Veicolo assicurato Clausole campione

Veicolo assicurato. L'assicurazione si estende al veicolo noleggiato dalla persona assicurata durante un viaggio assicurato. I veicoli "Mobility" vengono considerati veicoli a noleggio. I taxi e i veicoli delle scuole guida non sono assicurati.
Veicolo assicurato. L’assicurazione si estende al veicolo noleggiato dalla persona assicurata, ossia automobi- le, motociclo, minivan e minibus, camper, furgone e autocarro fino a 3,5 t di peso totale. I taxi e i veicoli delle scuole guida non sono assicurati.
Veicolo assicurato. E’ assicurato il natante menzionato nella polizza come pure le cose trainate o spinte da quest’ultimo.
Veicolo assicurato. 1.1 L’assicurazione si estende al veicolo a motore, immatricolato per la circolazione stradale, noleggiato dalla persona assicurata come conducente per o durante un viaggio di lavoro (autovetture fino a 3.5t di peso totale). I veicoli a motore di peso superiore a 3.5t non sono assicurati.
Veicolo assicurato. E’ assicurato il veicolo menzionato nella polizza come pure i rimorchi trainati o spinti da quest’ultimo.

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  • Rischio assicurato La Società si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato, nei limiti delle singole prestazioni nonché alle condizioni che seguono, una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nel successivo Art. 8.6, sulla base della forma che risulta scelta nel Simplo di Xxxxxxx.

  • Cosa è assicurato? 1. Il rischio assicurato è la Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia dell’Assicurato, intesa come perdita totale, definitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio o Malattia purché indipendenti dalla propria volontà ed oggettivamente accertabili.

  • Che cosa è assicurato? Sezione II – Responsabilità Civile: ✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Terzi. ✓ Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro subordinato (RCO): La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti. ✓ Responsabilità Civile personale dei dipendenti: La Società assicura la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a Terzi nello svolgimento delle relative mansioni professionali. Sezione III – Infortuni: ✓ L’assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. Sezione IV – Assicurazione Assistenza – Spese Mediche – Bagaglio – Annullamento Gite – Assicurazione assistenti di lingua straniera: ✓ La Società presta a favore dell’Assicurato delle prestazioni di: 1) assistenza in materia sanitaria consistenti a titolo esemplificativo in: (a) consulenza, anche telefonica, avente ad oggetto informazioni e/o consigli medico-generici, consulenza sanitaria di alta specializzazione, informazioni turistiche sugli argomenti previsti in polizza (es: informazioni su documenti, vaccinazioni, eventuale prenotazione di alberghi etc), informazioni sui contenuti del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di Che cosa non è assicurato? 🗶 Le Franchigie e la parte di danno che eccede il massimale; 🗶 Con riferimento alla Sezione II – Responsabilità Civile non sono assicurati: (i) i danni derivanti da responsabilità professionale e medica; (ii) i danni rientranti nell’assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo qualora diversamente previsto; 🗶 Con riferimento alla Sezione IV – Bagaglio: i danni determinati o agevolati da dolo, colpa grave, negligenza od incuria dell’Assicurato, di suoi familiari, di suoi dipendenti o di altre persone che agiscono per lui; 🗶 Con riferimento alla Sezione IV – Annullamento Gite: (i) spese connesse a delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; (ii) spese sostenute dall’Assicurato dopo il termine del viaggio, cioè al rientro dell’Assicurato alla propria residenza. 🗶 Con riferimento alla Sezione V – Tutela Giudiziaria: (i) le vertenze derivanti da fatti dolosi del Contraente e/o dell’Assicurato; (ii) il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere; (iii) gli oneri fiscali relativi alla bollatura di documenti e di altri atti in genere, salvo quanto diversamente previsto in polizza. 🗶 Con riferimento alla Sezione VII - Corpi Veicoli Terrestri Assicurazione Kasko Revisori e alla Sezione VII – Corpi Veicoli Terrestri Assicurazione Kasko Dipendenti in missione: i danni determinati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, del conducente o dei trasportati.

  • ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori

  • MASSIMALE ASSICURATO La garanzia è prestata, fino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo di Polizza e nella scheda di offerta tecnica.

  • Assicurazione parziale Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

  • Periodo di assicurazione Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.

  • Obblighi dell’Assicurato L’assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell’officina incaricata delle riparazioni. L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.