NOTE Clausole campione

NOTE. La stesura della norma in materia di comporto per malattia è stata inevitabilmente condizionata dall’orientamento giurisprudenziale che è venuto consolidandosi in questi anni e che ha portato all’elaborazione di una nuova forma di comporto, detto per sommatoria, che collandare del tempo ha finito per diventare l’unico criterio di computo per dirimere le controversie in sede contenziosa, sostituendosi al modello di natura contrattuale, il cosiddetto comporto secco. La nuova disciplina introduce una sorta di doppio regime che, schematicamente, risulta così articolato: Con riferimento ad entrambi i sistemi, l’articolo ha mantenuto in vita la regola che per l’ultimo periodo non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825; ricordiamo che questa legge, meglio nota come legge sull’impiego privato, a differenza del sistema contrattuale, differenzia la garanzia relativa alla conservazione del posto dagli aspetti retributivi; in dettaglio, garantisce un periodo di conservazione del posto pari a 3 mesi per il lavoratore con anzianità di servizio non superiore a 10 anni, elevati a 6 mesi per un’anzianità di servizio di oltre 10 anni, mentre per quanto riguarda il trattamento economico, per la fascia sotto i 10 anni garantisce - parliamo sempre dell’ultimo periodo - l’intera retribuzione per il primo mese e la metà per i successivi due, per l’altra l’intera per i primi due e la metà per gli altri. Vediamoli separatamente. Per quanto concerne il diritto alla conservazione del posto, sicuramente dei due quello più delicato, in presenza della norma di contratto così riscritta quanto stabilito dalla legge in parola ha finito per perdere di significato. Il dato di partenza è che la garanzia contenuta nella legge n. 1825 è chiaramente riferita al comporto di tipo “secco”, rispetto al quale i periodi da essa fissati operano come un “minimo” al disotto del quale le norme di contratto non possono andare. Richiamare questi minimi aveva dunque senso nel regime previgente in cui si era costruito una sorta di ibrido, in cui al computo secco della malattia in corso si potevano sommare tutte le assenze per malattia dei sei mesi antecedenti l’inizio dell’ultima. Il richiamo alla legge sull’impiego privato all’interno di un simile impianto aveva dunque la precisa funzione di ribadirne la sua natura di comporto di tipo secco, nel senso che la possibilità concessa di ripescare le malattie degli ultimi sei mesi non poteva co...
NOTE. I turisti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
NOTE. A cura Utente effettuare il versamento nel caso di ditte non elaborate (es. per cessa- zione di tutti i dipendenti in corso d’anno); per verificare lo stato di elaborazione delle ditte, è possibile effettuare la stampa “17) verifica imposta sostitutiva sulla rivaluta- zione TFR”, presente negli Utility anno corrente, Stampe (a cura Utente la verifica se la ditta è in estrazione) Non viene effettuato il calcolo per le ditte con contratto lavoro domestico (esempio E036); A cura Utente la compilazione dell’F24 per le ditte mancanti in anno corrente ; al ri- guardo è presente nelle Utility anno precedente, Stampe la scelta “23) elenco ditte mancanti in anno corr. e saldo acc. negativo trib. 1713“ (JRIPTFR); Nel caso in cui il saldo d’imposta 11% sulla rivalutazione TFR delle quote versate al fondo Tesoreria INPS risulti negativo, è automatico il riporto nella denuncia UNIE- MENS di febbraio nella sezione ditta (codice CF30). A cura Utente l’eventuale variazione del dato calcolato dal Centro in tutti i campi inte- ressati per evitare squadrature tra il dichiarato e il versato/recuperato; Nel caso in cui il 1713 sia inferiore al minimo (saldo meno acconto) l’importo viene esposto nella 9 videata dell’anagrafica ditta, ma non riportato nel modello F24 salvo la presenza del flag per il versamento dei minimi (3 videata anagrafica ditta o dati Stu- dio): a cura Utente l’eventuale variazione del bottone Imposta TFR; nel caso di ditte acquisite ad inizio o in corso d’anno, verificare l’esattezza dello storico tfr 22 (rivalutazione) ed eseguire eventuale variazione alla mappa Imposta TFR in ana- grafica ditta;
NOTE. Il 1° comma ribadisce il principio, già sancito dall’art. 147 ASS., del coinvolgimento sindacale, inizialmente in termini di informativa e consultazione, successivo alla fase decisionale. Di rilevante può apparire l’eliminazione, fra gli eventi che attivavano la procedura di contratto previsti dalla citata precedente norma, delle ipotesi di fusione, concentrazione e scorporo. In effetti, si sono considerati questi casi come le specificazioni dell’unica matrice “trasferimento d’azienda”, e come tali previsti e disciplinati dal 6° comma, di cui più oltre. Il 2° comma è nuovo, e rappresenta l’estensione ai casi previsti dal comma che precede (ristrutturazioni e riorganizzazioni) di quanto la legge – art. 47, 1° comma, legge 29 dicembre 1990, n. 428 – prevede per i trasferimenti d’azienda, equiparandone di fatto il contenuto dell’informativa. I successivi commi 3, 4 e 5 ripresentano, semplificandola lessicalmente, la procedura già prevista dalla normativa precedente, laddove dalle ipotesi di ristrutturazioni e riorganizzazioni discendano ricadute sulle condizioni di lavoro. Procedura che, come in precedenza, deve intervenire prima dell’attuazione operativa. Il comma che segue, il 6°, richiama l’ipotesi di trasferimento d’azienda, non contemplata prima, richiamando a sua volta i casi di fusione, concentrazione e scorporo. L’impegno di definire una procedura in materia di trasferimenti d’azienda era stato esplicitamente inserito nell’ Accordo 11.7.1999. Il contenuto si limita ad un rinvio alla legge, integrato però da una precisazione di miglior favore: l’applicabilità a prescindere dal numero dei dipendenti delle aziende coinvolte, superando pertanto il presupposto minimo dei 15 dipendenti. Ricordiamo poi che la procedura di legge si attiva con una richiesta delle organizzazioni sindacali da inoltrare entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione dell’azienda, che deve essere preventiva al momento che formalizza la decisione (con tutti i problemi interpretativi che questo comporta), e che si esaurisce comunque trascorsi dieci giorni dal suo inizio. Nuovo è ancora il 7° comma, con cui si è previsto anche il caso di cessione del pacchetto azionario di controllo. Il dato di fondo che emerge dall’impostazione della norma è il presupposto che trasferimento d’azienda e cessione del pacchetto azionario di controllo sono da considerare due distinte fattispecie, operando poi di fatto una equiparazione, ai fine della procedura sindacale, di quest’ultima ipotesi ...
NOTE. I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
NOTE. E’, intuitivamente, norma che trae il suo impianto dall’Acc. 11.7.1999. In realtà, a parte il meccanismo della banca delle ore che rappresenta uno degli aspetti più innovativi e caratterizzanti di tutto il nuovo contratto, la normativa pregressa è largamente presente in tutto l’articolo e la si ritrova anche in quelle parti formalmente nuove, ma che altro non sono che un adeguamento o una riproposizione di criteri precedenti. In merito al calcolo della paga oraria, 12° comma, la percentuale del 90,66% su cui vanno calcolate quasi tutte le voci che entrano nel computo è una diretta conseguenza del combinato effetto della riforma della retribuzione e del principio che questa doveva avvenire a costo zero. Xxxxx stesso tema, l’ultimo comma è chiaramente uscito dal confronto successivo all’11.7.1999 e costituisce la norma che salvaguardi le possibili situazione di maggior favore presenti in ACRI. La dichiarazione delle parti era presente in entrambi i precedenti contratti (art. 84 ASS., 71 ACRI). L’introduzione dell’istituto della banca delle ore ha comportato non pochi quesiti applicativi, a loro volta conseguenti da tensioni interpretative che hanno richiesto reiterati incontri con la controparte . Quanto si è concordato è stato in parte inserito nell’accordo 30 marzo 2000 e in parte ha costituito oggetto di puntualizzazione dell’ABI alle associate. Riepiloghiamo tutti i chiarimenti che sono emersi dopo l’11.7.99 e sui quali, lo ripetiamo, vi è perfetta consonanza interpretativa fra le XX.XX. e l’ABI. Le 23 ore derivanti dall’opzione di mantenere l’orario settimanale di 37 ore e 30 rientrano nel primo pacchetto di 50 ore per le quali è previsto il solo recupero e sono disponibili dall’inizio dell’anno. Le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella dello straordinario diurno feriale (25%9 e cioè lo straordinario effettuato di sabato, festivi e notturni, anche per le prime 50 ore il lavoratore può scegliere il recupero secondo il meccanismo della banca delle ore (perdendo l’intera maggiorazione) ovvero il compenso per lavoro straordinario. In caso di mancato recupero per cause di forza maggiore (assenze con diritto alla conservazione del posto di lavoro) entro 10 mesi dall’effettuazione, le ore non vanno perse, ma l’interessato potrà scegliere tra la fruizione del recupero al rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con l’azienda ovvero la corresponsione del relativo compenso. In caso di cessazione del r...
NOTE. Relativamente agli immobili oggetto di permuta, si evidenzia che la verifica è stata effettuata sia sulle singole superfici che sul valore degli immobili (terreni e fabbricati) e tale verifica evidenzia un vantaggio notevole a favore del comune di Cavallino Treporti.
NOTE. La sala in cui si terrà il corso è accessibile agli utenti con disabilità motorie. Locali e attrezzature sono in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, igiene, tutela ambientale, tutela della salute negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi. Per acquisire l’attestato di partecipazione o l’attestato ECM è necessario seguire il 90% dell’attività didattica e superare la verifica dell’apprendimento. PER INFORMAZIONI Laboratorio Formazione e Sviluppo delle professioni Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Xxxxx xxxx'Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX)
NOTE. Alla cessazione della adesione al Progetto, indipendentemente dalla causa, l’aderente perde automaticamente il diritto di usufruire dei servizi prestati nell’ambito del Progetto stesso.
NOTE. Per la quantificazione delle spese di tenuta del conto per ogni addebito in conto corrente delle operazioni effettuate con la Carta vedansi i Fogli relativi ai conti correnti.