L’offerta Clausole campione

L’offerta. 1. Se un'offerta ha un periodo di validità limitato o è soggetta a condizioni, ciò sarà esplicitamente indicato nell'offerta. 2. L'offerta contiene una descrizione completa e accurata dei prodotti, dei contenuti digitali e/o dei servizi offerti. La descrizione è sufficientemente dettagliata da consentire al consumatore di valutare correttamente l'offerta. Se l'operatore economico fa uso di immagini, queste sono una vera e propria rappresentazione dei prodotti, servizi e/o contenuti digitali offerti. Errori evidenti o errori nell'offerta non sono vincolanti per l'operatore economico. 3. Ogni offerta contiene informazioni tali da essere chiare al consumatore quali siano i diritti e gli obblighi connessi all'accettazione dell'offerta.
L’offerta. Alla Data del Documento di Offerta, l’Offerente detiene direttamente n. 152.406.493 azioni ordinarie di Snaithech, rappresentative dell’80,883% circa del capitale sociale dell’Emittente alla Data del Documento di Offerta, costituenti la Partecipazione alla Data del Documento di Offerta. L’Offerta ha, pertanto, ad oggetto complessivamente massime n. 35.950.278 azioni ordinarie di Snaitech, ciascuna del valore nominale di Euro 0,52 e rappresentative del 19,079% circa del capitale sociale dell’Emittente alla Data del Documento di Offerta, corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente in circolazione alla Data del Documento di Offerta, dedotte: (i) le n. 152.406.493 azioni ordinarie di Snaitech costituenti la Partecipazione alla Data del Documento di Offerta di titolarità dell’Offerente (collettivamente, le “Azioni”), nonché (ii) le n. 70.624 Azioni Proprie detenute indirettamente dall’Emittente tramite la società SNAI Rete Italia S.r.l., controllata al 100% da Snaitech, pari allo 0,037% del capitale sociale dell’Emittente alla Data del Documento di Offerta. Il numero delle Azioni oggetto della presente Offerta potrebbe variare in diminuzione, qualora, durante il Periodo di Adesione (inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini), l’Offerente acquistasse Azioni al di fuori dell’Offerta, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 41, comma 2, lettera c) e dall’articolo 42, comma 2, del Regolamento Emittenti. L’Offerente pagherà agli Aderenti all’Offerta un corrispettivo di Euro 2,19 per ogni Azione portata in adesione (il “Corrispettivo”). Considerata la natura obbligatoria dell’Offerta e tenuto conto della struttura dell’operazione da cui sorge l’obbligo di promuovere l’Offerta, il Corrispettivo è stato fissato conformemente a quanto disposto dall’articolo 106, comma 2, del TUF, ai sensi del quale l’Offerta deve essere promossa ad un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall’Offerente per l’acquisto di azioni ordinarie dell’Emittente nei dodici mesi anteriori alla data della Comunicazione dell’Offerente ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF. Il Corrispettivo, infatti, coincide con il prezzo pagato dall’Offerente per l’acquisto della Partecipazione Iniziale. Si comunica, altresì, che né l’Offerente, né le Persone che Agiscono di Concerto hanno effettuato alcun altro acquisto di azioni ordinarie dell’Emittente negli ultimi 12 mesi, eccezion fatta per l’acquisto della Partecipazione alla Data del Documento di Offerta. Per u...
L’offerta. E.2b Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi I proventi netti dell'emissione degli Strumenti Finanziari saranno utilizzati nell'attività generale dell'Emittente.
L’offerta. 1. All’offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori. 2. L’offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando/ lettera d’invito. 3. La parte economica dell’offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l’indicazione di un prezzo, di un ribasso o di un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente espresso solo con la relativa misura percentuale. L’indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
L’offerta. 1. All’offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori. 2. Essa deve indicare chiaramente, pena inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento rispetto al prezzo-base determinato dall’Amministrazione, secondo quanto richiesto dall’avviso di gara. 3. Il prezzo offerto o percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. Sono vietate abrasioni o correzioni, salvo che quest’ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta. 4. L’offerta è segreta. Essa deve essere formulata in scritto e deve essere redatta in bollo e sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale. La busta contenente l’offerta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Qualora sia necessario valutare preventivamente la documentazione per essere ammessi alla gara, l’offerta deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nel bando di gara o nella lettera d’invito per l’ammissione alla gara. Tale plico, al fine di evitare manomissione, deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
L’offerta. L'Offerta di cui al presente Prospetto Informativo consiste in un Aumento di Capitale a pagamento per massimi Euro 12.950.000,00, da liberarsi mediante emissione di massime n. 5.000.000 Azioni ordinarie della Società, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e da offrirsi in opzione ai soci in proporzione della partecipazione dagli stessi detenuta nel capitale sociale. In data 23 marzo 2007, il Consiglio di Amministrazione (revocando la precedente deliberazione assunta in data 28 ottobre 2006), in esercizio della delega allo stesso conferita dall'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2006, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ha deliberato un aumento del capitale sociale in via scindibile, per un importo massimo di Euro 12.950.000,00. Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato: (i) di emettere un numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione pari a n. 5.000.000; (ii) di stabilire per ciascuna azione il prezzo di sottoscrizione di Euro 2,59; (iii) di offrire le azioni in opzione ai titolari di azioni Data Service.
L’offerta. ▇. ▇ prezzi visualizzati su qualsiasi Piattaforma includono sempre l’IVA, salvo dove diversamente indicato sulla Piattaforma o nell’email di conferma.
L’offerta. L’Offerta descritta nel Prospetto, ha per oggetto le Azioni Ordinarie e le Azioni Privilegiate, da emettersi al servizio dell’Aumento di Capitale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (godimento 1 gennaio 2005), da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile e dell’articolo 134 del Testo Unico, per un controvalore complessivo di massimi Euro 2,6 miliardi. L’assemblea straordinaria dei soci di Unipol, tenutasi in data 29 agosto 2005, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile che prevede la facoltà di aumentare a pagamento, per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione dell’assemblea, il capitale sociale per massimi Euro 2,6 miliardi. La medesima assemblea straordinaria ha altresì deliberato di modificare lo Statuto, eliminando l’indicazione del valore nominale delle azioni. Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 12 settembre 2005, avvalendosi della delega conferitagli, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, dalla assemblea dei Soci tenutasi il 29 agosto 2005, ha deliberato l’esecuzione dell’Aumento di Capitale. Il numero di Azioni Ordinarie e di Azioni Privilegiate, il Prezzo di Offerta, il conseguente esatto ammontare massimo dell’Offerta e il rapporto di opzione spettante agli azionisti, saranno resi noti mediante apposito avviso integrativo che sarà pubblicato sui Quotidiani almeno un giorno prima dell’inizio del Periodo di Offerta (l’Avviso Integrativo) e contestualmente comunicati a Consob.
L’offerta. L'aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a base di gara. Non sono ammesse offerte inferiori al prezzo a base d'asta. L'aggiudicazione sarà definita a unico incanto. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso venga presentata una sola offerta.
L’offerta. L’offerta al pubblico condotta attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali di rischio può avere ad oggetto, quali strumenti finanziari, le azioni e le quote rappresentative del capitale sociale o degli OICR (cfr. le definizioni contenute nell’art. 2, comma 1, lett. g e h). Le informazioni possono essere raggruppate in quattro ambiti: – la descrizione dei rischi; – l’indicazione dei diritti spettanti all’investitore; – le regole societarie e fallimentari applicabili all’offerente; – la descrizione dei caratteri della singola offerta. Il gestore fornisce agli investitori le informazioni relative sia al rischio di perdita dell’intero capitale investito, sia al rischio di illiquidità (art. 15, comma 1, lett. a e b del Regolamento) 4. Debbono poi essere fornite indicazioni concernenti la posizione collegata alle azioni o quote oggetto di offerta. In particolare dovrà essere ricordato all’investitore il divieto di distribuzione di utili previsto per le start up innova- tive e il trattamento fiscale dell’investimento (art. 15, comma 1, lett. c e d del Regolamento). Dovrà altresì essere richiamato il diritto di recesso dell’in- vestitore retail dall’ordine di adesione, senza spesa, tramite comunicazione al gestore, entro sette giorni dalla data dell’ordine (art. 15, comma 1, lett. g e art. 13, comma 5 del Regolamento). Il portale dovrà altresì richiamare le deroghe al diritto societario ed al dirit- to fallimentare previste dall’art. 26 e dall’art. 31 del decreto del 2012 e quindi per le P.M.I. le varie deroghe alla disciplina delle S.r.l. e per le start up inno- vative la non sottoposizione al fallimento (art. 15, comma 1, lett. e). Assai analitiche sono le informazioni relative all’offerta elencate dall’art. 4 dell’allegato 3 al Regolamento: le condizioni generali; la quota eventualmente già sottoscritta dagli investitori professionali; costi o commissioni a carico dell’investitore; corrispettivi, spese o oneri in presenza del regime alternativo di trasferimento delle quote; trattamento fiscale degli investimenti; modalità di esecuzione degli ordini e di restituzione dei fondi in caso di recesso o di man-