Osservanza delle condizioni di lavoro Clausole campione

Osservanza delle condizioni di lavoro. 1. L’impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
Osservanza delle condizioni di lavoro. Qualora l’Appaltatore si avvalga dell’attività di lavoratori dipendenti sarà sottoposto, nei confronti di questi, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assumerà a suo carico tutti gli oneri relativi. L’appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Osservanza delle condizioni di lavoro. La Concessionaria è tenuta all’osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore in riferimento allo specifico servizio svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. I suddetti obblighi vincolano la Concessionaria anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei contratti collettivi di settore, fino alla loro sostituzione. L’Editore, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione alla Concessionaria delle inadempienze segnalate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di escutere la garanzia prestata. Tale somma sarà restituita alla Concessionaria, senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l’avvenuta regolarizzazione da parte della Concessionaria. La Concessionaria è tenuta, altresì, all’osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi, dovuti dal Fondo. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l’Editore e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Concessionaria che assume l’esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. L’Editore rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra la Concessionaria e i suoi dipendenti.
Osservanza delle condizioni di lavoro. L’impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L’impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L’amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’impresa dell’inadempienze ad essa denunciate dall’ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell’importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando l’ispettorato predetto dichiara che l’impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
Osservanza delle condizioni di lavoro. 1. La Ditta assume, verso i propri dipendenti, tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza e di assicurazioni sociali.
Osservanza delle condizioni di lavoro. 1. Il personale addetto al funzionamento della struttura dovrà essere in numero sufficiente ed idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio.
Osservanza delle condizioni di lavoro. 1. L’Impresa ha l’obbligo di provvedere alle assicurazioni sociali degli addetti al servizio oggetto della presente concessione. Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei riguardi degli addetti impiegati nel servizio - ove rilevato dalla Questura di Bergamo e confermato dagli Enti Previdenziali - potrà comportare, a giudizio insindacabile della Questura di Bergamo, oltre alle penalità previste e le debite segnalazioni alle competenti Autorità, la risoluzione del contratto.
Osservanza delle condizioni di lavoro. Il personale utilizzato per l’espletamento del servizio di cui al presente appalto è alle dipendenze esclusive dell’Operatore aggiudicatario. Nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti della ATS – ASSL Sanluri. L’Operatore deve provvedere a tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali e ad ogni altro adempimento per i propri dipendenti, compresa qualsiasi prestazione ed obbligazione inerente al rapporto di lavoro secondo la normativa vigente, restando esclusa ogni responsabilità dell’ATS. L’Aggiudicatario si obbliga, pertanto, a tenere indenne e a risarcire l’ATS per ogni pregiudizio o danno di qualsiasi natura che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte del personale dipendente dell’Operatore Economico.
Osservanza delle condizioni di lavoro. 1. L’Affidataria dovrà assumere, verso i propri dipendenti, tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, nonché di previdenza e di assicurazioni sociali. Essa è inoltre obbligata ad applicare ai propri dipendenti le condizioni normative e retributive non meno favorevoli di quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro interessanti la categoria e la località in cui le prestazioni stesse devono essere effettuate.
Osservanza delle condizioni di lavoro. Il personale che si occuperà del funzionamento della struttura dovrà essere in numero sufficiente ed idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio. L’affidatario è responsabile esclusivo del proprio personale e in particolare dovrà garantire che lo stesso: - rispetti il calendario e l’orario di programmazione; - si attenga a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro, la sicurezza antincendio e le normative in materia di beni tutelati; - effettui il servizio con diligenza e tenga un comportamento irreprensibile nei confronti degli utenti; - si relazioni correttamente con gli utenti, il personale dell’Ente e con tutti coloro con cui interagisce per garantire il funzionamento della struttura e la sua gestione; - segnali immediatamente al personale dell’Ente ogni problema, ritardo, malfunzionamento o altro dovesse verificarsi e che possa in qualche modo interferire con il corretto funzionamento della struttura stessa. L’affidatario, inoltre, è tenuto: - a presentare l’elenco nominativo del personale impiegato nella gestione, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato; - a attivare modalità e forme di controllo adeguate ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti; - a garantire che i propri operatori svolgano gli interventi con rispetto e cortesia agevolando gli utenti nell’esercizio dei loro diritti; - a sostituire, a richiesta del Comune, il personale in caso di verificato comportamento scorretto e lesivo degli interessi dell’utenza e dell’organizzazione del lavoro nell’espletamento dei servizi affidati; - a garantire la copertura assicurativa del personale durante lo svolgimento dell’attività professionale esonerando il Comune da ogni responsabilità. Qualora l’affidatario non ottemperi a quanto sopra, a giudizio del Comune, potrà incorrere nelle penali di cui all’art. 21 del presente contratto. Per effetto della concessione nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato, viene instaurato tra il Comune ed il personale dell’affidatario, il quale, solleva il Comune da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata. A richiesta del Comune, l’affidatario è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l’osservanza di quanto sopra prescritto.