Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. 6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. 6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. 6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. 6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. 6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Technical Specifications, Fornitura Di Attrezzature Scientifiche E Tecnologiche
Penalità. 6.1 5.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 5.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 5.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 5.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 5.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 5.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Appalto Per La Fornitura Di Strumentazione Ottica, Contract for Supply of Equipment
Penalità. 6.1 L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi:
a) Per ogni giorno naturale e consecutivo consegne, in ritardo rispetto ai termini stabiliti di cui all’art.11, le Aziende si riservano la facoltà di applicare a carico del fornitore una penale, pari allo 0,5 per mille, determinata ai sensi dell’art.113 bis c.4) del Codice Appalti, così sostituito dall’art. 4 della Legge n.37/2019, ovvero sarà commisurata ai giorni di ritardo dell’appalto si applicherà una penale e proporzionali rispetto all’importo del contratto o della prestazione del contratto. Le penali dovute sono calcolate in misura giornaliera pari all’1‰ (uno all’0,5 per mille) dell’importo mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialecontrattuale.
6.2 Nel caso in cui b) Quando, a seguito del controllo quali-quantitativo, la prima verifica merce fosse risultata priva delle qualità essenziali richieste o presentasse vizi tali da renderla inidonea all’uso e la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio indicato dalla data di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevolecomunicazione del rifiuto, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativaai sensi del precedente art.12, si applicherà la penale sopra richiamata è pari allo 0,3 per ogni giorno solare mille dell’ammontare netto contrattuale, calcolato in misura giornaliera. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo detto ammontare netto contrattuale. L'applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualeavverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell'art.15, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeI comma, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo del D.P.R. n.633/72. La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto al delle Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento dell’eventuale danno patitodegli eventuali maggiori danni.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Gara Europea Per Appalto Di Reagents, Capitolato Speciale
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale Durante il periodo di vigenza del contratto l’operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni fissate nel presente Capitolato Speciale e consecutivo tutte le obbligazioni contenute nell’offerta prodotta in sede di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualegara. Qualora durante l’esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni del servizio contrattualmente sancite, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi l’ASST potrà avviare procedimento di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeapplicazione delle seguenti penali, da applicarsi entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del contratto.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per 1. Per ogni giorno solare di ritardoritardo rispetto alla data fissata per la consegna, per il collaudo o per l’installazione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera pari al 0,5% dell’ammontare netto contrattuale.
6.3 Nell’ipotesi 2. Per ogni singolo caso di inadempienza riferito al canone annuale del servizio di assistenza post-garanzia l’Azienda si riserva la facoltà di applicare le penali indicate nelle sotto riportate tabelle: Numero di ore di ritardo rispetto agli SLA indicati < 30 min < 2 ore < 3 ore > 3 ore 0,03 % 0,06 % 0,09 % 0,1 % Numero di interventi nel mese effettuati senza rispetto degli SLA < 10 < 15 < 20 > 20 0,03 % 0,06 % 0,09 % 0,1 % Per ogni 0,1% di disponibilità del sistema inferiore all’obiettivo si applica una penale pari allo 0,5% del corrispettivo relativo alla fornitura. Le penali saranno applicate tenendo in cui l’importo considerazione il valore massimo dato dalle due tabelle soprastanti per singolo caso di inadempienza riferito all’importo del contratto per il periodo di 60 mesi. Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicabili superi l’importo pari applicate superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell'importo netto contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi l’ASST si riserva la facoltà di lavoro derivante dai rischi promuovere l'avvio del procedimento di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 risoluzione del contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di delle penali di cui ai precedenti periodi sopradescritte verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà all’operatore economico, il quale sarà tenuto a comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) 10 giorni lavorativi dalla solari dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante giudicate accettabili, ovvero non vi sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno saranno applicate all’operatore economico le penali sopra indicatesopraindicate. L’ASST Melegnano e della Martesana provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’operatore economico dall’adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Penalità. 6.1 Le inadempienze ritenute lievi a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, da qualunque obbligo derivanti dal presente contratto, comporteranno l’applicazione della penalità fino a Euro 600,00 (seicento/00), con la sola formalità della contestazione scritta degli addebiti, comunicata anche a mezzo fax e del provvedimento del Responsabile comunale del servizio. Per ogni giorno naturale lieve inadempienza, si riporta a titolo di esempio: qualora l’Azienda trasgredisca agli ordini degli uffici preposti o ne ritardi l’esecuzione, riveli carenze nell’organizzazione del lavoro producendo disservizi, non ottemperi alle prescrizioni in ordine al personale da impiegare, agli orari e consecutivo tempi da osservare, nonché all’ordine di ritardo dell’appalto si applicherà una provvedere immediatamente alla sostituzione di quelle unità non gradite all’Ente. In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l’applicazione di penale pari all’1‰ (uno doppia, oppure, a giudizio del Responsabile, l’adozione di più severe misure per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole le inadempienze più gravi ove non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente ravvisi a giudizio insindacabile dell’Amministrazione la fornitura disponibile per la verifica grave inadempienza che risolva il contratto. Il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di conformità volta in volta dal Responsabile comunale del servizio. A seguito dell’inadempimento contestato l’Azienda è tenuta a fornire, entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevolequindici giorni, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativadettagliate giustificazioni in merito. Resta inteso che l’Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, accogliere le giustificazioni addotte oppure considerare accertato l’inadempimento. Le giustificazioni eventualmente presentate oltre il termine sopra indicato non saranno comunque prese in considerazione; anche in questo caso, pertanto, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare considererà accertato l’inadempimento contestato. Il Comune si riserva di ritardofar eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell’Azienda. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulla rata del corrispettivo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Contratto Di Affidamento Del Servizio Di Gestione Degli Asili Nido Comunali
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo solare di ritardo dell’appalto nell’esecuzione della fornitura (e posa in opera) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pecuniaria pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualea € 500,00, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 a. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 b. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 c. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 d. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili accogliibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 e. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Procurement Agreement
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di ritardo dell’appalto valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna della strumentazione in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l’Azienda Appaltante si applicherà riserva la facoltà di applicare una penale pari all’1‰ € 500,00per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l ’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato: in tal caso l ’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (uno vedi Art.11). In tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari al 50%, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 14). In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), l’Azienda Appaltante si riserva la prima verifica facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica all’Azienda appaltante di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo. Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non lo rendesse necessario, l’ Azienda Appaltante si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente riserva altresì la fornitura disponibile per facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.20). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna di reagenti, controlli di qualità, calibratori, e materiale di consumo, nel caso in cui il ritardo comporti interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la verifica facoltà di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la applicare una penale sopra richiamata pari a € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo , oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA art. 145 e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto al dell’ Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento dell’eventuale danno patitodegli eventuali maggiori danni. L’ Azienda si riserva la facoltà di stornare dagli ordini periodici dei referti le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Service Agreement
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali nell’esecuzione della prestazione, a proprio insindacabile giudizio l’Azienda Sanitaria comunicherà, a mezzo raccomandata a. r., al contraente i rilievi e consecutivo le contestazioni specifiche, assegnando un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare. Nel caso si verificassero inadempienze tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, l’Azienda Sanitaria ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità dei fatti e ai giorni di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevolerispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato speciale, ovvero la verifica indicati nella lettera di conformità risulti nuovamente negativacontestazione, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 per ogni addebito. Comminate tre sanzioni pecuniarie in un anno, si applicherà potrà procedere alla risoluzione del contratto Inoltre, nel caso di gravi e ripetute inadempienze l’Azienda Sanitaria avrà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare facoltà di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione all’impresaaggiudicataria. È fatto divieto all’aggiudicatario di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare interrompere o sospendere l’esecuzione del contratto con decisione unilaterale in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non caso, anche quando siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicatein atto controversie con l’Azienda Sanitaria.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Service Agreement
Penalità. 6.1 Per In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato per entrambi i lotti, verranno applicate, nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, le penali, per i sotto indicati inadempimenti: ✓ ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, rispetto al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) consegna; ✓ consegna difforme da quanto richiesto. Sulla fattura viene indicato l’IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento. Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora. Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore. In ogni caso l’ASL si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest’ultimo; Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 alle prestazioni del contratto Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltantedovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità' delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario complessivamente, il 10 per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantecento di detto ammontare netto contrattuale.
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Sources: Capitolato Speciale Di Gara
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo solare di ritardo dell’appalto nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ all’0,6‰ (uno 0,6 per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) 30 giorni naturali e consecutivi solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 . Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 1020% (dieci venti per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialedell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 . Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 . L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 . Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario L’aggiudicatario si impegna ad eseguire le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione AppaltanteAppaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
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Sources: Capitolato Tecnico Per Il Servizio Di Gestione Della Server Farm
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo In nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere l’esecuzione delle prestazioni, tranne che in caso di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno sospensione dovuta a causa di forza maggiore. In tal caso, la sospensione permane per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano il tempo necessario a far cessare le cause che hanno determinato l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto. Si applicheranno le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario , a titolo di esempio, nei seguenti casi: - interventi non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata eseguiti nei tempi previsti: € 50 per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo ; - interventi eseguiti difformemente dalle disposizioni contrattuali totalmente o parzialmente: € 100 per ogni difformità accertata; L’ammontare delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualesarà detratto dal corrispettivo dovuto all’appaltatore. L’applicazione delle penali è subordinata alla preventiva contestazione scritta delle inadempienze all’Appaltatore, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi con diffida a porvi rimedio entro un termine stabilito. Le infrazioni riscontrate saranno comunicate a mezzo fax o PEC all’Appaltatore che potrà, entro il termine di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale24 ore, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatariopresentare le sue motivate deduzioni, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione quanto previsto all’art.17 In caso di recidiva, l’ammontare delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio potrà essere raddoppiato, salva la facoltà della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o di procedere alla risoluzione del contratto quando l’ammontare delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale annuale. Nel caso di cui al comma precedente, la stessa non sia giunta nel risoluzione si verificherà allorchè, infruttuosamente decorso il termine indicatoassegnato all’Appaltatore per adempiere alle proprie obbligazioni, si applicheranno la Stazione Appaltante dichiarerà che intende valersi della clausola risolutiva. Alla risoluzione anticipata del contratto, consegue l’incameramento della cauzione, l’addebito di tutte le penali sopra indicatespese connesse e conseguenti, nonché dei maggiori costi conseguentemente sostenuti dal Comune.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Capitolato Di Fornitura
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale Qualora in seguito ai controlli effettuati si riscontrino inadempienze o difformità rispetto alle prescrizioni del presente capitolato e consecutivo alle attività previste dal progetto di ritardo dell’appalto gestione presentato in sede di gara, che non costituiscano motivo di revoca o decadenza della concessione ai sensi dei successivi articoli, l’Amministrazione concedente si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualeriserva di applicare sanzioni da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00 rapportate alla gravità dell’inadempienza. Le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità concessionario che dovrà, entro tre giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano comunicazione, produrre per iscritto le proprie contro deduzioni; trascorso il tempo suddetto l’Amministrazione deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro . L’Amministrazione potrà compensare i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo crediti derivanti dall’applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscrittoal presente articolo avvalendosi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La penalità non verrà applicata se l’aggiudicatario dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Concessione Per La Gestione Del Salone Delle Attività Socio Ricreative
Penalità. 6.1 E’ fatto obbligo all’operatore di eseguire la fornitura entro la data prestabilita. La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. Per ogni giorno naturale violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e consecutivo per ogni caso di ritardo dell’appalto si applicherà carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice una penale pari all’1‰ (uno calcolata in misura giornaliera dell’1 per mille) dell’importo contrattualemille dell’ammontare netto contrattuale e comunque non superiore, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi contrattuale. L’eventuale applicazione della penale non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al RUP propone l’applicazione della suddetta penale specificandone l’importo. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del RUP, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano presentare le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità sue controdeduzioni entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazionedal ricevimento della contestazione stessa. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a giudizio carico della Stazione Appaltante parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale sarà effettuato trattenendo la penale sul corrispettivo dovuto all’appaltatore ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo tale ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro i termini fissati 10 (dieci) giorni dalla Stazione Appaltantecomunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. 6.1 Per Il Comune di Terni ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni volte a verificare il corretto svolgimento del servizio oggetto di affidamento. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
a) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà nella somministrazione del personale richiesto rispetto alla tempistica indicata nel precedente art. 5.2 verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno di euro 150,00;
b) per milleogni giorno di ritardo nella sostituzione del personale ritenuto non idoneo a seguito del periodo di prova rispetto alla tempistica indicata nel precedente art. 5.5 verrà applicata una penale di euro 150,00;
c) dell’importo contrattualeper ogni giorno di mancata sostituzione del personale dell’Agenzia assente per qualsiasi motivo, come previsto al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi precedente art. 8.8, verrà applicata una penale di lavoro derivante dai rischi euro 150,00;
d) per ogni giorno di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in mancata sostituzione del personale dell’Agenzia per i motivi di cui al precedente art. 11, verrà applicata una penale di euro 150,00. La contestazione dell’addebito viene inviata tramite PEC all’Agenzia, invitando la prima verifica stessa a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) 5 giorni naturali e consecutivi successivi consecutivi. Qualora l’Agenzia non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale. L’applicazione della penale non preclude al primo esito sfavorevole, ovvero Comune la verifica possibilità di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà mettere in atto altre forme di tutela. Le penali non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’importo contrattuale. In tal caso il Comune potrà avviare le procedure previste per la penale sopra richiamata per ogni giorno solare risoluzione del contratto di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo al successivo articolo 19. L’importo derivante dall’applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitosarà detratto dal compenso dovuto all’Agenzia ai sensi dalla cauzione definitiva.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Service Agreement
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale La Committenza provvederà ad applicare le seguenti penali, quando per cause a lui imputabili, l’Appaltatore non dovesse: rispettare la scadenza prevista all’art. 14 punti 1 e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ 2 (uno per millele obbligazioni in carico all’Appaltatore) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare rispetto al termine di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo esecuzione: € 100,00/giorno; rispettare la scadenza prevista all’art. 14 punto 3 per ogni giorno solare rispetto al termine di esecuzione: 1 per mille /giorno dell’importo del contratto; è fatta salva la possibilità, da parte della Committenza, di richiedere ulteriori risarcimenti per i danni subiti. La penalità potrà essere applicata all’Appaltatore senza alcun preavviso a seguito di semplice contestazione del Committente e/o del suo Rappresentante. Resta inteso che, qualora le penalità superino il 10%, il Responsabile del Procedimento proporrà all’Organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Il valore delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualesarà trattenuto dalle somme dovute allo stesso Appaltatore e ove mancasse il credito di APS Holding SpA nel confronto dell’Appaltatore, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione. Verificandosi fatti di riconosciuta forza maggiore, che si prevede possano produrre ritardi nell’esecuzione della fornitura, l’Appaltatore dovrà farne denuncia documentata, entro 5 giorni dall’accadimento e non oltre i termini di consegna, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi Committente il quale, previo gli accertamenti del caso, concorderà con la ditta eventuali proroghe; in tal caso non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialequalsiasi altra natura, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicatel’esonero delle penalità.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Contract for the Supply, Installation, and Start Up of a Parking Payment Management System
Penalità. 6.1 Per È prevista l'applicazione delle penalità, previo contraddittorio, in caso di inadempimento e/o irregolarità connesso al servizio. L'Amministrazione diffida la Ditta a rimuovere le inadempienze, avvertendola che in difetto o in caso di recidiva, adotterà un provvedimento sanzionatorio. La Ditta potrà formulare le proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla ricezione delle contestazioni. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. In ogni giorno naturale e consecutivo caso è prevista l’applicazione di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno a 0,05 per mille) mille dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata del contratto per ogni giorno solare 60 (“sessanta”) minuti di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi , sull’intervento in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo EMERGENZA E/O URGENZA; • applicazione di una penale pari al 10% (dieci all’ 1,2 per cento) mille dell’importo contrattualedel contratto ogni 24 ore lavorative di ritardo sull’intervento in assenza di condizioni di emergenza. Il DEC contesta, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeper iscritto, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli gli inadempimenti contrattuali che daranno danno luogo all’applicazione di delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso all'affidatario del servizio, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) cinque giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni L’Amministrazione applica la penale se ritiene non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicatotermine. L’Amministrazione provvede a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, si applicheranno ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all’importo della penale. I fatti generatori delle penali potranno essere contestati – e le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario corrispondenti potranno essere applicate – anche dopo il pagamento da parte della Prefettura del compenso dovuto per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitivail periodo temporale in cui i fatti stessi si sono verificati. In quest’ultimo tal caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantele penali sono inca- merate a carico dei pagamenti successivi.
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Sources: Service Agreement
Penalità. 6.1 Ad appalto ultimato la D. L. eseguirà la valutazione delle prove di laboratorio eseguite sui materiali impiegati, mediando i valori ottenuti. Se l’appalto prevede le lavorazioni suddivise in più tratte, verrà presa in considerazione ogni singola tratta. Eventuali deficienze riscontrate nelle caratteristiche dei materiali o nella loro posa in opera saranno considerate accettabili sotto penale entro determinati limiti, oltre i quali verranno considerate inaccettabili. I materiali non accettabili, se non posti in opera, non potranno venire utilizzati; se definitivamente posti in opera dovranno essere rimossi e sostituiti con altri di caratteristiche accettabili, a totale onere dell’Impresa. L’accettazione penalizzata sarà applicata nei casi e nei limiti sotto specificati. A - BITUME Per ogni giorno naturale il bitume verranno prese in esame quali caratteristiche la penetrazione, il punto di rammollimento e consecutivo la viscosità dinamica a 60 e 160°C, anche dopo la prova RTFOT, se eseguita. Qualora soltanto una di ritardo dell’appalto queste caratteristiche si applicherà una penale pari all’1‰ (discosti più del 30% dai valori prescritti in Capitolato, il bitume verrà rifiutato e se gia utilizzato, i conglomerati con esso confezionati verrano rimossi e sostituiti a cura ed onere dell’Impresa. Viene tollerato senza penalizzazioni uno per mille) dell’importo contrattuale, scostamento non superiore al netto dell’IVA e dell’eventuale costo 5%. Tra il 30% ed il 5% verranno adottate le seguenti penalizzazioni sugli importi dei conglomerati confezionati con tali bitumi: - dal 5% al 10%: penalizzazione dell’1%; - dall’11% al 20%: penalizzazione del 2%; - dal 21% al 30%: penalizzazione del 3%. B - INERTI Viene presa in esame la perdita al peso della prova Los Angeles. Se il relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari coefficiente mostrerà eccedenze superiori al 10% (dieci dei valori fissati dal Capitolato, gli inerti verranno rifiutati e se già utilizzati, i conglomerati con essi confezionati verranno rimossi e sostituiti a cura ed onere dell’Impresa. Per variazioni fino al 10%, i conglomerati verranno penalizzati; per cento) dell’importo contrattualeogni punto o frazione di punto percentuale di eccedenza, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi 1/10 di lavoro derivante dai rischi punto o frazione di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitopunto percentuale di penalizzazione.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo solare di ritardo dell’appalto nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 . Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 . Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialedell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 . Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 . L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 . Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Service Agreement
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo L’ Azienda Sanitaria si riservala facoltà di ritardo dell’appalto procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi:
a) ▇▇▇ consegne in ritardo, anche per causa non imputabile alla Ditta, rispetto ai termini di consegna di cui all’art. l’Azienda Sanitaria si applicherà riserva la facoltà di applicare a carico del fornitore una penale pari all’1‰ (uno per milleal 10% del valore dell’ordine;
b) dell’importo contrattualeQuando, al netto dell’IVA a seguito del controllo quali-quantitativo, la merce fosse risultata priva delle qualità essenziali richieste o presentasse vizi tali da renderla inidonea all’uso e dell’eventuale costo relativo la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sicurezza sui luoghi sua sostituzione nel termine perentorio indicato dalla data di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevolecomunicazione del rifiuto, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata è pari al 5% dell’importo della merce non consegnata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi c) se, in cui l’importo seguito a rifiuto della merce, la Ditta non abbia provveduto a sostituire la stessa nel termine di 5 giorni e/o al ritiro della merce rifiutata presso il luogo ove è avvenuta la penale prevista in tal caso, è pari al 2% dell’importo della merce non ritirata.
d) per il mancato rispetto dei tempi garantiti per l’assistenza tecnica delle apparecchiature verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale. L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per l’eventuale deterioramento della merce non ritirata. L'applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di lavoro derivante dai rischi una nota di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitoaddebito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Capitolato Tecnico
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi:
a) ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualenella consegna rispetto ai termini di cui all’art. 14; in tal caso, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata prevista è pari al 5% dell’importo della merce non consegnata per ogni giorno solare di ritardo.;
6.3 Nell’ipotesi b) merce che a seguito del controllo quali-quantitativo risultasse priva delle qualità essenziali richieste o viziata al punto da renderla inidonea all’uso, e la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio sopra indicato dalla data di comunicazione del rifiuto; in cui l’importo tal caso, la penale prevista è pari al 5% dell’importo della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo;
c) se in seguito a rifiuto della merce, la Ditta non abbia provveduto a sostituire la stessa nel termine di 5 giorni e/o al ritiro della merce rifiutata presso il luogo ove è avvenuta l’operazione di collaudo; la penale prevista in tal caso, è pari al 2% dell’importo della merce non ritirata. Ciascuna Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per l’eventuale deterioramento della merce non ritirata, fatto salvo il richiamo alle norme contenute nel Capitolato Generale d’Oneri. L'applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualeavverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeI comma, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo del D.P.R. n. 633/72. La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto al dell’Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento dell’eventuale danno patitodegli eventuali maggiori danni.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiale Per Interventi Di Chirurgia Vertebrale
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo Nel caso di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno inadempienze e/o di inefficienza dei servizi svolti, accertate ai sensi dell’art. 7, o di mancato rispetto dei termini, la Provincia intimerà al contraente di adempiere a quanto necessario per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi il rispetto delle norme contrattuali entro il termine perentorio di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 quindici giorni. Nel caso in cui il contraente non dovesse provvedere, sarà facoltà di questa Amministrazione avviare la prima verifica procedura di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica risoluzione del contratto. Il mancato rispetto delle proposte tecnico/qualitative presentate in sede di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevolegara determinerà l'applicazione di una penale commisurata, ovvero la verifica in base alla gravità, di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari un importo dal 1% al 10% (dieci per cento) dell’importo dell'importo contrattuale. L’applicazione della penale avverrà previo contraddittorio con il contraente, al netto dell’IVA quale l’amministrazione dovrà contestare gli addebiti e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi concedere 10 giorni per le eventuali repliche. La risoluzione comporterà la restituzione da parte del contraente delle somme eventualmente già corrisposte ai sensi dell’art. 9, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno. In caso di lavoro derivante dai rischi mancato rispetto del cronoprogramma, non dipendente da cause di natura interferenzialeforza maggiore, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo l'aggiudicatario riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare, una penalità dal 1% al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali 5% a seconda della gravità dell’inadempimento, che daranno luogo all’applicazione dovrà essere chiaramente argomentata dall’Amministrazione in relazione agli obiettivi da raggiungere. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell’Amministrazione di penali attivare la procedura finalizzata alla risoluzione del contratto di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario al comma 1. Il maggior tempo impiegato per iscrittolo svolgimento del servizio dovuto a cause di forza maggiore non imputabili al soggetto affidatario, espressamente riconosciute dalla Provincia, non sarà considerato ritardo.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Service Agreement
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo In caso di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le seguenti penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata : − per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari ritardo rispetto al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) consegna/installazione e collaudo − per ogni giorno di ritardo negli interventi di assistenza tecnica € 100,00 Sulla fattura viene indicato l’IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento. Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviPs.oI./Cdoid. cFoissc.ti0t2u4z1i9o1n70e04i4n mora. Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore. In ogni caso l’ASL si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest’ultimo; Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 alle prestazioni del contratto Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltantedovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità' delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario complessivamente, il 10 per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantecento di detto ammontare netto contrattuale.
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Sources: Capitolato Speciale Di Gara
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale Ogni ingiustificabile ritardo, deficienza o irregolarità riscontrata nello svolgimento delle attività, a qualunque titolo imputabile all'Affidatario e consecutivo che non determini, per portata e gravità, la risoluzione del presente contratto ai sensi del precedente art.13, comporterà l'applicazione di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno di € 500,00. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. L’Affidatario, nei tre giorni dalla data della notifica dell’inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il funzionario competente. L’applicazione della penale, non pregiudica per mille) dell’importo contrattualel’Amministrazione il risarcimento di ulteriori maggiori danni e l’applicazione degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. L’applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito dell’Amministrazione con nota inviata via pec e da valutazione di eventuali controdeduzioni dell’appaltatore in merito a quanto contestato. Le controdeduzioni dovranno pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, senza che l’appaltatore abbia presentato le proprie controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all’applicazione della penalità con apposito provvedimento. Si procederà al netto dell’IVA recupero della/e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo a quello in cui è stato assunto il provvedimento. Nel caso in cui la prima verifica l’appaltatore sia sottoposto al pagamento di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle tre penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto potrà essere risolto con facoltà per l’Amministrazione di affidarlo alla seconda in graduatoria. L’Amministrazione riscuoterà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitoe addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Capitolato Speciale D’oneri
Penalità. 6.1 Per L’Appaltatore sarà sottoposto, per ogni giorno naturale inadempienza (anche non consecutiva) agli obblighi contrattuali ad una penale pari: - 1° inadempimento: 200 euro; - 2° inadempimento: 400 euro; - dal 3° inadempimento: 600 euro. La penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e consecutivo senza formalità particolari, salvo cause ostative dimostrabili ed indipendenti dalla volontà della Ditta. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di ritardo dell’appalto si contestazioni o gravame. Qualora la ditta non dovesse rispettare i termini di evasione delle richieste di consultazione ordinaria, l’Istituto applicherà una penale pari all’1‰ di 200 euro per ciascuna richiesta e per ogni giorno lavorativo di ritardo; oltre il quinto giorno lavorativo di ritardo è facoltà dell’Istituto chiedere la risoluzione del contratto, salvo incameramento del deposito cauzionale e il risarcimento dei maggiori danni per tale inadempienza subiti. L’importo complessivo delle penali, per l’intera durata contrattuale, non potrà superare il 20% (uno 20 per millecento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi presunto a base di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 gara. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, anche non consecutive, l’INPDAP ha la prima verifica facoltà di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’appaltatore e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitosubito e salva ogni altra azione che l’INPDAP ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. 6.1 Per Le attività oggetto della presente convenzione di servizio costituiscono servizio di pubblico interesse. La loro interruzione ingiustificata, comporta, pertanto, l’applicazione delle sanzioni relative alla interruzione di pubblico servizio, ove ne ricorra la fattispecie. In ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà caso, per il mancato rispetto delle condizioni stabilite, a carico della società affidataria sarà applicata una penale pari all’1‰ (uno nella misura determinata per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 la gravità della manchevolezza contestata. Nel caso in cui di manchevolezze e ritardi che determinano persistenti carenze nell’effettuazione del servizio l'Amministrazione aggiudicatrice, dopo tre contestazioni scritte, per garantirne la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevolecontinuità, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativapuò, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà comunque rescindere il contratto in danno all’Aggiudicatarioed affidare, immediatamente, il servizio ad altro soggetto ritenuto idoneo, con incameramento della cauzione e fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione dei danni, nonché quanto previsto nel presente articolo. In caso di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso negligenze o inadempienze l'Amministrazione aggiudicatrice procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la società affidataria a formulare le proprie contro deduzioni nel entro il termine massimo perentorio di giorni 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni Nel caso entro il suddetto termine non siano accoglibili pervengano elementi idonei a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, giustificare le inadempienze contestate si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitivaa carico dell’impresa una sanzioni variabile da €.500,00 a €2.500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza. In quest’ultimo caso di recidiva nell’ arco di 60 giorni la garanzia definitiva dovrà penalità applicata potrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteaumentata fino al raddoppio, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
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Sources: Service Agreement
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo Le inadempienze contrattuali devono essere contestate per iscritto, con fissazione di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile un termine per la verifica relativa regolarizzazione. Fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno e quanto disposto nell’articolo precedente, l’Ente si riserva la facoltà di conformità entro applicare le seguenti penali: -negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i 20 (venti) giorni naturali minori loro affidati, € 500,00; -mancata sostituzione degli operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio, € 500,00 per ogni operatore non sostituito e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in mancata sostituzione; - mancata sostituzione di operatori richiesta dall’Ente per i motivi di cui l’importo all’art. 9.4 del presente capitolato, € 250,00; -altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all’Aggiudicataria, € 250,00 per ogni disservizio. L’applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci avviene in seguito a contestazione per cento) dell’importo contrattualeiscritto dell’addebito, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo mediante accredito per detrazione sulla prima fatturazione utile dopo la notificazione. In caso di inadempienza da parte dell’Aggiudicataria l’Ente provvede alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o corrispondente decurtazione sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitivada liquidare. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata Prima dell’applicazione della penale l’Aggiudicataria è comunque sentita entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantenella contestazione.
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Sources: Appalto Per Servizi
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo In caso di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno accertate inadempienze contrattuali l’Ente contesterà le stesse, per mille) dell’importo contrattualeiscritto, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo assegnando un termine per il relativo alla sicurezza sui luoghi superamento. In assenza di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel riscontro nei tempi indicati o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi l’Ente si riserva la prima verifica facoltà di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano applicare le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata seguenti sanzioni: ➢ euro 1.000,00 per ogni giorno solare violazione delle norme igienico sanitarie ; ➢ euro 2.000,00 per carenza di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi registrazione e tenuta dei registri delle presenze dei cani ovvero di discordanza tra le registrazioni e le presenze reali dei cani; ➢ euro 1.000,00 in cui l’importo caso di mancata derattizzazione trimestrale o disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie o delle programmate lotte alle mosche e insetti nocivi comprovate dalle mancate asseverazioni della Ditte esecutrice di tali lavori; ➢ euro 1.000,00 in caso di non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente ➢ nella struttura comprese le carcasse dei cani; ➢ euro 1.000,00 in caso di specifica mancata manutenzione delle aree verdi di pertinenza del canile. L’applicazione di almeno tre delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci suddette comporta la risoluzione del contratto per cento) dell’importo contrattualegrave inadempimento e grave errore, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà a tale proposito si applica il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazionedisposto dell’articolo successivo. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture con emissione da parte dell’aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. Le penalità sono notificate all’affidatario in via amministrativa restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteprocedimento giudiziale.
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Sources: Capitolato Tecnico Prestazionale
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale L’aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto dei termini e consecutivo delle modalità di espletamento della fornitura e dei servizi di assistenza tecnica richiesti nel Capitolato Tecnico. In caso di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità nella consegna della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi oggetto della presente gara, nei termini riportati nel presente capitolato, l’Affidatario sarà tenuto a corrispondere al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà Committente la penale sopra richiamata dell’uno per cento dell’ammontare netto totale della fornitura per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi . In caso di non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto e/o offerto, l’Affidatario sarà assoggettato ad una penale che può variare da € 50,00 a € 100,00 in cui l’importo ragione della tipologia di non conformità, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna a regola d’arte, ferma restando la sostituzione della attrezzatura, o della sua parte, contestata. In caso di ritardo nella eliminazione delle penali applicabili superi l’importo manchevolezze o deficienze tecniche evidenziate in sede di collaudo nei termini ivi prescritti, l’Affidatario sarà assoggettato ad una penale di 500,00 Euro per ogni giorno solare di ritardo. In caso di inadempimento dell’obbligo di intervenire per riparazioni o sostituzioni necessarie per rendere funzionanti le apparecchiature entro i termini prescritti dal precedente art. 7, l’Affidatario sarà tenuto a corrispondere alla SSIP una penale pari al 10% (dieci a € 150,00 per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA ogni giorno solare di ritardo nell’intervento e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi pari a € 200,00 per ogni giorno solare di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, ritardo nella risoluzione del guasto. In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della SSIP al risarcimento dell’eventuale del maggior danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di eventualmente subito. Le penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare assegnate non potranno in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazionesuperare complessivamente un decimo dell’importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, la SSIP potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all’esecuzione in danno all’esecutore inadempiente ai sensi dell’art. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta 108, comma 3, del del D.lgs. n. 50/2016. L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’aggiudicatario dipendenti da altri contratti in corso con la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicateSSIP o sul deposito cauzionale.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Capitolato Speciale Di Gara
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale Qualora, entro i termini di consegna delle apparecchiature, fissati per ciascun lotto dal presente Capitolato, non sia completata la consegna e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà l’installazione delle apparecchiature richieste nel presente Capitolato, per cause imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante potrà applicare una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata fino ad un massimo dello 0,03% dell’entità totale dell’appalto per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo . In caso di ritardi nella consegna dei materiali, la Stazione appaltante si riserva di applicare una penale fino ad un massimo dello 0,02% dell’entità totale dell’appalto per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualeprestazioni contrattuali. In caso di inadempienze o ritardi nell’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza tecnica, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi la Stazione appaltante si riserva di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno applicare le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltantesecondo quanto descritto nel “Disciplinare tecnico per il servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in service/noleggio”. La reiterazione dei ritardi e/o inadempienze, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitivafatti imputabili all’appaltatore, potrà dare luogo alla risoluzione del contratto. In quest’ultimo caso di consegna di materiali non conformi alle caratteristiche indicate nell’offerta di gara o di esecuzione di interventi di manutenzione ed assistenza tecnica non risolutivi rispetto alle problematiche evidenziate, la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteappaltante si riserva di applicare una penale fino ad un massimo dello 0,03% dell’entità totale dell’appalto per ogni fornitura non conforme e per ogni intervento di manutenzione ed assistenza tecnica non risolutivo. Il mancato ripristino delle condizioni della fornitura rispetto ai livelli qualitativi indicati nel contratto, per fatti imputabili all’appaltatore, potrà dare luogo alla risoluzione del contratto.
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Sources: Fornitura Per L’allestimento Tecnologico Delle Sale Operatorie
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo solare di ritardo dell’appalto nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) 30 giorni naturali e consecutivi solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 . Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialedell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 . Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 . L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 . Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo In caso di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualeritardo, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel non imputabile a GESAC ovvero a forza maggiore o caso fortuito, saranno applicate all’appaltatore- noleggiante le seguenti penali in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata relazione a ciascun veicolo: • € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in ritardo dalla richiesta, rispetto ai termini per la consegna di cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari all’art. 16 di uno o più veicoli; • € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, rispetto al 10% (dieci termine stabilito per cento) dell’importo contrattualela sostituzione di uno o più veicoli di cui all’art. 16; • € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, al netto dell’IVA rispetto ai termini stabiliti per l’assistenza tecnica e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi manutenzione “full risk” ordinaria e straordinaria di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 cui all’art. 14. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno danno luogo all’applicazione di delle penali di cui ai precedenti periodi come prima descritte, verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà iscritto tramite PEC dalla Gesac all’appaltatore-noleggiante il quale deve comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) due giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni La Gesac in caso di mancato riscontro nei termini indicati dalla comunicazione di contestazione o in caso di riscontro ritenuto non siano accoglibili congruo applicherà la penale dandone comunicazione tramite pec all’appaltatore- noleggiante. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatore-noleggiatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima. L’appaltatore-noleggiatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Gesac a giudizio richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’applicazione di penali, nel corso di un anno, per un importo complessivamente superiore al 10% del canone di noleggio annuale, configurerà grave inadempimento contrattuale e darà diritto alla GE.S.A.C. di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento danni ed all’escussione della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le cauzione di cui al successivo articolo 19. L’importo corrispondente alle penali sopra indicateapplicate sarà detratto dal pagamento del canone di noleggio immediatamente successivo.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Noleggio Di Veicoli Per Trasporto Passeggeri a Ridotta Mobilità
Penalità. 6.1 1. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà nell’esecuzione delle attività previste nel programma di lavoro di cui al precedente art. B/8 A1), sarà applicata una penale in misura pari all’1‰ (uno all’1 per mille) dell’importo mille dell’ammontare netto contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso 2. Per ogni attività svolta in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile modo diffome rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato, sarà applicata una penale in misura pari all’1 per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardomille dell’ammontare netto contrattuale.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo 3. L’applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari al penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il contraente avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.
4. Qualora le penalità erogate superino il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualedell'importo totale IVA esclusa del contratto, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il responsabile del procedimento promuoverà la risoluzione del contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitoai sensi del successivo art. B/13.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali 5. Nel caso di ritardo nell’esecuzione da parte dell’App., tali interventi potranno essere effettuati dall’Azienda a propria cura e spese; le spese relative verranno computate con i prezzi dell’elenco prezzi allegato e detratte assieme alle penali dal pagamento mensile. Eventuali danni imputabili a ritardi nell’esecuzione dell’intervento, sono da considerarsi a carico dell’App.
6. L’applicazione della penale non solleva l’App. dalle responsabilità civili e penali che daranno luogo all’applicazione di l’App. stesso si è assunto e che dovessero derivare dall’incuria dell’App. medesimo.
7. L’importo derivante dall’applicazione delle penali sarà detratto dal compenso dovuto all’App. ai sensi della precedente lett. B del presente articolo o dalla cauzione definitiva di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscrittoal successivo articolo B/17.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Capitolato Prestazionale
Penalità. 6.1 Per L’Appaltatore deve eseguire le prestazioni appaltate a perfetta regola d’arte. In caso di mancato adempimento, anche parziale, degli obblighi contenuti nel presente documento, nonché di inosservanza delle disposizioni impartite, di lentezze o deficienze organizzative, l’Amministrazione provvederà ad applicare una penale, variabile in dipendenza della gravità dell’inadempienza, tra € 20,00 ed € 150,00 per ogni giorno naturale e consecutivo evento. Ogni violazione sarà riscontrata all’Appaltatore via lettera, telefax o e-mail. L’Appaltatore provvederà altresì a comunicare le proprie deduzioni per iscritto entro il termine di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale2 giorni dalla ricevuta contestazione da parte dell’Amministrazione. Qualora dette deduzioni siano ritenute non accettabili a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà sarà applicata la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo indicata. Il suddetto pagamento non esonera inoltre l’Appaltatore dal risarcimento dei danni provocati, né preclude il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito. Se l’inadempienza non fosse sanata, il pagamento della penale non precluderà la risoluzione del contratto. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (con quanto dovuto all’Appaltatore, anche per i corrispettivi dei servizi già resi, ovvero avvalersi della cauzione definitiva costituita. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatariorisoluzione del contratto, salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale danno patitodel maggior danno.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Penalità. 6.1 Per Qualora la ditta aggiudicataria venga meno agli obblighi assunti con l'aggiudicazione dell'appalto e questo comporti danni o disservizi alla SA ospedaliera, potrà essere applicata a suo carico, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà infrazione rilevata, una penale pari all’1‰ (uno proporzionata alla gravità della stessa e sulla base dell’effettiva documentazione da parte della SA del danno e/o disservizio arrecato. In ogni caso è fatta comunque salva la facoltà della SA di agire in via giudiziaria per mille) dell’importo contrattuale, il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito e/o delle spese sostenute a seguito dell’inadempimento. L'importo di ogni singola penale sarà commisurato al netto dell’IVA danno/disservizio effettivamente arrecato e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi varierà da un minimo di lavoro derivante dai rischi € 50,00 ad un massimo di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo € 5.000,00. L'importo complessivo annuo delle penali applicabili superi non potrà essere superiore al 5% del canone annuale dell’appalto. Se l’importo pari al 10complessivo annuo delle penali supererà il 5% (dieci per cento) dell’importo contrattualedel canone annuale dell’appalto, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto si intenderà risolto, fatte salve le eventuali azioni di recupero di maggior danno da parte della SA. La SA in danno all’Aggiudicatariocaso riscontrasse inadempienze che comportino gravi disservizi all'esecuzione della propria attività, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine contesterà i singoli episodi tramite comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, dettagliando gli eventi e documentando gli effettivi danni e disservizi subiti dalla SA stessa. La ditta aggiudicataria avrà un tempo massimo di 5 (cinque) 30 giorni lavorativi per poter esibire eventuali contro deduzioni. Solo a seguito di una analisi congiunta delle contestazioni e delle contro deduzioni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o quale risulti una posizione discorde tra le parti, la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicateSA procederà all'applicazione delle penali.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Service Agreement
Penalità. 6.1 L’Impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura. E' responsabile, inoltre, degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone, sia alle cose della ASL che a terzi nel corso dell’attività oggetto dell’appalto. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, la ASL si riserva di applicare una penale giornaliera di importo pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da calcolarsi in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo: per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna dell'autoemoteca rispetto alle indicazioni dell'offerta verrà applicata una penale pari all’0,1% dell’importo del Lotto, che verrà dedotto dall’amministrazione in sede di liquidazione delle fatture relative alla fornitura, fatta salva la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà nella riconsegna del veicolo dopo la manutenzione/riparazione rispetto alle indicazioni dell'offerta verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) all’0,1% dell’importo contrattualedel Lotto , al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità che verrà dedotto dall’amministrazione mediante escussione della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia cauzione definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantedi penali per inadempimento delle disposizioni contrattuali, l’Azienda Sanitaria potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione disponibile ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
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Sources: Cottimo Fiduciario
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo 1. Nel caso di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno inadempienze e/o di inefficienza dei servizi svolti, accertate ai sensi dell’art. 9, o di mancato rispetto dei termini, la Provincia intimerà al soggetto affidatario di adempiere a quanto necessario per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi il rispetto delle norme contrattuali entro il termine perentorio di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 quindici giorni. Nel caso in cui il soggetto affidatario non dovesse provvedere, sarà facoltà di questa Amministrazione avviare la prima verifica procedura di conformità risoluzione del contratto.
2. Il mancato rispetto delle proposte tecnico/qualitative presentate in sede di gara determinerà l'applicazione di una penale commisurata, in base alla gravità, in un importo dal 15% al 50% dell'importo contrattuale di cui alla relativa voce. L’applicazione della fornitura abbia esito sfavorevole penale avverrà previo contraddotorio con il contraente, al quale l’amministrazione dovrà contestare gli addebiti e concedere 10 giorni per le eventuali repliche.
3. La risoluzione comporterà la restituzione da parte dell’affidatario delle somme eventualmente già corrisposte ai sensi dell’art. 7, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno.
4. Il caso di mancato rispetto del termine di cui all’art. 6 non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente dipendente da forza maggiore la fornitura disponibile per la verifica Ditta riconosce all'Amministrazione il diritto di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevoleapplicare, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata una penalità dell'1% per ogni giorno solare di ritardo, fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell’Amministrazione di attivare la procedura finalizzata alla risoluzione del contratto di cui al comma 1.
6.3 Nell’ipotesi 5. Il maggior tempo impiegato per lo svolgimento del servizio dovuto a cause di forza maggiore non imputabili al soggetto affidatario, espressamente riconosciute dalla Provincia, non sarà considerato ritardo, salva l’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitomaggior tempo impiegato comporti la revoca totale o parziale del finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale Come indicato all'Art. 126 del D. Lgs 36/2023 e consecutivo s.m.i. sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per mille) dell’importo il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale Qualora, durante il periodo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi si verifichino n. 3 inadempienze, questa azienda si riserva la facoltà di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà risolvere il contratto in danno all’Aggiudicatariomodo unilaterale ed eventualmente incamerare la cauzione definitiva. Sulla fattura viene indicato l’IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento. Mancando crediti o essendo questi insufficienti, salvo l’ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora. Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore. In ogni caso l’ASL si riserva il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitodi addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest’ultimo.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Servizio Di Manutenzione Ordinaria
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo solare di ritardo dell’appalto nell’esecuzione della fornitura (e posa in opera) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Contract for the Supply and Installation of Laboratory Equipment
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in di inadempimenti, ritardi e disservizi, la Contraente dovrà corrispondere ad EUR le penali di cui al Capitolato Speciale di Appalto. Per l’applicazione delle penali, la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo Società potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo. La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari al previste non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c. Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell’importo dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Ove per effetto dell’applicazioni delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dalla Contraente, l’importo garantito dovesse risultare inferiore al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo 50% del valore della cauzione originariamente prestata, la Contraente sarà tenuta a 19 reintegrare tale cauzione fino alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeoriginaria consistenza, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatarioa semplice richiesta da parte della Società, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteperentori da questi assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. Ai sensi dell’art. 23 co. 2 del Decreto MIT n. 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla Contraente in caso di sospensione del servizio per cause diverse da quelle previste ai co. 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, non potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente art. 4. Le Parti inoltre, ai sensi dell’art. 24 co. 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di forza maggiore, non potrà essere superiore al 5% (cinque per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la colpa della Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere.
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Sources: Accordo Quadro
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di ritardo dell’appalto valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna della strumentazione in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l’Azienda Appaltante si applicherà riserva la facoltà di applicare una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi , oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato: in tal caso l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari al 50%, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 14). In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui l’importo non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica all’Azienda appaltante di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo. Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, l’ Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.20). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna di reagenti, controlli di qualità, calibratori, e materiale di consumo, nel caso in cui il ritardo comporti interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA art. 145 e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto al dell’ Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento dell’eventuale danno patitodegli eventuali maggiori danni. L’ Azienda si riserva la facoltà di stornare dagli ordini periodici dei referti le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Service Agreement
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale In caso di comportamento scorretto, inadempiente e consecutivo non rispettoso del presente Regolamento da parte dell’ospite, la Fondazione – previa puntuale e argomentata contestazione scritta – si riserva il diritto insindacabile di ritardo dell’appalto revocare l’ospitalità in qualsiasi momento, dandone comunicazione all’ospite con 15 giorni di preavviso. In caso di fatti e circostanze di particolare gravità, che rendono incompatibile la presenza dell’ospite all’interno della Residenza, ovvero abbiano rilevanza penale, la Fondazione adotta il provvedimento di revoca dell’ospitalità con effetto immediato, riservandosi, altresì, le pertinenti decisioni disciplinari in merito alla frequenza della Scuola Nazionale di Cinema. In caso di ritardato pagamento si applicherà applica una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi mora nella misura indicata nel Bando di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 concorso indetto annualmente. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non il ritardo del pagamento si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativaprotragga oltre un mese, si applicherà procede alla revoca del posto alloggio, che preclude l’accesso al beneficio per gli anni accademici seguenti e la penale sopra richiamata possibilità di partecipare ai Bandi di concorso successivi per ogni giorno solare l’assegnazione di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazioneun alloggio presso la Residenza. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva La mora dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantepagata insieme alla quota mensile tramite bonifico indicando la seguente causale: “Residenza ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, cognome nome ospite, mese di riferimento e mora”.
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Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale Il servizio sarà monitorato per tutta la sua durata. L’aggiudicatario sarà, pertanto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l’immeditata risoluzione del contratto, la stazione appaltante contesterà all’aggiudicatario, a mezzo posta elettronica certificata, le inadempienze riscontrate e consecutivo assegnerà un termine, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di ritardo dell’appalto si applicherà controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine e in caso di rigetto delle eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti, potranno essere applicate le seguenti penalità: - per mancata/errata realizzazione di una delle attività di cui all’Art. 1 richiesta e commissionata dal CRT Centro Riferimento Trapianti, una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata € 1.000,00 per ogni giorno solare carenza rilevata; - per ritardo nella realizzazione di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi una delle attività di cui all’Art. 1 richiesta e commissionata dal CRT Centro Riferimento Trapianti, una penale di € 500,00 per ogni carenza rilevata; - in cui caso di reiterati inadempimenti l’Azienda potrà applicare penali dallo 0,3 per mille al 1 per mille del valore del Contratto Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Impresa a mezzo comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata. La Ditta dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Il totale delle penali applicabili superi l’importo pari non potrà comunque essere superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’ammontare netto contrattuale, al netto dell’IVA ai sensi dell’art. 113 bis, comma 2) del D.lgs 50/2016 e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi s.m.i.. Resta salva la facoltà dell’Azienda USL, in caso di lavoro derivante dai rischi disservizio e/o assenza ingiustificata, di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario ricorrere ad altre ditte per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitival’effettuazione del servizio. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantetal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
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Sources: Capitolato Speciale
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo Le inadempienze contrattuali devono essere contestate per iscritto, con fissazione di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile un termine per la verifica relativa regolarizzazione. Fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno e quanto disposto nell’articolo precedente, l’Ente si riserva la facoltà di conformità entro applicare le seguenti penali: -negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i 20 (venti) giorni naturali minori loro affidati, € 250,00; -mancata sostituzione degli operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio, € 250,00 per ogni operatore non sostituito e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in mancata sostituzione; - mancata sostituzione di operatori richiesta dall’Ente per i motivi di cui l’importo all’art. 8 del presente capitolato, € 250,00; -altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all’Aggiudicataria, € 250,00 per ogni disservizio. L’applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci avviene in seguito a contestazione per cento) dell’importo contrattualeiscritto dell’addebito, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo mediante accredito per detrazione sulla prima fatturazione utile dopo la notificazione. In caso di inadempienza da parte dell’Aggiudicataria l’Ente provvede alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o corrispondente decurtazione sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitivada liquidare. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata Prima dell’applicazione della penale l’Aggiudicataria è comunque sentita entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantenella contestazione.
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Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza, e consecutivo di per ritardo dell’appalto si applicherà nelle prestazioni dovute, secondo quanto indicato all'art. 35. L'ammontare della penale varia a seconda della gravità dell'inadempienza accertata ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione. Verificandosi due volte detti abusi o deficienze, formalizzate con contestazione scritta, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'A.S.P. con addebito dei danni conseguenti alla Ditta aggiudicataria. Inoltre costituisce causa specifica per l’applicazione della penale, la mancata esecuzione o il ritardo della prestazione, qualora per detta causa l’Azienda Sanitaria sia costretta ad approvvigionarsi sul libero mercato. In tal caso, oltre all’eventuale maggior onere sopportato dall’Azienda Sanitaria, sarà applicata al soggetto aggiudicatario una penale pari all’1‰ (uno per mille) al 20% dell’importo contrattualedella prestazione non effettuata. L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, e/o sulla cauzione definitiva, ove esistente, se queste non bastanti. Nel caso in cui d’incameramento totale o parziale della cauzione, la prima verifica di conformità ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in stessa nel suo originario ammontare. In ogni caso saranno applicate le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicateseguenti penalità: - 1% dell’intero valore dell'appalto dal 1° al 15° giorno - 1,5% dell’intero valore dell'appalto dal 1° al 30° giorno se il ritardo supera il 15° giorno; - 2% dell’intero valore dell'appalto dal 1° al 45° giorno se il ritardo supera il 30° giorno.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. 6.1 Per ogni In caso di inadempienze, deficienze nell’espletamento del servizio e violazioni degli obblighi contrattuali, la ditta appaltatrice, oltre all’obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile e, comunque non oltre il giorno naturale e consecutivo successivo a quello di ritardo dell’appalto contestazione dell’infrazione, è tenuta al pagamento della penale di € 500,00. La penale di cui sopra si applicherà intende raddoppiata in caso di recidiva. Sarà applicata una penale pari all’1‰ (uno ad € 15.000,00 annui in caso del mancato raggiungimento di una percentuale di rifiuti differenziati annui pari ad almeno il 65% e per mille) dell’importo contrattualecome espressamente specificato al punto n°5 del presente Capitolato d’oneri. Il Comune, al netto dell’IVA a seguito di accertamento provvederà a contestare, anche a mezzo fax, l’infrazione o l’inadempienza alla ditta appaltatrice, e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi decorsi tre giorni senza che pervengano dalla stessa ditta idonee e comprovate giustificazioni scritte, procederà all’incasso delle penalità comminate mediante ritenute dirette sul canone del mese nel quale verrà contestata l’infrazione ovvero nei mesi successivi fino a compensazione della penalità applicata. Il provvedimento assunto dall’ufficio competente è inappellabile ed immediatamente esecutivo per espressa volontà delle parti contraenti che fin da ora per allora si intende reciprocamente data e accettata. L’applicazione della predetta penale non pregiudica le azioni di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità rivalsa per danni eventualmente arrecati all’Amministrazione. L’applicazione della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali penalità di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitivaeventuali altre violazioni contrattuali verificatesi . In quest’ultimo caso L’ufficio Tecnico Comunale, responsabile della sorveglianza dei servizi in appalto, verificherà in particolare il regolare adempimento delle norme contrattuali, con ispezione da effettuare nelle forme più opportune. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantesospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.
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Sources: Service Agreement
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali nell’esecuzione della prestazione, a proprio insindacabile giudizio l’Azienda Sanitaria comunicherà, a mezzo raccomandata a.r., al contraente i rilievi e consecutivo le contestazioni specifiche, assegnando un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare. Nel caso si verificassero inadempienze tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, l’Azienda Sanitaria ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità dei fatti e ai giorni di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato speciale ovvero indicati nella lettera di contestazione, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso ogni addebito. Comminate tre sanzioni pecuniarie in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativaun anno, si applicherà potrà procedere alla risoluzione del contratto. Inoltre, nel caso di gravi e ripetute inadempienze l’Azienda Sanitaria avrà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare facoltà di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione all’impresa aggiudicataria. È fatto divieto all’aggiudicatario di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare interrompere o sospendere l’esecuzione del contratto con decisione unilaterale in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non caso, anche quando siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicatein atto controversie con l’Azienda Sanitaria.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo. Qualora la ditta appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e consecutivo la gravità dell’inadempimento, le circostanze di ritardo dell’appalto si applicherà fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà infliggere — con atto motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono determinate in misura variabile tra € 50,00 e € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora il concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all’articolo 5 di questo bando, viene applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualedi € 200,00, oltre al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi rimborso di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili eventuali spese sostenute dall’amministrazione comunale a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitivacausa del disservizio. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà di mancato svolgimento periodico delle analisi dell’acqua erogata viene applicata una penale L'ammontare della penalità può essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteprelevato, a insindacabile giudizio dell’amministrazione, dal deposito cauzionale.
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Sources: Concession Agreement
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo solare di ritardo dell’appalto nell’esecuzione della fornitura (e posa in opera) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 . Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
6.3 . Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 . Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 . L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 . Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Appalto Per La Fornitura E Installazione Di Server Ad Alte Prestazioni