Norme di comportamento del personale Clausole campione

Norme di comportamento del personale. Al personale, è fatto assoluto divieto di accettare compensi di qualsiasi natura essi siano, da parte degli utenti, in cambio delle prestazioni effettuate. La non osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato, le gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell’intervento professionale, dà facoltà all’Ente, con semplice richiesta motivata, di esigere l’allontanamento del personale. In ogni caso l’Ente può ricusare motivatamente un operatore proposto dall’impresa richiedendone la sostituzione, previa opportuna possibilità di contestazione fornita all’impresa aggiudicataria e l’esame delle relative controdeduzioni.
Norme di comportamento del personale. Il personale impiegato nel servizio è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nel rapporto con le persone in carico e i loro familiari, potendo discutere le problematiche individuali esclusivamente con gli Assistenti Sociali titolari dei casi e con gli altri operatori coinvolti nella loro gestione. Al personale è fatto inoltre assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti o dei loro familiari, in cambio delle prestazioni effettuate. La non osservanza di tali disposizioni dà facoltà al Consorzio, con semplice richiesta motivata, di esigere l’allontanamento del personale. In ogni caso il Consorzio può ricusare con motivazione un operatore proposto dall’Aggiudicatario per gravi inadempimenti e irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, richiedendone la sostituzione. L'appaltatore si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165” di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62. Il contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Codice. Nell’espletamento del proprio lavoro, tutto il personale dovrà porre particolare attenzione a: • Utilizzare un tesserino di riconoscimento; • Rispettare le norme della tutela della riservatezza, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale; • Utilizzare i presidi di autotutela dei rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; • Comprendere le esigenze e le aspettative dei soggetti seguiti; • Attuare un comportamento decoroso e corretto nei riguardi degli assistiti e nei confronti del personale del C.S.S.M.; • Rispettare gli accordi assunti, sia rispetto ai piani di lavoro individuali che rispetto ai ruoli previsti per ogni specifica professionalità; • Dare immediata comunicazione al referente del C.S.S.M. di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l’andamento del servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporti con le famiglie; • Seguire le norme di deontologia professionale nell’ambito del proprio operato; • Non accettare compensi di qualsiasi natura, in relazione alle prestazioni effettuate; • Integrarsi e coordinarsi con il person...
Norme di comportamento del personale. Il personale deve garantire la riservatezza assoluta (segreto professionale) relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con gli utenti potendo rilevare e discutere le problematiche individuali unicamente con il Responsabile di Struttura. Al personale è inoltre fatto assoluto divieto: - accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia, da parte degli ospiti o dei loro familiari, in cambio delle prestazioni effettuate; - testimoniare alla presenza di notai, avvocati o per qualsiasi altra questione di natura legale non obbligatoria per legge. Comunque per l’espletamento delle predette pratiche amministrative, all’interno della struttura, deve essere opportunamente informato il Responsabile della Struttura. - rilasciare informazioni sugli ospiti ad altre persone al di fuori dei parenti di cui si ha il nominativo; - utilizzare il telefono cellulare in orario di servizio. Il personale è autorizzato a: - accertare l’identità dei visitatori non conosciuti; - allontanare dalla struttura persone che arrecano disturbo alla quiete degli ospiti ed al lavoro degli operatori stessi. Nell’espletamento del proprio lavoro gli operatori dovranno: - comprendere le esigenze e le aspettative dell’utenza; - saper rilevare eventuali bisogni, anche inespressi e riportarli al Responsabile di Struttura; - rispettare gli obblighi di tutela della privacy. Il personale in servizio deve indossare una divisa decorosa e pulita, specifica per ogni figura professionale (camice, tuta o grembiule) e avere ben visibile il cartellino di riconoscimento, contenente l’indicazione dell’impresa aggiudicataria. Tali divise saranno a carico della ditta aggiudicataria, con una dotazione iniziale di 5 divise da integrare su richiesta del lavoratore per danneggiamento o usura. Gli indumenti protettivi (guanti, calzature e quant’altro necessario) dovranno essere conformi alle norme relative all’igiene del lavoro, di cui dovrà essere fornita all’Ente apposita documentazione. Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire gli operatori di tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 (ex 626/94) fornendo anche in tal caso all’Ente apposita certificazione.
Norme di comportamento del personale. Ogni addetto dovrà: - indossare in perfetto ordine e pulizia la divisa e il cartellino di riconoscimento che riporti nome, cognome, qualifica e logo dell’impresa; - tenere sempre un atteggiamento che salvaguardi l’immagine dell’Azienda, evitando di sostare all’esterno delle postazione di servizio in atteggiamenti non compatibili con il decoro; - garantire la riservatezza su ogni informazione ricevuta per motivi di servizio; - rivolgersi agli interlocutori sempre con la massima educazione e cortesia seppur con fermezza, evitando di assumere atteggiamenti provocatori ovvero di lasciarsi coinvolgere in alterchi, scambi di invettive o altro; - avere sempre al seguito gli strumenti che gli consentono di essere in costante collegamento con le varie postazioni di servizio; - evitare di leggere giornali, riviste ecc.; - evitare di assistere a programmi televisivi, ovvero di ascoltare musica attraverso lettori CD o mp3 e/o apparecchi radiofonici; - evitare di trattenersi in conversazioni con colleghi ed amici; - evitare di consumare pasti all’interno delle postazioni di servizio. Gli addetti non possono in nessun caso concedere autorizzazioni di alcun genere a chiunque e per qualsiasi motivo. È fatto tassativo divieto agli addetti richiedere ovvero accettare mance, compensi e comunque omaggi di ogni genere e a qualunque titolo. Laddove ne ricorressero gli estremi tale inosservanza sarà perseguita a norma di legge.
Norme di comportamento del personale. Data la delicatezza e la riservatezza delle situazioni cui il personale accederà, viene richiesta agli operatori impiegati nel servizio una particolare sensibilità e coscienziosità, nonché un rigoroso rispetto della deontologia professionale, in modo che gli interventi effettuati non siano sentiti dall’utente o dai suoi parenti come lesivi della propria dignità. In ogni caso il Consorzio può ricusare, su motivazione reale, un operatore proposto dall’impresa aggiudicataria, per gravi inadempienze, irregolarità, comportamenti scorretti messi in atto nel corso dell’intervento professionale, richiedendone la sostituzione. Il gruppo degli operatori adotta la metodologia di lavoro d’équipe, con momenti di incontro periodici, finalizzati alla discussione delle situazioni degli utenti, quale spazio per il confronto, la riflessione, la verifica e la formulazione di proposte inerenti ai contenuti e agli aspetti organizzativi.
Norme di comportamento del personale. II personale dell'Operatore logistico adibito al servizio all'interno del Complesso Ospedaliero, è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione, correttezza e rispetto nei confronti degli assistiti e degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale richiesta dal presente Capitolato per il servizio da svolgere. II personale dell'Operatore logistico è tenuto all'osservanza degli stessi obblighi di comportamento previsti per ii personale dipendente dell’azienda Ospedaliera derivanti da norma di legge o di contratto di lavoro, o da disposizioni di servizio appositamente rivolte al personale delle ditte operanti all'interno del Complesso Ospedaliero. In particolare per i tempi e i modi di svolgimento del servizio all'interno de! Complesso Ospedaliero l'Operatore logistico è tenuto all'osservanza delle disposizioni emanate anche dalla Direzione medica dei presidi ospedalieri in materia di vigilanza igienico-sanitaria. In ogni caso l'Operatore logistico dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dei servizi ospedalieri. II personale dell'Operatore logistico dovrà mantenere riservato quanto appreso nello svolgimento del servizio in merito ai dati dei pazienti e alla organizzazione e attività dell’Azienda Ospedaliera. A tal fine, l’Operatore logistico dovrà rilasciare formale dichiarazione, da allegare ai documenti contrattuali, che il proprio personale è stato informato e formato circa gli Obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali») e del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»). La ditta dovrà allontanare quei dipendenti che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra ovvero, sempre su segnalazione scritta, quelli di non gradimento dell'Azienda Ospedaliera. L'Azienda Ospedaliera si riserva ii diritto di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari e/o opportuni. Si riserva altresì il diritto di richiedere all'Operatore logistico, per comprovati motivi, l'allontanamento di quel personale dell'Operatore logistico che non si sia comportato con correttezza, ovvero ...
Norme di comportamento del personale. Il personale dipendente della Cooperativa addetto al Servizio oggetto della presente convenzione, dovrà tenere nell'espletamento delle proprie mansioni un comportamento serio, corretto e dignitoso. In caso di violazione delle citate norme comportamentali, il Comune di Carpineti contesterà alla Cooperativa ogni singola mancanza, esigendo la tutela e il . rispetto della propria immagine mediante l'adozione di atti o provvedimenti che possano porre termine al problema verificatosi.
Norme di comportamento del personale. Data la delicatezza e la riservatezza delle situazioni cui il personale accederà, viene richiesta agli operatori impiegati nel servizio una particolare sensibilità e coscienziosità, nonché un rigoroso rispetto della deontologia professionale, in modo che gli interventi effettuati non siano sentiti dal minore o dai suoi parenti come lesivi della propria dignità. In ogni caso il Comune di Cinisello può ricusare, su motivazione reale, un operatore proposto dall’impresa aggiudicataria, per gravi inadempienze, irregolarità, comportamenti scorretti messi in atto nel corso dell’intervento professionale, richiedendone la sostituzione. Il gruppo degli operatori socio-educativi adotta la metodologia di lavoro d’équipe, con momenti di incontro collegiale a cadenza settimanale, finalizzato alla discussione delle situazioni dei minori presenti in struttura, quale spazio per il confronto, la riflessione, la verifica e la formulazione di proposte inerenti ai contenuti e agli aspetti organizzativi. Pertanto l’organizzazione degli orari e l’articolazione dei turni di attività devono essere funzionali all’attuazione di quanto sopra e dovranno consentire agli operatori l’espletamento di funzioni di raccordo con i servizi esterni, la tenuta e l’aggiornamento della documentazione (schede, cartelle individuali, verbali di incontri,ecc.), nonché la stesura delle relazioni periodiche relative agli ospiti.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.