RIPARAZIONE DEL VEICOLO Clausole campione

RIPARAZIONE DEL VEICOLO. Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, l’Assicurato non deve far effettuare alcuna riparazione prima che l’Impresa abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla riparazione. L’Impresa, informato l’Assicurato, può far eseguire le riparazioni del veicolo danneggiato in strutture di propria fiducia nonché può disporre la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in alternativa alla liquidazione della somma dovuta ai sensi delle successive clausole.
RIPARAZIONE DEL VEICOLO. In relazione al risarcimento dei danni subiti dal veicolo, dopo aver provveduto ad effettuare la richiesta come da articolo
RIPARAZIONE DEL VEICOLO. Per i sinistri relativi alla garanzia “Incendio e furto” l’assicurato può scegliere di riparare il veicolo danneggiato rivolgendosi a un riparatore a sua scelta. L’indennizzo verrà corrisposto al proprietario del veicolo o al cessionario del credito (cioè colui al quale il proprietario ha ceduto il suo credito relativo all’indennizzo). In alternativa, Linear può proporre di rivolgersi a un centro UnipolService per ottenere direttamente la riparazione del veicolo assicurato senza dover corrispondere alcun importo. L’assicurato resta in ogni caso obbligato a pagare eventuali scoperti e minimi non indennizzabili e franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e sulla scheda contrattuale.
RIPARAZIONE DEL VEICOLO. Per i sinistri relativi alle garanzie “Incendio e furto”, “Eventi socio-politici”, “Eventi atmosferici”, “Collisione Animali Selvatici”, “Incidente con veicolo non assicurato” “Minikasko”, l’assicurato può scegliere di riparare il veicolo danneggiato rivolgendosi a un riparatore a sua scelta. L’indennizzo verrà corrisposto al proprietario del veicolo o al cessionario del credito (cioè colui al quale il proprietario ha ceduto il suo credito relativo all’indennizzo). In alternativa, Linear può proporre di rivolgersi a un centro UnipolService per ottenere direttamente la riparazione del veicolo assicurato senza dover corrispondere alcun importo. L’assicurato resta in ogni caso obbligato a pagare eventuali scoperti e minimi non indennizzabili e franchigie indicati per ciascuna garanzia nelle condizioni di assicurazione e sulla scheda contrattuale. Per i sinistri relativi alla garanzia “Cristalli – Rottura parabrezza”, l’assicurato può scegliere di rivolgersi ad un centro cristalli a sua scelta. L’indennizzo verrà corrisposto al proprietario del veicolo o al cessionario del credito. In alternativa l’assicurato può rivolgersi ad un centro cristalli UnipolGlass, che utilizza cristalli omologati e certificati secondo le disposizioni in vigore. In tal caso non viene applicata alcuna franchigia e il massimale è elevato come indicato nell’art. 9.3 “Limiti di indennizzo”.
RIPARAZIONE DEL VEICOLO. (valido per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Kasko se richiamate nel Modulo di Polizza):
RIPARAZIONE DEL VEICOLO. In nome e per conto dell’Assicurato, l’officina appartenente alla Rete dei Riparatori dovrà: • inviare alla Centrale Operativa Guasti il modulo di denuncia del Guasto, compilato in modo adeguato; • aspettare il consenso della Centrale Operativa Guasti prima di iniziare le riparazioni; • fornire tutta la documentazione richiesta dalla Centrale Operativa Guasti per analizzare il Sinistro; • conservare (o far conservare) per un periodo di almeno 30 giorni dal termine delle riparazioni le parti danneggiate e permettere alla Compagnia o ai suoi addetti di esaminarle. La Compagnia pagherà, in nome e per conto dell’Assicurato e nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione, le spese inerenti alle riparazioni o sostituzioni necessarie per eliminare il Guasto direttamente all’officina della Rete dei Riparatori a cui è stato affidato il Veicolo. In caso di Guasto avvenuto al di fuori dell’Italia, in uno dei Paesi indicati dall’Art. 13, l’Assicurato può rivolgersi a una qualsiasi officina di riparazione per l’intervento. Le spese per le riparazioni o sostituzioni necessarie all’eliminazione del Guasto, se accettate dalla Compagnia, sono rimborsate direttamente all’Assicurato sulla base delle tariffe per pezzi di ricambio e manodopera applicabili in Italia alla data del Guasto. Per poter beneficiare della Garanzia Guasti, l’Assicurato deve contattare la Centrale Operativa Guasti e inviare il preventivo per l’intervento di riparazione. Il preventivo deve contenere la descrizione dettagliata delle cause del Guasto e delle parti del Veicolo colpite, nonché degli interventi necessari per eliminare il Guasto e ripristinare la precedente funzionalità del Veicolo. La Centrale Operativa Guasti deve verificare e approvare il preventivo: in questo caso, indicherà all’Assicurato il numero di dossier che deve essere riportato, terminata la riparazione, sulla fattura dell’intervento intestata all’Assicurato, insieme ad una espressa indicazione di quietanzamento. L’Assicurato deve inviare l’originale della fattura, insieme ai documenti di cui all’Art. 23.1, lettera A., all’indirizzo indicato dalla Centrale Operativa Guasti. Se l’Assicurato e la Centrale Operativa Guasti non si mettono d’accordo riguardo al preventivo, ognuno di loro, a proprie spese, potrà incaricare un esperto per preparare un rapporto da mettere a disposizione dell’altra parte, che potrà a sua volta provvedere ad una perizia contraddittoria. La parte che l’ha richiesta tiene in ogni caso a proprio carico...
RIPARAZIONE DEL VEICOLO. Fatte salve le riparazioni di prima urgenza necessarie per trasportare il veicolo nell’officina o autorimessa più vicina, l’Assicurato non deve far effettuare riparazione alcuna prima di aver avuto il consenso di Allianz S.p.A., oppure in mancanza del consenso, prima che siano trascorsi 10 giorni dalla data di ricezione della denuncia di sinistro. Allianz S.p.A. può far eseguire, con il consenso dell’Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato in officine di sua fiducia; così come può disporre, sempre con il consenso dell’Assicurato, la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate, piuttosto che liquidare la somma stabilita dalla perizia del fiduciario incaricato, ai sensi delle successive clausole.
RIPARAZIONE DEL VEICOLO. Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, l’Assicurato non deve far effettuare alcuna riparazione prima che Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla sua riparazione. .
RIPARAZIONE DEL VEICOLO. (condizioni valide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
RIPARAZIONE DEL VEICOLO. Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, l’Assicurato non deve effettuare alcuna riparazione prima che l’Impresa abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla sua riparazione. L’Impresa, dopo aver informato l’Assicurato, può far eseguire le riparazioni del veicolo danneggiato in strutture di propria fiducia oppure, a suo insindacabile giudizio, può disporre la sostituzione delle parti del veicolo che siano state distrutte o danneggiate. Nel caso di danno da Xxxxxxxx non dovranno essere effettuate riparazioni del veicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare l’autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina), nei 10 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso dell’Impresa. Trascorso il termine di 10 giorni, l’assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione dell’Impresa i residui e le tracce del sinistro (fotografie e pezzi sostituiti). Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza dell’autoveicolo (necessarie per portare l’autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina), l’assicurato dovrà lasciare a disposizione della società i residui e le tracce del sinistro. L’assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare. Sempre nel caso di danno da Grandine, infine, e sempre che nella circostanza specifica la garanzia operi a primo rischio, in base alle condizioni previste dal presente contratto, Xxxxx si riserva la facoltà di decidere, a suo insindacabile giudizio e ferma la congruità tecnica dell’intervento, se far eseguire il ripristino del veicolo attraverso la “Riparazione a caldo” oppure la “Riparazione a freddo”, anche ricorrendo ad Aziende Specializzate del settore, fermi i relativi scoperti e/o franchigie eventualmente previsti contrattualmente.