Modalità e termini di collaudo Clausole campione

Modalità e termini di collaudo. Il certificato di collaudo è sostituito, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilità del predetto certificato da parte dell’Amministrazione. Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all’art. 102 comma 3 del D.lgs. 50/2016. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.
Modalità e termini di collaudo. Le modalità e i termini per il collaudo sono quelli stabiliti all'articolo 46 del capitolato speciale d'appalto.
Modalità e termini di collaudo. 1. Per i lavori di cui al presente contratto è rilasciato certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore lavori e confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Modalità e termini di collaudo. 1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell’art. 102 del CODICE e della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010; si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui all’art. 22 del CSA.
Modalità e termini di collaudo. I lavori oggetto del presente contratto saranno collaudati a norma degli articoli contenuti nel Titolo X, Capo I - II del D.P.R., n. 207/2010.
Modalità e termini di collaudo. 1. I Servizi di cui al presente documento sono soggetti alla verifica di confor- mità dei servizi resi secondo le norme dell’art. 102 del Codice e della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010, si intendono altresì applicate le specifiche di- sposizioni di cui all’ALLEGATO A.
Modalità e termini di collaudo. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilità del predetto certificato da parte dell’Amministrazione. Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all’art. 102 comma 3 del D.lgs. 50/2016. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.
Modalità e termini di collaudo. 9.1 - I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell’art. 102 del Codice e della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010, secondo quanto disposto dall’art. 216, comma 16, d.lgs. 50/2016.
Modalità e termini di collaudo. 1) I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme di cui all’art. 52 del CSA;
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