Common use of Limitazioni, esclusioni e rivalse Clause in Contracts

Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso non sostiene né rimborsa le seguenti spese: • spese, anche preventivate, non concordate con DAS; • spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; • spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; • spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; • in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza. La garanzia non è operante in questi casi: • per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizza; • se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186bis e 187 C.d.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; • se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile E Altri Danni Per Autovetture, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile E Altri Danni Per Furgoni, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli E Altre Garanzie

Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia Sono esclusi i casi: - in ogni caso non sostiene né rimborsa presenza di soccorso stradale le seguenti spese: • spese, anche preventivate, non concordate con DAS; • eventuali spese per la gestione i ricambi e per il recupero e rimessa su strada dell'autoveicolo finito fuori dalla sede stradale; - in materia fiscale ed amministrativa; - conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di una controversia prima dell’azione in giudizioterrorismo, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da quelli autorizzati da DASdetenzione od impiego di sostanze radioattive; • spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella- eventi naturali con riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme; • spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; • - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali, - controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; - fatti dolosi delle persone assicurate; - fatti non accidentali relativi ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato inquinamento dell'ambiente; - spesa originata dalla costituzione di iscrizione a ruoloparte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; • in caso - di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza. La garanzia non è operante in questi casi: • per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizza; • se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il del veicolo, veicolo con patente non regolare o uso e destinazione diversa da quella prescritta indicata sulla carta di circolazione, o non ottempera agli coperto da assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi stabiliti di legge; - di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, per omissione di fermata e assistenza; - di partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; - di violazioni del Codice della Strada per opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in patenteseguito ad incidente stradale e connesse allo stesso oppure per opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada. comportanti una decurtazione superiore a 5 punti; - se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per eventi che derivano motivi diversi da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento difesa penale a seguito di imputazione per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza ebrezza; - di controversie contrattuali con Sara Assicurazioni; - di richiesta di risarcimento danni, legati al recupero dei danni a persone o sotto l’influenza cose subiti per fatti illeciti extracontrattuali di sostanze stupefacenti o psicotropeterzi quali gli incidenti stradali, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186bis e 187 C.dse questa avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; • se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Auto, Contratto Di Assicurazione Auto, Contratto Di Assicurazione Auto

Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso non sostiene né rimborsa le seguenti spese: • spese, anche preventivate, non concordate con DAS; • spese Sono esclusi per la gestione garanzia infortuni quelli causati: - dalla guida di una qualsiasi veicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione; - da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti od allucinogeni; - da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; - da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche; - da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche; - da apoplessia, gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo. Sono esclusi per la garanzia tutela legale: -la controversia prima dell’azione derivante da rapporti contrattuali, fatti dolosi e fatti commessi dal p roprietario in giudiziostato di alterazione psichica o in stato di ubriachezza o effetto di abuso di psicofarmaci o uso di allucinogeni e stupefacenti; - il procedimento che si riferisca a sanzione amministrativa o a contravvenzione per la quale è ammessa l'oblazione in via breve; - la controversia o la violazione penale derivante dalla partecipazione a gare o competizioni, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi alle fasi preliminari o finali previste dal regolamento particolare di gara; - da quelli autorizzati atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo e risse da DASchiunque provocate; • spese del legale per attività - il trasporto di cose e persone che non sono state effettivamente svolte e dettagliate sia effettuato in parcellaconformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; • spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; • - il pagamento di multe, ammende ammende, e sanzioni in genere; - gli oneri fiscalifiscali quali, ad eccezione dell’IVA a titolo esemplificativo e non detraibile limitativo quelli riferiti a bollatura di documenti e spese di registrazione di sentenze e atti in genere; - le spese per l’Assicurato esposta nelle fatture controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; - le spese per procedimenti penali derivanti da imputazione per reato doloso del proprietario. Garanzie di base La garanzia copre: - la responsabilità civile dei professionisti incaricati e del contributo unificato danni involontariamente cagionati a terzi, a titolo di iscrizione a ruolo; • in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’esterorisarcimento, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l’assistenza conseguenza di un interpretefatto accidentale verificatosi a seguito dell’uso di mezzi, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative non targati e non soggetti ad obbligo di legge, in area pubbliche o a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizzaqueste equiparate. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 500.000 e con una franchigia di € 250 per periodo di assicurazione. - le spese sostenute, fino alla concorrenza del massimale di € 100 per periodo assicurativo, per l’acquisto di biglietteria in sostituzione di quella non è operante utilizzabile a causa di ritardo all’arrivo dell’Assicurato al porto o alla stazione ferroviaria di partenza in questi casi: • conseguenza di circostanze, imprevedibili ed oggettivamente documentabili, dovute a incidente da circolazione dell’autoveicolo o blocco della circolazione disposto dalle competenti autorità. - le spese per i danni subiti per disastro ecologicoil rifacimento della carta d’identità, atomicodel passaporto, radioattivo; • per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni della patente di polizza; • se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186bis e 187 C.d.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga autoveicoli e/o omissione patente nautica fino alla concorrenza del massimale di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione € 100 per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; • se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraenteperiodo assicurativo.

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Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso non sostiene né rimborsa Esclusioni e limitazioni relative a tutte le seguenti speseprestazioni di assistenza: • speseTutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, anche preventivatestato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non concordate con DASterapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore; • spese per la gestione Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DASbelligeranza dichiarata o di fatto; • spese del legale La durata massima della copertura per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcellaogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni; • spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale La Struttura Organizzativa non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; • in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza. La garanzia non è operante in questi casi: • assume responsabilità per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivocausati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile; • per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizzaIl diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro; • se il conducente Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’impresa non è abilitato tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione; • Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile; • Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. • A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo dimero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. • Per tutto quanto non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge. Le prestazioni sono fornite per non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • più di un evento per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186bis e 187 C.dannualità assicurata.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; • se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile E Altri Danni Per Motocicli E Ciclomotori, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile E Altri Danni Per Autovetture, www.iblassicura.it

Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso non sostiene né rimborsa Esclusioni e limitazioni relative a tutte le seguenti speseprestazioni di assistenza: • speseTutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, anche preventivatestato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non concordate con DASterapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore; • spese per la gestione Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DASbelligeranza dichiarata o di fatto; • spese del legale La durata massima della copertura per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcellaogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni; • spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale La Struttura Organizzativa non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; • in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza. La garanzia non è operante in questi casi: • assume responsabilità per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivocausati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile; • Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro; • Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione; • Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile; • Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per materia fiscale la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente; • A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e amministrativaspecificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, salvo le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione; • Per tutto quanto esplicitamente coperto non espressamente disciplinato nelle condizioni di polizza; • se il conducente assicurazione si applicano le disposizioni di legge. Le prestazioni sono fornite per non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • più di un evento per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186bis e 187 C.dannualità assicurata.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; • se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile E Altri Danni Per Furgoni, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli E Altre Garanzie, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile E Altri Danni Per Furgoni

Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso non sostiene né rimborsa le seguenti spese: • spese, anche preventivate, non concordate con DAS; • spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; • spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; • spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; • in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza. La garanzia non è operante in questi casicopre i danni: • per i danni subiti per disastro ecologicoavvenuti in conseguenza di atti di guerra, atomicoinsurrezioni, radioattivooccupazioni militari, invasioni; • per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni avvenuti in conseguenza di polizzaterremoti ed eruzioni vulcaniche; • se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patenteconseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo e sabotaggio come l’incendio doloso; • per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicuratoconseguenti a sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • causati o agevolati dal dolo (compreso il suicidio e il tentato suicidio) o dalla colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e delle persone del cui operato essi sono tenuti a rispondere a norma di Legge o delle persone a cui è affidata la custodia del veicolo; • agli apparecchi fonoaudiovisivi non stabilmente fissati al veicolo; • conseguenti alla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e conseguenti alla circolazione del veicolo in piste e circuiti privati; • conseguenti ad appropriazione indebita; • indiretti, come deprezzamento o privazione dell’uso del veicolo; • subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora il conducente sia sottoposto non siano osservati i criteri di custodia stabili dall’art. 214 del vigente Codice della Strada; • arrecati a procedimento penale a seguito cose o animali eventualmente trasportati al momento del sinistro; • arrecati agli pneumatici e ai cerchioni se verificatisi non congiuntamente ad altro danno. In alcuni casi, qualora richiesto in fase di imputazione per guida in stato quotazione ed esplicitamente indicato nella Scheda di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186bis e 187 C.d.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o TopPolizza, la suddetta sospensione non opera e garanzia Eventi Naturali è prestata solo se è verificata una delle seguenti condizioni: • la garanzia è immediatamente operante in caso già presente nel contratto precedente senza soluzione di imputazione per guida in stato continuità, quando questo risulti espressamente indicato nella Scheda di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; • se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e TopPolizza. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate sinistro la Compagnia richiede al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tale requisito. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia verrà prestata soltanto non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo; oppure • la garanzia è acquistata avvalendosi dell’opzione “Scatta Prima”. L’opzione d’acquisto “Scatta Prima”, qualora concessa, consente al Contraente/Assicurato di acquistare la garanzia Eventi Naturali, previo invio di adeguata documentazione foto o video di tutti i lati del veicolo assicurato compreso il tetto e la targa da cui sia facilmente constatabile lo stato del veicolo. L’adeguatezza della documentazione condivisa sarà sottoposta a favore dell’Assicurato/Contraenteverifica in fase assuntiva. La Compagnia potrà, pertanto, richiedere di integrare la documentazione trasmessa.

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Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso non sostiene né rimborsa Esclusioni e limitazioni relative a tutte le seguenti speseprestazioni di assistenza: • speseTutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, anche preventivatestato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non concordate con DASterapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore; • spese per la gestione Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DASbelligeranza dichiarata o di fatto; • spese del legale La durata massima della copertura per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcellaogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni; • spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale La Struttura Organizzativa non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; • in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza. La garanzia non è operante in questi casi: • assume responsabilità per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivocausati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile; • per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizzaIl diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro; • se il conducente Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’impresa non è abilitato tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione; • Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile; • Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente; • A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo dimero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione; • Per tutto quanto non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge. Le prestazioni sono fornite per non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • più di un evento per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186bis e 187 C.dannualità assicurata.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; • se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile E Altri Danni Per Autovetture, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile E Altri Danni Per Autovetture, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile E Altri Danni Per Motocicli E Ciclomotori

Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso non sostiene né rimborsa Tutte le seguenti spese: • spese, anche preventivate, non concordate con DAS; • spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; • spese del legale per attività che prestazioni non sono state effettivamente svolte dovute per sinistri avvenuti durante e dettagliate per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in parcella; • spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato checonnessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizionaturali o provocati artificialmente. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; • in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza. La garanzia Tale esclusione non è operante in questi casi: • per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizza; • se il conducente nei casi isolati cioè quando non è abilitato o non si è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti. • Le prestazioni non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti sono fornite in patente; • per eventi quei Paesi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida si trovano in stato di ebbrezza belligeranza dichiarata o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti fatto. • Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero, fermo quanto disposto dalle norme che precedono. • L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o psicotrope, ovvero gli da altri Enti o che non siano state applicate le sanzioni ai sensi degli arttrichieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. 186-186bis e 187 C.d.S.Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato. • L’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o nei casi mancato intervento dovuto a causa di inosservanza degli obblighi forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’assicurato. • L’Impresa in nessun caso potrà farsi carico delle spese di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga recupero di beni di qualsiasi natura e/o omissione strutture trasportate dal veicolo assicurato e disperse e/o deteriorate e/o danneggiate a seguito dell’evento sinistroso. • Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di soccorso)permanenza continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni. • Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • se il veicolo l’Impresa non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; • se il veicolo è utilizzato in gare tenuta a fornire indennizzi o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti prestazioni alternative di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie alcun genere a titolo di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraentecompensazione.

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Limitazioni, esclusioni e rivalse. Scoperti e Massimali: È previsto un massimale fisso pari a 20.000 Euro; non è prevista l’applicazione di scoperti e/o franchigie. Sono previsti sottolimiti per alcune specifiche garanzie. In particolare in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale all’estero in uno dei Paesi ove la garanzia è operante: • Limite massimo di 10 ore lavorative per assistenza di un interprete • Limite massimo di 1.000,00 Euro per traduzioni di verbali o atti del procedimento • Limite massimo di 20.000,00 Euro per cauzione disposta da Autorità competente Esclusioni: La garanzia è esclusa per: a) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara; b) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; c) per fatti dolosi dell’assicurato; d) materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalla garanzia; e) se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente; f) se il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottiene il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; g) se il conducente: • è imputato per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis del Codice della Strada) ed è accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o • è imputato per guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope (187 del Codice della Strada), o • gli sono state applicate le sanzioni ai sensi dei suddetti articoli, o • nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 del Codice della Strada (fuga o omissione di soccorso). In tali casi, la presente garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Se si verificheranno l’assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato, D.A.S. rimborserà le spese legali sostenute per la difesa, ma non le rimborserà nel caso in cui sia stata dichiarata l’impossibilità di procedere con il processo per l’estinzione del Reato per qualsiasi causa; h) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C. Motocicli e Ciclomotori; i) se il veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione. La Compagnia in ogni caso non sostiene né rimborsa le si farà carico delle seguenti spese: a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS; • spese , secondo le regole previste nella denuncia del sinistro e nelle fasi di gestione del sinistro e scelta del legale, in particolare si ricorda che per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, giudizio non saranno coperte le spese per incarichi conferiti dall’Assicurato dall’assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; b) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e o dettagliate in parcella; c) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato al legale che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; d) onorari per l’intervento di ulteriori legali più di un legale nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato l’assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale in cui ha sede il giudice competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, Compagnia sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a ad un massimo importo di 3.000 Euroeuro, esclusa però per sinistro e per anno, escludendo ogni duplicazione di onorari; e) spese dovute da altri soggetti debitori e poste a carico dell’Assicurato dell’assicurato secondo il principio di solidarietà (Artart. 1292 del Codice civile); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • f) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; g) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; j) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile indetraibile per l’Assicurato l’assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; • in . Nel caso di arrestovertenze contrattuali, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti assicurativa riguarda i sinistri che insorgono trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del procedimento, superiori a 1.000 Euro; anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza. La garanzia non è operante in questi casi: • per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizza; • se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186bis e 187 C.dcontratto.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; • se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraente.

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Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso non sostiene né rimborsa Esclusioni e limitazioni relative a tutte le seguenti speseprestazioni di assistenza: • speseTutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, anche preventivatestato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non concordate con DASterapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore; • spese per la gestione Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DASbelligeranza dichiarata o di fatto; • spese del legale La durata massima della copertura per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcellaogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni; • spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale La Struttura Organizzativa non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; • in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza. La garanzia non è operante in questi casi: • assume responsabilità per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivocausati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile; • per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizzaIl diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro; • se il conducente Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’impresa non è abilitato tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione; • Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile; • Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. • A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. • Per tutto quanto non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge. Le prestazioni sono fornite per non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • più di un evento per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186bis e 187 C.dannualità assicurata.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; • se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraente.

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Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso HDI Italia non sostiene né rimborsa le si farà carico delle seguenti spese: - spese, anche preventivate, non concordate con DAS; - spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; - spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; - spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; - onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; - spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile)solidarietà; - spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • - spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; - in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove ove la garanzia operaè operante, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; procedimento e anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizzapolizza. La garanzia non è operante in questi casivale: - per i danni subiti per derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo; - per procedimenti in materia fiscale e amministrativa; - per l’opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate ad incidente stradale, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizza; • se il conducente valore della sanzione al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a € 100,00 e in ogni caso se non sussistono i presupposti per presentare il ricorso/opposizione; - per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei; - se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è abilitato inferiore a € 250,00; - se l’Assicurato è indagato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • imputato per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito Delitto doloso, fuga, omissione di imputazione per guida soccorso (art. 189 del Decreto Legislativo n. 285/1992, cd. “Nuovo Codice della Strada” e, Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 del Nuovo codice della Strada) o psicotropeper Guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 del Nuovo Codice della Strada) e Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli arttper i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose (art. 186-186bis e 187 C.d.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento bis del Nuovo Codice della Strada) con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un accertamento del tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Reato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa; - controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi: - se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile Auto; - nel caso di dolo dell’Assicurato; - se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità Civile Auto; - se l’Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l’Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l’esclusione non vale se ottiene il veicolo è utilizzato in gare rilascio o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti il rinnovo della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraentepatente entro 60 giorni dal Sinistro.

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Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso non sostiene né rimborsa le seguenti speseLimitazioni: • spese, anche preventivate, non concordate con DAS; • spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; • spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; • spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • - onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagniawefox, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euroeuro, esclusa escludendo però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese - 10.000 euro per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato Sinistro per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; • Garanzia Base e di - 30.000 euro per Sinistro per la Garanzia Super. wefox garantisce infine il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; • in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, rimborso delle spese sostenute per: - partecipare a un corso di aggiornamento presso un’autoscuola per l’assistenza il recupero dei punti della patente fino al massimo di 500 euro; - un nuovo esame di idoneità reso necessario, dopo aver partecipato a un corso di aggiornamento, dalla perdita totale dei punti della patente, fino al massimo di 1.000 euro. In ogni caso, la Garanzia è prestata con il sotto limite di: - 10 ore lavorative per l’intervento di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a - 1.000 euro per traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; anticipi - 3.000 euro per gli onorari di un legale domiciliatario incaricato in aggiunta al legale scelto dall’Assicurato; - 10.000 euro per l’anticipo della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizzacauzione. - La garanzia non Garanzia è operante in questi casiper i Sinistri denunciati entro 24 mesi dalla cessazione della Polizza Danni Esclusi: - per i danni subiti per da disastro ecologico, atomico, atomico o radioattivo; - per materia tributaria, fiscale e (limitatamente alla Garanzia Base) amministrativa, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizza; - per opposizioni a sanzioni amministrative non connesse a incidente stradale nella Garanzia Super; - se il conducente Guidatore non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo l’Automobile con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in nella patente; tuttavia la Garanzia diventa operante se il Guidatore ha superato gli esami di idoneità alla guida, ma non ha ancora ottenuto la patente o è munito di patente scaduta, ma ottiene il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro; - se il Guidatore è indagato o imputato per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito fuga, omissione di imputazione soccorso, guida in stato di alterazione psico- fisica per uso di sostanze stupefacenti o guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186bis e 187 C.d.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; • se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraente.salvo quanto previsto dalla Garanzia

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Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso HDI Italia non sostiene né rimborsa le si farà carico delle seguenti spese: - spese, anche preventivate, non concordate con DAS; - spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; - spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; - spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; - onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; - spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile)solidarietà; - spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • - spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; - in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove ove la garanzia operaè operante, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; procedimento e anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizzapolizza. La garanzia non è operante in questi casivale: - per i danni subiti per derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo; - per procedimenti in materia fiscale e amministrativa; - per l’opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al Codice della Strada non collegate ad incidente stradale, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizza; • se il conducente valore della sanzione al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a € 100,00 e in ogni caso se non sussistono i presupposti per presentare il ricorso/opposizione; - per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei; - se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è abilitato inferiore a € 250,00; - se l’Assicurato è indagato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • imputato per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito Delitto doloso, fuga, omissione di imputazione per guida soccorso (art. 189 del Decreto Legislativo n. 285/1992, cd. “Nuovo Codice della Strada” e, Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 del Nuovo Codice della Strada) o psicotropeper Guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 del Nuovo Codice della Strada) e Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli arttper i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose (art. 186-186bis e 187 C.d.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento bis del Nuovo Codice della Strada) con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un accertamento del tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Reato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa; - controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi: - se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile Auto, - nel caso di dolo dell’Assicurato, - se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità Civile Auto; - se l’Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l’Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l’esclusione non vale se ottiene il veicolo è utilizzato in gare rilascio o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti il rinnovo della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraentepatente entro 60 giorni dal Sinistro.

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Samples: Assicurazione Assistenza Truck Easy

Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso L’assicurazione non sostiene né rimborsa le seguenti speseè operante: • spesein occasione di guerra, anche preventivatese non dichiarata, non concordate con DASe insurrezione generale, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati ai quali l’Assicurato abbia partecipato attivamente; • spese per la gestione nel caso di una controversia prima dell’azione in giudizioernia di qualsiasi tipo, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi di malore o stato di incoscienza causato da quelli autorizzati da DAS; • spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; • spese infermità mentale (sindrome organica cerebrale, schizofrenia, forma maniaco depressiva, stato paranoico, altra infermità mentale di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civilegravità analoga); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DASin occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata naturali o provocati od accelerazione di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legaliparticelle atomiche (fissione e fusione nucleare, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di venditaisotopi radioattivi, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramentoecc.); • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; • in caso di arrestoxxxxxxx e atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, minaccia salvo il caso di arresto atti compiuti per dovere di solidarietà umana o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza. La garanzia non è operante in questi casi: • per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivolegittima difesa; • per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizza; • se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186bis e 187 C.d.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni. ! L’indennizzo per guida in stato il caso di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • se il veicolo morte non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • cumulabile con quello per invalidità permanente, tuttavia se dopo il veicolo è usato pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, in difformità da immatricolazione; • se conseguenza del medesimo infortunio, l’Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza fra l’indennità pagata e quella assicurata per il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario. Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l’eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione: Garanzie Scoperti Franchigie Limiti di indennizzo Morte - - Intera somma assicurata Invalidità permanente da infortunio fino al 3% - Nessun indennizzo - Invalidità permanente parziale - Indennità proporzionale alla somma assicurata, in relazione al grado di invalidità residuata - Invalidità permanente superiore al 80% - - Intera somma assicurata GARANZIA ASSISTENZA STRADALE "VOLANTE+" Garanzie di base Operano le seguenti garanzie: PRESTAZIONI SEMPRE ASSICURATE • Traino • Officina Mobile in Italia - Depannage • Recupero del veicolo fuori strada • Demolizione del veicolo in Italia • Consulenza medica • Invio di autoambulanza in Italia • Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo • Auto in sostituzione in Italia • Assistenza telefonica (garanzia verrà accessoria prestata soltanto a favore dell’Assicuratotitolo gratuito) PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO • Invio taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva • Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato • Rientro dal centro ospedaliero attrezzato • Spese d'albergo • Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio • Invio pezzi di ricambio • Autista a disposizione • Viaggio per il recupero del veicolo • Recupero del veicolo a mezzo pianale • Anticipo spese di prima necessità • Supporto alla Compilazione del modulo CID/Contraente.CAI PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO • Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale • Viaggio di un familiare • Accompagnamento minori • Prolungamento soggiorno • Interprete a disposizione • Anticipo spese legali • Anticipo delle cauzioni penale e civile • Rimpatrio sanitario • Rientro salma • Trasmissione messaggi urgenti

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Samples: Assicurazione Rc Auto Moto

Limitazioni, esclusioni e rivalse. La garanzia non è operante in questi casi: • per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizza; • se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186bis e 187 Codice della Strada (nel seguito anche C.d.S.)., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Qualora sia stata sottoscritta la Forma di garanzia Plus e Premium, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; • se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive. Inoltre, la Compagnia in ogni caso non sostiene né rimborsa le si farà carico delle seguenti spese: • spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli Denuncia del Caso assicurativo e Modalità di gestione del Caso assicurativo; • spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; • spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; • spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato l’assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, Compagnia oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euroeuro, esclusa escludendo però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Artart. 1292 del Codice codice civile); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DASdalla Compagnia, l’Assicurato deve dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; • in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove ove la garanzia operaè operante, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro€ 1.000; e anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza. La garanzia non è operante in questi casi: • per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizza; • se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186bis e 187 C.d€ 10.000.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; • se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso non sostiene né rimborsa le seguenti speseSono esclusi dalla garanzia: • spese, anche preventivate, non concordate con DAS; • spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; • spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; • spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; • le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore; • le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale; • le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato; • le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; • le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione; • spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto) • tasse di registro ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE: La garanzia non è operante: a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; b) nel caso di arrestotrasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, minaccia dalle disposizione vigenti; c)in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di arresto o gare di procedimento penale all’estero, pura regolarità indette dall’ACI; d) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in uno dei Paesi dove polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo; e) nel caso in cui la garanzia opera, Compagnia di Responsabilità Civile Ciclomotori agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza. Assicurazioni Private ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RECUPERO PUNTI PATENTE: La garanzia non è operante in questi casi: • per i danni subiti per disastro ecologicoil pagamento di cauzioni, atomicomulte, radioattivo; • per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizza; • ammende nonché se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli arttrevisione ex art. 186-186bis e 187 C.d.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 126 Bis C.d.S. (fuga e/è conseguente a perdita di punti per uno o omissione più dei seguenti motivi: Gare di velocità, Guida in stato d’ebbrezza, Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, Omissione di soccorso), le garanzie Violazione di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello posti di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; • se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraente.blocco

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso non sostiene né rimborsa Esclusioni e limitazioni relative a tutte le seguenti speseprestazioni di assistenza: • spese, anche preventivate, non concordate con DAS; • spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; • spese del legale per attività che Tutte le prestazioni non sono state effettivamente svolte dovute per sinistri avvenuti durante e dettagliate per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in parcella; vigore. spese Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; • in caso di arresto, minaccia di arresto belligeranza dichiarata o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese fatto. • La durata massima della copertura per l’assistenza ogni periodo di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; anticipi validità della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale polizza è di Polizza60 giorni. La garanzia Struttura Organizzativa non è operante in questi casi: • assume responsabilità per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivocausati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. • Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro; • Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. • Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile. • Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per materia fiscale e amministrativala restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizzaoltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente; • se il conducente A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione; • Per tutto quanto non è abilitato o espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge. Le prestazioni sono fornite per non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • più di un evento per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186bis e 187 C.dannualità assicurata.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; • se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli E Altre Garanzie

Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso Amissima non sostiene né rimborsa le si farà carico delle seguenti spese: - spese, anche preventivate, non concordate con DAS; - spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; - spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; - spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; - onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; - spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile)solidarietà; - spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • - spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; - in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove ove la garanzia operaè operante, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; procedimento e anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizzapolizza. La garanzia non è operante in questi casivale: - per i danni subiti per derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo; - per procedimenti in materia fiscale e amministrativa; - per l’opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate ad incidente stradale, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizza; • se il conducente valore della sanzione al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a € 100,00 e in ogni caso se non sussistono i presupposti per presentare il ricorso/opposizione; - per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei; - se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è abilitato inferiore a 250 euro; - se l’Assicurato è indagato o non è imputato per Delitto doloso, fuga, omissione di soccorso (art.189 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e ss.mm.ii), guida in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare stato di alterazione psico- fisica per uso di sostanze stupefacenti o diversa da quella prescritta psicotrope (art. 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e ss.mm.ii) o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope(art. 186/186 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186bis n° 285 e 187 C.d.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento ss.mm.ii) con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un accertamento del tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa; - controversie relative a richieste di risarcimento di Xxxxx extracontrattuali avanzate da terzi: - se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile Auto, - nel caso di dolo dell’Assicurato, - se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità Civile Auto; - se l’Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l’Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l’esclusione non vale se ottiene il veicolo è utilizzato in gare rilascio o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti il rinnovo della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraentepatente entro 60 giorni dal Sinistro.

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Samples: www.amissima.it

Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso non sostiene né rimborsa le seguenti speseSono esclusi dalla garanzia: • spese, anche preventivate, non concordate con DAS; • spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; • spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; • spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; • le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore; • le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale; • le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato; • le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; • le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione; • spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto); • tasse di registro: ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE: La garanzia non è operante: a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; b) nel caso di arrestotrasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, minaccia dalle disposizione vigenti; c) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di arresto o gare di procedimento penale all’estero, pura regolarità indette dall’ACI; d) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in uno dei Paesi dove polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo; e) nel caso in cui la garanzia opera, Compagnia di Responsabilità Civile Ciclomotori agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di PolizzaAssicurazioni Private. ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RECUPERO PUNTI PATENTE: La garanzia non è operante in questi casi: • per i danni subiti per disastro ecologicoil pagamento di cauzioni, atomicomulte, radioattivo; • per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizza; • ammende nonché se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli arttrevisione ex art. 186-186bis e 187 C.d.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 126 Bis C.d.S. (fuga e/è conseguente a perdita di punti per uno o omissione più dei seguenti motivi: Gare di velocità, Guida in stato d’ebbrezza, Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, Omissione di soccorso), le garanzie Violazione di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello posti di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; • se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraenteblocco.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso HDI Italia non sostiene né rimborsa le si farà carico delle seguenti spese: - spese, anche preventivate, non concordate con DAS; - spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; - spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; - spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; - onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; - spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile)solidarietà; - spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • - spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; - in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove ove la garanzia operaè operante, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; procedimento e anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizzapolizza. La garanzia non è operante in questi casivale: - per i danni subiti per derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo; - per procedimenti in materia fiscale e amministrativa; - per l’opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al Codice della Strada non collegate ad incidente stradale, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizza; • se il conducente valore della sanzione al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a € 100,00 e in ogni caso se non sussistono i presupposti per presentare il ricorso/opposizione; - per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei; - se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è abilitato inferiore a € 250,00; - se l’Assicurato è indagato o non è imputato per Delitto doloso, fuga, omissione di soccorso (art.189 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e ss.mm.ii), guida in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o diversa da quella prescritta psicotrope (art. 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e ss.mm.ii) o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope(art. 186/186 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186bis n° 285 e 187 C.d.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento ss.mm.ii) con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un accertamento del tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa; - controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi: - se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile Auto; - nel caso di dolo dell’Assicurato, - se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità Civile Auto; - se l’Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l’Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l’esclusione non vale se ottiene il veicolo è utilizzato in gare rilascio o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti il rinnovo della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraentepatente entro 60 giorni dal Sinistro.

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Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso non sostiene né rimborsa le seguenti spesePrincipali casi di Esclusioni relativi alla garanzia “Tutela Legale”: • spese, anche preventivate, non concordate con DAS; • spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; • spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; • spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile); • spese rimborsate Sono esclusi dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; • garanzia: - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato ; - le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di iscrizione a ruolocreditore; • in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle - le spese per l’assistenza controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale; - le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato; - le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di un interpreteimmobili, superiori alle 10 ore lavorativeterreni e beni mobili registrati; - le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione; - spese relative a traduzioni per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto); - tasse di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; anticipi registro. Principali casi di Esclusioni relativi alla garanzia “Tutela della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza. circolazione”: La garanzia non è operante operante: - se il veicolo indicato in questi casi: • per i danni subiti per disastro ecologicopolizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; - nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, atomico, radioattivodalle disposizione vigenti; • per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizza; • - se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia se viene sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso; - in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI; - per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’Assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo; - nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private. Principali casi di Esclusioni relativi alla garanzia “Tutela recupero punti patente”: La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. e conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli: Art. 126 bis – Revoca per mancato superamento dell’esame di revisione Art. 141 – Gare di velocità; Art. 186 – Guida in stato d’ebbrezza; Art. 187 – Guida sotto l’influenza l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186bis e 187 C.d.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’artArt. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione – Omissione di soccorso), le garanzie ; Art. 192 – Violazione di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello posti di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; • se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraenteblocco.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso non sostiene né rimborsa le seguenti speseSono esclusi dalla garanzia: • spese, anche preventivate, non concordate con DAS; • spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; • spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; • spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; • le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore; • le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale; • le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato; • le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; • le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione; • spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto) • tasse di registro ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE: La garanzia non è operante: a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; b) nel caso di arrestotrasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, minaccia dalle disposizione vigenti; c) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di arresto o gare di procedimento penale all’estero, pura regolarità indette dall’ACI; d) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in uno dei Paesi dove polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo; e) nel caso in cui la garanzia opera, Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di PolizzaAssicurazioni Private. ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RECUPERO PUNTI PATENTE: La garanzia non è operante in questi casi: • per i danni subiti per disastro ecologicoil pagamento di cauzioni, atomicomulte, radioattivo; • per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizza; • ammende nonché se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli arttrevisione ex art. 186-186bis e 187 C.d.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 126 Bis C.d.S. (fuga e/è conseguente a perdita di punti per uno o omissione più dei seguenti motivi: Gare di velocità, Guida in stato d’ebbrezza, Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, Omissione di soccorso), le garanzie Violazione di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello posti di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; • se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraenteblocco.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso Scoperti: le garanzie prevedono scoperti, minimi e franchigie Esclusioni: l’assicurazione non sostiene né rimborsa le seguenti spesecopre i danni: • spese, anche preventivate, non concordate con DAS; • spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; • spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; • spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; • in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza. La garanzia non è operante in questi casi: • per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizza; • se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti stupefacenti; • a seguito di circolazione fuori strada o psicotropeabusiva successivamente al furto o rapina; • verificatisi in conseguenza di scioperi, ovvero gli siano state applicate sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo, sabotaggio uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve; • subiti da cerchioni, coperture e camere d’aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile; Esclusioni: consultare anche la sezione “Ci sono limiti di copertura?” PACCHETTI DI GARANZIE (opzionale) Pacchetto A “Garanzie integrative”: il contratto rimborsa: • in caso di furto del veicolo, la di tassa di proprietà non usufruita e le sanzioni spese di immatricolazione di un nuovo veicolo fino a € 800,00, nonché le spese per l’acquisizione della documentazione richiesta per la liquidazione del furto e la procura a vendere fino a € 300,00; • in caso di perdita delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, le spese per la sostituzione fino a € 300,00; • in caso di furto o rapina e successivo ritrovamento, le spese per il parcheggio o la custodia disposti dall’Autorità fino a € 200,00; Garanzie di base • a seguito di sequestro del veicolo per incidente stradale, le spese legali per il dissequestro fino a € 300,00. Pacchetto B “Garanzie complementari danni”: il contratto rimborsa: • i danni al veicolo in caso di esplosione o scoppio di cose trasportate o di impianti installati sul veicolo fino a € 15.000,00; • danni ai sensi degli arttbagagli trasportati in caso di incendio, esplosione, scoppio, fino a € 250,00; • le spese per il ripristino del box di proprietà in conseguenza di incendio o scoppio del carburante contenuto nell’impianto di alimentazione del veicolo fino a € 1.500,00; • i danni al veicolo in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio, fino a € 5.000,00; • i danni al veicolo in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve, fino a € 5.000,00 con una franchigia di € 500,00. 186-186bis Pacchetto C “Garanzie complementari circolazione” (solo per veicoli uso abitazione): il contratto rimborsa: • i danni al veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo non assicurato per la RCA e 187 C.d.S.identificato con targa fino a € 5.000,00; • le spese per la riparazione, o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga sostituzione e/o omissione ripristino di soccorso)air-bag, pretensionamento delle cinture di sicurezza, impianto antincendio del veicolo, dovute a sinistro da circolazione fino a € 1.500,00, nonché le garanzie spese per il ripristino dell’impianto antifurto danneggiato a seguito di polizza incidente da circolazione fino a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; • se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraente€ 1.000,00.

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Samples: www.gruppocontas.it

Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso non sostiene né rimborsa le seguenti spese: • spese, anche preventivate, non concordate con DAS; • spese garanzia prevede un massimale per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, sinistro e per incarichi conferiti dall’Assicurato anno assicurativo pari a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; • spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; • spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; • in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza€50.000,00. La garanzia non è operante in questi casiesclusa: • per i Per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • per Per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizzaprevisto dalle singole garanzie; • Per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate ad incidente stradale, se il conducente non valore della sanzione al netto di oneri accessori e spese di notifica è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patenteinferiore a € 100,00 e oltre un caso denunciato per anno assicurativo; • per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicuratoPer operazioni di acquisto di beni mobili registrati; • qualora Per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei; • Se il conducente sia sottoposto valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a procedimento penale 200 euro; • Per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causati dall'Assicurato a seguito terzi; • Se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso; • Se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di imputazione soccorso (art.189 del codice della Strada), guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada) o per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt(art. 186-186bis e 187 C.d.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento 186/186 bis del Codice della Strada) con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un accertamento del tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx; • se il Se l'Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l'Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il veicolo è utilizzato in gare rilascio o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti il rinnovo della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraentepatente entro 90 giorni dal Sinistro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Rc Auto E CVT Autovetture

Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso HDI Italia non sostiene né rimborsa le si farà carico delle seguenti spese: - spese, anche preventivate, non concordate con DAS; - spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; - spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; - spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; - onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; - spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile)solidarietà; - spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • - spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; - in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove ove la garanzia operaè operante, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; procedimento e anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizzapolizza. La garanzia non è operante in questi casivale: - per i danni subiti per derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo; - per procedimenti in materia fiscale e amministrativa; - per l’opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate ad incidente stradale, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizza; • se il conducente valore della sanzione al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a € 100,00 e in ogni caso se non sussistono i presupposti per presentare il ricorso/opposizione; - per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei; - se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è abilitato inferiore a 250,00 €; - se l’Assicurato è indagato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • imputato per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito Delitto doloso, fuga, omissione di imputazione per guida soccorso (art. 189 del Decreto Legislativo n. 285/1992, cd. “Nuovo Codice della Strada” e, Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 del Nuovo codice della Strada) o psicotropeper Guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186) e Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli arttper i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose (art. 186-186bis e 187 C.d.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento bis) del Nuovo Codice della Strada con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un accertamento del tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Reato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa; - controversie relative a richieste di risarcimento di Xxxxx extracontrattuali avanzate da terzi: - se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile Auto, - nel caso di dolo dell’Assicurato, - se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità Civile Auto; - se l’Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l’Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l’esclusione non vale se ottiene il veicolo è utilizzato in gare rilascio o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti il rinnovo della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraentepatente entro 60 giorni dal Sinistro.

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Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso HDI Italia non sostiene né rimborsa le si farà carico delle seguenti spese: - spese, anche preventivate, non concordate con DAS; - spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; - spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; - spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; - onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; - spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile)solidarietà; - spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • - spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; - in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove ove la garanzia operaè operante, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; procedimento e anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizzapolizza. La garanzia non è operante in questi casivale: - per i danni subiti per derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo; - per procedimenti in materia fiscale e amministrativa; - per l’opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate ad incidente stradale, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizza; • se il conducente valore della sanzione al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a € 100,00 e in ogni caso se non sussistono i presupposti per presentare il ricorso/opposizione; - per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei; - se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è abilitato inferiore a € 250,00; - se l’Assicurato è indagato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • imputato per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito Delitto doloso, fuga, omissione di imputazione per guida soccorso (art. 189 del Decreto Legislativo n. 285/1992, cd. “Nuovo Codice della Strada” e, Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 del Nuovo codice della Strada) o psicotropeper Guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186) e Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli arttper i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose (art. 186-186bis e 187 C.d.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento bis) del Nuovo Codice della Strada con decisione passata in giudicato. Qualora sia stato sottoscritto il livello di garanzia Super, Premium o Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un accertamento del tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Reato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa; - controversie relative a richieste di risarcimento di Xxxxx extracontrattuali avanzate da terzi: - se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile Auto, - nel caso di dolo dell’Assicurato, - se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità Civile Auto; - se l’Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l’Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l’esclusione non vale se ottiene il veicolo è utilizzato in gare rilascio o competizioni sportive; • per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano i veicoli elettrico/ibrido in ambiti il rinnovo della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di Polizza dei livelli di garanzia Super, Premium e Top. In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell’Assicurato/Contraentepatente entro 60 giorni dal Sinistro.

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