Parte seconda Clausole campione

Parte seconda. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’Azienda o dall’unità produttiva per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza occupata: dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva, mediante accordi con la Rsu. Nelle Aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionali risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di duecento ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A far data dall’1.1.1992 i lavoratori assunti a tempo indeterminato che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti o enti direttamente gestiti dalle Regioni, corsi di studio correlati all’attività dell’Azienda, avranno diritto di usufruire dei permessi retribuiti di cui sopra nei limiti e secondo le procedure previste al presente articolo. Similmente, sempre a partire dall’1.1.1992, i lavoratori extracomunitari assunti a tempo indeterminato avranno diritto di usufruire di permessi retribuiti per la frequenza di corsi per l’apprendimento della lingua italiana nei limiti e secondo le procedure richiamate nel precedente comma, sempreché detti corsi vengano svolti presso gli istituti o gli enti in tale comma indicati. Tali permessi non sono cumulabili con quelli previsti per il recupero della scuola dell’obbligo o per l’alfabetizzazione degli adulti. Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dell’attuale scuola dell’obbligo e per l’alfabetizzazione degli adulti, il monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove di esame, pro capite nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette 250 ore. Ai fini di cui sopra il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta alla Azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini di norma non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizi...
Parte seconda. Le tipologie documentarie
Parte seconda. IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DEI CONTRATTI STANDARD NELL’ORDINAMENTO INGLESE: L’OFFICE OF FAIR TRADING.
Parte seconda. 2.2.1 Schema del file XML
Parte seconda. Con riferimento a quanto previsto dall’ipotesi b), di cui al comma 7 del presente articolo, l’Azienda ha la facoltà di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa dandone preavviso ai lavoratori interessati almeno 5 giorni prima. Le ore di lavoro prestate secondo tale modalità saranno compensate secondo una maggiorazione pari al 15% della retribuzione di cui all’ultimo comma dell’art. 31, salvo diversa regolamentazione complessivamente di miglior favore a livello aziendale. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al 20%. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera Azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Con riguardo al part-time orizzontale, in riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive, nei casi e nei limiti di cui all’art. 31 del Ccnl, è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto concordato. Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltreché nelle ipotesi di rapporto di lavoro part- time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo determinato. Le predette prestazioni - che costituiscono lavoro supplementare - sono ammesse, previa richiesta dell’Azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 61 del 2000. Le ore di lavoro supplementare, come sopra definite, saranno compensate con la quota oraria della retribuzione di cui all’art. 31, maggiorata del 15% per le prestazioni rientranti nell’ambito del 50% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore. Per le prestazioni eccedenti tale limite, la maggiorazione sarà del 30%, fermo restando che tali prestazioni non potranno comunque superare l’80% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale di tipo orizzontale. In ogni caso, ove il lavoratore superi le 40 ore settimanali, le prestazioni eccedenti nella settimana saranno compensate con la maggiorazione del 45%. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di lavoro sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni del presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Le intese vigenti a livello aziendale con trattamenti complessivamente di miglior favore rispetto alla disciplina di cui sopra sono fatte...
Parte seconda. Il periodo di sospensione sarà considerato utile ai fini della rivalutazione del Tfr maturato all’inizio della sospensione stessa secondo i criteri previsti dall’art. 2120, 4° e 5° comma del Codice Civile. Al termine del periodo di richiamo alle armi, il lavoratore entro 30 giorni deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario, il lavoratore si intenderà dimissionario dalla data del richiamo alle armi. La conservazione del posto non spetta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato. Quando il rapporto di lavoro sia a tempo determinato, ai lavoratori richiamati alle armi è conservato il posto limitatamente alla durata del contratto. Per il trattamento economico durante il richiamo alle armi, valgono le norme di Legge in vigore. Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste dalla Legge vigente.
Parte seconda. Il Piano di Sicurezza4 Il presente capitolo, ai sensi dell’art. 4, comma c, e dell’art. 7 del DPCM 3 dicembre 2013, riporta le misure di sicurezza adottate per la formazione, la gestione, la trasmissione, l’interscambio, l’accesso e la conservazione dei documenti informatici, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste nell’allegato B del D.Lgs. 196/2003.
Parte seconda. REGOLAMENTO PER CONCESSIONE OCCASIONALE E TEMPORANEA DI SALE A TERZI A TITOLO ONEROSO
Parte seconda. 2.1 CAPO 1 — APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEl MATERIALI E DEGLI IMPIANTI