Rientro salma Clausole campione

Rientro salma. Qualora, a seguito di incidente occorso al veicolo assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 5.000,00 ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.
Rientro salma. Se, a causa di Incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il Veicolo, l’Assicurato è deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà e effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 4.000,00 Euro per Sinistro, anche se sono coinvolti più Assicurati. Se i preventivi di spesa per il trasporto fossero superiori al Massimale, la Struttura Organizzativa non procederà con la Prestazione assistenza se non avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo da essa ritenute adeguate per il pagamento della parte eccedente. La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
Rientro salma. Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la stessa diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Rientro salma. Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di € 3.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più assicurati.
Rientro salma. Qualora a seguito di Incidente stradale nel quale sia rima- sto coinvolto il Veicolo, l’Assicurato sia deceduto, la Strut- tura Organizzativa organizzerà e effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 4.000,00 Euro per Sinistro, ancor- ché siano coinvolti più assicurati. Se tale Prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la Prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garan- zie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma. La garanzia è ope- rante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
Rientro salma. Sono escluse le spese funerarie.
Rientro salma. Qualora a seguito di Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà e effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 4.000,00 Euro per Sinistro, ancorché siano coinvolti più assicurati. Se tale Prestazione comportasse un esborso
Rientro salma. A seguito di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, la Società organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia o nell’EEA, espletando le necessarie formalità e prendendo in carico le spese di trasporto necessarie ed indispensabili, con esclusione delle spese funerarie, di inumazione, e delle eventuali spese di recupero e ricerca della salma. Per i residenti EXTRA EEA massimale € 500,00. massimale € 150,00 Qualora l’Assicurato, una volta rientrato dal viaggio, necessiti di ulteriore assistenza presso il proprio domicilio, la società organizza l’erogazione dei servizi richiesti e sostiene i costi delle stesse sino alla concorrenza dell’importo indicato. Per i residenti EXTRA EEA la garanzia NON è operante. massimale € 1.500,00 Qualora l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Società provvede a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria, fino a concorrenza dell’ammontare indicato, a fronte di garanzia che può essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata copertura del prestito.
Rientro salma. Qualora, a seguito di incidente da circolazione, l'assicurato sia deceduto, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare ed effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura, sempreché questo sia in territorio italiano. La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo, complessivi per sinistro, di € 4.000,00 per sinistri accaduti in Italia, e di € 5.000,00 per sinistri accaduti all’estero, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
Rientro salma. Qualora, a seguito di incidente, l’Assicurato sia deceduto, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. La Compagnia sostiene i costi relativi alla presente copertura fino ad un - non siano rispettate le Istruzioni del Costruttore nell’utilizzo del Veicolo. - l’Assicurato per propria scelta non usufruisca di una o più prestazioni, la Struttura Organizzativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. - Le prestazioni non sono dovute in dipendenza di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici nonché fenomeni di trasmutazione dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, atti di terrorismo, atti di vandalismo. - Le prestazioni non sono dovute per veicoli che l’Assicurato sottoponga ad uso improprio. - Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. - Non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. - Dolo o colpa grave dell’Assicurato. - Frode o possesso illegale del veicolo. - Abuso di alcolici o psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni. - Tentato suicidio o suicidio. - Il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura Organizzativa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi dell’Evento. - Ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa deve essere esercitato dall’Assicurato, a pena di estinzione, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell’Evento che ha dato origine al diritto stesso. - La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile. Per gli importi superiori a detto massimale, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguata.