Colpa grave dell'Assicurato Clausole campione

Colpa grave dell'Assicurato. La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.
Colpa grave dell'Assicurato. 17.1 L’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato.
Colpa grave dell'Assicurato. La Società è obbligata per i sinistri provocati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il mezzo di trasporto.
Colpa grave dell'Assicurato. A parziale deroga di quanto previsto alla lettera c), punto 1), della Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la Compagnia risponde dei danni derivan- ti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determi- nati da colpa grave dell’Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata.
Colpa grave dell'Assicurato. A parziale deroga dell'art. 2, comma f), della Sezione A, la Società esclude dall'indennizzo unicamente le perdite o i danni dovuti al dolo dell'Assicurato.
Colpa grave dell'Assicurato. A parziale deroga dell'art.23 lettera d) - Esclusioni e relativamente agli eventi per i quali è prestata la garanzia, Generali Italia indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da eventi per i quali è prestata la garanzia anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, nei termini e limiti di polizza, con l’ulteriore limitazione di quanto, alla data del sinistro, costituisce il valore residuo del mutuo concesso per il fabbricato danneggiato. La presente estensione di garanzia è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.
Colpa grave dell'Assicurato. La Società è obbligata per i sinistri provocati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il veicolo indicato nella clausola "delimitazione delle garanzia".
Colpa grave dell'Assicurato. Si precisa che vengono compresi nella copertura tutti gli eventi che non siano causati da azioni dolose compiute dall’Assicurato. Sono inclusi nella garanzia, quindi, anche tutti gli eventi determinati da colpa grave dell’Assicurato.
Colpa grave dell'Assicurato. 38 ART. 47 STANDARD AZIENDALI 38 ART. 48 ANTICIPO INDENNIZZI 39 ART. 49 ANTENNE E TRALICCI 39
Colpa grave dell'Assicurato. A parziale deroga dell’art. 1900 C.C., sono indennizzabili i danni causati da colpa grave dell’Assicurato.