Monitoraggio fiscale Clausole campione

Monitoraggio fiscale. Ai sensi del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificata, le persone fisiche residenti in Italia che, alla fine dell’esercizio fiscale, detengono investimenti all’estero o hanno attività finanziarie all’estero devono, in certe circostanze, comunicare gli stessi e le operazioni correlate alle autorità fiscali italiane nella loro dichiarazione dei redditi (o, qualora non sia dovuta alcuna dichiarazione dei redditi, in un formulario appropriato che deve essere presentato entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi). La Legge n. 97/2013 ha modificato i requisiti di cui sopra; più precisamente, la nuova legge non prevede la soglia di EUR 10.000 (precedentemente in vigore) per l’obbligo di comunicazione; pertanto, un investimento detenuto all’estero, anche se inferiore alla soglia, deve essere comunicato nella sezione del monitoraggio finanziario della dichiarazione dei redditi. Inoltre, la nuova legge non fa più riferimento a investimenti “detenuti al 31 dicembre”, ma semplicemente a “investimenti detenuti nel corso dell’esercizio fiscale”; pertanto, gli obblighi di comunicazione esistono anche in caso di totale disinvestimento di attività estere. L’unica eccezione a questa nuova regola riguarda i conti bancari tenuti all’estero qualora il valore massimo raggiunto nell’esercizio fiscale sia inferiore a EUR 10.000. Da ultimo, la Legge n. 97/2013 ha abrogato gli obblighi di comunicazione con riferimento ai trasferimenti di denaro e di strumenti finanziari.
Monitoraggio fiscale. La Compagnia ha optato per operare come sostituto d’imposta sui redditi di capitale di fonte assicurativa e per l’applicazione dell’imposta di bollo in modo virtuale. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale (ove applicabili) la Compagnia rinvia al contenuto della Circolare n. 19/2014 emanata dall’Agenzia delle Entrate ed alle Istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, raccomandando di rivolgersi ad un professionista italiano per la relativa assistenza (ove necessaria). LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. - Società anonima - sotto l’autorità del Commissariat aux Assurances - Membro di AG2R LA MONDIALE Sede legale: 23, Z.A. Bourmicht - L-8070 Bertrange - Granducato di Lussemburgo - Indirizzo postale: XX - 0000 - X-0000 Xxxxxxxxxxx Tel : +000 00 00 00-0 - Fax +000 00 00 00 - xxx.xxxxxxxxxx.xx - R.C.S. Lussemburgo B 26334 - TVA intracomunitaria LU 15041808 Sede secondaria: Xxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX) Xxxxxx - Tel: +00.00.0000.000 - Fax: +00.00.0000.0000 - Email: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - REA MI: 2021335 - P.IVA e CF: 08366380965 PSGEVL3BV1020I versione Febbraio 0000
Monitoraggio fiscale. Ai sensi del Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, così modificato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti ad essi equiparati, residenti in Italia che, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, debbono, a certe condizioni,. indicare in dichiarazione dei redditi la consistenza di tali attività nel periodo d’imposta di riferimento, senza limite di importo. Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della normativa sul monitoraggio le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, coloro che, seppur non titolari delle attività detenute all’estero, ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. I soggetti su indicati sono tenuti agli obblighi dichiarativi non soltanto nel caso di possesso diretto, ma anche nel caso in cui tali attività siano possedute per il tramite di interposta persona. Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato una direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (Direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003). Detta direttiva prevede che, a partire dal 1 luglio 2005, gli Stati membri forniscano alle autorità fiscali degli altri Stati membri le informazioni relative al pagamento di interessi (o redditi di natura similare) corrisposti da soggetti stabiliti all'interno delle rispettive giurisdizioni ad investitori che siano persone fisiche residenti in un altro Stato membro, ad eccezione del Lussemburgo e dell’Austria, i quali, per un periodo transitorio, potranno prelevare una ritenuta d'imposta su tali interessi, ad un aliquota destinata ad incrementarsi nel tempo, sino al 35%. Tale periodo transitorio avrà termine alla fine del primo esercizio successivo all’entrata in vigore dell'ultimo degli accordi da concludersi fra l’Unione Europea e taluni paesi non membri dell'Unione Europea in relazione allo scambio di informazioni sui summenzionati pagamenti di interessi. A decorrere dal 1° gennaio 2010 il Belgio, il quale aveva anch’esso titolo ad applicare la predetta ritenuta, ha optato per il regime di scambio di informazioni sopra descritto.
Monitoraggio fiscale. Con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate in data 8 agosto 2014 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 8 agosto 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state dettate disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, riguardanti le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari. In particolare, sono destinatari delle richieste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lett. b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11 del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, anche i professionisti. Gli stessi sono obbligati, su richiesta dei competenti uffici dell’Agenzia delle entrate o della Guardia di Finanza, a fornire le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u) e dall’allegato tecnico del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate. Le richieste di cui sopra nei confronti dei professionisti sono effettuate utilizzando i poteri di cui all’articolo 32, comma 1, n. 8-bis), del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, secondo le modalità tecniche indicate al punto 6. Le risposte hanno la caratteristica di un documento statico non modificabile, sono privi di movimenti attivi, tra cui campi macro e campi variabili, ed hanno i seguenti formati: .pdf, .jpg, Le richieste e le risposte sono effettuate utilizzando il sistema di PEC, in conformità delle disposizioni di cui al d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68 e alle regole tecniche di attuazione di cui al d.m. 2 novembre 2005. Al riguardo, è stato chiarito che i notai, come gli altri professionisti, non hanno l’obbligo di comunicare preventivamente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’agenzia delle entrate (Ris. Agenzia Entrate 14 ottobre 2014, n. 88/E; LOMBARDO-XXXXXXXXXX-NASTRI, Per i notai nessun obbligo di comunicazione della PEC all’Agenzia delle entrate, in CNN Notizie del 2 ot...
Monitoraggio fiscale. L’investitore-contraente ha l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi il valore del contratto, qualora esso sia superiore ad Euro 10 000 nonché l’ammontare dei trasferimenti da e verso l’estero (se il loro ammontare complessivo sia superiore ad Euro 10 000) che nel corso dell’anno hanno interessato il contratto, anche se al termine del periodo d’imposta il contratto si è estinto. Negli anni seguenti successivi al predetto periodo d’imposta, se il contratto è ancora in corso, il predetto obbligo continua a sussistere, anche se nel corso dell’anno non sono intervenute nuove movimentazioni. Di contro, tali obblighi di informazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono qualora il contratto sia concluso per il tramite di intermediari finanziari italiani, a condizione che i redditi derivanti dal contratto siano riscossi attraverso l’intervento di uno di detti intermediari.
Monitoraggio fiscale. La Compagnia consiglia la consultazione di un consulente fiscale per l’analisi degli aspetti fiscali connessi alla polizza e agli obblighi o alle tipologie di esonero della compilazione del quadro RW.
Monitoraggio fiscale. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge n. 167 del 28 giugno 1990 convertito con modificazioni dalla Legge n. 227 del 4 agosto 1990, come successivamente modificato ed integrato, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società di persone e enti similari che non svolgono attività commerciale sono tenuti ad indicare nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, per ragioni di monitoraggio fiscale, l’ammontare delle Obbligazioni detenute all’estero nel corso del periodo d’imposta. Il monitoraggio fiscale si applica anche qualora i soggetti di cui sopra siano i titolari effettivi degli strumenti finanziari pur non detenendoli direttamente. Gli obblighi derivanti dal monitoraggio fiscale di cui sopra non si applicano con riferimento (i) alle Obbligazioni depositate presso Intermediarifinanziari, (ii) ai contratticomunque conclusitramite il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e i redditi percepiti in relazione alle Obbligazioni siano stati sottoposti ad imposizione dallo stesso intermediario, o (iii) qualora gli investimenti stranieri siano esclusivamente composti da depositi e/x xxxxx bancari dal complessivo valore non ec cedente Euro 15.000 nel corso del periodo d’imposta.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.