura.
Precedentemente alla stipula del contratto il gestore dovrà:
— costituire specifica cauzione, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da prestarsi in forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) per l’importo di Euro 10.000,00 (diconsi Euro diecimila/00);
— versare a favore del Comune il corrispettivo relativo alla prima annualità (calcolato proporzionalmente al periodo intercorso dalla stipula del contratto sino al 31 dicembre)
— fornire attestazioni e garanzie circa il rispetto dei requisiti professionali previsti al punto 4 del presente bando.
Tutte le spese di bollo, di quietanza, di registrazione del presente contratto, ove dovute sono a carico del Gestore. Alla stipulazione seguirà la consegna del locale.
17.
CANONE DI CONCESSIONE
Il canone annuo di concessione a base d’asta sarà di € 6.000,00.
Il canone sarà aggiornato annualmente, a partire dal secondo anno, mediante applicazione del 75% dell’indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In sede di gara potranno essere fatte offerte in aumento.
La prima annualità sarà calcolata proporzionalmente al periodo intercorso dalla stipula del contratto sino al 31 dicembre.
Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato prima della stipula del contratto.
Per i successivi pagamenti l’aggiudicatario si obbliga per sé e per i suoi successori o aventi causa a corrispondere al Comune di Cuneo il canone in un’unica soluzione annuale anticipata (entro il 31 dicembre dell’anno precedente).
18. UTENZE
Entro 90 giorni dalla stipula del contratto il gestore dovrà provvedere alla presa in carico dei contratti connessi a fornitura di energia elettrica e rifiuti. Tutte le spese relative agli allacciamenti sono in capo al gestore.
Il corrispettivo dovuto per il consumo dell’acqua potabile sarà contabilizzato da un conta-litri installato sulla rete pubblica, l’intestazione dell’utenza rimarrà in capo al Comune di Cuneo che dovrà essere rimborsato da parte del gestore del consumo effettivo entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
19.
GARANZIE E RESPONSABILITÀ
Il concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse.
Sono da ritenersi a carico del concessionario gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.
È a carico del concessionario l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa di R.C.T. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’attività.
Il concessionario è tenuto, entro quindici giorni dalla stipula del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente al servizio oggetto del presente capitolato. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi che venissero arrecati nell’espletamento del servizio, dovrà avere un massimale non inferiore a € 3.000.000,00.
La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio e i terzi. La polizza dovrà coprire l’intero periodo della concessione.
Il concessionario si impegna a presentare all’amministrazione comunale l’originale della polizza, e a presentare, a ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.
Il concessionario solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno addebitate al concessionario e, in ogni caso, da questo rimborsate.
20. PENALITÀ
Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente bando ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, gli uffici competenti contesteranno gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.
Qualora il concessionario non provveda, ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una o più penalità.
Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 200,00 e € 2.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
In caso di recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.
Dopo n. 3 (tre) contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso del periodo di validità della concessione, ovvero a seguito della contestazione di n. 2 (due) inadempimenti di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con il concessionario, fatto salvo il diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’ulteriore danno.
Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, ad esempio la mancata prestazione del servizio, per un periodo di almeno 15 giorni continuativi non giustificati e non autorizzati dal Comune di Cuneo, addebitabile al concessionario.
Il pagamento delle penalità non libera il concessionario dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.
21.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SOSTITUZIONE DEL COMUNE
Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1453 e seguenti del Codice Civile e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
— abituale deficienza e negligenza nell’espletamento dell’attività, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento dell’attività medesima o di una qualsiasi delle sue parti;
— eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
— apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario volta alla cessazione dell’attività svolta;
— inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché alle norme previdenziali;
— sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per un periodo massimo di 15 giorni consecutivi, non preventivamente richiesto e autorizzato dal Comune;
— messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del concessionario;
— mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.;
— mancato pagamento del canone di affitto;
— dopo n. 3 (tre) contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso del periodo di validità della concessione, ovvero a seguito della contestazione di n. 2 (due) inadempimenti di straordinaria gravità
— mancato rispetto delle tempistiche di cui al precedente punto 6;
— mancata realizzazione del numero di eventi annuali aperti al pubblico con le caratteristiche descritte al punto 5 che precede, salva diversa autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale, da conseguirsi entro il termine previsto per la condivisione e validazione del programma annuale attività, come imposto dal medesimo punto 5 già richiamato.
La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.
Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi tutti o parte dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, in danno del concessionario.
La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
Verificandosi l’ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni.
La concessione può, altresì, essere revocata per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.
22. RECESSO
Ai sensi dell’articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la Civica Amministrazione può recedere dal contratto:
a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
b) laddove il concessionario, pur dando corso all’esecuzione delle attività, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull’equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all’altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.
Il recesso è comunicato da parte del Comune al concessionario — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l’ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.
In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l’escussione integrale della cauzione.
23.
NORME FINALI
OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”
In sede di sottoscrizione del contratto il concessionario deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l’ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.
Il concessionario deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
CODICE DI COMPORTAMENTO
Il concessionario si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.
Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell’articolo 2 — comma 3 del citato Xxxxxx.
24.
INFORMAZIONI VARIE
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È possibile effettuare un sopralluogo alla struttura in specifiche giornate concordate con il Comune di Cuneo. Ai sopralluoghi saranno presenti rappresentanti del Comune di Cuneo.
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al geom. Xxxxx Xxxxx – xxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx (0171/444516) e al geom. Xxxxxx Xxxxxx – xxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx (0171/444565).
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line del Comune di Cuneo e in apposite sezioni del sito: xxx.xxxxxx.xxxxx.xx
Cuneo, lì 03/02/2022
Il Responsabile Unico del Procedimento