NOTE Clausole campione

NOTE. La normativa precedente – art. 109 ASS. – iniziava parlando di personale inviato in missione “fuori residenza”. Nel nuovo testo questa specificazione è stata omessa, e questo non risolve un’ambiguità interpretativa che consente a talune aziende di applicare caso per caso la soluzione ad essa più conveniente. La missione parte dalla residenza (dimora abituale) o dall’unità produttiva di normale assegnazione? Nessun dubbio che un dipendente è da considerarsi in missione quando è temporaneamente assegnato ad una unità produttiva diversa da quella dove presta la sua attività lavorativa, e su questo presupposto scatta l’applicazione della disciplina dell’articolo in esame. Ciò premesso, ai fini della determinazione se la singola missione abbia superato o meno le 10 ore e, in caso di rimborso chilometrico, della distanza cui commisurarlo, occorre comunque fare riferimento ad un “luogo” di partenza, che la norma non precisa. Le questioni che vengono sollevate sono tutte collegabili al fatto di scorporare dal computo la distanza fra la residenza e la unità produttiva di ordinaria assegnazione, laddove siano diverse. E questo sul presupposto che si tratterebbe di un onere che il dipendente comunque dovrebbe sopportare, facendo così coincidere il riconoscimento economico con il “maggior onere” sostenuto dall’interessato. Anche la prassi, in apparenza palesemente iniqua, applicata in qualche azienda di conteggiare il compenso della missione dalla residenza o dalla filiale a seconda della convenienza, a ben vedere è riconducibile al criterio del “maggior onere”. I presupposti dai quali far discendere i trattamenti economici contenuti nell’articolo in esame si possono così schematizzare: Sempre in relazione alla definizione di missione, è fuori di dubbio che la partecipazione a corsi di formazione non costituisce una fattispecie a parte ma è da considerare missione a tutti gli effetti, sempreché comporti lo spostamento in comune diverso. Sull’argomento, segnaliamo la prassi adottata in alcune aziende che discriminano, ai soli fini della determinazione del trattamento economico, fra corsi riservati al personale scelto dall’azienda e corsi contrattuali, cui possono volontariamente partecipare tutti i dipendenti. La prima ipotesi viene fatta rientrare nella regola generale, mentre la partecipazione a corsi contrattuali viene regolata con il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute (viaggio, pasti e/o pernottamento). La nuova norma ha reso più esplicita la possib...
NOTE. I turisti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
NOTE. Il 1° comma ribadisce il principio, già sancito dall’art. 147 ASS., del coinvolgimento sindacale, inizialmente in termini di informativa e consultazione, successivo alla fase decisionale. Di rilevante può apparire l’eliminazione, fra gli eventi che attivavano la procedura di contratto previsti dalla citata precedente norma, delle ipotesi di fusione, concentrazione e scorporo. In effetti, si sono considerati questi casi come le specificazioni dell’unica matrice “trasferimento d’azienda”, e come tali previsti e disciplinati dal 6° comma, di cui più oltre. Il 2° comma è nuovo, e rappresenta l’estensione ai casi previsti dal comma che precede (ristrutturazioni e riorganizzazioni) di quanto la legge – art. 47, 1° comma, legge 29 dicembre 1990, n. 428 – prevede per i trasferimenti d’azienda, equiparandone di fatto il contenuto dell’informativa. I successivi commi 3, 4 e 5 ripresentano, semplificandola lessicalmente, la procedura già prevista dalla normativa precedente, laddove dalle ipotesi di ristrutturazioni e riorganizzazioni discendano ricadute sulle condizioni di lavoro. Procedura che, come in precedenza, deve intervenire prima dell’attuazione operativa. Il comma che segue, il 6°, richiama l’ipotesi di trasferimento d’azienda, non contemplata prima, richiamando a sua volta i casi di fusione, concentrazione e scorporo. L’impegno di definire una procedura in materia di trasferimenti d’azienda era stato esplicitamente inserito nell’ Accordo 11.7.1999. Il contenuto si limita ad un rinvio alla legge, integrato però da una precisazione di miglior favore: l’applicabilità a prescindere dal numero dei dipendenti delle aziende coinvolte, superando pertanto il presupposto minimo dei 15 dipendenti. Ricordiamo poi che la procedura di legge si attiva con una richiesta delle organizzazioni sindacali da inoltrare entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione dell’azienda, che deve essere preventiva al momento che formalizza la decisione (con tutti i problemi interpretativi che questo comporta), e che si esaurisce comunque trascorsi dieci giorni dal suo inizio. Nuovo è ancora il 7° comma, con cui si è previsto anche il caso di cessione del pacchetto azionario di controllo. Il dato di fondo che emerge dall’impostazione della norma è il presupposto che trasferimento d’azienda e cessione del pacchetto azionario di controllo sono da considerare due distinte fattispecie, operando poi di fatto una equiparazione, ai fine della procedura sindacale, di quest’ultima ipotesi ...
NOTE. N.B. Tutti i termini sono liberamente negoziabili tra le parti.
NOTE. I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
NOTE a cura Utente effettuare il versamento nel caso di ditte non elaborate (es. per cessazione di tutti i dipendenti in corso d’anno); per verificare lo stato di elaborazione delle ditte, è pos- sibile effettuare la stampa “17) verifica imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR”, presente negli Utility anno corrente, Stampe (a cura Utente la verifica se la ditta è in estra- zione) a cura Utente il controllo delle ditte senza importi (esempio in caso di ditta acquisita dopo l’inversione di ottobre o dipendenti con dati tfr mancanti…), per l’inserimento nel campo storico tfr 19 del dipendente prima dell’elaborazione delle paghe o per la gestione manua- le; vedere al riguardo il capitolo ACCONTO PRESUNTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% (1712); per verificare quali ditte hanno l’importo dell’acconto (ditte nuove, con con- tratto domestici, con minimi …), è possibile effettuare la stampa “17) verifica imposta so- stitutiva sulla rivalutazione TFR”, presente nelle Utility anno corrente, Stampe (a cura Utente la verifica se la ditta è in estrazione quando blank nella colonna “Elab”).
NOTE. Relativamente agli immobili oggetto di permuta, si evidenzia che la verifica è stata effettuata sia sulle singole superfici che sul valore degli immobili (terreni e fabbricati) e tale verifica evidenzia un vantaggio notevole a favore del comune di Cavallino Treporti.
NOTE. Se necessario, fornire ulteriori dettagli circa le attività da realizzare
NOTE. Per la quantificazione delle spese di tenuta del conto per ogni addebito in conto corrente delle operazioni effettuate con la Carta vedansi i Fogli relativi ai conti correnti.
NOTE. Lo standard è da riferirsi a tutte le comunicazioni telefoniche/verbali.