Riscossione delle entrate Clausole campione

Riscossione delle entrate. La Banca è autorizzata ad incassare le somme ad essa versate direttamente a favore dell’Ente a qualsiasi titolo e causa, con facoltà di rilasciare, in luogo e vece dell’Ente, quietanza liberatoria. Le entrate saranno riscosse dalla Banca in base ad ordini di riscossione compilati su distinta di versamento della Banca, firmati dal Direttore o dal Responsabile della Ragioneria e Servizi Finanziari, o dai rispettivi sostituti o delegati. Alla Banca è demandata la facoltà di rilasciare, in luogo e vece dell'Ente, quietanza liberatoria per ogni somma incassata. A fronte delle operazioni di riscossione o di versamento la Banca rilascerà apposito documento comprovante l'incasso avvenuto e l'accreditamento delle somme riscosse sul c/c intestato all'Ente. La Banca, quale mandataria non può rifiutare di introitare somme, rilasciando quietanza, salvi ed impregiudicati i diritti dell’Ente. Di tali incassi la Banca darà sollecita comunicazione scritta, inoltrando l’apposito documento comprovante la riscossione. L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè, senza l'onere del non riscosso e senza l’obbligo di esecuzione contro i morosi da parte della Banca che non è tenuta ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità delle riscossioni, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale o amministrativa per ottenere l’incasso. Il prelevamento dai conti correnti postali e/o dedicati intestati all’Ente è disposto dall’Ente medesimo mediante emissione di distinta di prelevamento intestata all’Ente stesso, cui deve essere allegata copia dell’estratto conto postale o bancario. Gli eventuali versamenti di assegni di terzi trasmessi dall’Ente con girata per l’incasso verranno accreditati con riserva di salvo buon fine e con le valute di legge .
Riscossione delle entrate. 1. L'ordinativo di incasso è sottoscritto dal dirigente del servizio finanziario, o da un suo delegato.
Riscossione delle entrate. La riscossione delle entrate sarà disposta a mezzo di ordinativi di incasso (cd. reversali) datati e numerati progressivamente e firmati dalle persone all’uopo designate dal Regolamento di contabilità. La trasmissione degli ordinativi di incasso avverrà in via telematica con successivo inoltro del cartaceo Gli ordinativi di incasso devono contenere almeno i seguenti elementi: -----------------------
Riscossione delle entrate. Alla Banca compete la riscossione di tutte le entrate. La riscossione è da intendersi come pura e semplice esazione, svolta, cioè, senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione nei confronti dei debitori morosi. Le entrate dell’Università saranno riscosse dalla Banca sulla base di ordinativi di incasso, firmati digitalmente dai soggetti autorizzati e trasmessi mediante collegamento telematico Gli ordinativi di incasso dovranno contenere tutti gli elementi previsti dai regolamenti dell’Università. Le somme pervenute alla Banca per incassi mediate carta di credito dovranno essere messe a disposizione entro due giorni lavorativi senza oneri per l’Università, salve le commissioni d’incasso previste dall’offerta della banca (Pos fisico) nonché quelle di cui all’articolo sesto (Pos virtuale incasso tasse studentesche). La Banca dovrà accettare, anche senza ordinativo di incasso, le somme che i terzi intendessero versare, a qualsiasi titolo, a favore dell’Università, rilasciandone ricevuta con l’indicazione della clausola “salvi i diritti dell’Università degli Studi di Genova”. La Banca dovrà dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione Centrale/Strutture, delle somme pervenute, con l’indicazione di tutti gli elementi necessari per l’individuazione sia dei soggetti che hanno disposto i versamenti, sia delle causali, perché l’Università provveda all’emissione dell’ordinativo di incasso. Le somme provenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d’asta e cauzionali sono incassate dal Cassiere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza e trattenute su un apposito conto infruttifero. La banca dovrà fornire riscontro informatico dell’esecuzione dell’ordinativo di incasso .
Riscossione delle entrate. 1. Il Tesoriere provvede ad incassare tutte le somme ed a ricevere titoli e ogni altro valore di spettanza dell’ente sotto qualsiasi titolo e causa, rilasciando in suo luogo e vece quietanza liberatoria.
Riscossione delle entrate. Le entrate vengono riscosse mediante reversali d’incasso, autenticate ove possibile anche con firma elettronica, a fronte di:
Riscossione delle entrate. 1.Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi d’incasso informatici (reversali) emessi dal Comune, datati e numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati con l’applicazione della firma digitale dal Dirigente del Settore Finanze, ovvero, in caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo, il cui nominativo sia stato comunicato al Tesoriere con le modalità di cui al successivo art. 9 della presente convenzione. 2.Gli ordinativi di incasso, trasmessi dall’Ente in via telematica, devono essere emessi nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 180 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal X.Xxx. 10 agosto 2014, n. 126 e s.m.i. e, in particolare: x.xx denominazione dell’Ente e firma del personale incaricato; b.l’indicazione del debitore; c.l’ammontare della somma da riscuotere, in cifre e lettere; x.xx causale del versamento; e.gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti, o da prestiti. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo; f.l’indicazione del titolo e della tipologia, distintamente per residui e per competenza; x.xx codifica di bilancio; x.xx numero progressivo dell’ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui; i.l’esercizio finanziario e la data di emissione; x.xx codifica SIOPE; k.i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7 del D.Lgs. 118/2011; l.l’indicazione per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; m.l’indicazione della contabilità speciale infruttifera o fruttifera. In caso di mancata indicazione, il Tesoriere imputa le riscossioni alla contabilità infruttifera.
Riscossione delle entrate. 8.1 La riscossione delle entrate del Consorzio avviene in base a quanto disposto dall’art.180 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., nonché dal regolamento di contabilità adottato dal Concessionario. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dal Consorzio su moduli digitali appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità del Consorzio. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi telematicamente su canali internet protetti, contro rilascio di apposita ricevuta di ritorno anch’essa trasmessa in via telematica.
Riscossione delle entrate. 1. – Le entrate per contribuzioni obbligatorie sono r iscosse tr amite l ’ Istituto cassiere; è anche previsto l ’ accredito di somme tramite il servizio di conto corrente postale o bonifico su conto corrente bancario.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

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  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.