Common use of Penalità Clause in Contracts

Penalità. L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità di seguito specificate, sono previste le seguenti penalità: - € 100,00 (cento) per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo del risarcimento del danno subito; - € 100,00 (cento) in caso di mancata o ritardata presentazione al Comune dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - € 500,00 (cinquecento) in ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori e/o delle famiglie che usufruiscono del servizio. -In caso di violazioni delle norme del Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

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Penalità. L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo € 250,00 ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati dall’Amministrazione Comunale e/o dalla Casa di uniformarsi a tutte le disposizioni Riposo "Xxx Xxxxxxx Xxxxxx" di legge Barge ad eseguire i controlli di conformità € 250,00 per ogni mancato rispetto senza preavviso del menù previsto € 500,00 per ogni mancato rispetto delle tecnologie di manipolazione e contrattuali, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità di seguito specificate, sono previste le seguenti penalità: - cottura € 100,00 (cento) per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature ogni caso di non conformità relativa alla struttura e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo alla composizione del risarcimento del danno subito; - pasto € 100,00 (cento) in caso di mancata o ritardata presentazione al Comune dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) per ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto delle grammature, verificato su 10 pesate della stessa preparazione € 50,00 per ogni pasto in meno (compreso le diete), consegnato, rispetto al numero di pasti richiesto ovvero non € 250,00 per ogni dieta non correttamente preparata o personalizzata € 250,00 per mancato rispetto degli orari di distribuzione dei pasti € 250,00 per ogni mancato rispetto della tabella delle grammature per ciascuna categoria di utenti € 100,00 per ogni violazione di quanto previsto dai criteri qualitativi contenuti nell’art. 28 del presente capitolato € 100,00 per confezionamento non conforme alla vigente normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - in materia 500,00 (cinquecento) in 100,00 per etichettatura non conforme alla vigente normativa € 250,00 per ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori ritrovamento di corpi estranei nei pasti crudi e/o cotti, consegnati dalla ditta € 1.000,00 per ogni rinvenimento di prodotti alimentari scaduti € 100,00 per mancata conservazione dei campioni delle famiglie che usufruiscono del servizio. -In preparazioni giornaliere € 500,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate e dei pasti o quanto altro previsto dalla legge in materia € 500,00 per ogni caso di violazioni riciclo di derrate € 100,00 per ogni mancato rispetto delle temperature ai sensi della vigente normativa in materia € 500,00 per ogni verifica microbiologica non conforme a quanto previsto dal presente capitolato € 1.500.00 per ogni verifica microbiologica non conforme nel caso si sia riscontrata la presenza di microrganismi patogeni € 250,00 per carenza igienica del centro cottura, dei refettori o dei mezzi di trasporto dei pasti € 250,00 per ogni caso di mancato rispetto di quanto disposto dal presente capitolato relativamente alle operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria € 250,00 per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata € 250,00 per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione € 500,00 per mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale operante presso i Centri Cottura e i refettori nonché del personale addetto al trasporto dei pasti € 250,00 per ogni non conformità operativa rispetto a quanto previsto nel Manuale per l’autocontrollo igienico € 500,00 per ogni mancato reintegro di attrezzature, macchine, arredi, contenitori, stoviglie, utensili, tegameria, tovagliato ecc. presso i centri cottura e refettori € 500,00 per totale mancata consegna di una portata presso ogni singolo plesso scolastico € 250,00 mancanza della documentazione relativa alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi della normativa vigente € 1.500,00 nel caso di destinazione dei locali affidati all’Impresa ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato € 250,00 per ogni violazione delle norme del Codice presente capitolato non diversamente sanzionate €. 2.000,00 per mancata esecuzione di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% ogni singola miglioria proposta in sede di offerta tecnica Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contrattopresente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, alla gravità della violazione e/o al danno all’immaginel’Ente appaltante contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a dieci giorni per eventuali giustificazioni. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme ditta non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, l’Ente, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contrattofatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà irrogare - con atto motivato - le penalità indicate nella soprariportata tabella. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme recidiva nell’arco di cui sessanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al richiamato codice si procederà alla risoluzione raddoppio. All’impresa verrà applicata una penalità fissa di € 5.000,00 per interruzione, anche parziale, del contrattoservizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni tale caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggior maggiori danni. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, l’Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo. L'ammontare della penalità, qualora non corrisposto nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio, sarà prelevato dal deposito cauzionale ovvero, in caso di insufficienza, trattenuto sui corrispettivi dovuti.

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Penalità. L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi L’Amministrazione Comunale a tutte le disposizioni tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comunesi riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme. Nel caso si verifichino manchevolezze o inadempimenti (anche parziali) di servizio, imputabili alla Ditta affidataria o derivanti da inosservanza, da parte di quest’ultima, delle norme contenute nel presente capitolato, nel contratto d’appalto ovvero delle norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo in materia, le stesse sono rilevate alla Ditta affidataria medesima per iscritto a mezzo pec. Entro il termine di dieci giorni la Ditta affidataria può presentare le proprie controdeduzioni. Dopo una contestazione scritta ed il ricevimento delle relative controdeduzioni, ove queste ultime non vengano riscontrate le irregolarità di seguito specificatemotivatamente accolte, sono previste con apposito atto del Dirigente verranno applicate le seguenti penalitàsanzioni pecuniarie: - Mancato risconto dell’utilizzo delle materie prime di cui all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto (verifica circa il rispetto delle quantità impiegate nella misura del 50% di materie prime biologiche, DOP, IGP, tradizionali) 100,00 400,00 (centoper ogni materia prima non correttamente impiegata rispetto ai certificati depositati agli atti d’ufficio) - Mancato rispetto delle caratteristiche degli alimenti di cui all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto (ortaggi, frutta fresca, legumi, formaggi, pane, olio, pasta, riso, uova, pesce, carne, prosciutto e latte) € 400,00 (per l’uso negligente ogni materia prima non correttamente impiegata rispetto ai certificati depositati agli atti d’ufficio) - Confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia di cui all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto (utilizzo monodose olio sale e aceto presso i refettori) € 150,00 Etichettatura non conforme alla vigente normativa € 400,00 Mancato rispetto degli arredistandard previsti dalle Tabelle merceologiche € 400,00 Confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia € 400,00 - Mancata corrispondenza del numero dei pasti consegnati al numero dei pasti ordinati € 400,00 - Totale mancata consegna dei pasti ordinati, presso ogni singolo plesso scolastico € 800,00 - Totale mancata consegna di una portata, presso ogni singolo plesso scolastico € 600,00 - Mancata consegna di pasti destinati alle diete speciali personalizzate e diete in bianco € 400,00 - Mancata consegna di materiale a perdere € 300,00 - Mancato rispetto delle grammature, verificato su 10 pesate della stessa preparazione € 300,00 - Mancato rispetto del menù previsto (primo piatto) € 400,00 - Mancato rispetto del menù previsto (secondo piatto) € 400,00 - Mancato rispetto del menù previsto (contorno) € 300,00 - Mancato rispetto del menù previsto (frutta) € 300,00 - Rinvenimento di corpi estranei organici ed inorganici nelle pietanze € 400,00 - Rinvenimento di prodotti alimentari scaduti € 400,00 - Mancato utilizzo delle vettovaglie così come distinte all’art. 2 e successivi del capitolato speciale d’appalto € 200,00 - Inadeguata igiene delle attrezzature e utensili € 400,00 - Inadeguata igiene degli automezzi € 600,00 - Mancato rispetto dei limiti di contaminazione microbica € 600,00 - Fornitura di pasti chimicamente contaminati, tali da essere inidonei all’alimentazione umana € 600,00 - Mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia presso i refettori € 600,00 - Conservazione delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo del risarcimento del danno subito; derrate non conforme alla normativa vigente € 600,00 - € 100,00 (cento) in caso di mancata o ritardata presentazione al Comune Temperatura dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - pasti non conforme alla normativa vigente € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente - Mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da parte del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto addetto al trasporto dei pasti € 600,00 - Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto alla distribuzione e rigoverno dei locali di ristorazione (refettori) € 600,00 - Accesso presso refettori di personale non costituisca più grave inadempimento; - autorizzato € 300,00 (trecento) in caso - Accesso presso la sala sporzionamento e centro cottura di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ non autorizzato € 300,00 (trecento) in caso di mancato Mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - € 500,00 (cinquecento) in ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori e/o delle famiglie che usufruiscono del servizio. -In caso di violazioni delle norme del Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme condizioni di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% all’art. 16 del valore del relativo contratto. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 capitolato speciale d’appalto (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.pasto test)€ 150,00

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Penalità. L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo € 250,00 ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati dall’Amministrazione Comunale e/o dalla Casa di uniformarsi a tutte le disposizioni Riposo "Xxx Xxxxxxx Xxxxxx" di legge Barge ad eseguire i controlli di conformità € 250,00 per ogni mancato rispetto senza preavviso del menù previsto € 500,00 per ogni mancato rispetto delle tecnologie di manipolazione e contrattuali, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità di seguito specificate, sono previste le seguenti penalità: - cottura € 100,00 (cento) per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature ogni caso di non conformità relativa alla struttura e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo alla composizione del risarcimento del danno subito; - pasto € 100,00 (cento) in caso di mancata o ritardata presentazione al Comune dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) per ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto delle grammature, verificato su 10 pesate della stessa preparazione € 50,00 per ogni pasto in meno (compreso le diete), ovvero non consegnato, rispetto al numero di pasti richiesto € 250,00 per ogni dieta non correttamente preparata o personalizzata € 250,00 per mancato rispetto degli orari di distribuzione dei pasti € 250,00 per ogni mancato rispetto della tabella delle grammature per ciascuna categoria di utenti € 100,00 per ogni violazione di quanto previsto dai criteri qualitativi contenuti nell’art. 28 del presente capitolato € 100,00 per confezionamento non conforme alla vigente normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - in materia 500,00 (cinquecento) in 100,00 per etichettatura non conforme alla vigente normativa € 250,00 per ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori ritrovamento di corpi estranei nei pasti crudi e/o cotti, consegnati dalla ditta € 1.000,00 per ogni rinvenimento di prodotti alimentari scaduti € 100,00 per mancata conservazione dei campioni delle famiglie che usufruiscono del servizio. -In preparazioni giornaliere € 500,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate e dei pasti o quanto altro previsto dalla legge in materia € 500,00 per ogni caso di violazioni riciclo di derrate € 100,00 per ogni mancato rispetto delle temperature ai sensi della vigente normativa in materia € 250,00 per ogni caso di raffreddamento di prodotti cotti con modalità non previste nel presente Capitolato € 500,00 per ogni verifica microbiologica non conforme a quanto previsto dal presente capitolato € 1.500.00 per ogni verifica microbiologica non conforme nel caso si sia riscontrata la presenza di microrganismi patogeni € 250,00 per carenza igienica del centro cottura, dei refettori o dei mezzi di trasporto dei pasti € 250,00 per ogni caso di mancato rispetto di quanto disposto dal presente capitolato relativamente alle operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria € 250,00 per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata € 250,00 per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione € 500,00 per mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale operante presso i Centri Cottura e i refettori nonché del personale addetto al trasporto dei pasti; € 50,00 per ogni caso di non conformità relativa agli indumenti di lavoro stabilita € 250,00 per ogni non conformità operativa rispetto a quanto previsto nel Manuale per l’autocontrollo igienico € 500,00 per ogni mancato reintegro di attrezzature, macchine, arredi, contenitori, stoviglie, utensili, tegameria, tovagliato ecc. presso i centri cottura e refettori € 500,00 per totale mancata consegna di una portata presso ogni singolo plesso scolastico € 250,00 mancanza della documentazione relativa alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi della normativa vigente € 1.500,00 nel caso di destinazione dei locali affidati all’Impresa ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato €. 250,00 per ogni violazione delle norme del Codice presente capitolato non diversamente sanzionate €. 2.000,00 per mancata esecuzione di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% ogni singola miglioria proposta in sede di offerta tecnica Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contrattopresente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, alla gravità della violazione e/o al danno all’immaginel’Ente appaltante contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a dieci giorni per eventuali giustificazioni. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme ditta non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, l’Ente, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contrattofatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà irrogare — con atto motivato — le penalità indicate nella soprariportata tabella. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme recidiva nell’arco di cui sessanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al richiamato codice si procederà alla risoluzione raddoppio. All’impresa verrà applicata una penalità fissa di € 5.000,00 per interruzione, anche parziale, del contrattoservizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni tale caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggior maggiori danni. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, l’Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo. L'ammontare della penalità, qualora non corrisposto nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio, sarà prelevato dal deposito cauzionale ovvero, in caso di insufficienza, trattenuto sui corrispettivi dovuti.

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Penalità. L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo L’Amministrazione comunale si riserva di uniformarsi a tutte applicare le disposizioni di legge e contrattuali, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune. Nel caso vengano riscontrate seguenti penalità per le irregolarità violazioni di seguito specificate, sono previste le seguenti penalitàindicate: - € 100,00 (cento) per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo del risarcimento del danno subito; - € 100,00 (cento) in caso di TIPO DI VIOLAZIONE SANZIONE mancata o ritardata presentazione al Comune consegna dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - € 500,00 (cinquecento) in ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori pasti senza preavviso e/o senza indicazione delle famiglie che usufruiscono motivazioni del servizio. -In caso di violazioni delle norme del Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione disservizio € 1.000,00 (oppure € 50,00 a pasto) irregolarità nella preparazione e/o nella distribuzione dei pasti (es. composizione dei condimenti in modo non conforme) € 1.000,00 irregolarità nello smaltimento dei rifiuti € 500,00 qualora non sia possibile procedere all'analisi degli alimenti per la mancata conservazione dei campioni degli alimenti da parte della Ditta € 7.000,00 per il superamento, accertato dagli organi competenti preposti al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione controllo igienico-sanitario attraverso le analisi di laboratorio degli alimenti, dei limiti previsti di carica microbica € 1.000,00 per mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, nella conservazione dei pasti, nelle modalità di cui trasporto, per mancanza di igiene nei locali adibiti alla mensa € 1.000,00 per violazione del divieto di somministrazione di prodotti contenenti OGM (organismi geneticamente modificati) € 1.000,00 per utilizzo di derrate alimentari diverse o di qualità inferiore a quelle previste nelle Tabelle Dietetiche € 1.000,00 per ritrovamento di corpi estranei nelle singole porzioni € 1.000,00 per mancato rispetto delle grammature previste nelle tabelle dietetiche approvate dalla ASL per le varie tipologie di utenti, verificato su almeno 10 porzioni scelte a caso della stessa preparazione € 500,00 per il mancato mantenimento, al Codice momento della somministrazione, della temperatura dei pasti ai livelli previsti dalle norme vigenti € 500,00 per la mancata o errata preparazione e/o somministrazione delle diete differenziate € 1.000,00 difformità dai menù predisposti dalla Asl territorialmente competente non concordate con l’Amministrazione Comunale € 500,00 al verificarsi del primo evento; per gli eventi successivi € 1.000,00 per mancato rispetto dei normali standard di Comportamento pulizia e disinfezione nei locali adibiti alla ristorazione scolastica € 1.000,00 per ogni mancato rispetto delle norme sul personale € 1.000,00 per ritardi superiori ai 20 minuti nella consegna dei pasti presso i singoli refettori scolastici € 500,00 Per altri casi di inadempienze non contemplati nella precedente tabella il Comune si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% riserva, a suo insindacabile giudizio, in considerazione della particolare gravità dell’inosservanza, di applicare ulteriori penalità, comprese tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 1.000,00. L’applicazione delle succitate penali dev’essere preceduta da contestazione dell’inadempienza, su proposta del valore responsabile dell’esecuzione, a cura del relativo contrattoResponsabile del Servizio o suo incaricato. La Ditta ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento delle osservazioni o contestazioni. Le giustificazioni addotte dalla Ditta devono essere rilevanti e pertinenti al servizio. Decorso tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, il Responsabile succitato o suo incaricato adotterà le penalità con provvedimento formale e lo trasmetterà alla stessa Ditta appaltatrice. Il Comune procederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento o in quello immediatamente successivo. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui inadempienza dei corrispettivi si provvederà al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto recupero della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior dannifidejussione prestata.

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Penalità. L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo In caso di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e accertate inadempienze contrattuali, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre l’Ente provvederà a contestare per iscritto al gestore quanto rinvenuto, assegnando un termine per l’adempimento o per la presentazione di eventuali future direttive emanate dal Comunecontrodeduzioni. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità di seguito specificateDecorso il termine assegnato, sono previste le seguenti penalità: - € 100,00 (cento) per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo del risarcimento del danno subito; - € 100,00 (cento) in caso di mancata o ritardata presentazione al Comune dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - € 500,00 (cinquecento) in ogni riscontro da parte del gestore ovvero nel caso in cui una educatrice gli elementi giustificativi non rispetti il divieto siano ritenuti validi, l’Ente si riserva la facoltà di assumere incarichi extra applicare le seguenti sanzioni: - omessa presentazione della relazione semestrale di cui all’art. 5 lett. f) 🡪 € 1.000,00; - rilascio di dati, informazioni e interviste sull’attività svolta per conto dell’Amministrazione senza autorizzazione del Comune 🡪 € 2.500,00; - presa in consegna di cani dal canile sanitario nel mancato rispetto dell’art. 7 e senza preventivo nullaosta del Comune 🡪 obbligo di intestazione del cane in capo al gestore ed € 1.000,00 a favore violazione; - omessa trasmissione della documentazione di cui all’art. 7 entro i termini previsti 🡪 € 100,00 per giorno di ritardo; - Omessa comunicazione dei minori giorni di apertura al pubblico 🡪 € 500,00; - Omessa comunicazione, entro i termini previsti, del nominativo dei soggetti di cui agli artt. 10/11/12 € 100,00 per giorno di ritardo; - Omessa compilazione delle Schede sanitarie di cui all’art. 11 🡪 € 150,00 a Scheda; - Omessa compilazione delle Schede sanitarie di cui all’art. 12 🡪 € 50,00 a Scheda; - Omessa tenuta o irregolarità nonché mancata vidimazione da parte del Servizio veterinario del registro carico-scarico di cui all’art. 13 🡪 € 3.000,00; - Omessa effettuazione dei trattamenti ordinari di cui all’art. 14 🡪 € 50,00 a trattamento per cane; - Avvenuto accoppiamento o riproduzione di cani fertili all’interno del canile 🡪 € 10.000,00 oltre alla eventuale azione di risarcimento del danno; - Omesse comunicazioni di cui all’art. 17 entro i tempi previsti 🡪 € 50,00 per giorno di ritardo; - Soppressione eutanasica senza osservare le procedure di cui all’art. 17 🡪 € 10.000,00 oltre alla eventuale azione penale nei confronti dei responsabili; - Omessa redazione del programma delle adozioni di cui all’art. 19 🡪 € 5.000,00; - Omessa attuazione del programma delle adozioni di cui all’art. 19 🡪 € 100,00 a cane eccedente; - Violazione delle norme igienico-sanitarie e/o di benessere psico-fisico dei cani (mancata attività di sgambamento) 🡪 € 1.500,00; - Danni irreversibili arrecati agli animali per negligenza del Gestore 🡪 € 5.000,00 oltre alla eventuale azione penale. L’applicazione di almeno tre delle famiglie che usufruiscono penali suddette comporta la risoluzione del serviziocontratto per grave inadempimento e grave errore, a tale proposito si applica il disposto dell’articolo successivo. -In caso di violazioni Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle norme del Codice di Comportamento fatture con emissione 12 da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all’immaginedell’aggiudicatario di note di credito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme Le penalità sono notificate all’affidatario in via amministrativa restando escluso qualsiasi avviso di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare costituzione in mora e ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento atto o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior dannigiudiziale.

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Samples: trasparenza.comune.laquila.it

Penalità. L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità di seguito specificate, sono previste le seguenti penalità: - € 100,00 (cento) per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo del risarcimento del danno subito; - € 100,00 (cento) in caso di mancata o ritardata presentazione al Comune dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - € 500,00 (cinquecento) in ogni caso in cui una educatrice non rispetti l’aggiudicatario rifiutasse di stipulare il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori e/o delle famiglie che usufruiscono del servizio. -In caso di violazioni delle norme del Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà stazione appaltante procederà ad incamerare la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contrattocauzione provvisoria. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione violazione degli obblighi e delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della prescrizioni previste dal presente capitolato la stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione provvederà alla applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Entecome di seguito meglio specificate. - Inosservanza di prescrizioni in materia di personale adibito al servizio (es: comunicazioni, sostituzioni, inadempienze, discordanza tra il numero di persone impiegate e quello previsto dal presente Capitolato, inadeguato rapporto con il pubblico, ecc.): penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00; - Inosservanza delle prescrizioni in materia di assistenza medico veterinaria, penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00; - Inosservanza di prescrizioni in materia di custodia, benessere, cura, alimentazione, recupero/cattura, trasporto: penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di €1.000,00; - Inosservanza dell’offerta tecnica: penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00; - Inosservanza di prescrizioni in materia di pulizia e disinfezione, manutenzione ed attrezzature, adempimenti burocratici e informativi (adozioni, segnalazioni smarriti / trovati, sito web, ecc.): penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00; - Altre violazioni degli obblighi e delle prescrizioni previste dal presente capitolato non comprese nelle voci sopra riportate: penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00; Le penali sono cumulabili. L’applicazione della/e penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso avrà facoltà di presentare le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla stessa notifica della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’EnteLa stazione appaltante, ovvero non vi sia stata risposta fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sui crediti del gestore o la stessa non sia giunta nel termine indicatosulla cauzione che, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come in quest’ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro 15 giorni successivi alla data del prelievo. L’applicazione della/e penalità di cui sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimentoè indipendente dai diritti spettanti alla stazione appaltante per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. In mancanza caso di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, violazione degli obblighi e delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali prescrizioni previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior dannicapitolato la stazione appaltante si riserva di sostituirsi al gestore per sanare i disservizi riscontrati, imputando gli oneri sostenuti al gestore, procedendo al recupero delle somme come sopra indicato, e fatto salvo l’applicazione delle penali.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Penalità. L’aggiudicatarioNel caso in cui dalle verifiche effettuate sul servizio, nell’esecuzione l’Amministrazione accertasse l’inosservanza, anche parziale, delle norme contenute nel presente Capitolato, sarà applicata all’Appaltatore una penale, a seconda della gravità dell’inadempienza. Resta inteso che nel caso si verificassero situazioni di maltrattamento degli animali si procederà alla denuncia di tali episodi alla competente Autorità Giudiziaria per l'adozione dei servizi previsti relativi provvedimenti di legge. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’Appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta dallo stesso necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, mediante posta elettronica certificata, della contestazione. Si riporta di seguito una casistica di inadempienze, da intendersi esemplificativa e non esaustiva, che di norma comportano l’applicazione di una penale: - Inosservanza di prescrizioni in materia di personale adibito al servizio (es: comunicazioni, sostituzioni, inadempienze, discordanza tra il numero di persone impiegate e quello previsto dal presente capitolatoCapitolato, ha l’obbligo inadeguato rapporto con il pubblico, ecc.): penale da un minimo di uniformarsi a tutte le disposizioni € 200,00 ad un massimo di legge € 1.000,00; - Inosservanza delle prescrizioni in materia di assistenza medico veterinaria: penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00; - Inosservanza di prescrizioni in materia di custodia, benessere, cura, alimentazione, recupero/cattura, trasporto: penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00; - Inosservanza delle obbligazioni assunte con la presentazione dell’offerta tecnica: penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00; - Inosservanza di prescrizioni in materia di pulizia e contrattualidisinfezione, oltre che alle disposizioni del manutenzione ed attrezzature, adempimenti burocratici e informativi (adozioni, segnalazioni smarriti / trovati, sito web, ecc.): penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00; - Altre violazioni degli obblighi e delle prescrizioni previste dal presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comunenon comprese nelle voci sopra riportate: penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità di seguito specificateLe penali sono cumulabili. La Stazione Appaltante, sono previste le seguenti penalità: - € 100,00 (cento) per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo del salvo il risarcimento del danno subito; - € 100,00 ulteriore (cento) art. 1382, comma 1, del codice civile), procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sui crediti dell’Appaltatore o sulla garanzia definitiva che, in caso di mancata o ritardata presentazione al Comune dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utentiquest’ultimo caso, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatoredovrà essere reintegrata entro 15 giorni successivi alla data dell’avvenuta escussione. L’applicazione della/bambino; - € 500,00 (cinquecento) in ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori e/o delle famiglie che usufruiscono del servizio. -In caso di violazioni delle norme del Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme e penalità di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contrattosopra è indipendente dai diritti spettanti alla Stazione Appaltante per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione violazione degli obblighi e delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali prescrizioni previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior dannicapitolato la Stazione Appaltante si riserva di sostituirsi all’Appaltatore per sanare i disservizi riscontrati, imputando gli oneri sostenuti all’Appaltatore stesso, procedendo al recupero delle somme come sopra indicato, e fatta salva l’applicazione delle penali.

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Samples: www.unione.terredicastelli.mo.it

Penalità. L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità di seguito specificate, sono previste le seguenti penalità: - € 100,00 (cento) per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo del risarcimento del danno subito; - € 100,00 (cento) in caso di mancata o ritardata presentazione al Comune dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - € 500,00 (cinquecento) in ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori e/o delle famiglie che usufruiscono del servizio. -In caso di violazioni delle norme del Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto1. In caso d'inadempienza, anche parziale, agli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme ripristinare la regolarità del servizio nel più breve tempo possibile, fermo restando le altre forme di re- sponsabilità dello stesso addebitategli, sarà passibile di penalità da applicarsi da parte della Stazione Ap- paltante nella misura variabile di seguito indicata: Servizio Violazione Importo (Euro) Minimo Massimo LOTTO 1 mancato servizio per un'intera giornata, anche in un solo Co- mune 500,00 5.000,00 LOTTO 1 mancata esecuzione della raccolta rifiuti in una via, piazza o parte della stessa nei giorni stabiliti 200,00 2.000,00 LOTTO 1 ritardata o trascurata raccolta rifiuti in una via, piazza o parte della stessa nei giorni stabiliti 100,00 1.000,00 LOTTO 1 inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione dei servizi 250,00 2.500,00 LOTTO 1 omesso intervento richiesto o per intervento eseguito oltre il termine previsto dal presente Capitolato 120,00 1.200,00 LOTTO 1 irregolare raccolta con conseguente mescolamento dei rifiuti 500,00 5.000,00 LOTTO 1 mancata o irregolare consegna all'area di travaso o agli impian- ti di recupero dei materiali raccolti con perdita della finalità per cui è stata attivata la raccolta differenziata 500,00 5.000,00 LOTTO 1 mancata o incompleta pulizia nei punti dei contenitori stradali 120,00 1.200,00 LOTTO 1 mancata o incompleta rimozione del materiale a terra intorno ai contenitori stradali 120,00 1.200,00 LOTTO 1 mancata esecuzione, nei termini stabiliti, degli ordini di servi- zio della Stazione Appaltante 120,00 1.200,00 LOTTO 1 mancata predisposizione dei mezzi di raccolta e di trasporto, di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contrattoall’Art. In tutti i casi 35, 36, 37 con le relative iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali dal primo giorno di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento servizio 2.500,00 25.000,00 LOTTO 1 mancata trasmissione dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista dati o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno informazioni entro i ter- mini fissati 120,00 1.200,00 LOTTO 1 mancata presentazione, dell'Appaltatore o del suo incaricato presso la Stazione Appaltante, a seguito di diffidainvito anche se tele- fonico, ulteriore accertamento per ricevere disposizioni o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali comunicazioni inerenti ai servizi 50,00 500,00 LOTTO 1 ogni inadempienza alle norme igieniche e di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto decoro nell'esecu- zione del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.servizio, incluse scorrettezze comportamentali del personale dell’Appaltatore 120,00 1.200,00

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Samples: v4m-vps5.juniper-xs.it

Penalità. L’aggiudicatario, nell’esecuzione La cooperativa nell'esecuzione dei servizi previsti dal disciplinati dalla presente capitolatocon- venzione, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità di seguito specificate, sono previste le seguenti penalità: - € 100,00 (cento) per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo del risarcimento del danno subito; - € 100,00 (cento) in caso di mancata o ritardata presentazione al Comune dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) ogni qual volta una educatrice prenda regolamento concernenti il servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - € 500,00 (cinquecento) in ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori e/o delle famiglie che usufruiscono del servizio. -In caso di violazioni delle norme del Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. stesso.----------------------------------- In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione riscontrata irregolarità nell'esecuzione dei servizi o di viola- zione delle violazioni delle norme disposizioni previste dalla presente convenzione (compreso quindi il mancato inserimento del personale svantaggiato, ai sensi dell'articolo 11 della presente convenzione, per fatto imputabile alla coo- perativa), la cooperativa stessa è tenuta al pagamento di cui al richiamato codice si procederà una penalità in rapporto alla risoluzione del contratto. In tutti i casi gravità dell'inadempienza e della recidività.------- --------- Al verificarsi di violazioni delle norme tale eventualità potrà essere applicata una penale di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti Euro 50,00 per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali prima infrazione che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo successive aumenterà pro- gressivamente di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente1/10 rispetto alla precedente.------------------------------- Per le inadempienze relative al Protocollo Sociale Operativo, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimentosono individuate all’art.10 del medesimo Protocollo (il riferimento ex c.2, art.113-bis D.Lgs. In mancanza 50/2016, è ora da intendersi ex c.4). -------------- Le penali suddette verranno comminate mediante nota di pagamentoaddebito sul corrispettivo restante da liquidare, previa contestazione scritta da parte dell’ aggiudicatariodell'Amministrazione Comunale. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione di addebiti senza che la cooperativa abbia interposto opposizione, delle sanzioni irrogatele penali si intendono accettate ed applicabili.---------------- Le penali suddette verranno comunque applicate, salvo il ricorso in via giurisdizionale, anche qualora si riscontrassero violazioni a norme legi- slative. Il Comune potrà compensare si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione qua- lora, dopo l’applicazione di due penalità e successiva diffida ad adem- piere per iscritto, anch’essa comportante penalità, i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo servizi non fossero eseguiti con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente massima cura e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.puntualità.------------------------------------

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Spazzamento E Pulizia Manuale Del Territorio Comunale

Penalità. L’aggiudicatarioL’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ed i Comuni costituenti l'Unione stessa si riservano la facoltà di comminare all’impresa, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolatoper mancata effettuazione del servizio, ha l’obbligo o per l’effettuazione in modo non conforme ai requisiti di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali, oltre che alle disposizioni del cui al presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune. Nel caso vengano riscontrate speciale d’appalto, le irregolarità penali di seguito specificate, sono . Alla comminazione delle penali si procederà tramite apposita nota scritta. Le possibili penali risultano strutturate come segue: ⇒ € 500,00 per ciascun giorno di ritardo rispetto alla tempistica indicata nel del piano di start up definito con l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ed i Comuni costituenti l'Unione stessa ai sensi del precedente art. 4; ⇒ € 500,00 per la mancata esecuzione delle procedure di backup con le modalità previste le seguenti penalità: - all’art.5; ⇒ € 500,00 per ciascun giorno di ritardo nell’invio dei cedolini paga e dei tabulati di riepilogo per il controllo rispetto a quanto previsto in sede di offerta; ⇒ € 100,00 (centoper ciascun errore nell’elaborazione dei cedolini paga dovuto all’impresa; ⇒ € 500,00 per ciascun giorno di ritardo nell’invio del file per l’emissione dei mandati di pagamento rispetto a quanto previsto in sede di offerta; ⇒ € 500,00 per ciascun giorno di ritardo nell’invio dei cedolini paga o dei tabulati di riepilogo o del file per il caricamento dei mandati di pagamento nel programma di contabilità, rispetto alle tempistiche indicate all’art. 8; ⇒ € 250,00 per ciascun giorno di ritardo nell’invio delle elaborazioni periodiche rispetto ai termini di legge; ⇒ € 2.000,00 per il mancato invio delle elaborazioni periodiche di cui all’art. 7, punto 3, lett. da a) a m); ⇒ € 500,00 per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature ciascun giorno di ritardo a partire dal 1 gennaio 2019 nell’integrazione della gestione economica del personale con il software di gestione della contabilità dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo del risarcimento del danno subitodei Comuni costituenti l'Unione stessa; - € 100,00 (cento) per ciascun giorno di ritardo nell’attivazione del sistema di invio dei cedolini in caso di mancata o ritardata presentazione al Comune dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti formato elettronico rispetto a quello concordatoquanto concordato con l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ed i Comuni costituenti l'Unione stessa; - 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) 5.000,00 in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - € 500,00 (cinquecento) in ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto adempimento relativo alla fase transitoria di assumere incarichi extra a favore dei minori e/o delle famiglie che usufruiscono del servizio. -In caso di violazioni delle norme del Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme conclusione di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contrattoall’art. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni13.

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Samples: www.unionevialattea.to.it

Penalità. L’aggiudicatarioPer la caratteristica delle prestazioni, nell’esecuzione dei servizi previsti dal le attività oggetto del presente capitolatoCapitolato non potranno essere sospese. Pertanto, ha l’obbligo l’aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione dell’appalto anche in caso di uniformarsi a scioperi e/o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le disposizioni iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo. Nei casi in cui l’aggiudicatario non esegua, anche parzialmente, le prestazioni così come previste dal contratto ovvero vi dia corso con ritardo o comunque oltre il termine stabilito, le ATS procederanno, anche separatamente e anche senza darne preventiva comunicazione, all’acquisto diretto del servizio, presso altro operatore economico, così da assicurare la continuità di legge prestazioni essenziali. Le eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o le inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e contrattualipuntuale del servizio, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità di seguito specificate, sono previste comporteranno le seguenti penalità: − applicazione di una penale fino a € 300,00/die per ritardato avvio (totale o parziale) del servizio per cause imputabili direttamente al fornitore. Sono equiparati al ritardo nell’avvio del servizio anche le mancate forniture di buste, avvisi di ricevimento ed accessori a completamento -per ognuno dei luoghi di ritiro - € 100,00 (cento) prima dell’avvio del servizio ed anche successivamente su richiesta, come normato dal presente contratto. Verrà applicata la citata penalità per l’uso negligente degli arrediogni giorno lavorativo di permanenza del ritardo, delle attrezzature sino alla data in cui il servizio sarà assicurato a norma di capitolato; − applicazione di una penale pari a cinque volte il prezzo complessivamente corrisposto per la spedizione del piego e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo del risarcimento del danno subito; - € 100,00 (cento) dell’avviso di ricevimento in caso di smarrimento, o furto, o danneggiamento del piego prima della notificazione al destinatario (Regolamento di cui alla Delibera AGCOM n. 600/2018); − applicazione di una penale da € 150,00/die per mancato o ritardato adempimento delle prestazioni richieste per le attività di base e variante integrata, di cui agli artt. 4 e 5 dal presente CSA. Verrà applicata la citata penalità per ogni giorno lavorativo di permanenza dell’inadempimento, sino alla data in cui il servizio tornerà ad essere regolare; − applicazione di una penale di € 100,00/prestazione nel caso in cui l’aggiudicatario esegua una prestazione in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente capitolato. La penale verrà applicata per ogni prestazione difforme. Questa penale si applica anche per ogni notifica eseguita in violazione delle norme contemplate nella L. 890/1982 e ss.mm.ii. e comunque per ogni violazione delle procedure previste per la notifica a mezzo atti giudiziari; − applicazione di una penale di € 50,00/die nel caso in cui venga riscontrata la mancata ovvero inesatta trasmissione dei flussi informativi e/o ritardata presentazione report previsti, da calcolarsi a decorrere dal giorno in cui l’attività avrebbe dovuto essere eseguita, fino al Comune dei registri delle presenzesuo corretto adempimento; - − applicazione di una penale di 100,00 (cento) ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) 1.000,00, fatto salvo il risarcimento del danno, in caso di comportamento scorretto o sconveniente concessioni, autorizzazioni e analoghi provvedimenti relativi alla sfera giuridica dell’aggiudicatario che rendessero illegittima la prosecuzione del personale educativo nei confronti servizio oggetto del presente contratto. Per le casistiche non espressamente previste nel presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall’Allegato A alla Delibera n. 600/2018 di AGCOM “Regolamento in materia di misure e modalità di corresponsione degli utentiindennizzi relativi alle notificazioni di atti a mezzo del Servizio Postale”. Fatta salva la procedura prevista, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - € 500,00 (cinquecento) in ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori la richiesta e/o il pagamento delle famiglie penali sopra citate non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che usufruiscono del servizioha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale. -In caso Per le penalità applicate sarà richiesta all’aggiudicatario l’emissione di violazioni delle norme del Codice idonea nota di Comportamento credito con contestuale sospensione, da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contrattodell’Amministrazione, alla gravità della violazione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilitàpagamenti. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario via pec dall’Amministrazione interessata all’affidatario, il quale dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente controdeduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di n. 10 5 (diecicinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni controdeduzioni non siano accoglibili ritenute accogliibili a insindacabile giudizio dall’Entedell’Amministrazione interessata, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario all’aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimentostabilite. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta Qualora la mancata e/o ritardata esecuzione totale o parziale del contratto e/o la non corrispondenza dello stesso alle esigenze aziendali si sia verificata più di tre volte per anno, anche non consecutive, le ATS hanno la facoltà di risolvere il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude contratto, trattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto del Comune a richiedere il al risarcimento degli eventuali maggior di maggiori danni, senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.

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Samples: www.ats-milano.it

Penalità. L’aggiudicatarioIn caso di ritardo nello svolgimento dei lavori di manutenzione invernale, nell’esecuzione dei servizi previsti oggettivamente accertato attraverso i media, i rappresentanti di Enti Pubblici territoriali e quelli della forza pubblica interessata, ovvero riscontrato dal presente capitolatopersonale della Provincia di Rieti, ha l’obbligo l'Impresa sarà soggetta ad una penale di uniformarsi Euro 200,00 (diconsi duecento/00) per ogni Km. di strada non agibile o sul quale siano stati riscontrati problemi per la circolazione, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) Nel caso in cui l'ordine di effettuare gli interventi venisse impartito dal personale della Provincia di Rieti per iscritto od a tutte le disposizioni mezzo telefono, l'Impresa avrà l'obbligo di legge intervenire con la massima urgenza e contrattuali, comunque non oltre che il termine di trenta minuti dall'ordine stesso. Le trasgressioni alle disposizioni prescrizioni generali del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità di seguito specificateCapitolato, sono previste le seguenti penalità: - € 100,00 (cento) per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo del risarcimento del danno subito; - € 100,00 (cento) in caso di la mancata o ritardata presentazione al Comune osservanza degli ordini del Direttore dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) ogni qual volta una educatrice prenda servizio con Lavori, la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell’Amministrazione, saranno passibili di penalità che varieranno, a insindacabile giudizio del tecnico incaricato dell’Amministrazione, da un ritardo minimo Euro 50,00 ad un massimo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - € 500,00 (cinquecento) in ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori e/o delle famiglie che usufruiscono del servizio. -In caso di violazioni delle norme del Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contrattoEuro 1.000,00. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, l’Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l’Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti. Per tutte le sospensioni di pagamento di cui al richiamato codice si procederà sopra, l’appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa di qualsiasi titolo. Il pagamento delle penali non esime l'impresa dal risarcimento di eventuali maggiori danni. Le suddette penali sono cumulabili. Nel corso del contratto in caso di gravi inadempienze, in numero superiore a tre contestate in forma scritta, la Provincia di Rieti avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare contratto in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior dannidanno all'Impresa.

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Samples: www.provincia.rieti.it

Penalità. L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti In caso di inadempienze o non conformità a quanto previsto dal presente capitolatoCapitolato, ha l’obbligo l’Amministrazione Comunale farà pervenire per iscritto all’Impresa aggiudicataria eventuali osservazioni e contestazioni rilevate dagli organi di uniformarsi a tutte controllo. L’Impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 8 giorni dalla data di ricezione della contestazione. In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale di legge appalto, l’Impresa aggiudicataria è tenuta al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell’inadempienza e contrattualialla recidività, oltre che alle disposizioni fatta salva la risoluzione del contratto in base al successivo Articolo 51 del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal ComuneCapitolato speciale di appalto. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità L’Amministrazione Comunale a tutela delle norme contenute nel presente contratto, si riserva di seguito specificate, sono previste applicare le seguenti penalità: - € 100,00 (cento) Euro 250,00 per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, ogni ritardo nella consegna dei pasti oltre all’obbligo del risarcimento del danno subito; a 15 minuti dall’orario previsto - € 100,00 (cento) in caso di mancata o ritardata presentazione al Comune dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) Euro 250,00 per ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; non giustificato dell’orario di inizio del pasto - € 500,00 (cinquecento) in Euro 250,00 per ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra mancata corrispondenza delle temperature di conservazione dei pasti a favore dei minori quanto previsto dalla normativa vigente - Euro 250,00 per ogni caso di mancata conservazione del Pasto Test - Euro 500,00 per ogni caso di mancato rispetto dell’organico minimo giornaliero e/o delle famiglie che usufruiscono del servizio. -In qualifiche previste per il servizio - Euro 500,00 per ogni caso di violazioni delle norme del Codice mancato preavviso nel caso di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione scioperi o di altri eventi atti ad impedire la preparazione e/o distribuzione di pasti - Euro 500,00 per l’esecuzione di menu non corrispondenti a quelli concordati con l’Amministrazione Comunale senza preavviso, oltre alla defalcazione del valore complessivo della fornitura contestata - Euro 500,00 per ogni caso di non corrispondenza del numero dei pasti consegnati al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri numero dei pasti ordinati, oltre alla defalcazione del valore complessivo della fornitura contestata - Euro 500,00 per ogni dieta non correttamente preparata o non personalizzata - Euro 500,00 per ogni caso di utilizzo o distribuzione di alimenti non conformi alle tabelle merceologiche riportate nel presente Capitolato speciale di appalto - Euro 500,00 per ogni caso di mancato rispetto delle grammature indicate nelle tabelle dietetiche riportate nel presente Capitolato speciale di appalto (verificato su almeno 10 pesate della preparazione pronta per il servizio o in lavorazione), oltre alla defalcazione del valore complessivo della fornitura contestata - Euro 500,00 per ogni caso di mancato rispetto delle norme sulla raccolta dei rifiuti e/o per la violazione mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata - Euro 500,00 per ogni caso di mancato rispetto delle “Buone Norme di Produzione”, delle modalità operative riportate nel presente Capitolato speciale di appalto e/o delle norme igienico sanitarie - Euro 500,00 per ogni caso di mancato rispetto del piano di sanificazione o per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione con la frequenza prevista - Euro 500,00 per ogni analisi microbiologica o chimico-fisica su derrate, semilavorati o pasti pronti o su superfici di lavorazione risultata non conforme ai limiti previsti dal presente Capitolato speciale di appalto - Euro 500,00 per ogni rinvenimento di corpi estranei o infestanti nei pasti distribuiti - Euro 500,00 per ogni caso di mancato utilizzo dei prodotti da agricoltura biologica, tipici e tradizionali, a denominazione protetta o del Mercato Equo e Solidale previsti dall’Articolo 32 del presente Capitolato speciale di appalto, oltre alla defalcazione del valore complessivo della fornitura contestata - Euro 1.000,00 per ogni caso di mancato rispetto delle norme sul personale o per inosservanza delle norme di cui legge relative al Codice personale dipendente e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi - Euro 1.000,00 per ogni caso di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% mancata consegna dei pasti o di materiale a perdere - Euro 1.000,00 per ogni rilevamento di non conformità relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture e delle attrezzature - Euro 1.000,00 per ogni caso di rinvenimento di prodotti scaduti o in stato di conservazione non idoneo nelle cucine o nei locali oggetto del valore del relativo contratto. presente Capitolato speciale di appalto - Euro 1.000,00 per ogni caso di grave e duratura carenza di igiene nei centri di produzione pasti e nei terminali di distribuzione In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione mancata esecuzione del servizio, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la prestazione ad altra Impresa, addebitando il maggior costo all’Impresa aggiudicataria, nei confronti della quale verrà applicata anche una penale di Euro 1.000,00. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale l’Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le sue osservazioni. Il provvedimento di applicazione delle penalità è assunto dal Responsabile interessato. Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute, la Stazione appaltante si riserva di applicare ulteriori penali, in relazione alla loro gravità, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo mensile. Il totale delle norme penali annue non potrà comunque superare il 10% del totale del contratto. L’importo della penale sarà trattenuto dall’Amministrazione Comunale sull’importo totale delle fatture da liquidare del mese nel quale è assunto il provvedimento. Nel caso si renda necessario a tale scopo l’emissione di apposite note di accredito e l’Impresa aggiudicataria non provveda nonostante ciò gli sia stato richiesto, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere i pagamenti di una o più fatture nella misura necessaria a coprire l’importo della penale. Nel caso in cui al richiamato codice tale procedura non risulti possibile, la penale verrà trattenuta rivalendosi sulla cauzione. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili contratto a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto danno del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior dannifornitore.

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Samples: www.comune.pozzuolomartesana.mi.it

Penalità. L’aggiudicatarioPer guasti bloccanti imputabili a Sanitaservice (Livelli 0-1 di competenza) causati da malfunzionamenti delle apparecchiature informatiche e/o telematiche e/o del software applicativo e/o da altri software previsti, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolatotali da impedire ad una pluralita6 e/o a tutti gli utenti l’utilizzo del sistema, ha l’obbligo (guasto bloccante) sara6 applicata a carico della Sanitaservice una penalita6 così6 determinata: se nell’arco di uniformarsi un periodo di 30 giorni solari i fermi saranno superiori alle 24 ore, anche non consecutive, sara6 applicata una penale di € 200,00 (duecento) per ogni ulteriore ora o frazione di ora di indisponibilita6 del servizio (un incaricato della ASL xxxxxxxx0 – in un apposito registro - il giorno e l’ora di indisponibilita6 del servizio ed il giorno e l’ora del ripristino). Per guasti non bloccanti imputabili a tutte le disposizioni Sanitaservice (Livelli 0-1 di legge e contrattualicompetenza) dovuti a malfunzionamenti di singole apparecchiature (postazioni lavoro, oltre che stampanti, dispositivi, etc.) per periodi di tempo superiori alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità 36 ore lavorative, sara6 applicata a carico di seguito specificate, sono previste le seguenti penalità: - Sanitaservice una penale di € 100,00 (cento) al giorno o frazione di giorno, per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo del risarcimento del danno subito; - € 100,00 ogni apparecchiatura indisponibile. Per mancato presidio (centototale o parziale) in caso di mancata o ritardata presentazione al Comune dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che laddove non siano rispettati il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - € 500,00 (cinquecento) in ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori numero e/o delle famiglie la composizione degli operatori che usufruiscono del servizio. -In caso devono essere in servizio contemporaneamente con la ripartizione sopra indicata, sara6 applicata a carico di violazioni delle norme del Codice Sanitaservice una penale di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/€ 50,00 (cinquanta) ad ora o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme frazione di cui al Codice ora di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo mancato presidio moltiplicato per il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni numero degli operatori non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior dannipresenti.

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Samples: www.sanitaserviceaslle.it

Penalità. L’aggiudicatarioPer la contestazione di anomalie imputabili al Concessionario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge in particolare per infrazioni e inadempienza nella gestione del servizio e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, oltre che alle disposizioni il Comune applicherà una penale da € 50,00 (cinquanta/00) a € 150,00 (centocinquanta/00), in relazione all’entità del presente capitolato ed altre fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali future direttive emanate dal Comunemaggiori danni, la cauzione fideiussoria definitiva, e di affidare la concessione alla Ditta seconda classificata nella gara per l’aggiudicazione della gestione del servizio, con l’unica formalità preliminare della contestazione scritta degli addebiti e dell’esame delle controdeduzioni della Ditta prima aggiudicataria. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità Le penali accumulate per ogni mese di seguito specificate, sono previste le seguenti penalità: - € servizio dovranno essere versate contestualmente all’importo dovuto all’ente per il servizio reso. Ingiustificata sospensione o interruzione del servizio o €. 100,00 (cento) al giorno Inadeguata copertura del controllo della sosta a mezzo degli ausiliari del traffico. €. 100,00 al giorno Ingiustificata sospensione o interruzione del servizio €. 100,00 al giorno Inosservanza del termine stabilito per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo del risarcimento del danno subito; - € 100,00 (cento) in caso di mancata o ritardata presentazione al Comune dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - € 500,00 (cinquecento) in ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori la fornitura e/o delle famiglie che usufruiscono del serviziosostituzione parcometri €. -In caso 100,00 per ogni giorno di violazioni delle norme del Codice ritardo Omissione, rifiuto o ritardo nell'espletamento della fornitura, posa €. 100,00 per ogni giorno di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contrattoritardo opera, alla gravità manutenzione e riparazioni previste della violazione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme segnaletica verticale di cui al Codice quella orizzontale, di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contrattoquella di servizio e degli elementi di arredo. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione guasti delle violazioni delle norme apparecchiature, inosservanza del termine €. 50,00 per ogni ora di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione ritardo intervento per le verifiche del contratto. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior dannimal funzionamento.

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Samples: trasparenza.mit.gov.it

Penalità. L’aggiudicatarioL’Appaltatore, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge in vigore ed alle disposizioni presenti e contrattualifuture emanate dall’Amministrazione Comunale. Ove non attenda a tutti gli obblighi, oltre che alle ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità capitolato, l’Appaltatore è tenuto al pagamento di seguito specificate, sono previste le seguenti penalità: - una penalità da un minino di 100,00 250,00 (centoduecentocinquanta/ 00) per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo del risarcimento del danno subito; - ad un massimo di 100,00 2.500,00 (centoduemilacinquecento/00) = in caso di mancata o ritardata presentazione al Comune dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - € 500,00 (cinquecento) in ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori e/o delle famiglie che usufruiscono del servizio. -In caso di violazioni delle norme del Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità dell’inadem- pienza o della violazione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali recidività che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili verrà applicata a giudizio dall’Enteinsindacabile dell’Amministrazione Comuna- le, ovvero qualora fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire, si dovesse verificare, tra le altre possibili, una delle seguenti casistiche elencate a titolo puramente esemplificativo e non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione esaustivo: L’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titoloavverrà secondo le seguenti modalità e iter procedurale: Ritardo nell’assunzione del servizio, ovvero avvalersi sino ad un max di 15 giorni € 500,00 per ogni giorno di dalla data concordata ritardo Mancato rispetto dei tempi e degli orari di apertura e chiusura € 250,00 ad evento della garanzia, ove prevista o biblioteca Inottemperanza alle disposizioni inerenti l’esecuzione delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno € 500,00 ad evento attività oggetto del servizio Mancata apertura straordinaria della biblioteca nei casi richiesti dall’Amministrazione / mancata esecuzione delle aperture € 800,00 ad evento straordinarie proposte in sede di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La offerta tecnica Mancata sostituzione entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Co- € 250,00 per ogni giorno di mune del personale non idoneo mancata sostituzione; Impiego di personale non in possesso dei titoli di studio e/o il pagamento € 300,00 per ogni operatore per dell’esperienza richiesti ogni giorno Utilizzo delle penali di cui al presente articolo attrezzature e dei beni mobili per attività diverse e/o € 500,00 ad evento non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione riconducibili all'esecuzione delle penali previste prestazioni disciplinate dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.Capitolato o per fini propri dell’aggiudicatario. Inosservanza e inadempienze delle norme di sicurezza € 250,00 ad evento

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Samples: montemurlo.etrasparenza.it

Penalità. L’aggiudicatarioL’impresa appaltatrice, nell’esecuzione dei servizi previsti dal in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali e di cui al presente capitolato, ha l’obbligo oltre all’obbligo di uniformarsi ovviare all’infrazione contestata non oltre il giorno successivo utile a tutte quello della contestazione, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 20,00 (Euro Venti/00) ad un massimo di € 2.000,00 (Euro Duemila/00). In particolare si applicheranno, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, le disposizioni seguenti penalità per la/e inadempienza/e di legge e contrattuali, oltre che alle disposizioni del cui al presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità e quelle riportate di seguito specificateseguito, sono previste le seguenti penalitàsalvo cause di forza maggiore non imputabili all’impresa: - € 100,00 CATEGORIA INADEMPIENZA IMPORTO Esecuzione del servizio Mancata esecuzione di un servizio (centoad es.: Mancata raccolta); Euro 1.500,00 (millecinquecento) per l’uso negligente degli arredisingola Contestazione Impedimento esecuzione del servizio (ad es.: Assenza ingiustificata di idonei automezzi necessari per la corretta esecuzione del servizio; avaria tale da impedirne il servizio e mancata sostituzione dello/gli stesso/i; ecc.). Euro 600,00 (seicento) per singola Contestazione Mancata esecuzione della raccolta rifiuti e/o del servizio di spazzamento di una singola via, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutturepiazza o parte della stessa nei turni stabiliti Euro 50,00 (cinquanta) per singola Contestazione Ritardata o incompleta esecuzione della raccolta rifiuti e/o del servizio di spazzamento di una singola via, piazza o parte della stessa nei turni stabiliti Euro 50,00 (cinquanta) per singola Contestazione Omesso intervento richiesto o intervento eseguito oltre all’obbligo del risarcimento del danno subito; - € 100,00 (cento) in caso di mancata o ritardata presentazione al Comune dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - € termine stabilito Euro 500,00 (cinquecento) in ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto per singola Contestazione Irregolare raccolta delle frazioni dei RSU con conseguente ed ingiustificato miscelamento da Euro 500,00 (cinquecento) ad Euro 2.000,00 (euro duemila) Mancata o irregolare consegna delle frazioni dei RSU nell’area di assumere incarichi extra a favore dei minori stoccaggio e/o delle famiglie che usufruiscono del servizio. -In caso agli impianti di violazioni delle norme del Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione smaltimento e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme impianti/siti di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto. In tutti destinazione finale da Euro 500,00 (cinquecento) ad Euro 2.000,00 (euro duemila) Mancato rispetto degli orari indicati dal Committente per l’esecuzione del/i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto servizio/i Euro 200,00 (duecento) per singola Contestazione Xxxxxxx nella stipula della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti convenzione per la lesione della sua immagine raccolta degli stracci ed onorabilitàabiti usati. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati Euro 20,00 (euro venti) per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo giorno di n. 10 ritardo Rapporti Mancata consegna di documentazione amministrativa/contabile (diecies. rapporti richiesti dall’EnteAppaltante ecc.) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza Euro 100,00 (euro cento) per giorno di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.ritardo

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Penalità. L’aggiudicatario1. Salvi in ogni caso il risarcimento di ogni eventuale maggior danno e la risoluzione per grave inadempimento, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità di seguito specificate, sono previste le la Società mista sarà tenuta al pagamento delle seguenti penalità: - per la sospensione, in tutto o in parte, dei servizi: penale pari al valore delle attività sospese, calcolato in base ai corrispondenti ricavi ed al tempo della sospensione; - per la violazione di norme di sicurezza e/o di tutela dei lavoratori: Euro 3.000,00 in ragione di ogni violazione accertata dall’ASP o dai competenti organi; è facoltà dell’ASP ridurre tale penalità ove, nel caso concreto, si manifesti sproporzionata; - per il mancato rispetto degli standard di personale previsti dalla normativa regionale di set- tore e, laddove più impegnativi per il gestore, dal contratto di servizio: 50,00 per ogni ora di servizio mancante rispetto agli standard di personali applicabili; - per l’inosservanza degli standard di qualità dei servizi: - insoddisfacente servizio di assistenza tutelare: da Euro 100,00 ad Euro 3.000 per singola contestazione a seconda della gravità; - insoddisfacente servizio di assistenza sanitaria: da Euro 100,00 ad Euro 3.000 per singola contestazione a seconda della gravità; - insoddisfacente servizio di animazione da Euro 100,00 ad Euro 3.000 per singola conte- stazione a seconda della gravità; - insoddisfacente servizio di pulizia della Residenza e delle pertinenze in relazione alla gra- vità;da Euro 50,00 fino ad Euro 1.500,00 per singola contestazione; - insoddisfacente servizio di ristorazione: in relazione alla gravità: da Euro 50,00 fino ad Euro 2.000,00 per singola contestazione; - insufficiente numero di unità di personale impegnato a coadiuvare gli utenti nell’assunzione del cibo e delle bevande: Euro 250,00 per ogni contestazione; - malfunzionamento /interruzione dei servizi inerenti all’informazione, all’accoglienza ed alla reception di cui all’art. 9.1 del presente contratto: da Euro 150,00 ad Euro 1.000,00 (centoa seconda della gravità) per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo ogni giorno di malfunzionamento/interruzione del risarcimento del danno subitoservizio; - per mancato aggiornamento del piano di assistenza individualizzato e della cartella clinica di ogni singolo utente: sanzione di Euro 100,00 (cento) in caso per ogni utente a cui non sia stato ag- giornato il piano di mancata assistenza o ritardata presentazione al Comune dei registri delle presenzela cartella clinica; - € 100,00 (cento) ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambinoprivacy e della dignità dell’utenza: da Euro 100,00 ad Euro 5.000,00 in relazione alla gravità della contestazione; a titolo indicativo e non esaustivo le violazioni riguardano le seguenti situazioni: - lavare più utenti contemporaneamente nello stesso ambiente; - € 500,00 (cinquecento) cambiare / visitare / medicare un utente lasciando le porte aperte e quindi, dando visibi- lità all’intervento; - non garantire durante i pasti la necessaria assistenza agli utenti non autosufficienti; - indurli a consumare i pasti con eccessiva fretta; - dimenticare / ritardare ingiustificatamente servizi / terapie da rendersi in ogni caso favore di uno o più utenti; - trascurare la cura dell’abbigliamento; - rivolgersi in cui una educatrice generale, all’utente con toni e modalità non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori cortesi e/o delle famiglie che usufruiscono del servizio. -In caso operare in termini non professionali; - perdita/danneggiamento di violazioni delle norme del Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità indumenti personali degli ospiti: Euro 30,00 per ogni capo oltre alla rifusione all’ospite del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior dannicagionatogli.

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Penalità. L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità di seguito specificate, sono previste le seguenti penalità: - € 100,00 (cento) per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo del risarcimento del danno subito; - € 100,00 (cento) in caso di mancata o ritardata presentazione al Comune dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - € 500,00 (cinquecento) in ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori e/o delle famiglie che usufruiscono del servizio. -In caso di violazioni delle norme del Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto1. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme inadempienza degli obblighi contrattuali assunti rilevati dagli uffici comunali, l’Amministrazione si riserva di applicare le seguenti penali con le modalità indicate nell’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto:  per le prestazioni di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione Titolo II e III del contratto. In tutti i casi Capitolato Speciale d’Appalto: INADEMPIENZA PENALE Sospensione ingiustificata del servizio per ogni giorno € 500,00 Incompleta affettuazione del servizio di violazioni raccolta e/o del servizio di spazzamento per il primo giorno € 500,00 per più giorni € 1.000,00 Irregolare raccolta delle frazioni di RSU con ingiustificato mescolamento per il primo episodio € 500,00 per il secondo episodio € 1.000,00 dal terzo episodio € 2.000,00 Irregolare consegna delle frazioni di RSU nell’are di stoccaggio o agli impianti di smaltimento o destinazione final per il primo episodio € 500,00 per il secondo episodio € 1.000,00 dal terzo episodio € 2.000,00 Mancato rispetto degli orari indicati dall’Ente per l’esecuzione del servizio per giorno € 200,00 Ritardo nella consegna del materiale informativo e dei Kit per il conferimento domiciliare dei rifiuti per giorno € 200,00 Ritardo nella consegna della documentazione amministrativa/contabile per giorno € 100,00 Mancato rispetto delle norme sul personale fino a € 3.000,00 Mancata disponibilità dei mezzi nelle giornate previste per giorno € 300,00 Inadeguato stato di cui al Codice manutenzione degli automezzi e delle attrezzature impiegate per giorno € 200,00 Mezzi ed unità di Comportamento resta fermo il pieno diritto personale per svolgimento del servizio in numero inferiore a quello dichiarato per mezzo e unità € 500,00 Impedimento dell’azione di controllo da parte della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta circostanza € 500,00 Disordine e/o il pagamento delle penali alla mancanza della divisa o del cartellino identificativo del personale per giorno a persona € 100,00 Inosservanza e/o ritardo di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione oltre tre giorni, dalla data concordata per la quale si è reso inadempiente trasmissione dei dati necessari alla Per giorno € 2.000,00 Per ogni giorno € 100,00 compilazione del M.U.D., da effettuare obbligatoriamente entro il mese di febbraio di ogni anno successivo Altra violazione di norma contrattuale nonché di leggi e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleregolamenti emanati o emanandi, non rientrante tra le precedenti. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude Per il diritto del Comune a richiedere primo episodio € 50,00 Per il risarcimento degli eventuali maggior danni.secondo episodio € 100,00 Per ogni successivo episodo € 200,00

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Penalità. L’aggiudicatarioLe inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria relative ai servizi oggetto del Disciplinare e del Capitolato Speciale, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolatocomporteranno l’applicazione di penali, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità di seguito specificatedettagliate, sono previste le seguenti penalitàfatto salvo il diritto degli Enti contraenti di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni patiti: - 00000 Xxxxxx – xxx Xxxxxxxx, 0 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155 Da 100,00 (cento) per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda della gravità dell’inadempienza ed a seguito di quantificazione economica del risarcimento del danno subito; - € 100,00 (cento) in caso di mancata o ritardata presentazione al Comune dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) danno. Per ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - € 500,00 (cinquecento) in ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori infrazione e/o delle famiglie che usufruiscono del servizio. -In caso di violazioni delle norme del Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà inadempienza riferita all’area a basso rischio, potrà essere addebitata una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione penale pari a € 400,00 Per ogni infrazione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in inadempienza riferita all’area a medio rischio, potrà essere addebitata una penale pari a € 500,00 Per ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta infrazione e/o il pagamento delle penali inadempienza riferita all’area ad alto rischio, potrà essere addebitata una penale pari a € 600,00 Per ogni infrazione e/o inadempienza riferita all’area ad altissimo rischio, potrà essere addebitata una penale pari a € 700,00 Per ogni infrazione riscontrata in un’area a minimo rischio o in area esterna potrà essere addebitata una penale fino ad un massimo di cui € 500,00. Per ogni infrazione riscontrata in un’area verde (compreso servizio neve e ghiaccio), potrà essere addebitata una penale fino ad un massimo di € 400,00. Per ogni infrazione relativa al presente articolo ritiro dei rifiuti potrà essere addebitata una penale fino ad un massimo di € 500,00. 00000 Xxxxxx – xxx Xxxxxxxx, 0 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155 Per ogni mancato intervento di disinfestazione potrà essere addebitata una penale fino ad un massimo di € 500,00. Per mancato intervento su chiamata o non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo effettuato a regola d’arte potrà essere addebitata una penale fino ad un massimo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni€ 500,00.

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Penalità. L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti In caso di inosservanza delle prescrizioni derivanti dal presente capitolatocontratto, ha l’obbligo il Concedente si riserva di uniformarsi applicare delle penalità la cui misura varierà da un minimo di € 100,00 a tutte le disposizioni un massimo di legge € 3.000,00 a seconda della gravità dell’inadempienza e contrattualial protrarsi della situazione pregiudizievole, oltre che alle disposizioni da valutarsi da parte del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal ComuneComune a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità Per disservizi o mancati adempimenti imputabili al gestore, sarà comminata una penale, previa contestazione e eventuale contro deduzione da formulare entro termine perentorio assegnato, come da tabella qui di seguito specificateriportata: Comune di LEVERANO - Cod. Amm. c_e563 - Prot. n. 0014213 del 09/08/2019 10:18 - ARRIVO € 3.000,00 per mancato rispetto del rapporto numerico operatori-bambini; € 2.000,00 per accoglienza di un numero di bambini superiore agli standard di legge; € 2.000,00 per reiterate ed immotivate sostituzioni del personale educativo previ n. 3 richiami scritti (per ciascun operatore); € 1.500,00 per interruzione ingiustificata del servizio; € 1.000,00 mancata pubblicizzazione ed esposizione nella struttura della Carta dei servizi; € 1.500,00 Personale impiegato senza i titoli previsti (per ciascun operatore); € 300,00 per ciascuna inadempienza pulizia locali ed impianti; € 300,00 per ogni inadempienza riferita al rapporto addetti/utenti del servizio e al possesso delle qualificazioni necessarie richieste; € 300,00 per ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento del servizio; €100,00 al giorno per forniture generi alimentari, generi extra e derrate varie non rispondenti alle prescrizioni di cui al presente capitolato. La stessa penalità sarà applicata per ciascuna singola infrazione riscontrata; € 80,00 per utilizzazione da parte del personale di indumenti inadatti. Le penali previste nei commi precedenti sono previste le seguenti penalità: - € 100,00 (cento) per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo aumentate del risarcimento del danno subito; - € 100,00 (cento) 50% in caso di mancata o ritardata presentazione al Comune recidiva. Le penali applicate saranno trattenute dal deposito cauzionale che, in tal caso, dovrà essere tempestivamente reintegrato. Verranno considerate oggetto di penale anche: - l’inosservanza degli orari di apertura dei registri delle presenzeservizi ; - € 100,00 (cento) ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo l’inosservanza del calendario di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordatoapertura dei servizi; - € 300,00 (trecento) in caso di il comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utentidell’utenza, salvo che accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il fatto non costituisca contraddittorio. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto/sconveniente, o il suo ripetersi per più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di interessato. - il mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambinodelle norme igienico-sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate; - € 500,00 (cinquecento) ogni infrazione delle norme e procedure di sanificazione e igiene degli ambienti, ivi compreso l’utilizzo di prodotti non rispondenti alle normative vigenti o privi di Scheda di Sicurezza prevista in ogni caso ambito UE; - il ritardo nell’effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria; Qualora l’Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’aggiudicataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti da tale mancato servizio. Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della ditta aggiudicataria ovvero, in cui una educatrice mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato, salvo e impregiudicata la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento. Il pagamento della penale non rispetti il divieto esonera l’appaltatore dall’obbligazione di assumere incarichi extra a favore dei minori risarcire l’eventuale danno arrecato al Comune e/o delle famiglie che usufruiscono del servizioa terzi in dipendenza dell’inadempimento. -In caso di violazioni delle norme del Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità Il pagamento della violazione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) penale va effettuato entro 20 giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta notifica o la stessa non sia giunta nel dalla ricezione della lettera A/R; decorso inutilmente tale termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior dannirivarrà sulla cauzione.

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Penalità. L’aggiudicatarioIl Comune di Fauglia, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità di seguito specificate, sono previste le seguenti penalità: - € 100,00 (cento) per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo del risarcimento del danno subito; - € 100,00 (cento) in caso di mancata o ritardata presentazione al Comune dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - € 500,00 (cinquecento) in ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori e/o delle famiglie che usufruiscono del servizio. -In caso di violazioni delle norme del Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto. In tutti i casi applicare le seguenti sanzioni: € 110,00= per anticipi superiori ai 30 minuti sull’entrata a scuola e posticipi superiori a 10 minuti sull’uscita da scuola; € 110,00= per ritardi sull’entrata a scuola, superiori a 5 minuti, salvo cause di violazioni delle norme forza maggiore; € 110,00= per tempi di cui al Codice percorrenza per ogni alunno superiori ai 60 minuti, salvo cause di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti forza maggiore; € 200,00= per la lesione mancata ottemperanza alle disposizioni relative all’organizzazione del servizio impartite dal Comune; € 200,00= nel caso di rifiuto di controlli sulla regolarità del servizio disposti dal Comune; € 250,00= per ogni percorso, gita o parte di percorso (salto di fermata) non assicurati senza congruo preavviso e motivazione o senza provvedere ad immediata sostituzione del mezzo, entro 20 minuti ca. dal momento in cui si verifica un guasto al mezzo; € 250,00= qualora l’autista tenga un comportamento pericoloso o scorretto nei confronti degli utenti del servizio o di terzi; € 1.000,00= per ogni giornata di mancato servizio senza congruo preavviso e senza adeguate motivazioni; da € 100,00= a € 1000,00= per altre irregolarità e inadempienza riscontrata, a seconda della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle gravità della medesima, come stimata dal responsabile del servizio; In aggiunta alle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogatedescritte, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione applicare le seguenti penali: da € 100,00= a € 1.000,00= per irregolarità e inadempienze riscontrate sul generale andamento del servizio, a seconda della gravità delle penali stesse, come stimata dal responsabile dei Servizi Scolastici del Comune; La guida pericolosa o le violazioni al Codice della Strada rilevate dalle competenti Autorità, comporterà l’applicazione di cui al presente articolo una riduzione del 40 % sul corrispettivo mensile complessivo, a titolo di penale, con quanto dovuto all’ aggiudicatario facoltà per il Comune di chiedere la sostituzione del personale responsabile dell’inadempienza. Lo svolgimento del servizio con mezzi diversi e con requisiti non equivalenti a qualsiasi titoloquelli dichiarati in sede di presentazione dell’offerta tecnica, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno comporterà una penale da euro 100,00 fino ad un massimo di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior dannieuro 1.000,00.

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Penalità. L’aggiudicatarioAl verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Impresa le relative penali, nell’esecuzione fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire: Mancata/Ritardata assunzione del servizio alla data fissata per la consegna Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera nell'ammontare dell’uno (1) per mille/giorno dell’importo netto contrattuale, sino ad un max di 5 giorni Sospensione ingiustificata del servizio 500,00 al giorno, sino ad un max di 5 giorni Personale in servizio non regolarmente regolarmente inquadrato ai sensi del C.C.N.L. assunto, né € 1.000,00 per persona Personale in servizio non munito di divisa a norma e/o di targhetta identificativa e/o in abbigliamento non decoroso € 50,00 per persona, al giorno Accertata inottemperanza agli obblighi retributivi contributivi e Decurtazione 20 per cento (20%) dal canone mensile Assenza o non corretto utilizzo dei servizi previsti dispositivi di protezione individuale e/o collettiva € 300,00 per persona/evento, al giorno Utilizzo di mezzi e/o attrezzature e/o prodotti non idonei al servizio da svolgere e/o non conformi alla normativa € 100,00 giorno per attrezzatura/prodotto contestato, al Mancato rispetto delle tempistiche previste per l’attivazione e l’esecuzione delle attività di pronto intervento (servizio reperibilità, servizio emergenza, ecc.) € 100,00 per ogni ora o frazione di ora di ritardo sino ad un max € 500,00 per intervento Xxxxxxx nella consegna di dati ed informazioni tecnico- amministrativo-contabili richiesti dalla Stazione Appaltante € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata nell’ordine di servizio Inadempimenti vari nella gestione dei registri (incompletezza o mancanza dei dati, mancati aggiornamenti, cattiva conservazione, ecc € 100,00 per ogni infrazione riscontrata e/o per ogni giorno di ritardo con riferimento al termine stabilito Ritardi nel rispetto delle scadenze concordate e/o degli ordini impartite per iscritto dal presente capitolatoRUP e/o dal Direttore dell’Esecuzione, ha l’obbligo a partire dal secondo giorno dalla scadenza fissata € 100,00 per ogni giorno di uniformarsi ritardo rispetto alla scadenza Eventuali sprechi dell’utilizzo delle utenze messe a tutte le disposizioni disposizione dal Committente di legge e contrattuali, oltre che alle disposizioni cui all'art. 6 del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità Capitolato € 200,00 per ogni riscontro accertato e contestato Mancanza del numero di seguito specificate, sono previste le seguenti penalità: - € 100,00 (cento) per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo del risarcimento del danno subito; - € 100,00 (cento) addetti previsti in caso di mancata o ritardata presentazione al Comune dei registri delle presenze; - operazioni funerarie € 100,00 (cento) per ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo infrazione accertata, per persona Mancato rispetto dei termini di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) informazione in caso di comportamento scorretto o sconveniente sciopero € 200,00 per ogni infrazione Mancato ed immotivato rispetto del Piano degli interventi minimi di manutenzione ordinaria € 100,00 ogni 5 inadempienze accertate e contestate Mancato ed immotivato rispetto della tabella di periodicità minima degli interventi di pulizia di cui all’art. 40 del presente Capitolato € 100,00 ogni 3 inadempienze accertate e contestate Mancato rispetto degli orari di lavoro previsti in Appalto, ivi compresa l’assenza di personale educativo nei confronti negli orari di custodia “obbligatoria” dei cimiteri € 200,00 al giorno Mancato rispetto degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - interventi di manutenzione del verde entro le tempistiche previste 300,00 (trecento) 100,00 al giorno Mancata praticabilità degli accessi e dei vialetti in caso di mancata immediata nevicate € 100,00 al giorno Comportamento del personale impiegato non confacente alla particolare natura del servizio e del luogo, o poco corretto e riguardoso verso la cittadinanza € 100,00 ad evento Mancata pulizia dei luoghi dopo gli interventi, abbandono di materiali o attrezzature € 200,00 ad evento Ritardo nella sostituzione del personale assente; -€ 300,00 resosi responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze nell’espletamento delle loro mansioni, entro il termine stabilito (trecento2 giorni) in caso € 100,00 per ogni giorno di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - € 500,00 (cinquecento) in ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori e/o delle famiglie che usufruiscono del servizio. -In caso di violazioni delle norme del Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.ritardo

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Penalità. L’aggiudicatario1. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e per ogni caso di tardiva od incompleta esecuzione del servizio, l’amministrazione appaltante applicherà all’impresa una penale da euro 100,00 a euro 300,00 in dipendenza della gravità dell’inadempienza ed in particolare: - negligenza degli operatori della Ditta, segnalata per iscritto, nell’esecuzione delle prestazioni previste dal progetto individuale: penale di euro 300,00 (diconsi trecento/00); - inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza e di igiene sul lavoro, ove ne sia derivato danno grave, comunque da non rientrare nelle fattispecie dei servizi previsti reati penali: penale di euro 300,00 (diconsi trecento/00); - mancata comunicazione da parte della Ditta dei nominativi degli operatori, comprese le sostituzioni: penale euro 100,00 (diconsi cento/00) per ogni nominativo; - mancata comunicazione da parte della Ditta delle modifiche dei nominativi degli operatori:penale di euro 100,00 (diconsi cento/00) per operatore; - mancato rispetto del divieto di utilizzare le informazioni e le conoscenze acquisite nei rapporti con l’utenza per fini professionali propri, fatta salva l’applicazione delle sanzioni ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati: penale di € 300,00; - in caso di ingiustificata sospensione del servizio, per ciascun episodio: penale di € 100,00 per ogni giorno di sospensione; - per utilizzo di personale non corrispondente alle qualifiche richieste dal presente capitolato, ha l’obbligo per ciascun episodio: penale di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità di seguito specificate, sono previste le seguenti penalità: - 100,00 (cento) per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo del risarcimento del danno subito100,00; - per ingiustificato ritardo superiore a 15 giorni lavorativi nella presentazione della relazione annuale e del piano di formazione e aggiornamento professionale: penale di 100,00 (cento) in caso di mancata o ritardata presentazione al Comune dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - € 500,00 (cinquecento) in ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori e/o delle famiglie che usufruiscono del servizio. -In caso di violazioni delle norme del Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.200,00;

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Penalità. L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune1. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità di seguito specificate, sono previste le seguenti penalità: - € 100,00 (cento) per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo del risarcimento del danno subito; - € 100,00 (cento) in In caso di mancata o ritardata presentazione non perfetta esecuzione delle prestazioni, al Comune concessionario saranno applicate le seguenti penali: Sospensione del servizio fino alla riattivazione € 200,00 al giorno Mancata esposizione del listino ASSOBAR nei locali e/o mancata esposizione dei registri prezzi sulle singole tipologie di prodotti esposti in vendita all’interno dei locali € 250,00 al giorno fino all’adempimento; Mancata attivazione e/o volturazione delle presenze; - utenze € 100,00 (cento) ogni qual volta una educatrice prenda al giorno fino a 10 gg. dall’inizio del servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto ritardo non costituisca più grave inadempimento; - si imputabile al concessionario Vendita di generi avariati, adulterati e contenenti sostante nocive e comunque non 300,00 (trecento) 250,00 al giorno corrispondenti alle disposizioni in caso materia di mancata immediata sostituzione igiene e sanità pubblica Personale addetto alla manipolazione, preparazione e distribuzione inosservante degli adempimenti sanitari previsti dalla normativa di settore per causa del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa concessionario € 250,00 a persona all’adempimento al rapporto educatore/bambino; - € 500,00 (cinquecento) in ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori giorno fino Mancato e/o delle famiglie che usufruiscono del servizio. -In caso di violazioni delle norme del Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione inadeguato smaltimento dei rifiuti e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta mancata e/o il pagamento inadeguata pulizia dei locali e delle penali relative pertinenze/zone circostanti 200 € al giorno per inadempimento ogni giorno di cui Mancata contabilizzazione degli incassi 500 € per ogni violazione accertata Inadempienze reportistica relative agli obblighi di da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 300,00 € per ogni inadempienza Inadempienze relative agli obblighi di etichettatura dei prodotti, dell’indicazione della scadenza e di eventuali componenti allergeniche da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 300,00 € per ogni inadempienza Inadempienze relative al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione rispetto dei CAM e della Dir. UE sulla riduzione delle plastiche da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 300,00 € per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo ogni inadempienza Ritardata corresponsione del canone mensile di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione concessione, delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento royalties ovvero degli eventuali maggior dannialtri importi dovuti all’Amministrazione € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

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Samples: Contratto Di Concessione Del Servizio Bar Presso Il Locale Di Disco, Sito in Roma, via Cesare De Lollis, 22 Cig 819978222b

Penalità. L’aggiudicatarioIl Responsabile, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolatoverificata la mancata effettuazione del servizio, ha l’obbligo o l’effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi, tale comunque da non determinare la risoluzione del contratto, si riserva la facoltà di uniformarsi a tutte comminare all’appaltatore le disposizioni di legge e contrattuali, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità penalità di seguito specificate, sono previste le seguenti penalità: - € 100,00 (cento) . L’applicazione delle citate penali verrà comunicata all’appaltatore a mezzo di PEC • €. 500,00 per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo del risarcimento del danno subito; - € 100,00 (cento) in caso di ogni mancata o ritardata presentazione al Comune dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - € 500,00 (cinquecento) in ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori esecuzione e/o delle famiglie esecuzione in modo non conforme ai requisiti qualitativi richiesti, di ognuno degli interventi relativi alla voce “servizio di assistenza ai bagnanti” di cui all’art. • €. 300,00 22 che usufruiscono del servizio. -In caso di violazioni delle norme del Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione precede; per ogni mancata esecuzione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme esecuzione in modo non conforme ai requisiti qualitativi richiesti, di ognuno degli interventi relativi alla voce “Servizio di Riscossione” di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contrattoall’art. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto22 che • €. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti 250,00 precede; per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta mancata esecuzione e/o il pagamento delle penali esecuzione in modo non conforme ai requisiti qualitativi richiesti, di ognuno degli interventi relativi alla voce “servizio di pulizia piano vasca” di cui all’art.22 • €. 100.00 che precede; per assenza di dotazione e/o relativa esposizione di tesserino di • €. 100,00 riconoscimento del personale impiegato (per ogni singolo addetto); per assenza di dotazione e/o relativo utilizzo del vestiario • €. 100,00 identificativo di riconoscimento (per ogni singolo addetto); per mancata comunicazione del nominativo del responsabile con funzioni direttive e potere disciplinare, nonché nei casi di assenza o • €. 75,00 irreperibilità giornaliera, senza sostituzione; per ogni giorno di mancata comunicazione dei nominativi del personale stabilmente adibito al presente articolo servizio, nonché per mancata comunicazione dovuta ad ogni successiva variazione per ogni nominativo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalecomunicato. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.La Dirigente Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx

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Samples: www1.comune.fi.it

Penalità. L’aggiudicatarioOltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, nell’esecuzione dei servizi previsti in caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti, nonché in caso di accertato inadempimento, parziale o totale, o ritardo nell’adempimento, o non corretta esecuzione delle obbligazioni previste dal presente capitolato, ha l’obbligo l’AZIENDA avrà la potestà di uniformarsi a tutte le disposizioni applicare, previa contestazione, una penale del valore da un minimo di legge e contrattuali, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità € 500,00= (cinquecento/00) sino ad un massimo di seguito specificate, sono previste le seguenti penalità: - 100,00 (cento) per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo del risarcimento del danno subito; - € 100,00 (cento5.000,00=(cinquemila/00) in relazione all’inadempimento rilevato, fermo restando l’addebito all’appaltatore degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle predette mancanze. In particolare la tabella sottostante esplicita possibili penalità da applicare in funzione delle inadempienze (tale tabella non deve essere ritenuta come esaustiva ma solo esmplificativa): In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o ritardata presentazione parziale, tale da costringere l’Azienda a provvedere in altro modo 50% dell’importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore. In caso di inadempienza totale o parziale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti o per violazione di norme di legge penale rapportata in ragione della gravità del fatto, all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite , fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile. Inosservanza degli orari di apertura dei servizi € 500,00.= salvo il fatto che non costituisca più grave inadempimento, il che comporta maggiorazione di sanzione Mancato rispetto di termini previsti per l'inoltro al Comune di informazioni relative al servizio quali: elenco nominativo degli educatori, presenze dei registri delle presenze; - bambini,... 100,00 (cento) 50,00.= per ogni qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo giorno di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di comportamento ritardo. Comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utentidell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio da € 50,00.= ad € 500,00.= per ogni singolo episodio, secondo la gravità e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - . In caso di comportamento grave o di comportamento scorretto reiterato si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato. L’appaltatore potrà altresì essere soggetto all’applicazione di una penale di 300,00 2.500,00 (trecentoduemilacinquecento/00=) in caso di mancata immediata sostituzione eccessivo turn-over del personale assente; -€ 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; - € 500,00 (cinquecento) in ogni caso in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori e/o delle famiglie che usufruiscono impiegato. Tale penale potrà essere applicata più volte nel corso del servizio. -In caso di violazioni delle norme del Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del presente contratto, alla gravità della violazione e/o fatto salvo quanto previsto al danno all’immaginesuccessivo Art. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri 17. Nei casi previsti dai commi precedenti, l’AZIENDA procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R., assegnando all’appaltatore un termine di 10 giorni per la violazione presentazione delle norme proprie controdeduzioni; entro i successivi 30 giorni dalla data di cui al Codice ricezione delle predette controdeduzioni, l’AZIENDA adotterà le determinazioni di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. propria competenza, dandone comunicazione all’appaltatore a mezzo lettera Raccomandata A.R. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura del mese successivo all’irrogazione della penale stessa, fermo restando l’obbligo, in tal caso, da parte dell’appaltatore di cui al richiamato codice si procederà emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali. A seguito dell’applicazione di tre penalità nell’arco del medesimo anno solare, fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 19 comma 3, lettera o), l’AZIENDA potrà procedere alla risoluzione del contrattocontratto ai sensi dell’Art. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere 19 atte salve le penali, il risarcimento dei danni patiti per la lesione subiti dall’AZIENDA e l’incameramento della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior dannicauzione definitiva.

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