Oggetto dell’indagine Clausole campione

Oggetto dell’indagine. L’attività di riscossione delle entrate pubbliche è stata sollecitata, negli ultimi anni, a corrispondere ad esigenze non sempre fra loro conciliabili. Da un lato, si è confermato l’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, anche al fine di contenere il ricorso a misure di nuove o maggiori imposte; dall’altro, si sono invocate facilitazioni e allentamenti della “presa fiscale”, per tener conto delle situazioni di difficoltà dovute alla perdurante crisi economico-finanziaria. Ne sono conseguiti un’evoluzione altalenante della disciplina e un relativo indebolimento della posizione del creditore pubblico, che non ha favorito l’efficacia della gestione e la certezza dei rapporti tra fisco e contribuenti, oltre ad un ridimensionamento dell’effetto di deterrenza del sistema1. La tematica della riscossione, in particolare delle entrate tributarie, che ne costituiscono la parte di gran lunga prevalente, è costantemente al centro dell’attenzione della Corte, che riferisce sull’andamento della relativa gestione nelle relazioni sul rendiconto generale dello Stato, in occasione dell’annuale giudizio di parifica (a cui comunque si fa rinvio per una più completa analisi della complessiva gestione delle entrate), nei rapporti di coordinamento della finanza pubblica, nelle relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, nonché in occasione delle periodiche audizioni parlamentari (tra le altre, l’audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, nel 2015). Anche questa Sezione di controllo, in più occasioni, si è occupata dell’attività di riscossione delle entrate pubbliche (in particolare, nell’ultimo quinquennio: delib. n. 6/2011, “Programmi e risultati per il recupero delle rate di condono non versate”; delib. n. 12/2011, “Modalità di impiego delle garanzie fideiussorie in materia di crediti tributari e non tributari
Oggetto dell’indagine. L’attività di controllo è stata svolta al fine di verificare il grado di attuazione del piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, univer- sità e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, degli studenti e delle famiglie adottato dal Miur. Esso è stato approvato con d.m. 16 novembre 2012 n. 23906, a norma dall’art. 7, x. 00, xxx x. x. x. 00/0000, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012. I cc. da 28 a 31 dello stesso art. 7 cit. hanno previsto l’entrata in funzione, per l’a.s. 2012- 2013, del sistema delle iscrizioni on line nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e, ugualmente a decorrere dall'a.s. 2012-2013, l’istituzione delle pagelle degli alunni in formato elettronico, l’istituzione dei registri on line, e l’invio delle comunicazioni in formato elettronico agli alunni e alle famiglie. Il controllo di questa Corte è stato esteso, pertanto, alla verifica del raggiungimento di tali obiettivi. Per dematerializzazione dei documenti amministrativi s’intende l’uso delle tecniche che consentono la redazione di documenti scritti non più su supporto cartaceo ma su supporto digitale, la loro archiviazione e conservazione; l’adozione di pratiche, metodi e sistemi idonei a conferire ai documenti e alla loro comunicazione la certezza legale secondo le norme det- tate dal Codice dell’amministrazione digitale (Cad art. 20, commi 1 e 1 bis; art. 21, commi 1, 2 e 2 bis; art. 24, commi 1-4); l’uso di sistemi di sicurezza per la conservazione degli archivi documentali (c.d. disaster recovery); la dematerializzazione delle comunicazioni, attraverso gli strumenti della posta elettronica e l’accesso alle informazioni e ai servizi amministrativi in via telematica, non solo da parte degli operatori interni della pubblica amministrazione (che nel campo della scuola comprendono l’intero corpo dei docenti), ma anche della co- munità dei destinatari del servizio scolastico, cioè degli studenti e delle famiglie. Più in generale, si è cercato di verificare il livello di diffusione dei mezzi telematici nella scuola e nelle università e i modi e i tempi con cui il Miur ha corrisposto al dovere di incen- tivare e promuovere l’informatizzazione nelle scuole. Si è cercato, inoltre, di acquisire dati sui ris...
Oggetto dell’indagine. Sommario: 1. Inquadramento generale della tematica – 2. Oggetto dell’indagine e profili metodologici
Oggetto dell’indagine. Nel precedente capitolo si è acquisita una prima consapevolezza: il divieto di contraddizione entra, quale ratio dell’art. 1453, comma 2, cod. civ., nella dinamica della risoluzione giudiziale per inadempimento e incide sugli effetti del contratto, precludendo, in presenza dei presupposti individuati, la pretesa dell’adempimento. In questo senso l’ordinamento — nei suoi diversi formanti: a partire dal legislatore e passando per l’interpretazione di dottrina e giurisprudenza 1 — ha preso espressamente posizione sull’inazionabilità del contratto in presenza di un comportamento contraddittorio, effetto che non richiede la pronuncia di una sentenza costitutiva di risoluzione. Qui — si può dire, anticipando alcune riflessioni che saranno svolte più avanti 2 — risoluzione giudiziale e stragiudiziale sembrano confondersi, perché, pur nel contesto della risoluzione giudiziale, l’effetto descritto è prodotto senza bisogno di una sentenza. L’ordinamento conosce, sin dalle norme codicistiche sul contratto in generale, accanto alla risoluzione giudiziale, forme tipiche di risoluzione stragiudiziale: diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa e termine essenziale, nonché il recesso accordato in capo alla parte non inadempiente in caso di inadempimento di un contratto
Oggetto dell’indagine. Il Fondo edifici di culto (Fec), ente-organo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, è stato istituito dalla l. 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), per riunire in un unico ente il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione del Fondo per il culto, dei fondi di beneficenza e religione nella città di Roma e delle aziende speciali di culto, di cui agli artt. 18 della l. 27 maggio 1929, n. 848 (Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto), e 55 della predetta l. n. 222/19851. L’inquadramento sistematico delle problematiche relative al Fondo non ha potuto prescindere dalla ricostruzione storica delle sue origini. Al fine della verifica della funzionale e adeguata amministrazione del Fec, richieste di informazioni, dati e notizie sono state rivolte al Ministero dell’interno, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Conferenza episcopale italiana. L’indagine, essendo limitata ai profili gestionali, non si estende, se non a livello descrittivo, alla problematica inerente alla questione della proprietà dei beni ex conventuali.
Oggetto dell’indagine. Profili normativi 19

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.