Common use of Norma transitoria Clause in Contracts

Norma transitoria. Il contributo relativo all’anno 2010 sarà trattenuto nella busta paga del mese di febbraio 2011, mentre quello relativo al 2011 e agli anni successivi sarà prelevato sull’importo della tredicesima mensilità. Data, ……… Io sottoscritto/a ……………, matr. n. ……………, dipendente da , non intendo contribuire a Prosolidar – Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà – Xxxxx e pertanto non autorizzo l’Azienda ad effettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all’anno dalla busta paga del mese di Febbraio 2011 e negli anni successivi. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tem- pestiva comunicazione all’Azienda. Il giorno 24 ottobre 2011, in Roma (Omissis) In data 5 luglio 2011 è stata costituita la “Fondazione Prosolidar - Onlus”, avente i medesimi scopi e caratteristiche di bilateralità propri del Fondo Nazionale del Settore del credito per Progetti di Solidarietà - Xxxxx, di cui all’accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al ccnl 8 dicembre 2007) come modificato con Protocollo d’intesa del 5 luglio 2010, le parti convengono che: a far tempo dal prossimo mese di dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della “Fondazione Prosolidar - Onlus”. Le Parti stipulanti si danno atto che il contributo di 1 euro pro-capite, previsto allo scopo di consolidare l’attività di Enbicredito, va versato dalle imprese anche con riferimento al personale con qualifica di dirigente in organico alla data del 31 dicem- bre 2004. * * * VERBALE DI ACCORDO 11 luglio 2007, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 12 febbraio 2005, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI man- dato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2007, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2007. Le Parti si riservano di valutare, per ciascuno degli anni successivi, la ripetizione del predetto contributo in relazione alle risultanze del rendiconto annuale dell’eserci- zio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell’art. 11 del proprio Statuto. * * * VERBALE DI ACCORDO Il giorno 16 luglio 2009, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 8 dicembre 2007, le Parti stipulanti – nella prospettiva di ridefinire il ruolo e le funzioni dell’Ente e realizzare forme di raccordo con i Fondi interprofessionali – convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato di rappresentanza sindacale ero- ghi, entro il 30 settembre 2009, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2009.

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Norma transitoria. Il contributo relativo all’anno 2010 Con decorrenza 1 giugno 2007 ai lavoratori turnisti di cui all’art. 24 comma 2 del CCNL 1 marzo 2002, ferma restando l’applicazione integrale della normativa di cui al presente articolo, viene riconosciuto, ove necessario, un importo mensile per 12 mensilità aggiuntivo ad personam non rivalutabile, che non fa parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale. Tale importo sarà trattenuto nella busta paga costituito dall’eventuale differenza economica tra il compenso an- nuale per indennità di turno percepito in media nell’ultimo triennio e il compenso conseguibile dal lavoratore turnista secondo la normativa del mese di febbraio 2011presente articolo, mentre quello relativo al 2011 e agli anni successivi sarà prelevato sull’importo della tredicesima sud- divisa per 12 mensilità. Data, ……… Io sottoscritto/a ……………, matr. n. ……………, dipendente da , non intendo contribuire a Prosolidar – Fondo Nazionale Ai fini del Settore computo del Credito per Progetti di Solidarietà – Xxxxx e pertanto non autorizzo l’Azienda ad effettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all’anno dalla busta paga del mese di Febbraio 2011 e negli anni successivi. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tem- pestiva comunicazione all’Aziendacompenso annuale percepito nell’ultimo triennio si tiene conto anche delle relative quote TFR. Il giorno 24 ottobre 2011calcolo del compenso conseguibile viene effettuato con riferimento ad una turna- zione tipo, in Roma (Omissis) In data 5 luglio 2011 è stata costituita la “Fondazione Prosolidar - Onlus”riferita alle Unità organizzative di appartenenza dei lavoratori, avente che pre- vede, nell’arco dell’anno, lo stesso numero di presenze su ciascuna fascia di turno considerando tutti i medesimi scopi e caratteristiche riposi aggiuntivi, i giorni di bilateralità propri del Fondo Nazionale del Settore del credito per Progetti di Solidarietà - Xxxxx, di cui all’accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al ccnl 8 dicembre 2007) come modificato con Protocollo d’intesa del 5 luglio 2010ferie, le parti convengono che: festività, le semi-festività, le festività soppresse, nonché un tasso di assenteismo pari a far tempo dal prossimo mese di dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della “Fondazione Prosolidar - Onlus”10 giorni/anno. Le Parti stipulanti si danno atto che il contributo tale emolumento è utile ai fini del calcolo dell’importo da conservare in caso di 1 euro pro-capiteutilizzazione in lavori non in turno in applicazione delle clausole previste dal presente articolo. In via eccezionale e non ripetitiva, previsto allo scopo di consolidare l’attività di Enbicredito, va versato dalle imprese anche con riferimento al personale con qualifica di dirigente in organico alla data del 31.12.2007 le Aziende effettueranno la verifica dell’attuazione della presente norma transitoria con riferimento ai com- pensi erogati per lavoro in turno ai singoli lavoratori interessati dal 1°gennaio 2007 al 31 dicem- bre 2004dicembre 2007; ove tali compensi risultino complessivamente inferiori a quanto percepito dal medesimo lavoratore nell’anno 2006, allo stesso sarà riconosciuto un importo una tantum, non utile a TFR né a nessun altro effetto contrattuale, pari alla differenza tra i due importi annui, da erogarsi nella prima retribuzione utile dell’anno 2008. * * * I lavoratori turnisti di cui al primo comma della presente Norma transitoria impegnati in turni continui avvicendati per tutte le ore del giorno e della notte e per tutti i giorni della settimana (turni su 24 ore per 7 giorni alla settimana) già regolati dal previgente CCNL Federgasacqua 17.11.95 mantengono ad personam il diritto, previsto dalla Norma particolare in calce all’art. 23 del citato CCNL, a due ulteriori giornate di per- messo retribuito all’anno a titolo di ulteriore riduzione d’orario, da godersi con le mo- dalità previste per i permessi retribuiti ex-festività dell’art. 29, penultimo comma. DICHIARAZIONE A VERBALE DI ACCORDO 11 luglio 2007N. 1 Le Parti confermano che nulla è innovato rispetto alla vigente disciplina collettiva, anche a livello aziendale, in Roma (Omissis) Ad integrazione materia di condizioni e articolazione degli schemi di turno, ivi comprese le specifiche previsioni su pause, riposi giornalieri e riposi setti- manali e riconoscono, secondo quanto evidenziato nella Premessa al Capitolo VII del presente contratto, che la normativa contenuta nel presente articolo assicura una protezione adeguata a detti lavoratori. Con particolare riferimento a quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 12 febbraio 2005dal comma 14 del presente articolo, le Parti stipulanti convengono - FEDERUTILITY e XX.XX. FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL - si danno atto che ciascuna impresa conferente all’ABI man- dato di rappresentanza sindacale eroghii compensi ivi previsti sostituiscono ed assorbono anche le provvi- denze aggiuntive previste dal previgente art. 25, entro il 30 settembre 2007punto 1, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro comma 5 del CCNL Fe- dergasacqua 17.11.95 per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2007. Le Parti si riservano di valutare, per ciascuno degli anni successivi, la ripetizione del predetto contributo in relazione alle risultanze del rendiconto annuale dell’eserci- zio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell’art. 11 del proprio Statuto. * * * VERBALE DI ACCORDO Il giorno 16 luglio 2009, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 8 dicembre 2007, le Parti stipulanti – nella prospettiva di ridefinire il ruolo l’effettuazione dei turni notturni e le funzioni dell’Ente e realizzare forme di raccordo con i Fondi interprofessionali – convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato di rappresentanza sindacale ero- ghi, entro il 30 settembre 2009, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2009festivi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Norma transitoria. Il contributo relativo all’anno 2010 sarà trattenuto nella busta paga del mese di febbraio 2011, mentre quello relativo al 2011 e ed agli anni successivi sarà prelevato sull’importo della tredicesima mensilità. Allegato - Fac simile del modulo di revoca al Fondo Prosolidar Data, ……… .……..……. Io sottoscritto/a …………….................................................., matr. n. ……………...................., dipendente da .................................................., non intendo contribuire a Prosolidar - Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà – Xxxxx - Onlus e pertanto non autorizzo l’Azienda ad effettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all’anno dalla busta paga del mese di Febbraio 2011 e negli anni successivi. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tem- pestiva tempestiva comunicazione all’Azienda. Il giorno 24 ottobre 2011, in Roma (Omissis) PROTOCOLLO D’INTESA FONDAZIONE PROSOLIDAR - ONLUS In data 5 luglio 2011 è stata costituita la “Fondazione Prosolidar - Onlus”, avente i medesimi scopi e caratteristiche di bilateralità propri del Fondo Nazionale del Settore del credito per Progetti di Solidarietà - XxxxxOnlus, di cui all’accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al ccnl 8 dicembre 2007) come modificato con Protocollo d’intesa del 5 luglio 2010, le parti convengono che: a far tempo dal prossimo mese di dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della “Fondazione Prosolidar - Onlus”. Le Parti stipulanti il sistema di relazioni sindacali nel settore del credito si danno atto che il contributo di 1 euro pro-capiteè sviluppato secondo le linee previste dal Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993, previsto allo scopo di consolidare l’attività di Enbicreditoe dal Protocollo 22 dicembre 1998, va versato dalle imprese anche con riferimento particolare riguardo al personale con qualifica di dirigente in organico alla data del 31 dicem- bre 2004metodo concertativo ed agli assetti contrattuali. * * * VERBALE DI ACCORDO Tali assetti, confermati dal ccnl 11 luglio 20071999, si articolano nel contratto collettivo nazionale di categoria - che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica - e in Roma un secondo livello di contrattazione (Omissisaziendale) Ad integrazione riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche tempistica - secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali - e materie del secondo livello; in coerenza con quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 12 febbraio 2005sopra, con il Protocollo d’intesa del 4 giugno 1997 sul settore bancario, le Parti stipulanti convengono hanno condiviso principi, criteri e strumenti finalizzati ad una radicale ristrutturazione del sistema creditizio in una logica di efficienza e competitività internazionale; in tale contesto si è condiviso, fra l’altro che ciascuna impresa conferente all’ABI man- dato “il governo dei costi e le maggiori flessibilità trovano il loro riconoscimento nella centralità delle risorse umane, nella loro motivazione e partecipazione, secondo principi di rappresentanza sindacale eroghicollaborazione, entro di responsabilità diffuse e di pari opportunità”; in adempimento del predetto Protocollo sono stati stipulati l’accordo quadro 28 febbraio 1998 ed il 30 settembre 2007contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, attraverso i quali le Parti hanno contribuito al riposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano rispetto ai competitors europei ed, in particolare, alle ristrutturazioni e alle riorganizzazioni, ai processi di concentrazione nei gruppi bancari e di privatizzazione degli assetti proprietari, alle innovazioni dei processi produttivi, dei prodotti e dei canali distributivi, anche tramite il contenimento dei costi, l’introduzione di nuove flessibilità normative, la modernizzazione delle relazioni sindacali e l’individuazione di strumenti idonei per la gestione delle risorse umane da parte delle imprese ed il governo, in condizioni di equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali, anche per mezzo del Fondo di solidarietà di settore; le Parti, preliminarmente al rinnovo del predetto ccnl 11 luglio 1999, hanno ravvisato l’opportunità - anche alla luce dell’esperienza applicativa del ccnl stesso - di sviluppare una più ampia riflessione sulle tematiche connesse al miglior utilizzo delle risorse umane, nello spirito, già condiviso nell’accordo 4 aprile 2002, di orientare l’evoluzione delle imprese bancarie, in un contesto competitivo, verso uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile; il nuovo ccnl, in coerenza e continuità con il percorso finora intrapreso dalle Parti, deve individuare, anticipando il cambiamento in un ambiente di crescente competitività, regole che assicurino sintesi efficaci fra obiettivi delle imprese ed attese dei lavoratori; con il presente Protocollo le Parti stipulanti, pertanto, intendono condividere principi e valori che possano risultare di opportuno indirizzo nel miglioramento continuo della qualità dei rapporti fra le imprese creditizie ed il proprio personale, nel rafforzamento della reputazione complessiva del sistema; il presente Protocollo costituisce una utile cornice ai fini del rinnovo del ccnl 11 luglio 1999, quanto sopra premesso, le Parti: valutano positivamente il contributo straordinario a favore al risanamento offerto dal sistema di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2007. Le Parti si riservano di valutare, per ciascuno relazioni sindacali adottato nel settore dalla seconda metà degli anni successivi‘90 sulla base dei principi di cui ai Protocolli citati in premessa e si impegnano, pertanto, anche nel mutato scenario, a preservarne l’impostazione concertativa e la ripetizione del predetto contributo in relazione alle risultanze del rendiconto annuale dell’eserci- zio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell’art. 11 del proprio Statuto. * * * VERBALE DI ACCORDO Il giorno 16 luglio 2009funzione propulsiva, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 8 dicembre 2007, le Parti stipulanti – particolarmente rilevante anche nella prospettiva di ridefinire uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile; ribadiscono la centralità del contratto nazionale e il comune impegno delle Parti firmatarie il presente Protocollo di operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per garantire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale; riaffermano il ruolo centrale delle risorse umane e l’obiettivo comune della loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per lo sviluppo ed il successo dell’impresa; riconoscono che l’obiettivo di cui al punto precedente presuppone l’effettiva parità delle opportunità di sviluppo professionale, un’offerta formativa continua, la mobilità su diverse posizioni di lavoro, l’adeguatezza dei criteri di valutazione professionale, la qualità delle prestazioni, degli ambienti di lavoro, l’efficacia della prevenzione e degli interventi in materia di salute e sicurezza; si impegnano ad adoperarsi attivamente affinché - in un mercato globale - vengano rispettati, ovunque si esplichi l’attività imprenditoriale, i diritti umani fondamentali, i diritti del lavoro, e si contrasti ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, opinioni politiche e sindacali; riconoscono che le funzioni dell’Ente imprese, nel perseguire i propri legittimi obiettivi economici, in un mercato globale basato sulla competitività e realizzare forme sulla concorrenza, devono mirare soprattutto all’eccellenza delle performance, in termini di raccordo qualità e convenienza dei prodotti e servizi offerti; in tale contesto, ribadiscono che vi sono valori etici fondamentali cui devono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle imprese e che l’azione delle imprese stesse e dei lavoratori deve dunque mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile, ciò che comporta anche la costante attenzione agli impatti sociali ed ambientali connessi all’esercizio della propria attività; riaffermano in tema di sistemi incentivanti - qualora adottati dalle imprese - e di valutazione del personale, che deve essere assicurata aziendalmente piena coerenza tra i principi declinati in materia, con particolare riguardo all’oggettività ed alla trasparenza dei sistemi stessi, e i Fondi interprofessionali – comportamenti assunti ad ogni livello nelle imprese, al fine di rafforzare all’interno delle medesime il necessario clima di fiducia, coesione e stabilità; conseguentemente, la procedura contrattuale in tema di sistema incentivante - così integrando, ivi compreso quanto indicato ai punti 9 e 10, le attuali previsioni - dovrà svolgersi, tra le Parti aziendali, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise; ritengono opportuno che le imprese prevedano, nell’ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità; convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato le Parti nazionali firmatarie del presente Protocollo potranno chiedere un incontro - da tenere in sede ABI entro sette giorni dalla richiesta - per dirimere controversie rivenienti da lamentate violazioni della procedura contrattuale sul sistema incentivante; confermano che al personale impegnato nella rete in attività di rappresentanza sindacale ero- ghivendita devono essere fornite informazioni e regole chiare ed esaurienti sui comportamenti da seguire nella relazione con la clientela, entro il 30 settembre 2009anche per quel che attiene alla valutazione, un contributo straordinario nel caso di vendita di prodotti finanziari, della “propensione al rischio” del cliente rispetto alle caratteristiche del prodotto. In particolare tali obiettivi si realizzano: dedicando al medesimo personale una formazione specifica e specialistica nell’ambito della dotazione annuale prevista dal ccnl; ponendo la massima attenzione nelle fasi di assegnazione degli obiettivi del sistema incentivante e di eventuale variazione degli stessi; assicurando la piena applicazione delle garanzie di legge e di contratto a favore tutela, sia sul piano civile che penale, di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2009coloro che abbiano operato nel rispetto delle istruzioni ricevute e con correttezza e buona fede.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

Norma transitoria. Il contributo Per i Funzionari in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL, la con- fluenza degli stessi nelle due figure sopra descritte avverrà nei termini seguenti: – l’ex Funzionario di 3° grado sarà collocato in quella di Funzionario Senior, con ricono- scimento della relativa indennità economica (e relativo all’anno 2010 sarà trattenuto excursus) di cui alle tabelle di riferimento riportate nell’All. 2/C e nell’All. 2/D – tabella indennità Senior (uguale alla ex tabella indennità F3); – gli ex Funzionari di 2° grado saranno collocati nella busta paga del mese figura di febbraio 2011, mentre quello relativo al 2011 e agli anni successivi sarà prelevato sull’importo della tredicesima mensilitàFunzionario Business. Data, ……… Io sottoscritto/a ……………, matr. n. ……………, dipendente da , non intendo contribuire a Prosolidar – Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà – Xxxxx e pertanto non autorizzo l’Azienda ad effettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all’anno dalla busta paga del mese di Febbraio 2011 e negli anni successivi. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tem- pestiva comunicazione all’Azienda. Il giorno 24 ottobre 2011Agli stessi, in Roma aggiunta alla relativa indennità economica (Omissise relativo excursus) In data 5 luglio 2011 è stata costituita la “Fondazione Prosolidar - Onlus”, avente i medesimi scopi e caratteristiche di bilateralità propri del Fondo Nazionale del Settore del credito per Progetti di Solidarietà - Xxxxx, di cui all’accordo 13 gennaio 2005 alle tabelle di riferimento riportate nell’All. 2/C e nell’All. 2/D – tabella indennità Business (appendice 7 al ccnl 8 dicembre 2007uguale alla ex tabella indennità F1), sarà riconosciuto un importo sotto forma di assegno ad personam non assorbibile (e relativo excursus) come modificato con Protocollo d’intesa del 5 luglio 2010, le parti convengono che: a far tempo dal prossimo mese di dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della “Fondazione Prosolidar - Onlus”riportato nell’All. 2 – tabella degli a.p. per gli ex F2. Le Parti stipulanti si danno atto che l’importo risultante dalla somma dell’indennità dei Funzio- nari Business con il contributo suddetto assegno ad personam è uguale, per importo ed excursus, a quello di 1 euro pro-capite, previsto allo scopo cui alla ex tabella indennità F2. In tal senso l’assegno ad personam con- correrà a tutti gli effetti contrattuali e dovrà essere tenuto presente in occasione di consolidare l’attività eventuali adeguamenti economici previsti dai rinnovi del CCNL. – gli ex Funzionari di Enbicredito, va versato dalle imprese anche 1° grado saranno collocati nella figura di Funzionario Business con riconoscimento della relativa indennità economica (e relativo excursus) di cui alle tabelle di riferimento riportate all’All. 2/C e nell’All. 2/D – tabella indennità Business (uguale alla ex tabella indennità F1). – con riferimento agli ex Funzionari di 3° e di 2° grado, che saranno rispettivamente col- locati nella figura Senior e nella figura Business – si impegnano a non assegnare unilate- ralmente detto personale a mansioni appartenenti al personale con qualifica livello di dirigente in organico alla data del 31 dicem- bre 2004. * * * VERBALE DI ACCORDO 11 luglio 2007, in Roma inquadramento inferiore (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 12 febbraio 2005, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI man- dato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2007, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2007. Le Parti si riservano di valutare, per ciascuno degli anni successivi, la ripetizione del predetto contributo in relazione alle risultanze del rendiconto annuale dell’eserci- zio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell’art. 11 del proprio Statuto. * * * VERBALE DI ACCORDO Il giorno 16 luglio 2009, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 8 dicembre 2007, le Parti stipulanti Quadro nella prospettiva di ridefinire il ruolo e le funzioni dell’Ente e realizzare forme di raccordo con i Fondi interprofessionali – convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato di rappresentanza sindacale ero- ghi, entro il 30 settembre 2009, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 20096° livello).

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Samples: www.consap.it, www.ania.it

Norma transitoria. Il contributo relativo L’adesione al Fondo è su base volontaria. La manifestazione di volontà dovrà essere espressa dai lavoratori all’atto dell’avvio del Fondo e potrà essere revocata di anno in anno. La quota relativa all’anno 2010 2005 sarà trattenuto trattenuta nella busta paga di febbraio 2005, mentre quella relativa al 2006 sarà prelevata dalla tredicesima del dicembre 2005 e così di anno in anno. Si allega il modulo di adesione al Fondo da accludere alla busta paga dei dipendenti del mese di febbraio 2011gennaio 2005, mentre quello relativo o da diffondere fra i dipendenti stessi con altra idonea modalità, e da restituire compilato e sottoscritto ai competenti Uffici dell’Azienda. Allegato - Fac simile del modulo di adesione al 2011 e agli anni successivi sarà prelevato sull’importo della tredicesima mensilità. Fondo nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà Data, ……… .……..……. Io sottoscritto/a …………….................................................., matr. n. ……………...................., dipendente da .................................................., non intendo contribuire aderisco, a Prosolidar – far tempo dal corrente anno, al Fondo Nazionale del Settore del Credito nazionale per Progetti i progetti di Solidarietà – Xxxxx solidarietà tra i dipendenti e pertanto non autorizzo l’Azienda le imprese creditizie e finanziarie. Autorizzo, pertanto, il mio datore di lavoro ad effettuare la trattenuta dell’importo netto di 6 (sei) euro all’anno euro, dalla prima busta paga utile. Autorizzo, altresì, il mio datore di lavoro a trattenere ogni anno il medesimo importo dalla tredicesima mensilità, salvo mia revoca espressa. APPENDICE N. 8 PROTOCOLLO SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE E COMPATIBILE DEL SISTEMA BANCARIO il sistema di relazioni sindacali nel settore del mese credito si è sviluppato secondo le linee previste dal Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993, e dal Protocollo 22 dicembre 1998, con particolare riguardo al metodo concertativo ed agli assetti contrattuali. Tali assetti, confermati dal ccnl 11 luglio 1999, si articolano nel contratto collettivo nazionale di Febbraio 2011 categoria - che ha durata quadriennale per la parte normativa e negli anni successivi. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tem- pestiva comunicazione all’Azienda. Il giorno 24 ottobre 2011, biennale per quella economica - e in Roma un secondo livello di contrattazione (Omissisaziendale) In data 5 luglio 2011 è stata costituita la “Fondazione Prosolidar - Onlus”, avente i medesimi scopi riguardante materie e caratteristiche di bilateralità istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del Fondo Nazionale contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche tempistica - secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali - e materie del Settore del credito per Progetti di Solidarietà - Xxxxxsecondo livello; in coerenza con quanto sopra, di cui all’accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al ccnl 8 dicembre 2007) come modificato con il Protocollo d’intesa del 5 luglio 2010, le parti convengono che: a far tempo dal prossimo mese di dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della “Fondazione Prosolidar - Onlus”. Le Parti stipulanti si danno atto che il contributo di 1 euro pro-capite, previsto allo scopo di consolidare l’attività di Enbicredito, va versato dalle imprese anche con riferimento al personale con qualifica di dirigente in organico alla data del 31 dicem- bre 2004. * * * VERBALE DI ACCORDO 11 luglio 2007, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 12 febbraio 20054 giugno 1997 sul settore bancario, le Parti stipulanti convengono hanno condiviso principi, criteri e strumenti finalizzati ad una radicale ristrutturazione del sistema creditizio in una logica di efficienza e competitività internazionale; in tale contesto si è condiviso, fra l’altro che ciascuna impresa conferente all’ABI man- dato “il governo dei costi e le maggiori flessibilità trovano il loro riconoscimento nella centralità delle risorse umane, nella loro motivazione e partecipazione, secondo principi di rappresentanza sindacale eroghicollaborazione, entro di responsabilità diffuse e di pari opportunità”; in adempimento del predetto Protocollo sono stati stipulati l’accordo quadro 28 febbraio 1998 ed il 30 settembre 2007contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, attraverso i quali le Parti hanno contribuito al riposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano rispetto ai competitors europei ed, in particolare, alle ristrutturazioni e alle riorganizzazioni, ai processi di concentrazione nei gruppi bancari e di privatizzazione degli assetti proprietari, alle innovazioni dei processi produttivi, dei prodotti e dei canali distributivi, anche tramite il contenimento dei costi, l’introduzione di nuove flessibilità normative, la modernizzazione delle relazioni sindacali e l’individuazione di strumenti idonei per la gestione delle risorse umane da parte delle imprese ed il governo, in condizioni di equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali, anche per mezzo del Fondo di solidarietà di settore; le Parti, preliminarmente al rinnovo del predetto ccnl 11 luglio 1999, hanno ravvisato l’opportunità - anche alla luce dell’esperienza applicativa del ccnl stesso - di sviluppare una più ampia riflessione sulle tematiche connesse al miglior utilizzo delle risorse umane, nello spirito, già condiviso nell’accordo 4 aprile 2002, di orientare l’evoluzione delle imprese bancarie, in un contesto competitivo, verso uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile; il nuovo ccnl, in coerenza e continuità con il percorso finora intrapreso dalle Parti, deve individuare, anticipando il cambiamento in un ambiente di crescente competitività, regole che assicurino sintesi efficaci fra obiettivi delle imprese ed attese dei lavoratori; con il presente Protocollo le Parti stipulanti, pertanto, intendono condividere principi e valori che possano risultare di opportuno indirizzo nel miglioramento continuo della qualità dei rapporti fra le imprese creditizie ed il proprio personale, nel rafforzamento della reputazione complessiva del sistema; il presente Protocollo costituisce una utile cornice ai fini del rinnovo del ccnl 11 luglio 1999, quanto sopra premesso, le Parti: valutano positivamente il contributo straordinario a favore al risanamento offerto dal sistema di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2007. Le Parti si riservano di valutare, per ciascuno relazioni sindacali adottato nel settore dalla seconda metà degli anni successivi‘90 sulla base dei principi di cui ai Protocolli citati in premessa e si impegnano, pertanto, anche nel mutato scenario, a preservarne l’impostazione concertativa e la ripetizione del predetto contributo in relazione alle risultanze del rendiconto annuale dell’eserci- zio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell’art. 11 del proprio Statuto. * * * VERBALE DI ACCORDO Il giorno 16 luglio 2009funzione propulsiva, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 8 dicembre 2007, le Parti stipulanti – particolarmente rilevante anche nella prospettiva di ridefinire uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile; ribadiscono la centralità del contratto nazionale e il comune impegno delle Parti firmatarie il presente Protocollo di operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per garantire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale; riaffermano il ruolo centrale delle risorse umane e l’obiettivo comune della loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per lo sviluppo ed il successo dell’impresa; riconoscono che l’obiettivo di cui al punto precedente presuppone l’effettiva parità delle opportunità di sviluppo professionale, un’offerta formativa continua, la mobilità su diverse posizioni di lavoro, l’adeguatezza dei criteri di valutazione professionale, la qualità delle prestazioni, degli ambienti di lavoro, l’efficacia della prevenzione e degli interventi in materia di salute e sicurezza; si impegnano ad adoperarsi attivamente affinché - in un mercato globale - vengano rispettati, ovunque si esplichi l’attività imprenditoriale, i diritti umani fondamentali, i diritti del lavoro, e si contrasti ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, opinioni politiche e sindacali; riconoscono che le funzioni dell’Ente imprese, nel perseguire i propri legittimi obiettivi economici, in un mercato globale basato sulla competitività e realizzare forme sulla concorrenza, devono mirare soprattutto all’eccellenza delle performance, in termini di raccordo qualità e convenienza dei prodotti e servizi offerti; in tale contesto, ribadiscono che vi sono valori etici fondamentali cui devono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle imprese e che l’azione delle imprese stesse e dei lavoratori deve dunque mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile, ciò che comporta anche la costante attenzione agli impatti sociali ed ambientali connessi all’esercizio della propria attività; riaffermano in tema di sistemi incentivanti - qualora adottati dalle imprese - e di valutazione del personale, che deve essere assicurata aziendalmente piena coerenza tra i principi declinati in materia, con particolare riguardo all’oggettività ed alla trasparenza dei sistemi stessi, e i Fondi interprofessionali – comportamenti assunti ad ogni livello nelle imprese, al fine di rafforzare all’interno delle medesime il necessario clima di fiducia, coesione e stabilità; conseguentemente, la procedura contrattuale in tema di sistema incentivante - così integrando, ivi compreso quanto indicato ai punti 9 e 10, le attuali previsioni - dovrà svolgersi, tra le Parti aziendali, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise; ritengono opportuno che le imprese prevedano, nell’ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità; convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato le Parti nazionali firmatarie del presente Protocollo potranno chiedere un incontro - da tenere in sede ABI entro sette giorni dalla richiesta - per dirimere controversie rivenienti da lamentate violazioni della procedura contrattuale sul sistema incentivante; confermano che al personale impegnato nella rete in attività di rappresentanza sindacale ero- ghivendita devono essere fornite informazioni e regole chiare ed esaurienti sui comportamenti da seguire nella relazione con la clientela, entro il 30 settembre 2009anche per quel che attiene alla valutazione, un contributo straordinario nel caso di vendita di prodotti finanziari, della “propensione al rischio” del cliente rispetto alle caratteristiche del prodotto. In particolare tali obiettivi si realizzano: dedicando al medesimo personale una formazione specifica e specialistica nell’ambito della dotazione annuale prevista dal ccnl; ponendo la massima attenzione nelle fasi di assegnazione degli obiettivi del sistema incentivante e di eventuale variazione degli stessi; assicurando la piena applicazione delle garanzie di legge e di contratto a favore tutela, sia sul piano civile che penale, di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2009coloro che abbiano operato nel rispetto delle istruzioni ricevute e con correttezza e buona fede.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Dipendenti Dalle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali

Norma transitoria. Il contributo relativo L’adesione al Fondo è su base volontaria. La manifestazione di volontà dovrà essere espressa dai lavoratori all’atto dell’avvio del Fondo e potrà essere revocata di anno in anno. La quota relativa all’anno 2010 2005 sarà trattenuto trattenuta nella busta paga di febbraio 2005, mentre quella relativa al 2006 sarà prelevata dalla tredicesima del dicembre 2005 e così di anno in anno. Si allega il modulo di adesione al Fondo da accludere alla busta paga dei dipendenti del mese di gennaio 2005, o da diffondere fra i dipendenti stessi con altra idonea modalità, e da restituire compilato e sottoscritto ai competenti Uffici dell’Azienda. Allegato - Fac simile del modulo di adesione al - Fondo nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà Data, ….……..……. Io sottoscritto/a .................................................., matr. n. ...................., dipendente da .................................................., aderisco, a far tempo dall’anno 2005, al Fondo nazionale per i progetti di solidarietà tra i dipendenti e le imprese creditizie e finanziarie. Autorizzo, pertanto, il mio datore di lavoro ad effettuare la trattenuta dell’importo netto di 6 (sei) euro, dalla busta paga del mese di febbraio 20112005. Autorizzo, mentre quello relativo al 2011 e agli anni successivi sarà prelevato sull’importo della altresì, il mio datore di lavoro a trattenere il medesimo importo dalla tredicesima mensilità, ogni anno a partire dal dicembre 2005, salvo mia revoca espressa. DataAPPENDICE N. 8 PROTOCOLLO SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE E COMPATIBILE DEL SISTEMA BANCARIO il sistema di relazioni sindacali nel settore del credito si è sviluppato secondo le linee previste dal Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993, ……… Io sottoscritto/e dal Protocollo 22 dicembre 1998, con particolare riguardo al metodo concertativo ed agli assetti contrattuali. Tali assetti, confermati dal ccnl 11 luglio 1999, si articolano nel contratto collettivo nazionale di categoria - che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica - e in un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a ……………, matr. n. ……………, dipendente da , non intendo contribuire a Prosolidar – Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà – Xxxxx e pertanto non autorizzo l’Azienda ad effettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all’anno dalla busta paga del mese di Febbraio 2011 e negli anni successivi. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tem- pestiva comunicazione all’Azienda. Il giorno 24 ottobre 2011, in Roma (Omissis) In data 5 luglio 2011 è stata costituita la “Fondazione Prosolidar - Onlus”, avente i medesimi scopi e caratteristiche di bilateralità quelli retributivi propri del Fondo Nazionale contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche tempistica - secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali - e materie del Settore del credito per Progetti di Solidarietà - Xxxxxsecondo livello; in coerenza con quanto sopra, di cui all’accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al ccnl 8 dicembre 2007) come modificato con il Protocollo d’intesa del 5 luglio 2010, le parti convengono che: a far tempo dal prossimo mese di dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della “Fondazione Prosolidar - Onlus”. Le Parti stipulanti si danno atto che il contributo di 1 euro pro-capite, previsto allo scopo di consolidare l’attività di Enbicredito, va versato dalle imprese anche con riferimento al personale con qualifica di dirigente in organico alla data del 31 dicem- bre 2004. * * * VERBALE DI ACCORDO 11 luglio 2007, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 12 febbraio 20054 giugno 1997 sul settore bancario, le Parti stipulanti convengono hanno condiviso principi, criteri e strumenti finalizzati ad una radicale ristrutturazione del sistema creditizio in una logica di efficienza e competitività internazionale; in tale contesto si è condiviso, fra l’altro che ciascuna impresa conferente all’ABI man- dato “il governo dei costi e le maggiori flessibilità trovano il loro riconoscimento nella centralità delle risorse umane, nella loro motivazione e partecipazione, secondo principi di rappresentanza sindacale eroghicollaborazione, entro di responsabilità diffuse e di pari opportunità”; in adempimento del predetto Protocollo sono stati stipulati l’accordo quadro 28 febbraio 1998 ed il 30 settembre 2007contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, attraverso i quali le Parti hanno contribuito al riposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano rispetto ai competitors europei ed, in particolare, alle ristrutturazioni e alle riorganizzazioni, ai processi di concentrazione nei gruppi bancari e di privatizzazione degli assetti proprietari, alle innovazioni dei processi produttivi, dei prodotti e dei canali distributivi, anche tramite il contenimento dei costi, l’introduzione di nuove flessibilità normative, la modernizzazione delle relazioni sindacali e l’individuazione di strumenti idonei per la gestione delle risorse umane da parte delle imprese ed il governo, in condizioni di equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali, anche per mezzo del Fondo di solidarietà di settore; le Parti, preliminarmente al rinnovo del predetto ccnl 11 luglio 1999, hanno ravvisato l’opportunità - anche alla luce dell’esperienza applicativa del ccnl stesso - di sviluppare una più ampia riflessione sulle tematiche connesse al miglior utilizzo delle risorse umane, nello spirito, già condiviso nell’accordo 4 aprile 2002, di orientare l’evoluzione delle imprese bancarie, in un contesto competitivo, verso uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile; il nuovo ccnl, in coerenza e continuità con il percorso finora intrapreso dalle Parti, deve individuare, anticipando il cambiamento in un ambiente di crescente competitività, regole che assicurino sintesi efficaci fra obiettivi delle imprese ed attese dei lavoratori; con il presente Protocollo le Parti stipulanti, pertanto, intendono condividere principi e valori che possano risultare di opportuno indirizzo nel miglioramento continuo della qualità dei rapporti fra le imprese creditizie ed il proprio personale, nel rafforzamento della reputazione complessiva del sistema; il presente Protocollo costituisce una utile cornice ai fini del rinnovo del ccnl 11 luglio 1999, quanto sopra premesso, le Parti: valutano positivamente il contributo straordinario a favore al risanamento offerto dal sistema di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2007. Le Parti si riservano di valutare, per ciascuno relazioni sindacali adottato nel settore dalla seconda metà degli anni successivi‘90 sulla base dei principi di cui ai Protocolli citati in premessa e si impegnano, pertanto, anche nel mutato scenario, a preservarne l’impostazione concertativa e la ripetizione del predetto contributo in relazione alle risultanze del rendiconto annuale dell’eserci- zio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell’art. 11 del proprio Statuto. * * * VERBALE DI ACCORDO Il giorno 16 luglio 2009funzione propulsiva, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 8 dicembre 2007, le Parti stipulanti – particolarmente rilevante anche nella prospettiva di ridefinire uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile; ribadiscono la centralità del contratto nazionale e il comune impegno delle Parti firmatarie il presente Protocollo di operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per garantire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale; riaffermano il ruolo centrale delle risorse umane e l’obiettivo comune della loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per lo sviluppo ed il successo dell’impresa; riconoscono che l’obiettivo di cui al punto precedente presuppone l’effettiva parità delle opportunità di sviluppo professionale, un’offerta formativa continua, la mobilità su diverse posizioni di lavoro, l’adeguatezza dei criteri di valutazione professionale, la qualità delle prestazioni, degli ambienti di lavoro, l’efficacia della prevenzione e degli interventi in materia di salute e sicurezza; si impegnano ad adoperarsi attivamente affinché - in un mercato globale - vengano rispettati, ovunque si esplichi l’attività imprenditoriale, i diritti umani fondamentali, i diritti del lavoro, e si contrasti ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, opinioni politiche e sindacali; riconoscono che le funzioni dell’Ente imprese, nel perseguire i propri legittimi obiettivi economici, in un mercato globale basato sulla competitività e realizzare forme sulla concorrenza, devono mirare soprattutto all’eccellenza delle performance, in termini di raccordo qualità e convenienza dei prodotti e servizi offerti; in tale contesto, ribadiscono che vi sono valori etici fondamentali cui devono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle imprese e che l’azione delle imprese stesse e dei lavoratori deve dunque mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile, ciò che comporta anche la costante attenzione agli impatti sociali ed ambientali connessi all’esercizio della propria attività; riaffermano in tema di sistemi incentivanti - qualora adottati dalle imprese - e di valutazione del personale, che deve essere assicurata aziendalmente piena coerenza tra i principi declinati in materia, con particolare riguardo all’oggettività ed alla trasparenza dei sistemi stessi, e i Fondi interprofessionali – comportamenti assunti ad ogni livello nelle imprese, al fine di rafforzare all’interno delle medesime il necessario clima di fiducia, coesione e stabilità; conseguentemente, la procedura contrattuale in tema di sistema incentivante - così integrando, ivi compreso quanto indicato ai punti 9 e 10, le attuali previsioni - dovrà svolgersi, tra le Parti aziendali, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise; ritengono opportuno che le imprese prevedano, nell’ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità; convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato le Parti nazionali firmatarie del presente Protocollo potranno chiedere un incontro - da tenere in sede ABI entro sette giorni dalla richiesta - per dirimere controversie rivenienti da lamentate violazioni della procedura contrattuale sul sistema incentivante; confermano che al personale impegnato nella rete in attività di rappresentanza sindacale ero- ghivendita devono essere fornite informazioni e regole chiare ed esaurienti sui comportamenti da seguire nella relazione con la clientela, entro il 30 settembre 2009anche per quel che attiene alla valutazione, un contributo straordinario nel caso di vendita di prodotti finanziari, della “propensione al rischio” del cliente rispetto alle caratteristiche del prodotto. In particolare tali obiettivi si realizzano: dedicando al medesimo personale una formazione specifica e specialistica nell’ambito della dotazione annuale prevista dal ccnl; ponendo la massima attenzione nelle fasi di assegnazione degli obiettivi del sistema incentivante e di eventuale variazione degli stessi; assicurando la piena applicazione delle garanzie di legge e di contratto a favore tutela, sia sul piano civile che penale, di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2009coloro che abbiano operato nel rispetto delle istruzioni ricevute e con correttezza e buona fede.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Norma transitoria. Il contributo relativo all’anno 2010 sarà trattenuto nella busta paga Le Parti concordano che i rapporti di lavoro degli operai oggi disciplinati dal CCNL per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato del 26 aprile 2006 siano regolati, a decorrere dal 1o gennaio 2015, dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014 e dal presente Ac- cordo ad esso allegato. Restano salvi i trattamenti economici di miglior favore acquisiti alla data di entra- ta in vigore del presente accordo. Confagricoltura Flai-Cgil Coldiretti Fai-Cisl CIA Uila-Uil L’anno 2014 il giorno 22 del mese di febbraio 2011ottobre in Roma, mentre quello relativo al 2011 e agli anni successivi sarà prelevato sull’importo presso la sede della tredicesima mensilità. Data, ……… Io sottoscritto/a ……………, matr. n. ……………, dipendente da , non intendo contribuire a Prosolidar – Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà Confe- derazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) – Xxxxx Xxxxxxxx Xxx- nuele II, 101 la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana la Confederazione Nazionale Coldiretti la Confederazione Italiana Agricoltori la Fai-Cisl la Uila-Uil - che le medesime Parti in data 26 aprile 2006 hanno sottoscritto il Contratto Col- lettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e pertanto non autorizzo l’Azienda ad effettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all’anno dalla busta paga creazione del mese di Febbraio 2011 verde pubblico e negli anni successivi. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tem- pestiva comunicazione all’Azienda. Il giorno 24 ottobre 2011privato, in Roma (Omissis) In data 5 luglio 2011 è stata costituita la “Fondazione Prosolidar - Onlus”, avente i medesimi scopi e caratteristiche di bilateralità propri del Fondo Nazionale del Settore del credito per Progetti di Solidarietà - Xxxxx, di cui all’accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al ccnl 8 dicembre 2007) come modificato con Protocollo d’intesa dall’accordo 25 settembre 2008 di rinnovo del 5 luglio 2010biennio economico; - che, pur permanendo l’esigenza di disciplinare in modo adeguato i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e i loro dipendenti, le parti Parti - per ragioni di semplificazione e razionalizzazione del sistema della contrattazione collettiva - intendono far rientrare tali rapporti di lavoro nell’ambito di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e florovivaisti; le Parti convengono che: a far tempo di procedere alla consensuale risoluzione del CCNL per i di- pendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato siglato il 26 aprile 2006, come modificato dall’accordo 25 settembre 2008 di rinnovo del biennio economico, con effetto dal prossimo mese di 31 dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della “Fondazione Prosolidar - Onlus”2014. Le Parti stipulanti si danno atto concordano che il contributo i rapporti di 1 euro pro-capitelavoro oggi disciplinati dal CCNL per i dipen- denti delle imprese di manutenzione, previsto allo scopo sistemazione e creazione del verde pubblico e privato siano regolati, a decorrere dal 1o gennaio 2015, per i lavoratori con la quali- fica di consolidare l’attività operaio, dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014 e dall’ “Accordo per la disciplina dei rapporti di Enbicreditolavoro tra le imprese di manutenzione, va versato dalle imprese anche con riferimento al personale con qualifica di dirigente in organico alla data sistemazione e creazione del 31 dicem- bre 2004. * * * VERBALE DI ACCORDO 11 luglio 2007, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 12 febbraio 2005, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI man- dato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2007, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data verde pubblico e privato e i loro operai” del 30 giugno 200722 ottobre 2014 ad esso allegato. Le Parti si riservano impegnano a dare adeguata pubblicità al presente accordo affinché le aziende ed i lavoratori interessati possano essere adeguatamente informati. Ferma restando la risoluzione del CCNL per i dipendenti delle imprese di valutaremanu- tenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato siglato il 26 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, le Parti si impegnano a definire, entro il 31 dicembre 2014, un accordo per ciascuno la disciplina collettiva dei rapporti di lavoro per i quadri e gli impiegati delle imprese di manutenzione del verde. Confagricoltura Fai-Cisl Coldiretti Uila-Uil CIA In data 6 luglio 2006, presso la sede di Confagricoltura in Roma, tra le seguenti organizzazioni datoriali e sindacali del settore agricolo: • Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura); • Confederazione Nazionale Coldiretti (Coldiretti); • Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), • Flai-Cgil; • Fai-Cisl; • Uila-Uil, che lo scenario economico nazionale risulta caratterizzato da una prolungata dif- ficile congiuntura con una crescita del Prodotto interno lordo (Pil) ancora modesta, con conti pubblici senza avanzo primario e con un rapporto debito pubblico-Pil sem- pre più preoccupante soprattutto se letto, come doveroso, all’interno delle vigenti regole europee e dell’affermato processo di globalizzazione dell’economia mondiale; che l’accresciuta concorrenza dei paesi terzi determina una forte pressione compe- titiva che grava sull’agricoltura italiana ed europea; che sul sistema produttivo rappresentato dalle imprese agricole continuano a gra- vare costi economici di produzione e appesantimenti burocratici e amministrativi che frenano la competitività delle aziende del settore primario; che nel mercato del lavoro agricolo continuano ad essere presenti fenomeni di- storsivi, quali quelli del lavoro sommerso e lavoro fittizio, che debbono essere ade- guatamente combattuti così come rilevato e concordato dalle medesime parti nell’av- viso comune per l’emersione del lavoro irregolare in agricoltura del 4 maggio 2004; che permane la necessità, pur nel rispetto delle peculiarità del lavoro agricolo, caratterizzato da una forte componente stagionale, di favorire la stabilizzazione dell’occupazione, in linea con quanto indicato nel citato avviso comune; che per migliorare l’occupazione in agricoltura occorre innalzare la qualità dell’of- ferta formativa al fine di assicurare ai lavoratori un livello di professionalità adeguato alle nuove esigenze di un mondo del lavoro in rapida evoluzione; tutto ciò considerato, le Parti in epigrafe indicate l’esigenza di definire delle sedi permanenti di confronto per individuare e con- venire obiettivi comuni da perseguire anche in rapporto con le pubbliche istituzioni rispetto ai temi sopra evidenziati e a quelli che dovessero sopravvenire, e di incontrarsi a richiesta di una di esse e comunque almeno una volta l’anno a livel- lo nazionale per monitorare l’andamento complessivo del settore e decidere iniziative comuni di intervento; di demandare a livello territoriale la definizione di analoghe iniziative. A partire dalla metà degli anni successivi’90 la legislazione nazionale ha incentivato in vario modo le forme di retribuzione premiale disciplinate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, partendo dal presupposto che i premi di risultato, se ben congegnati, sono in grado di aumentare l’efficienza e la ripetizione produttività aziendale. Le risorse pubbliche destinate a questa forma di incentivazione – che si è concre- tizzata in sgravi contributivi e fiscali – sono nel tempo cresciute ed hanno assunto caratteri strutturali. Del resto il recupero di efficienza del predetto contributo sistema produttivo rimane una priorità per il nostro Paese, considerato il gap esistente rispetto agli altri sistemi produttivi dell’U- nione Europea. E l’agricoltura non fa eccezione. produttività, coi requisiti previsti dalla legislazione incentivante. Nella maggior parte dei casi si è trattato di erogazioni difformi dal modello previ- sto dalla legge (e aventi natura di aumento retributivo) e che non danno diritto agli sgravi fiscali e contributivi correlati. La scarsa diffusione delle erogazioni di produttività nell’ambito della nostra con- trattazione provinciale è probabilmente dovuta anche all’oggettiva difficoltà di di- sciplinare a livello territoriale – e dunque in relazione alle risultanze del rendiconto annuale dell’eserci- zio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell’artmodo esteso per un numero rilevante di aziende con caratteristiche ed andamenti diversificati – modelli premiali concreta- mente misurabili ed effettivamente applicabili. 11 del proprio Statuto. * * * VERBALE DI ACCORDO Il giorno 16 luglio 2009Di qui l’esigenza di predisporre delle linee guida che - ferma restando l’autonomia delle Parti a livello territoriale, in Roma (Omissis) Ad integrazione nel rispetto di quanto previsto dall’appendice n. 3 dal citato art. 2 del CCNL – possano essere utili a definire erogazioni di risultato con caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. Naturalmente trattandosi di linee guida le indicazioni fornite qui di seguito po- tranno essere adattate dalla contrattazione di secondo livello in calce al ccnl 8 dicembre 2007, le Parti stipulanti – nella prospettiva di ridefinire il ruolo e le funzioni dell’Ente e realizzare forme di raccordo con i Fondi interprofessionali – convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato di rappresentanza sindacale ero- ghi, entro il 30 settembre 2009, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2009funzione delle parti- colari esigenze territoriali.

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Samples: Verbale Di Accordo

Norma transitoria. Il contributo relativo all’anno 2010 sarà trattenuto Le disposizioni contenute nel presente articolo entrano in vigore dal momento in cui verranno recepite dal Ministero del lavoro, in applicazione della nuova normativa di legge in materia di contratti di formazione e lavoro. Fino a tale data rimangono in vigore le norme di cui all’art. 21-C) della prima Parte del c.c.n.l. 14 dicembre 1990. N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue: Art. ... Ai sensi dell'art. 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dell'accordo interconfederale 11 febbraio 2004, il contratto di inserimento/reinserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro. Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, instaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella busta paga stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori. Le attività formative svolte ai sensi del mese precedente capoverso sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi di febbraio 2011cui al comma ... del presente articolo. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento/ reinserimento ai sensi dell'art. 54, mentre quello relativo al 2011 e agli anni successivi sarà prelevato sull’importo della tredicesima mensilità. Datacomma 1, ……… Io sottoscritto/a ……………, matrdel D.Lgs. n. ……………276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", dipendente in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi. Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta del contratto il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: - la durata; - l'eventuale periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito; - l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale; - la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Per i contratti di reinserimento l'inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. L'orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non intendo contribuire a Prosolidar – Fondo Nazionale del Settore del Credito potrà avere una durata inferiore al 50 per Progetti di Solidarietà – Xxxxx e pertanto non autorizzo l’Azienda ad effettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all’anno dalla busta paga del mese di Febbraio 2011 e negli anni successivi. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tem- pestiva comunicazione all’Azienda. Il giorno 24 ottobre 2011, in Roma (Omissis) In data 5 luglio 2011 è stata costituita la “Fondazione Prosolidar - Onlus”, avente i medesimi scopi e caratteristiche di bilateralità propri del Fondo Nazionale del Settore del credito per Progetti di Solidarietà - Xxxxx, cento della prestazione di cui all’accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al ccnl 8 dicembre 2007) come modificato con Protocollo d’intesa del 5 luglio 2010all'art. 31 e seguenti, Seconda parte, ferme restando le parti convengono che: a far tempo dal prossimo mese ore di dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della “Fondazione Prosolidar - Onlus”formazione ivi previste. Le Parti stipulanti si danno atto che il contributo di 1 euro pro-capite, previsto allo scopo di consolidare l’attività di Enbicredito, va versato dalle imprese anche con riferimento al personale con qualifica di dirigente in organico alla data del 31 dicem- bre 2004. * * * VERBALE DI ACCORDO 11 luglio 2007, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 12 febbraio 2005, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI man- dato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2007, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2007. Le Parti si riservano di valutare, per ciascuno degli anni successivi, la ripetizione del predetto contributo in relazione alle risultanze del rendiconto annuale dell’eserci- zio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell’art. 11 del proprio Statuto. * * * VERBALE DI ACCORDO Il giorno 16 luglio 2009, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 8 dicembre 2007, le Parti stipulanti – nella prospettiva di ridefinire il ruolo e le funzioni dell’Ente e realizzare forme di raccordo con i Fondi interprofessionali – convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato di rappresentanza sindacale ero- ghi, entro il 30 settembre 2009, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2009.Nel progetto verranno indicati:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Norma transitoria. Il contributo relativo all’anno 2010 sarà trattenuto nella busta paga Le parti confermano quanto previsto dal terzo periodo del mese paragrafo intitolato “Secondo livello di febbraio 2011contrattazione” del Protocollo di intesa del 10 aprile 1997. L'art. 2 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 così come modificato dall'art. 2 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985 è così sostituito: “Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti e materie: - anzianità di servizio; - inquadramento del personale; - quadri; - orario di lavoro; - ferie; - retribuzione tabellare e relativi parametri; - retribuzione normale; - competenze accessorie unificate; - aumenti periodici di anzianità; - indennità di mensa; - trattamenti sostitutivi; - disciplina generale della contrattazione di secondo livello; - lavoro straordinario, mentre quello relativo al 2011 festivo e agli anni successivi sarà prelevato sull’importo notturno; - mensilità aggiuntive; - trasferta, diaria ridotta e concorso pasti; - festività; - traslochi; - indennità di buonuscita e trattamento di fine rapporto, salva la disciplina di secondo livello; - relazioni industriali, assetti contrattuali, procedure di mediazione e raffreddamento; - diritti sindacali; - appalti ed assuntorie (esclusa la determinazione dei canoni); - vestiario uniforme (minimi garantiti); - benemerenze nazionali; - previdenza complementare; - congedo matrimoniale; - contratti atipici: apprendistato (trattamento economico e normativo), contratti a tempo parziale, contratti a termine e contratti di formazione e lavoro; - avventiziato (trattamento economico e normativo); - esclusioni ex art. 25 della tredicesima mensilità. Data, ……… Io sottoscritto/a ……………, matrlegge n. 223/1991; - trattamento di malattia; - maternità; - procedure per l'adozione del sistema ad agente unico; - disciplina generale della regolamentazione del diritto di sciopero di cui alla legge n. 146/1990; - regolamentazione delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.); - norme contrattuali di applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. ……………626/1994 e successive modificazioni, dipendente da etc.); - diritti sociali ed individuali: pari opportunità ed azioni positive; permessi parentali; volontariato; agevolazioni nei confronti dei portatori di handicap (lavoratori ed utenti); agevolazioni nei confronti di lavoratori tossicodipendenti ed etilisti, non intendo contribuire a Prosolidar – Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà – Xxxxx trapianti, espianti, A.I.D.S.; - disciplina generale delle attività ricreative e pertanto non autorizzo l’Azienda ad effettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all’anno dalla busta paga del mese di Febbraio 2011 e negli anni successiviculturali. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tem- pestiva comunicazione all’Azienda. Il giorno 24 ottobre 2011Appartengono, in Roma (Omissis) In data 5 luglio 2011 è stata costituita la “Fondazione Prosolidar - Onlus”inoltre, avente i medesimi scopi e caratteristiche di bilateralità propri del Fondo Nazionale del Settore del credito per Progetti di Solidarietà - Xxxxx, di cui all’accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al ccnl 8 dicembre 2007) come modificato con Protocollo d’intesa del 5 luglio 2010, le parti convengono che: a far tempo dal prossimo mese di dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della “Fondazione Prosolidar - Onlus”. Le Parti stipulanti si danno atto che il contributo di 1 euro pro-capite, previsto allo scopo di consolidare l’attività di Enbicredito, va versato dalle imprese anche con riferimento al personale con qualifica di dirigente in organico alla data del 31 dicem- bre 2004. * * * VERBALE DI ACCORDO 11 luglio 2007, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 12 febbraio 2005, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI man- dato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2007, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2007. Le Parti si riservano di valutare, per ciascuno degli anni successivi, la ripetizione del predetto contributo in relazione alle risultanze del rendiconto annuale dell’eserci- zio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell’art. 11 del proprio Statuto. * * * VERBALE DI ACCORDO Il giorno 16 luglio 2009, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 8 dicembre 2007, le Parti stipulanti – nella prospettiva di ridefinire il ruolo esclusiva competenza dell'area nazionale gli istituti e le funzioni dell’Ente e realizzare forme di raccordo con i Fondi interprofessionali – convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato di rappresentanza sindacale ero- ghi, entro il 30 settembre 2009, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2009materie non espressamente demandati all'area aziendale.

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Samples: Contratto: Autoferrotranvieri

Norma transitoria. Il contributo relativo all’anno 2010 sarà trattenuto nella busta paga Le parti confermano quanto previsto dal terzo periodo del mese paragrafo intitolato Secondo livello di febbraio 2011contrattazione del Protocollo di intesa del 10 aprile 1997. L'art. 2 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 così come modificato dall'art. 2 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985 è così sostituito: Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti e materie: ­ anzianità di servizio; ­ inquadramento del personale; ­ quadri; ­ orario di lavoro; ­ ferie; ­ retribuzione tabellare e relativi parametri; ­ retribuzione normale; ­ competenze accessorie unificate; ­ aumenti periodici di anzianità; ­ indennità di mensa; ­ trattamenti sostitutivi; ­ disciplina generale della contrattazione di secondo livello; ­ lavoro straordinario, mentre quello relativo al 2011 festivo e agli anni successivi sarà prelevato sull’importo notturno; ­ mensilità aggiuntive; ­ trasferta, diaria ridotta e concorso pasti; ­ festività; ­ traslochi; ­ indennità di buonuscita e trattamento di fine rapporto, salva la disciplina di secondo livello; ­ relazioni industriali, assetti contrattuali, procedure di mediazione e raffreddamento; ­ diritti sindacali; ­ appalti ed assuntorie (esclusa la determinazione dei canoni); ­ vestiario uniforme (minimi garantiti); ­ benemerenze nazionali; ­ previdenza complementare; ­ congedo matrimoniale; ­ contratti atipici: apprendistato (trattamento economico e normativo), contratti a tempo parziale, contratti a termine e contratti di formazione e lavoro; ­ avventiziato (trattamento economico e normativo); ­ esclusioni ex art. 25 della tredicesima mensilità. Data, ……… Io sottoscritto/a ……………, matrlegge n. 223/1991; ­ trattamento di malattia; ­ maternità; ­ procedure per l'adozione del sistema ad agente unico; ­ disciplina generale della regolamentazione del diritto di sciopero di cui alla legge n. 146/1990; ­ regolamentazione delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.); ­ norme contrattuali di applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. ……………626/1994 e successive modificazioni, dipendente da etc.); ­ diritti sociali ed individuali: pari opportunità ed azioni positive; permessi parentali; volontariato; agevolazioni nei confronti dei portatori di handicap (lavoratori ed utenti); agevolazioni nei confronti di lavoratori tossicodipendenti ed etilisti, non intendo contribuire a Prosolidar – Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà – Xxxxx trapianti, espianti, A.I.D.S.; ­ disciplina generale delle attività ricreative e pertanto non autorizzo l’Azienda ad effettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all’anno dalla busta paga del mese di Febbraio 2011 e negli anni successiviculturali. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tem- pestiva comunicazione all’Azienda. Il giorno 24 ottobre 2011Appartengono, in Roma (Omissis) In data 5 luglio 2011 è stata costituita la “Fondazione Prosolidar - Onlus”inoltre, avente i medesimi scopi e caratteristiche di bilateralità propri del Fondo Nazionale del Settore del credito per Progetti di Solidarietà - Xxxxx, di cui all’accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al ccnl 8 dicembre 2007) come modificato con Protocollo d’intesa del 5 luglio 2010, le parti convengono che: a far tempo dal prossimo mese di dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della “Fondazione Prosolidar - Onlus”. Le Parti stipulanti si danno atto che il contributo di 1 euro pro-capite, previsto allo scopo di consolidare l’attività di Enbicredito, va versato dalle imprese anche con riferimento al personale con qualifica di dirigente in organico alla data del 31 dicem- bre 2004. * * * VERBALE DI ACCORDO 11 luglio 2007, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 12 febbraio 2005, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI man- dato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2007, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2007. Le Parti si riservano di valutare, per ciascuno degli anni successivi, la ripetizione del predetto contributo in relazione alle risultanze del rendiconto annuale dell’eserci- zio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell’art. 11 del proprio Statuto. * * * VERBALE DI ACCORDO Il giorno 16 luglio 2009, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 8 dicembre 2007, le Parti stipulanti – nella prospettiva di ridefinire il ruolo esclusiva competenza dell'area nazionale gli istituti e le funzioni dell’Ente e realizzare forme di raccordo con i Fondi interprofessionali – convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato di rappresentanza sindacale ero- ghi, entro il 30 settembre 2009, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2009materie non espressamente demandati all'area aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Norma transitoria. Il contributo relativo all’anno 2010 sarà trattenuto nella busta paga del mese Per i lavoratori in forza e con diritto al trattamento di febbraio 2011, mentre quello relativo al 2011 e agli anni successivi sarà prelevato sull’importo della tredicesima mensilità. Data, ……… Io sottoscritto/a ……………, matr. n. ……………, dipendente da , non intendo contribuire a Prosolidar – Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà – Xxxxx e pertanto non autorizzo l’Azienda ad effettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all’anno dalla busta paga del mese di Febbraio 2011 e negli anni successivi. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tem- pestiva comunicazione all’Azienda. Il giorno 24 ottobre 2011, in Roma (Omissis) In data 5 luglio 2011 è stata costituita la “Fondazione Prosolidar - Onlus”, avente i medesimi scopi e caratteristiche di bilateralità propri del Fondo Nazionale del Settore del credito per Progetti di Solidarietà - Xxxxx, di cui all’accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al ccnl 8 dicembre 2007) come modificato con Protocollo d’intesa del 5 luglio 2010, le parti convengono che: a far tempo dal prossimo mese di dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della “Fondazione Prosolidar - Onlus”. Le Parti stipulanti si danno atto che il contributo di 1 euro pro-capite, previsto allo scopo di consolidare l’attività di Enbicredito, va versato dalle imprese anche con riferimento al personale con qualifica di dirigente in organico fine rapporto alla data del 31 dicem- bre 200416 dicembre 1982, il trattamento di fine rapporto sarà costituito da quanto di loro competenza a seguito delle norme previste dal presente articolo e della somma di L. 200.000, per gli operai di 1°, 2° livello e di L. 300.000 per gli operai di 3° e 4° livello, già eventualmente corrisposte in forza dell'accordo 16 dicembre 1982 a titolo di acconto, sul trattamento di fine rapporto, senza distinzione di anzianità. * * * VERBALE DI ACCORDO 11 luglio 2007I suddetti importi vanno corrisposti pro-quota agli operai a tempo determinato in forza presso i teatri di posa al momento della stipulazione del contratto. Per il computo dell'indennità di anzianità spettante prima dell'entrata in vigore della Legge 297/1982, in Roma (Omissis) Ad integrazione si riportano le misure previste dai precedenti C.C.N.L. - 23,076/30 della retribuzione globale di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 12 febbraio 2005, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI man- dato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2007, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro fatto per ogni dipendente a tempo indeterminato anno di servizio per coloro che abbiano un'anzianità non superiore ai 10 anni; - 25,384/30 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio per coloro che abbiano un'anzianità superiore ai 10 anni. Nei confronti degli operai in organico forza alla data del 30 giugno 20079 maggio 1970 e assunti anteriormente al 1° aprile 1970 l'indennità di anzianità sarà corrisposta nella misura prevista dal contratto 29 maggio 1968 e cioè nella misura di 15 giorni di retribuzione globale di fatto per ogni anno fino al quinto e di un giorno di retribuzione in più per ogni anno dopo il quinto e fino ad un massimo complessivo di giorni 30; ciò salvo che gli operai di cui al presente comma non optino per il criterio di calcolo di cui al precedente comma laddove questo risulti più favorevole; - 28/30 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio; - 30/30 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio. Le Parti si riservano Si richiama quanto disposto dall'art. 46 - Parte II - Comune - Operai - 12,692/30 di valutare, retribuzione globale di fatto per ciascuno degli dei primi 5 anni successivi, la ripetizione di anzianità di servizio; - 13,846/30 di retribuzione globale di fatto per ciascun anno di anzianità di servizio oltre i 5 e fino a 8 anni; - 16,153/30 di retribuzione globale di fatto per ciascun anno di anzianità di servizio oltre gli 8 e fino a 15 anni; - 19,615/30 di retribuzione globale di fatto per ciascun anno di anzianità di servizio oltre i 15 anni; - 23,076/30 di retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio per coloro che abbiano un'anzianità di servizio fino a 10 anni; - 25,384/30 di retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio per coloro che abbiano un'anzianità superiore a 10 anni. Ai fini della maturazione dello scaglione di 25,384/30 si terrà conto delle anzianità maturate anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto contributo contratto collettivo nazionale di lavoro 9 maggio 1970; - 28/30 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio; - 30/30 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio. Si richiama quanto disposto all'art. 46 - Parte II - Comune - Operai. - 15/30 di retribuzione globale di fatto per ciascun anno di servizio fino a 5 anni di anzianità; - 18,461/30 di retribuzione globale di fatto per ciascun anno di servizio dal 5° al 10° anno; - 23,076/30 di retribuzione globale di fatto per ciascun anno di servizio oltre ll 10° anno; - 23,076/30 di retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio per gli aventi anzianità fino a 10 anni; - 25,384/30 di retribuzione globale di fatto per coloro che abbiano anzianità di servizio superiore ai 10 anni. Ai fini della maturazione dello scaglione di 25,384/30 si terrà conto delle anzianità maturate anteriormente alla data di entrata in relazione alle risultanze vigore del rendiconto annuale dell’eserci- zio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell’artcontratto collettivo nazionale di lavoro 9 maggio 1970; - 28/30 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio; - 30/30 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio. 11 del proprio Statuto. * * * VERBALE DI ACCORDO Il giorno 16 luglio 2009, in Roma (Omissis) Ad integrazione di Si richiama quanto previsto dall’appendice dalla legge n. 3 in calce al ccnl 8 dicembre 2007, le Parti stipulanti – nella prospettiva di ridefinire il ruolo e le funzioni dell’Ente e realizzare forme di raccordo con i Fondi interprofessionali – convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato di rappresentanza sindacale ero- ghi, entro il 30 settembre 2009, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2009297/1982.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da

Norma transitoria. Il contributo relativo all’anno 2010 sarà trattenuto nella busta paga Le Parti concordano che i rapporti di lavoro degli operai oggi disciplinati dal CCNL per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato del 26 aprile 2006 siano regolati, a decorrere dal 1o gennaio 2015, dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014 e dal presente Ac- cordo ad esso allegato. Restano salvi i trattamenti economici di miglior favore acquisiti alla data di entrata in vigore del presente accordo. Confagricoltura Flai-Cgil Coldiretti Fai-Cisl CIA Uila-Uil L’anno 2014 il giorno 22 del mese di febbraio 2011ottobre in Roma, mentre quello relativo al 2011 e agli anni successivi sarà prelevato sull’importo presso la sede della tredicesima mensilità. Data, ……… Io sottoscritto/a ……………, matr. n. ……………, dipendente da , non intendo contribuire a Prosolidar – Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà Confede- razione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 101 la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana la Confederazione Nazionale Coldiretti la Confederazione Italiana Agricoltori la Fai-Cisl la Uila-Uil - che le medesime Parti in data 26 aprile 2006 hanno sottoscritto il Contratto Col- lettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e pertanto non autorizzo l’Azienda ad effettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all’anno dalla busta paga creazione del mese di Febbraio 2011 verde pubblico e negli anni successivi. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tem- pestiva comunicazione all’Azienda. Il giorno 24 ottobre 2011privato, in Roma (Omissis) In data 5 luglio 2011 è stata costituita la “Fondazione Prosolidar - Onlus”, avente i medesimi scopi e caratteristiche di bilateralità propri del Fondo Nazionale del Settore del credito per Progetti di Solidarietà - Xxxxx, di cui all’accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al ccnl 8 dicembre 2007) come modificato con Protocollo d’intesa dall’accordo 25 settembre 2008 di rinnovo del 5 luglio 2010biennio economico; - che, pur permanendo l’esigenza di disciplinare in modo adeguato i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e i loro dipendenti, le parti Parti - per ragioni di semplificazione e razionalizzazione del sistema della contrattazione collettiva - intendono far rientrare tali rapporti di lavoro nell’am- bito di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e florovivaisti; le Parti convengono che: a far tempo di procedere alla consensuale risoluzione del CCNL per i dipen- denti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato siglato il 26 aprile 2006, come modificato dall’accordo 25 settembre 2008 di rinnovo del biennio economico, con effetto dal prossimo mese di 31 dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della “Fondazione Prosolidar - Onlus”2014. Le Parti stipulanti si danno atto concordano che il contributo i rapporti di 1 euro pro-capitelavoro oggi disciplinati dal CCNL per i dipen- denti delle imprese di manutenzione, previsto allo scopo di consolidare l’attività di Enbicreditosistemazione e creazione del verde pubblico e privato siano regolati, va versato dalle imprese anche a decorrere dal 1o gennaio 2015, per i lavoratori con riferimento al personale con la qualifica di dirigente in organico alla data operaio, dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 31 dicem- bre 2004. * * * VERBALE DI ACCORDO 11 luglio 200722 ottobre 2014 e dall’ “Accordo per la disciplina dei rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 12 febbraio 2005, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI man- dato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2007, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data siste- mazione e creazione del 30 giugno 2007verde pubblico e privato e i loro operai” del 22 ottobre 2014 ad esso allegato. Le Parti si riservano impegnano a dare adeguata pubblicità al presente accordo affinché le aziende ed i lavoratori interessati possano essere adeguatamente informati. Ferma restando la risoluzione del CCNL per i dipendenti delle imprese di valutaremanuten- zione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato siglato il 26 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, le Parti si impegnano a definire, entro il 31 dicem- bre 2014, un accordo per ciascuno la disciplina collettiva dei rapporti di lavoro per i quadri e gli impiegati delle imprese di manutenzione del verde. Confagricoltura Fai-Cisl Coldiretti Uila-Uil CIA In data 6 luglio 2006, presso la sede di Confagricoltura in Roma, tra le seguenti organizzazioni datoriali e sindacali del settore agricolo: • Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura); • Confederazione Nazionale Coldiretti (Coldiretti); • Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), • Flai-Cgil; • Fai-Cisl; • Uila-Uil, che lo scenario economico nazionale risulta caratterizzato da una prolungata diffi- cile congiuntura con una crescita del Prodotto interno lordo (Pil) ancora modesta, con conti pubblici senza avanzo primario e con un rapporto debito pubblico-Pil sempre più preoccupante soprattutto se letto, come doveroso, all’interno delle vigenti regole europee e dell’affermato processo di globalizzazione dell’economia mondiale; che l’accresciuta concorrenza dei paesi terzi determina una forte pressione compe- titiva che grava sull’agricoltura italiana ed europea; che sul sistema produttivo rappresentato dalle imprese agricole continuano a gra- vare costi economici di produzione e appesantimenti burocratici e amministrativi che frenano la competitività delle aziende del settore primario; che nel mercato del lavoro agricolo continuano ad essere presenti fenomeni distor- sivi, quali quelli del lavoro sommerso e lavoro fittizio, che debbono essere adeguata- mente combattuti così come rilevato e concordato dalle medesime parti nell’avviso comune per l’emersione del lavoro irregolare in agricoltura del 4 maggio 2004; che permane la necessità, pur nel rispetto delle peculiarità del lavoro agricolo, ca- ratterizzato da una forte componente stagionale, di favorire la stabilizzazione dell’oc- cupazione, in linea con quanto indicato nel citato avviso comune; che per migliorare l’occupazione in agricoltura occorre innalzare la qualità dell’of- ferta formativa al fine di assicurare ai lavoratori un livello di professionalità adeguato alle nuove esigenze di un mondo del lavoro in rapida evoluzione; tutto ciò considerato, le Parti in epigrafe indicate l’esigenza di definire delle sedi permanenti di confronto per individuare e convenire obiettivi comuni da perseguire anche in rapporto con le pubbliche istituzioni rispetto ai temi sopra evidenziati e a quelli che dovessero sopravvenire, e di incontrarsi a richiesta di una di esse e comunque almeno una volta l’anno a livel- lo nazionale per monitorare l’andamento complessivo del settore e decidere iniziative comuni di intervento; di demandare a livello territoriale la definizione di analoghe iniziative. A partire dalla metà degli anni successivi’90 la legislazione nazionale ha incentivato in vario modo le forme di retribuzione premiale disciplinate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, partendo dal presupposto che i premi di risultato, se ben congegnati, sono in grado di aumentare l’efficienza e la produttività aziendale. Le risorse pubbliche destinate a questa forma di incentivazione – che si è concre- tizzata in sgravi contributivi e fiscali – sono nel tempo cresciute ed hanno assunto caratteri strutturali. Del resto il recupero di efficienza del sistema produttivo rimane una priorità per il nostro Paese, considerato il gap esistente rispetto agli altri sistemi produttivi dell’Unio- ne Europea. E l’agricoltura non fa eccezione. Tutta la legislazione incentivante in materia di erogazioni legate alla produttività assegna un ruolo di primo piano alla contrattazione collettiva di secondo livello, giac- ché solo i premi regolati dai contratti aziendali o territoriali sono ammessi agli sgravi. Nel nostro sistema negoziale, tuttavia, la ripetizione del predetto contributo contrattazione collettiva di secondo li- vello, che è territoriale, solo raramente è riuscita a prevedere erogazioni legate alla produttività, coi requisiti previsti dalla legislazione incentivante. Nella maggior parte dei casi si è trattato di erogazioni difformi dal modello previsto dalla legge (e aventi natura di aumento retributivo) e che non danno diritto agli sgravi fiscali e contributivi correlati. La scarsa diffusione delle erogazioni di produttività nell’ambito della nostra contrat- tazione provinciale è probabilmente dovuta anche all’oggettiva difficoltà di disciplinare a livello territoriale – e dunque in relazione alle risultanze del rendiconto annuale dell’eserci- zio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell’artmodo esteso per un numero rilevante di aziende con caratteristiche ed andamenti diversificati – modelli premiali concretamente misurabili ed effettivamente applicabili. 11 del proprio Statuto. * * * VERBALE DI ACCORDO Il giorno 16 luglio 2009Di qui l’esigenza di predisporre delle linee guida che - ferma restando l’autono- mia delle Parti a livello territoriale, in Roma (Omissis) Ad integrazione nel rispetto di quanto previsto dall’appendice n. 3 dal citato art. 2 del CCNL – possano essere utili a definire erogazioni di risultato con caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. Naturalmente trattandosi di linee guida le indicazioni fornite qui di seguito potran- no essere adattate dalla contrattazione di secondo livello in calce al ccnl 8 dicembre 2007, le Parti stipulanti – nella prospettiva di ridefinire il ruolo e le funzioni dell’Ente e realizzare forme di raccordo con i Fondi interprofessionali – convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato di rappresentanza sindacale ero- ghi, entro il 30 settembre 2009, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2009funzione delle particolari esigenze territoriali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti

Norma transitoria. Il contributo relativo all’anno 2010 sarà trattenuto nella busta paga Le parti confermano quanto previsto dal terzo periodo del mese paragrafo intitolato Secondo livello di febbraio 2011contrattazione del Protocollo di intesa del 10 aprile 1997. L'art. 2 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 così come modificato dall'art. 2 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985 è così sostituito: Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti e materie: - anzianità di servizio; - inquadramento del personale; - quadri; - orario di lavoro; - ferie; - retribuzione tabellare e relativi parametri; - retribuzione normale; - competenze accessorie unificate; - aumenti periodici di anzianità; - indennità di mensa; - trattamenti sostitutivi; - disciplina generale della contrattazione di secondo livello; - lavoro straordinario, mentre quello relativo al 2011 festivo e agli anni successivi sarà prelevato sull’importo notturno; - mensilità aggiuntive; - trasferta, diaria ridotta e concorso pasti; - festività; - traslochi; - indennità di buonuscita e trattamento di fine rapporto, salva la disciplina di secondo livello; - relazioni industriali, assetti contrattuali, procedure di mediazione e raffreddamento; - diritti sindacali; - appalti ed assuntorie (esclusa la determinazione dei canoni); - vestiario uniforme (minimi garantiti); - benemerenze nazionali; - previdenza complementare; - congedo matrimoniale; - contratti atipici: apprendistato (trattamento economico e normativo), contratti a tempo parziale, contratti a termine e contratti di formazione e lavoro; - avventiziato (trattamento economico e normativo); - esclusioni ex art. 25 della tredicesima mensilità. Data, ……… Io sottoscritto/a ……………, matrlegge n. 223/1991; - trattamento di malattia; - maternità; - procedure per l'adozione del sistema ad agente unico; - disciplina generale della regolamentazione del diritto di sciopero di cui alla legge n. 146/1990; - regolamentazione delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.); - norme contrattuali di applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. ……………626/1994 e successive modificazioni, dipendente da etc.); - diritti sociali ed individuali: pari opportunità ed azioni positive; permessi parentali; volontariato; agevolazioni nei confronti dei portatori di handicap (lavoratori ed utenti); agevolazioni nei confronti di lavoratori tossicodipendenti ed etilisti, non intendo contribuire a Prosolidar – Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà – Xxxxx trapianti, espianti, A.I.D.S.; - disciplina generale delle attività ricreative e pertanto non autorizzo l’Azienda ad effettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all’anno dalla busta paga del mese di Febbraio 2011 e negli anni successiviculturali. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tem- pestiva comunicazione all’Azienda. Il giorno 24 ottobre 2011Appartengono, in Roma (Omissis) In data 5 luglio 2011 è stata costituita la “Fondazione Prosolidar - Onlus”inoltre, avente i medesimi scopi e caratteristiche di bilateralità propri del Fondo Nazionale del Settore del credito per Progetti di Solidarietà - Xxxxx, di cui all’accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al ccnl 8 dicembre 2007) come modificato con Protocollo d’intesa del 5 luglio 2010, le parti convengono che: a far tempo dal prossimo mese di dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della “Fondazione Prosolidar - Onlus”. Le Parti stipulanti si danno atto che il contributo di 1 euro pro-capite, previsto allo scopo di consolidare l’attività di Enbicredito, va versato dalle imprese anche con riferimento al personale con qualifica di dirigente in organico alla data del 31 dicem- bre 2004. * * * VERBALE DI ACCORDO 11 luglio 2007, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 12 febbraio 2005, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI man- dato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2007, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2007. Le Parti si riservano di valutare, per ciascuno degli anni successivi, la ripetizione del predetto contributo in relazione alle risultanze del rendiconto annuale dell’eserci- zio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell’art. 11 del proprio Statuto. * * * VERBALE DI ACCORDO Il giorno 16 luglio 2009, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 8 dicembre 2007, le Parti stipulanti – nella prospettiva di ridefinire il ruolo esclusiva competenza dell'area nazionale gli istituti e le funzioni dell’Ente e realizzare forme di raccordo con i Fondi interprofessionali – convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato di rappresentanza sindacale ero- ghi, entro il 30 settembre 2009, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2009materie non espressamente demandati all'area aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Norma transitoria. Il contributo relativo all’anno 2010 sarà trattenuto nella busta paga Al Personale che in virtù del mese Protocollo del 15 novembre 2017 abbia visto conservata la complessità a seguito di febbraio 2011, mentre quello relativo al 2011 e agli anni successivi sarà prelevato sull’importo della tredicesima mensilità. Data, ……… Io sottoscrittoassegnazione a filiali/a ……………, matr. n. ……………, dipendente da , non intendo contribuire a Prosolidar – Fondo Nazionale strutture del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà – Xxxxx e pertanto non autorizzo l’Azienda ad effettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all’anno dalla busta paga del mese di Febbraio 2011 e negli anni successivi. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tem- pestiva comunicazione all’Azienda. Il giorno 24 ottobre 2011, in Roma (Omissis) In data 5 luglio 2011 è stata costituita la Fondazione Prosolidar - Onlusperimetro ex Banche Venete”, avente i medesimi scopi continuerà a trovare applicazione tale salvaguardia sino al 31 dicembre 2018. INTESA SANPAOLO S.p.A. (anche n.q. di Capogruppo) FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNITA’ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB Ai Direttori di Filiale nominati tra il 19 gennaio e caratteristiche di bilateralità propri del Fondo Nazionale del Settore del credito per Progetti di Solidarietà - Xxxxx, di cui all’accordo 13 gennaio 2005 (appendice il 7 al ccnl 8 dicembre 2007) come modificato con Protocollo d’intesa del 5 luglio 2010, le parti convengono che: a far tempo dal prossimo mese di dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della “Fondazione Prosolidar - Onlus”. Le Parti stipulanti si danno atto che il contributo di 1 euro pro-capite, previsto allo scopo di consolidare l’attività di Enbicredito, va versato dalle imprese anche con riferimento al personale con qualifica di dirigente in organico alla data del 31 dicem- bre 2004. * * * VERBALE DI ACCORDO 11 luglio 2007, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 12 febbraio 2005, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI man- dato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2007, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2007. Le Parti si riservano di valutareottobre 2015, per ciascuno degli anni successivii quali sia stato riconosciuto un “Assegno ad personam” pari alla differenza tra il trattamento economico previsto da CCNL per il Direttore di Filiale “universale” e il trattamento economico previsto dall’accordo 7 ottobre 2015, è confermata la ripetizione disciplina già vigente: mantenimento di tale Assegno per 13 mensilità da assorbire in caso di attribuzione di indennità di ruolo di livello superiore o di inquadramento superiore e soggetto a revoca nel caso di cessazione dal ruolo di direttore o diminuzione del predetto contributo in relazione alle risultanze del rendiconto annuale dell’eserci- zio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell’artlivello di complessità della filiale gestita. 11 del proprio Statuto. INTESA SANPAOLO BANCA APULIA BANCA CR FIRENZE BANCO DI NAPOLI CASSA DI RISPARMIO DI FORLI’ E DELLA ROMAGNA CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA* CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO* CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA * VERBALE DI ACCORDO Il giorno 16 sino al 22 luglio 2009, in Roma 2018 • Numero risorse totali della filiale (Omissiscomprensivo di organico sportelli/distaccamenti) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 8 dicembre 2007, le Parti stipulanti – nella prospettiva di ridefinire il ruolo • Numero sportelli/distaccamenti della filiale • Filiale Banca Estesa • Filiale Hub • Orario cassa ore 13.00 • Filiale New Concept • AFI+impieghi della filiale • Ricavi medi per cliente della filiale • Numero clienti filiale “pesati” per sotto-segmento e le funzioni dell’Ente e realizzare forme di raccordo con i Fondi interprofessionali – convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato di rappresentanza sindacale ero- ghi, entro il 30 settembre 2009, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2009.tipo portafoglio della filiale *>120: filiali ad elevata complessità

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Samples: Contratto Collettivo Di Secondo Livello Del Gruppo Intesa Sanpaolo

Norma transitoria. Il contributo relativo all’anno 2010 sarà trattenuto nella busta paga Le Parti concordano che i rapporti di lavoro degli operai oggi disciplinati dal CCNL per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato del 26 aprile 2006 siano regolati, a decorrere dal 1o gennaio 2015, dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014 e dal presente Accordo ad esso allegato. Restano salvi i trattamenti economici di miglior favore acquisiti alla data di entrata in vigore del presente accordo. Confagricoltura Flai-Cgil Coldiretti Fai-Cisl CIA Uila-Uil Allegato n. 2-bis L’anno 2014 il giorno 22 del mese di febbraio 2011ottobre in Roma, mentre quello relativo al 2011 e agli anni successivi sarà prelevato sull’importo presso la sede della tredicesima mensilità. Data, ……… Io sottoscritto/a ……………, matr. n. ……………, dipendente da , non intendo contribuire a Prosolidar – Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx II, 101 la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana la Confederazione Nazionale Coldiretti la Confederazione Italiana Agricoltori la Fai-Cisl la Uila-Uil - che le medesime Parti in data 26 aprile 2006 hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e pertanto non autorizzo l’Azienda ad effettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all’anno dalla busta paga creazione del mese di Febbraio 2011 verde pubblico e negli anni successivi. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tem- pestiva comunicazione all’Azienda. Il giorno 24 ottobre 2011privato, in Roma (Omissis) In data 5 luglio 2011 è stata costituita la “Fondazione Prosolidar - Onlus”, avente i medesimi scopi e caratteristiche di bilateralità propri del Fondo Nazionale del Settore del credito per Progetti di Solidarietà - Xxxxx, di cui all’accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al ccnl 8 dicembre 2007) come modificato con Protocollo d’intesa dall'accordo 25 settembre 2008 di rinnovo del 5 luglio 2010biennio economico; - che, pur permanendo l'esigenza di disciplinare in modo adeguato i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e i loro dipendenti, le parti Parti - per ragioni di semplificazione e razionalizzazione del sistema della contrattazione collettiva - intendono far rientrare tali rapporti di lavoro nell'ambito di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e florovivaisti; le Parti convengono che: a far tempo di procedere alla consensuale risoluzione del CCNL per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato siglato il 26 aprile 2006, come modificato dall'accordo 25 settembre 2008 di rinnovo del biennio economico, con effetto dal prossimo mese di 31 dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della “Fondazione Prosolidar - Onlus”2014. Le Parti stipulanti si danno atto concordano che il contributo i rapporti di 1 euro pro-capitelavoro oggi disciplinati dal CCNL per i dipendenti delle imprese di manutenzione, previsto allo scopo di consolidare l’attività di Enbicreditosistemazione e creazione del verde pubblico e privato siano regolati, va versato dalle imprese anche a decorrere dal 1o gennaio 2015, per i lavoratori con riferimento al personale con la qualifica di dirigente in organico alla data operaio, dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 31 dicem- bre 2004. * * * VERBALE DI ACCORDO 11 luglio 200722 ottobre 2014 e dall' “Accordo per la disciplina dei rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 12 febbraio 2005, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI man- dato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2007, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data sistemazione e creazione del 30 giugno 2007verde pubblico e privato e i loro operai” del 22 ottobre 2014 ad esso allegato. Le Parti si riservano impegnano a dare adeguata pubblicità al presente accordo affinché le aziende ed i lavoratori interessati possano essere adeguatamente informati. Ferma restando la risoluzione del CCNL per i dipendenti delle imprese di valutaremanutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato siglato il 26 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, le Parti si impegnano a definire, entro il 31 dicembre 2014, un accordo per ciascuno la disciplina collettiva dei rapporti di lavoro per i quadri e gli impiegati delle imprese di manutenzione del verde. Confagricoltura Fai-Cisl Coldiretti Uila-Uil CIA In data 6 luglio 2006, presso la sede di Confagricoltura in Roma, tra le seguenti organizzazioni datoriali e sindacali del settore agricolo:  Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura);  Confederazione Nazionale Coldiretti (Coldiretti);  Confederazione Italiana Agricoltori (CIA),  Flai-Cgil;  Fai-Cisl;  Uila-Uil, che lo scenario economico nazionale risulta caratterizzato da una prolungata difficile congiuntura con una crescita del Prodotto interno lordo (Pil) ancora modesta, con conti pubblici senza avanzo primario e con un rapporto debito pubblico-Pil sempre più preoccupante soprattutto se letto, come doveroso, all’interno delle vigenti regole europee e dell’affermato processo di globalizzazione dell’economia mondiale; che l’accresciuta concorrenza dei paesi terzi determina una forte pressione competitiva che grava sull’agricoltura italiana ed europea; che sul sistema produttivo rappresentato dalle imprese agricole continuano a gravare costi economici di produzione e appesantimenti burocratici e amministrativi che frenano la competitività delle aziende del settore primario; che nel mercato del lavoro agricolo continuano ad essere presenti fenomeni distorsivi, quali quelli del lavoro sommerso e lavoro fittizio, che debbono essere adeguatamente combattuti così come rilevato e concordato dalle medesime parti nell’avviso comune per l’emersione del lavoro irregolare in agricoltura del 4 maggio 2004; che permane la necessità, pur nel rispetto delle peculiarità del lavoro agricolo, caratterizzato da una forte componente stagionale, di favorire la stabilizzazione dell’occupazione, in linea con quanto indicato nel citato avviso comune; che per migliorare l’occupazione in agricoltura occorre innalzare la qualità dell’offerta formativa al fine di assicurare ai lavoratori un livello di professionalità adeguato alle nuove esigenze di un mondo del lavoro in rapida evoluzione; tutto ciò considerato, le Parti in epigrafe indicate l’esigenza di definire delle sedi permanenti di confronto per individuare e convenire obiettivi comuni da perseguire anche in rapporto con le pubbliche istituzioni rispetto ai temi sopra evidenziati e a quelli che dovessero sopravvenire, e di incontrarsi a richiesta di una di esse e comunque almeno una volta l’anno a livello nazionale per monitorare l’andamento complessivo del settore e decidere iniziative comuni di intervento; di demandare a livello territoriale la definizione di analoghe iniziative. PER LE EROGAZIONI DI SECONDO LIVELLO LEGATE ALLA PRODUTTIVITA' A partire dalla metà degli anni successivi’90 la legislazione nazionale ha incentivato in vario modo le forme di retribuzione premiale disciplinate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, partendo dal presupposto che i premi di risultato, se ben congegnati, sono in grado di aumentare l’efficienza e la produttività aziendale. Le risorse pubbliche destinate a questa forma di incentivazione – che si è concretizzata in sgravi contributivi e fiscali – sono nel tempo cresciute ed hanno assunto caratteri strutturali. Del resto il recupero di efficienza del sistema produttivo rimane una priorità per il nostro Paese, considerato il gap esistente rispetto agli altri sistemi produttivi dell’Unione Europea. E l’agricoltura non fa eccezione. Tutta la legislazione incentivante in materia di erogazioni legate alla produttività assegna un ruolo di primo piano alla contrattazione collettiva di secondo livello, giacché solo i premi regolati dai contratti aziendali o territoriali sono ammessi agli sgravi. Nel nostro sistema negoziale, tuttavia, la ripetizione del predetto contributo contrattazione collettiva di secondo livello, che è territoriale, solo raramente è riuscita a prevedere erogazioni legate alla produttività, coi requisiti previsti dalla legislazione incentivante. Nella maggior parte dei casi si è trattato di erogazioni difformi dal modello previsto dalla legge (e aventi natura di aumento retributivo) e che non danno diritto agli sgravi fiscali e contributivi correlati. La scarsa diffusione delle erogazioni di produttività nell’ambito della nostra contrattazione provinciale è probabilmente dovuta anche all’oggettiva difficoltà di disciplinare a livello territoriale – e dunque in relazione alle risultanze del rendiconto annuale dell’eserci- zio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell’artmodo esteso per un numero rilevante di aziende con caratteristiche ed andamenti diversificati – modelli premiali concretamente misurabili ed effettivamente applicabili. 11 del proprio Statuto. * * * VERBALE DI ACCORDO Il giorno 16 luglio 2009Di qui l’esigenza di predisporre delle linee guida che - ferma restando l’autonomia delle Parti a livello territoriale, in Roma (Omissis) Ad integrazione nel rispetto di quanto previsto dall’appendice n. 3 dal citato art. 2 del CCNL – possano essere utili a definire erogazioni di risultato con caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. Naturalmente trattandosi di linee guida le indicazioni fornite qui di seguito potranno essere adattate dalla contrattazione di secondo livello in calce al ccnl 8 dicembre 2007, le Parti stipulanti – nella prospettiva di ridefinire il ruolo e le funzioni dell’Ente e realizzare forme di raccordo con i Fondi interprofessionali – convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato di rappresentanza sindacale ero- ghi, entro il 30 settembre 2009, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2009funzione delle particolari esigenze territoriali.

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Samples: Verbale Di Accordo

Norma transitoria. Il contributo relativo all’anno 2010 sarà trattenuto nella busta paga Le Parti concordano che i rapporti di lavoro degli operai oggi disciplinati dal CCNL per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato del 26 aprile 2006 siano regolati, a decorrere dal 1o gennaio 2015, dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014 e dal presente Accordo ad esso allegato. Restano salvi i trattamenti economici di miglior favore acquisiti alla data di entrata in vigore del presente accordo. Confagricoltura Flai-Cgil Coldiretti Fai-Cisl CIA Uila-Uil Allegato n. 2-bis L’anno 2014 il giorno 22 del mese di febbraio 2011ottobre in Roma, mentre quello relativo al 2011 e agli anni successivi sarà prelevato sull’importo presso la sede della tredicesima mensilità. Data, ……… Io sottoscritto/a ……………, matr. n. ……………, dipendente da , non intendo contribuire a Prosolidar – Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx II, 101 la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana la Confederazione Nazionale Coldiretti la Confederazione Italiana Agricoltori la Fai-Cisl la Uila-Uil - che le medesime Parti in data 26 aprile 2006 hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e pertanto non autorizzo l’Azienda ad effettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all’anno dalla busta paga creazione del mese di Febbraio 2011 verde pubblico e negli anni successivi. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tem- pestiva comunicazione all’Azienda. Il giorno 24 ottobre 2011privato, in Roma (Omissis) In data 5 luglio 2011 è stata costituita la “Fondazione Prosolidar - Onlus”, avente i medesimi scopi e caratteristiche di bilateralità propri del Fondo Nazionale del Settore del credito per Progetti di Solidarietà - Xxxxx, di cui all’accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al ccnl 8 dicembre 2007) come modificato con Protocollo d’intesa dall'accordo 25 settembre 2008 di rinnovo del 5 luglio 2010biennio economico; - che, pur permanendo l'esigenza di disciplinare in modo adeguato i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e i loro dipendenti, le parti Parti - per ragioni di semplificazione e razionalizzazione del sistema della contrattazione collettiva - intendono far rientrare tali rapporti di lavoro nell'ambito di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e florovivaisti; le Parti convengono che: a far tempo di procedere alla consensuale risoluzione del CCNL per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato siglato il 26 aprile 2006, come modificato dall'accordo 25 settembre 2008 di rinnovo del biennio economico, con effetto dal prossimo mese di 31 dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della “Fondazione Prosolidar - Onlus”2014. Le Parti stipulanti si danno atto concordano che il contributo i rapporti di 1 euro pro-capitelavoro oggi disciplinati dal CCNL per i dipendenti delle imprese di manutenzione, previsto allo scopo di consolidare l’attività di Enbicreditosistemazione e creazione del verde pubblico e privato siano regolati, va versato dalle imprese anche a decorrere dal 1o gennaio 2015, per i lavoratori con riferimento al personale con la qualifica di dirigente in organico alla data operaio, dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 31 dicem- bre 2004. * * * VERBALE DI ACCORDO 11 luglio 200722 ottobre 2014 e dall' “Accordo per la disciplina dei rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 12 febbraio 2005, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI man- dato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2007, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data sistemazione e creazione del 30 giugno 2007verde pubblico e privato e i loro operai” del 22 ottobre 2014 ad esso allegato. Le Parti si riservano impegnano a dare adeguata pubblicità al presente accordo affinché le aziende ed i lavoratori interessati possano essere adeguatamente informati. Ferma restando la risoluzione del CCNL per i dipendenti delle imprese di valutaremanutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato siglato il 26 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, le Parti si impegnano a definire, entro il 31 dicembre 2014, un accordo per ciascuno la disciplina collettiva dei rapporti di lavoro per i quadri e gli impiegati delle imprese di manutenzione del verde. Confagricoltura Fai-Cisl Coldiretti Uila-Uil CIA In data 6 luglio 2006, presso la sede di Confagricoltura in Roma, tra le seguenti organizzazioni datoriali e sindacali del settore agricolo: − Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura); − Confederazione Nazionale Coldiretti (Coldiretti); − Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), − Flai-Cgil; − Fai-Cisl; − Uila-Uil, che lo scenario economico nazionale risulta caratterizzato da una prolungata difficile congiuntura con una crescita del Prodotto interno lordo (Pil) ancora modesta, con conti pubblici senza avanzo primario e con un rapporto debito pubblico-Pil sempre più preoccupante soprattutto se letto, come doveroso, all’interno delle vigenti regole europee e dell’affermato processo di globalizzazione dell’economia mondiale; che l’accresciuta concorrenza dei paesi terzi determina una forte pressione competitiva che grava sull’agricoltura italiana ed europea; che sul sistema produttivo rappresentato dalle imprese agricole continuano a gravare costi economici di produzione e appesantimenti burocratici e amministrativi che frenano la competitività delle aziende del settore primario; che nel mercato del lavoro agricolo continuano ad essere presenti fenomeni distorsivi, quali quelli del lavoro sommerso e lavoro fittizio, che debbono essere adeguatamente combattuti così come rilevato e concordato dalle medesime parti nell’avviso comune per l’emersione del lavoro irregolare in agricoltura del 4 maggio 2004; che permane la necessità, pur nel rispetto delle peculiarità del lavoro agricolo, caratterizzato da una forte componente stagionale, di favorire la stabilizzazione dell’occupazione, in linea con quanto indicato nel citato avviso comune; che per migliorare l’occupazione in agricoltura occorre innalzare la qualità dell’offerta formativa al fine di assicurare ai lavoratori un livello di professionalità adeguato alle nuove esigenze di un mondo del lavoro in rapida evoluzione; tutto ciò considerato, le Parti in epigrafe indicate l’esigenza di definire delle sedi permanenti di confronto per individuare e convenire obiettivi comuni da perseguire anche in rapporto con le pubbliche istituzioni rispetto ai temi sopra evidenziati e a quelli che dovessero sopravvenire, e di incontrarsi a richiesta di una di esse e comunque almeno una volta l’anno a livello nazionale per monitorare l’andamento complessivo del settore e decidere iniziative comuni di intervento; di demandare a livello territoriale la definizione di analoghe iniziative. PER LE EROGAZIONI DI SECONDO LIVELLO LEGATE ALLA PRODUTTIVITA' A partire dalla metà degli anni successivi’90 la legislazione nazionale ha incentivato in vario modo le forme di retribuzione premiale disciplinate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, partendo dal presupposto che i premi di risultato, se ben congegnati, sono in grado di aumentare l’efficienza e la produttività aziendale. Le risorse pubbliche destinate a questa forma di incentivazione – che si è concretizzata in sgravi contributivi e fiscali – sono nel tempo cresciute ed hanno assunto caratteri strutturali. Del resto il recupero di efficienza del sistema produttivo rimane una priorità per il nostro Paese, considerato il gap esistente rispetto agli altri sistemi produttivi dell’Unione Europea. E l’agricoltura non fa eccezione. Tutta la legislazione incentivante in materia di erogazioni legate alla produttività assegna un ruolo di primo piano alla contrattazione collettiva di secondo livello, giacché solo i premi regolati dai contratti aziendali o territoriali sono ammessi agli sgravi. Nel nostro sistema negoziale, tuttavia, la ripetizione del predetto contributo contrattazione collettiva di secondo livello, che è territoriale, solo raramente è riuscita a prevedere erogazioni legate alla produttività, coi requisiti previsti dalla legislazione incentivante. Nella maggior parte dei casi si è trattato di erogazioni difformi dal modello previsto dalla legge (e aventi natura di aumento retributivo) e che non danno diritto agli sgravi fiscali e contributivi correlati. La scarsa diffusione delle erogazioni di produttività nell’ambito della nostra contrattazione provinciale è probabilmente dovuta anche all’oggettiva difficoltà di disciplinare a livello territoriale – e dunque in relazione alle risultanze del rendiconto annuale dell’eserci- zio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell’artmodo esteso per un numero rilevante di aziende con caratteristiche ed andamenti diversificati – modelli premiali concretamente misurabili ed effettivamente applicabili. 11 del proprio Statuto. * * * VERBALE DI ACCORDO Il giorno 16 luglio 2009Di qui l’esigenza di predisporre delle linee guida che - ferma restando l’autonomia delle Parti a livello territoriale, in Roma (Omissis) Ad integrazione nel rispetto di quanto previsto dall’appendice n. 3 dal citato art. 2 del CCNL – possano essere utili a definire erogazioni di risultato con caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. Naturalmente trattandosi di linee guida le indicazioni fornite qui di seguito potranno essere adattate dalla contrattazione di secondo livello in calce al ccnl 8 dicembre 2007, le Parti stipulanti – nella prospettiva di ridefinire il ruolo e le funzioni dell’Ente e realizzare forme di raccordo con i Fondi interprofessionali – convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato di rappresentanza sindacale ero- ghi, entro il 30 settembre 2009, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2009funzione delle particolari esigenze territoriali.

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