Common use of Limitazioni, esclusioni e rivalse Clause in Contracts

Limitazioni, esclusioni e rivalse. L’invalidità permanente viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta del 5% In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la “liquidazione dell’indennità di invalidità permanente” per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. Infortuni Trasportati La garanzia Infortuni del Conducente è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L’estensione di garanzia vale per il caso di morte o di invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicurato. Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza. Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascuno.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Limitazioni, esclusioni e rivalse. L’invalidità L’indennizzo sarà effettuato solo se l’invalidità permanente viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta supera la soglia del 53% In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella indicata in polizza. L’indennizzo è corrisposto solo per la “liquidazione dell’indennità di invalidità permanente” per parte eccedente tale soglia. Se la valutazione del grado percentuale di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l’indennità è pari o superiore al 25% non viene applicata la franchigia. Non sono assicurati gli infortuni derivanti da: - guida di veicoli o natanti se il conducente non è abilitato alla metà guida - operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio - delitti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa - atti di terrorismo, sabotaggio e sequestro di persona - stato di ebrezza, abuso di psicofarmaci, stupefacenti o sostanze allucinogene - intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, epilessia, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi - conseguenze dovute allo sviluppo di energia nucleare o radioattività - terremoti o eruzioni vulcaniche - conseguenze derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non sono utilizzate per la falange fini pacifici - attività lavorativa in qualità di qualsiasi altro ditoappartenente all’arma dei Carabinieri, pari ad un terzo Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Polizia Penitenziaria e Guardie Giurate Non sono rimborsabili le spese mediche sostenute. 4 zampe a bordo (opzionale) Garanzie di base Linear indennizza, nei limiti della percentuale stabilita per la perdita totale garanzia e della somma indicata nella scheda contrattuale, le spese mediche derivanti da lesioni subite dall’animale da compagnia trasportato all’interno del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. Infortuni Trasportati La garanzia Infortuni del Conducente è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L’estensione di garanzia vale per il caso di morte o di invalidità permanente assicurato a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul incidente stradale con veicolo assicurato. Tale estensione di garanzia prevedeidentificato, pertanto, se è accertata la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso totale responsabilità dell’assicurato nel causare il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza. Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascunosinistro.

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Samples: www.linear.it, www.linear.it, static.cercassicurazioni.it

Limitazioni, esclusioni e rivalse. L’invalidità permanente viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta del 5% In caso di invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% non si procederà ad alcun indennizzo e, in caso di invalidità permanente di grado superiore al 3%, verrà corrisposto un indennizzo solo per la parte eccedente il 3%. L’indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratofunzionale), le percentuali indicate nella tabella per la “liquidazione dell’indennità di invalidità permanente” per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistentevengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di La perdita totale (anatomica o funzionale funzionale) di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate dovute per ciascuna lesione, fino al limite con il massimo del 100%. Per L’indennità giornaliera, per i giorni in cui l’Assicurato sia ricoverato per le singole falangi terminali delle ditacure rese necessarie dall’infortunio è corrisposta per un periodo massimo di 360 giorni per infortunio. Le spese rese necessarie dall’infortunio per medici, escluso chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre cure indispensabili nonché le spese per il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totaletrasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o alla casa di cura per il pronto soccorso sono rimborsate per un periodo massimo di 360 giorni dall’infortunio stesso e nel limite della somma indicata in polizza. Nel caso Si intendono escluse le protesi (salvo le spese per l’acquisto di perdita funzionale o anatomica apparecchi protesici applicati durante l’intervento) e gli interventi chirurgici di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo ditonatura estetica. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. Infortuni Trasportati La garanzia Infortuni del Conducente è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L’estensione non comprende gli infortuni: a) avvenuti in conseguenza di garanzia vale per atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, occupazione militare; avvenuti quando l’Assicurato abbia preso parte attiva a scioperi, sommosse, o ad atti di terrorismo e sabotaggio; b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoto, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni e mareggiate; c) verificatesi in conseguenza di sviluppo comunque insorto – controllato o meno – di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; salvo che l’Assicurato provi che l’Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi; d) sofferti in conseguenza di propria azione delittuosa, da delitti dolosi consumati o tentati dal conducente nonché da partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di morte azioni compiute dal conducente per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; e) sofferti da persone portatori di invalidità permanente apoplessia od affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, cocainismo, morfinismo, oppiomania, diabete, infezione da HIV o da altre infermità gravi o permanenti; f) verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecita di rilevanza penale del conducente; g) avvenuti quando il conducente non sia abilitato alla guida a seguito norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull’abilitazione alla guida; h) avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicuratocircolazione; i) avvenuti quando l’incidente di circolazione che ha causato l’infortunio è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti o allucinogeni; j) avvenuti in conseguenza del mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco di protezione, nei casi in cui il loro uso è prescritto dalle disposizioni in vigore. Tale estensione k) Sono altresì escluse dall’assicurazione le ernie e le conseguenze di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza. Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascunosforzi muscolari.

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Samples: www.hdiitalia.it, www.hdiitalia.it

Limitazioni, esclusioni e rivalse. L’invalidità permanente viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta del 5% In caso di invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% non si procederà ad alcun indennizzo e, in caso di invalidità permanente di grado superiore al 3%, verrà corrisposto un indennizzo solo per la parte eccedente il 3%. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. L’indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratofunzionale), le percentuali indicate nella tabella per la “liquidazione dell’indennità di invalidità permanente” per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistentevengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di La perdita totale (anatomica o funzionale funzionale) di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate dovute per ciascuna lesione, fino al limite con il massimo del 100%. Per L’indennità giornaliera, per i giorni in cui l’Assicurato sia ricoverato per le singole falangi terminali delle ditacure rese necessarie dall’infortunio è corrisposta per un periodo massimo di 360 giorni per infortunio. Le spese rese necessarie dall’infortunio per medici, escluso chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre cure indispensabili nonché le spese per il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totaletrasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o alla casa di cura per il pronto soccorso sono rimborsate per un periodo massimo di 360 giorni dall’infortunio stesso e nel limite della somma indicata in polizza. Nel caso Si intendono escluse le protesi (salvo le spese per l’acquisto di perdita funzionale o anatomica apparecchi protesici applicati durante l’intervento) e gli interventi chirurgici di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo ditonatura estetica. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. Infortuni Trasportati La garanzia Infortuni del Conducente è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L’estensione non comprende gli infortuni: a) avvenuti in conseguenza di garanzia vale per atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, occupazione militare; avvenuti quando l’assicurato abbia preso parte attiva a scioperi, sommosse, o ad atti di terrorismo e sabotaggio; b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoto, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni e mareggiate; c) verificatesi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; salvo che l’assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi; d) sofferti in conseguenza di propria azione delittuosa, da delitti dolosi consumati o tentati dal conducente nonché da partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di morte azioni compiute dal conducente per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; e) sofferti da persone portatori di invalidità permanente apoplessia od affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, cocainismo, morfinismo, oppiomania, diabete, infezione da HIV o da altre infermità gravi o permanenti; f) verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecita di rilevanza penale del conducente; g) avvenuti quando il conducente non sia abilitato alla guida a seguito norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull’abilitazione alla guida; h) avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicuratocircolazione; i) avvenuti quando l’incidente di circolazione che ha causato l’infortunio è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti o allucinogeni; j) avvenuti in conseguenza del mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco di protezione, nei casi in cui il loro uso è prescritto dalle disposizioni in vigore. Tale estensione Sono altresì esclusi dall’assicurazione le ernie e le conseguenze di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza. Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascunosforzi muscolari.

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Samples: Assicurazione Assistenza Truck Easy, Assicurazione Assistenza Truck Easy

Limitazioni, esclusioni e rivalse. L’invalidità permanente viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta del 5% In caso di invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% non si procederà ad alcun indennizzo e, in caso di invalidità permanente di grado superiore al 3%, verrà corrisposto un indennizzo solo per la parte eccedente il 3%. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. L’indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratofunzionale), le percentuali indicate nella tabella per la “liquidazione dell’indennità di invalidità permanente” per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistentevengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di La perdita totale (anatomica o funzionale funzionale) di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate dovute per ciascuna lesione, fino al limite con il massimo del 100%. Per L’indennità giornaliera, per i giorni in cui l’Assicurato sia ricoverato per le singole falangi terminali delle ditacure rese necessarie dall’infortunio è corrisposta per un periodo massimo di 360 giorni per infortunio. Le spese rese necessarie dall’infortunio per medici, escluso chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre cure indispensabili nonché le spese per il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totaletrasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o alla casa di cura per il pronto soccorso sono rimborsate per un periodo massimo di 360 giorni dall’infortunio stesso e nel limite della somma indicata in polizza. Nel caso Si intendono escluse le protesi (salvo le spese per l’acquisto di perdita funzionale o anatomica apparecchi protesici applicati durante l’intervento) e gli interventi chirurgici di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo ditonatura estetica. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. Infortuni Trasportati La garanzia Infortuni del Conducente è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L’estensione non comprende gli infortuni: a) avvenuti in conseguenza di garanzia vale per atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, occupazione militare; avvenuti quando l’Assicurato abbia preso parte attiva a scioperi, sommosse, o ad atti di terrorismo e sabotaggio; b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoto, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni e mareggiate; verificatesi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; salvo che l’Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi; c) verificatesi in conseguenza di sviluppo comunque insorto – controllato o meno – di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; salvo che l’Assicurato provi che l’Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi; d) sofferti in conseguenza di propria azione delittuosa, da delitti dolosi consumati o tentati dal conducente nonché da partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di morte azioni compiute dal conducente per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; e) sofferti da persone portatori di invalidità permanente apoplessia o affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, cocainismo, morfinismo, oppiomania, diabete, infezione da HIV o da altre infermità gravi o permanenti; f) verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecita di rilevanza penale del conducente; g) avvenuti quando il conducente non sia abilitato alla guida a seguito norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull’abilitazione alla guida; h) avvenuti quando il veicolo viene adibito a uso diverso da quello indicato sulla carta di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicuratocircolazione; i) avvenuti quando l’incidente di circolazione che ha causato l’infortunio è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti o allucinogeni; j) avvenuti in conseguenza del mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco di protezione, nei casi in cui il loro uso è prescritto dalle disposizioni in vigore. Tale estensione k) Sono altresì escluse dall’assicurazione le ernie e le conseguenze di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza. Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascunosforzi muscolari.

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Samples: www.amissima.it

Limitazioni, esclusioni e rivalse. L’invalidità permanente viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta del 5% In caso di invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% non si procederà ad alcun indennizzo e, in caso di invalidità permanente di grado superiore al 3%, verrà corrisposto un indennizzo solo per la parte eccedente il 3%. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. La Società liquida in parti uguali agli eredi la somma assicurata in caso di morte avvenuta in conseguenza dell’infortunio solo nel caso in cui questa avvenga entro un anno dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio L’indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratofunzionale), le percentuali indicate nella tabella per la “liquidazione dell’indennità di invalidità permanente” per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistentevengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di La perdita totale (anatomica o funzionale funzionale) di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate dovute per ciascuna lesione, fino al limite con il massimo del 100%. Per L’indennità giornaliera, per i giorni in cui l’Assicurato sia ricoverato per le singole falangi terminali delle ditacure rese necessarie dall’infortunio è corrisposta per un periodo massimo di 360 giorni per infortunio. Le spese rese necessarie dall’infortunio per medici, escluso chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre cure indispensabili nonché le spese per il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totaletrasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o alla casa di cura per il pronto soccorso sono rimborsate per un periodo massimo di 360 giorni dall’infortunio stesso e nel limite della somma indicata in polizza. Nel caso Si intendono escluse le protesi (salvo le spese per l’acquisto di perdita funzionale o anatomica apparecchi protesici applicati durante l’intervento) e gli interventi chirurgici di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo ditonatura estetica. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. Infortuni Trasportati La garanzia Infortuni del Conducente è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L’estensione non comprende gli infortuni: a) avvenuti in conseguenza di garanzia vale per atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, occupazione militare; avvenuti quando l’Assicurato abbia preso parte attiva a scioperi, sommosse, o ad atti di terrorismo e sabotaggio; b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoto, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni e mareggiate; c) verificatesi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; salvo che l’Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi; d) sofferti in conseguenza di propria azione delittuosa, da delitti dolosi consumati o tentati dal conducente nonché da partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di morte azioni compiute dal conducente per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; e) sofferti da persone portatori di invalidità permanente apoplessia od affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, cocainismo, morfinismo, oppiomania, diabete, infezione da HIV o da altre infermità gravi o permanenti; f) verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecita di rilevanza penale del conducente; g) avvenuti quando il conducente non sia abilitato alla guida a seguito norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull’abilitazione alla guida; h) avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicuratocircolazione; i) avvenuti quando l’incidente di circolazione che ha causato l’infortunio è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti o allucinogeni; j) avvenuti in conseguenza del mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco di protezione, nei casi in cui il loro uso è prescritto dalle disposizioni in vigore. Tale estensione k) Sono altresì escluse dall’assicurazione le ernie e le conseguenze di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza. Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascunosforzi muscolari.

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Samples: www.hdiitalia.it

Limitazioni, esclusioni e rivalse. L’invalidità L’Indennizzo è dovuto se la morte o l’invalidità permanente viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta del 5% In si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza, ma comunque entro due anni dal giorno dell’infortunio regolarmente denunciato. La copertura assicurativa è valida a condizione che la circolazione dell’Autoveicolo avvenga in conformità alle norme vigenti, che il conducente sia munito della prescritta patente di guida e sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge. L’indennizzo per il caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la “liquidazione dell’indennità di invalidità permanente” per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. Infortuni Trasportati La garanzia Infortuni del Conducente è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L’estensione di garanzia vale cumulabile con quello per il caso di morte morte. La copertura assicurativa non vale per gli infortuni derivanti: - dalla partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove; - da stato di ebbrezza o dall’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; - da azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie; - da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, o che siano diretta conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo o di invalidità permanente radiazioni. Sono inoltre escluse le ernie di qualsiasi tipo e le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere. Nel contempo l’assicurazione non è operante per il conducente affetto da: alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS o positività al test HIV, emofilia di tipo classico o stati emofiliaci di qualsiasi tipo, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, nonché diabetici insulino- dipendenti. COPERTURA TUTELA LEGALE Garanzie di base L’Impresa assume a seguito proprio carico, nel limite del massimale di infortuni € 10.000,00 riportato nella scheda di polizza, le spese sostenute dall’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale e stragiudiziale nei seguenti casi: - azione di recupero danni subiti dai trasportati sul dall’Autoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi limitatamente ai casi in cui si applica la procedura di risarcimento; - azione di recupero danni subiti dall’Autoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi in cui opera la procedura di “Risarcimento Diretto”; - esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale; - difesa nella qualità di imputato in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale; - difesa in procedimenti penali per reati dolosi o preterintenzionali connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda a favore dell’Assicurato con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato; - azione di recupero di danni subiti dal veicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi; - assistenza nei procedimenti di dissequestro dell’Autoveicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale. Tale estensione L’Imprese assume a proprio carico le spese: - per l’intervento del Legale incaricato della gestione del sinistro; - per il perito nominato dall’Autorità e per il consulente tecnico di garanzia prevedeparte e/o di un perito scelto dall’assicurato previo consenso dell’Impresa; - per l’attività investigativa nel limite di € 500,00; - per l’IVA relativa all’attività di avvocati o consulenti tecnici; - processuali nel processo penale; - di giustizia (es. contributo unificato, pertantotassa di registro, ecc.); - del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dall’Impresa o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’assicurato; - le spese processuali nel procedimento civile così come liquidate in sentenza. L’assicurato può eventualmente indicare il nominativo di un legale al quale affidare la copertura complessiva tutela dei propri interessi, altrimenti questo viene nominato dall’Impresa; è garantito l’intervento di un unico Legale per tutti gli infortunatiogni grado di giudizio, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza. Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascunoterritorialmente competente.

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Samples: www.cargeas.it

Limitazioni, esclusioni e rivalse. L’invalidità permanente viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta del 5% Limitazioni: La somma rimborsata per ogni sinistro, e comunque per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, non potrà essere superiore a € 350,00. In caso di perdita anatomica riparazione e sostituzione effettuata presso un centro diverso da una delle carrozzerie convenzionate Vittoria o riduzione funzionale centri specializzati sui cristalli, la garanzia è prestata con franchigia pari a € 200,00 per sinistro. La garanzia non copre i danni: determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; verificatisi in conseguenza di un organo tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere; verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di un arto già minoratogara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie; le percentuali indicate nella tabella rigature e/o segnature, nonché i danni determinati all’autoveicolo a seguito della rottura dei cristalli. Cristalli Elite Garanzie di base valida solo per la “liquidazione dell’indennità di invalidità permanente” per la valutazione autocarri, autotassametri e autobus Sono assicurate le rotture accidentali dei cristalli del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%veicolo. Per le singole falangi terminali delle ditaCristalli si intendono il parabrezza, escluso il pollicelunotto posteriore, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà tetto panoramico in cristallo e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. Infortuni Trasportati La garanzia Infortuni del Conducente è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L’estensione di garanzia vale per il caso di morte o di invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicurato. Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza. Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascunocristalli laterali.

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Samples: Assicurazione r.c. Auto

Limitazioni, esclusioni e rivalse. L’invalidità permanente viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta del 5% In caso di invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% non si procederà ad alcun indennizzo e, in caso di invalidità permanente di grado superiore al 3%, verrà corrisposto un indennizzo solo per la parte eccedente il 3%. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. L’indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifichi entro due anni dal giorno dell’infortunio. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratofunzionale), le percentuali indicate nella tabella per la “liquidazione dell’indennità di invalidità permanente” per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistentevengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di La perdita totale (anatomica o funzionale funzionale) di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate dovute per ciascuna lesione, fino al limite con il massimo del 100%. Per L’indennità giornaliera, per i giorni in cui l’Assicurato sia ricoverato per le singole falangi terminali delle ditacure rese necessarie dall’infortunio è corrisposta per un periodo massimo di 360 giorni per infortunio. Le spese rese necessarie dall’infortunio per medici, escluso chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre cure indispensabili, nonché le spese per il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totaletrasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o alla casa di cura per il pronto soccorso sono rimborsate per un periodo massimo di 360 giorni dall’infortunio stesso e nel limite della somma indicata in polizza. Nel caso Si intendono escluse le protesi (salvo le spese per l’acquisto di perdita funzionale o anatomica apparecchi protesici applicati durante l’intervento) e gli interventi chirurgici di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo ditonatura estetica. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. Infortuni Trasportati La garanzia Infortuni del Conducente è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L’estensione non comprende gli infortuni: a) avvenuti in conseguenza di garanzia vale per atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, occupazione militare; avvenuti quando l’Assicurato abbia preso parte attiva a scioperi, sommosse, o ad atti di terrorismo e sabotaggio; b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoto, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni e mareggiate; c) verificatesi in conseguenza di sviluppo comunque insorto – controllato o meno – di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; salvo che l’Assicurato provi che il danno non abbia alcun rapporto con tali eventi; d) sofferti in conseguenza di propria azione delittuosa, di delitti dolosi consumati o tentati dal conducente, nonché da partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di morte azioni compiute dal conducente per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; e) sofferti da persone portatori di invalidità permanente apoplessia o affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, cocainismo, morfinismo, oppiomania, diabete, infezione da HIV o da altre infermità gravi o permanenti; f) verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecita di rilevanza penale del conducente; g) avvenuti quando il conducente non sia abilitato alla guida a seguito norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull’abilitazione alla guida; h) avvenuti quando il veicolo viene adibito a uso diverso da quello indicato sulla carta di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicuratocircolazione; i) avvenuti quando l’incidente di circolazione che ha causato l’infortunio è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti o allucinogeni; j) avvenuti in conseguenza del mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco di protezione, nei casi in cui il loro uso è prescritto dalle disposizioni in vigore. Tale estensione Sono altresì escluse dall’assicurazione le ernie e le conseguenze di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza. Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascunosforzi muscolari.

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Limitazioni, esclusioni e rivalse. L’invalidità L’Indennizzo è dovuto se la morte o l’invalidità permanente viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta del 5% In si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza, ma comunque entro due anni dal giorno dell’infortunio regolarmente denunciato. La copertura assicurativa è valida a condizione che la circolazione dell’Autoveicolo avvenga in conformità alle norme vigenti, che il conducente sia munito della prescritta patente di guida e sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge. L’indennizzo per il caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la “liquidazione dell’indennità di invalidità permanente” per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. Infortuni Trasportati La garanzia Infortuni del Conducente è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L’estensione di garanzia vale cumulabile con quello per il caso di morte morte. La copertura assicurativa non vale per gli infortuni derivanti: - dalla partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove; - da stato di ebbrezza o dall’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; - da azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie; - da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, o che siano diretta conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo o di invalidità permanente a seguito radiazioni. Sono inoltre escluse le ernie di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicurato. Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata qualsiasi tipo e le lesioni muscolari determinate da sforzi in polizzagenere. Nel contempo l’assicurazione non è operante per il conducente affetto da: alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS o positività al test HIV, emofilia di tipo classico o stati emofiliaci di qualsiasi tipo, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, nonché diabetici insulino-dipendenti. COPERTURA TUTELA LEGALE Garanzie di base L’Impresa assume a proprio carico, nel limite del massimale di € 10.000,00 riportato nella scheda di polizza, le spese sostenute dall’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale e stragiudiziale nei seguenti casi: - esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale; - difesa in procedimenti penali per reati colposi e/o contravvenzionali connessi ad incidente stradale laddove l’assicurato venga coinvolta in qualità di imputato; - difesa in procedimenti penali per reati dolosi o preterintenzionali connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda a favore dell’Assicurato con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato; - assistenza nei procedimenti di dissequestro dell’Autoveicolo assicurato in caso l’ammontare complessivo di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale. L’Imprese assume a proprio carico le spese: - per l’intervento del Legale incaricato della gestione del sinistro; - per il perito nominato dall’Autorità e per il consulente tecnico di parte e/o di un perito scelto dall’assicurato previo consenso dell’Impresa; - per l’attività investigativa nel limite di € 500,00; - per l’IVA relativa all’attività di avvocati o consulenti tecnici; - processuali nel processo penale; - di giustizia (es. contributo unificato, tassa di registro, ecc.); - del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dall’Impresa o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’assicurato; - le spese processuali nel procedimento civile così come liquidate in sentenza; - le spese attinenti l’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi. L’assicurato può eventualmente indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicuratapropri interessi, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascunoaltrimenti questo viene nominato dall’Impresa; è garantito l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente.

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Limitazioni, esclusioni e rivalse. L’invalidità permanente viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta del 5% In caso di invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% non si procederà ad alcun indennizzo e, in caso di invalidità permanente di grado superiore al 3%, verrà corrisposto un indennizzo solo per la parte eccedente il 3%. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. L’indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratofunzionale), le percentuali indicate nella tabella per la “liquidazione dell’indennità di invalidità permanente” per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistentevengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di La perdita totale (anatomica o funzionale funzionale) di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate dovute per ciascuna lesione, fino al limite con il massimo del 100%. Per L’indennità giornaliera, per i giorni in cui l’Assicurato sia ricoverato per le singole falangi terminali delle ditacure rese necessarie dall’infortunio è corrisposta per un periodo massimo di 360 giorni per infortunio. Le spese rese necessarie dall’infortunio per medici, escluso chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre cure indispensabili nonché le spese per il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totaletrasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o alla casa di cura per il pronto soccorso sono rimborsate per un periodo massimo di 360 giorni dall’infortunio stesso e nel limite della somma indicata in polizza. Nel caso Si intendono escluse le protesi (salvo le spese per l’acquisto di perdita funzionale o anatomica apparecchi protesici applicati durante l’intervento) e gli interventi chirurgici di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo ditonatura estetica. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. Infortuni Trasportati La garanzia Infortuni del Conducente è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L’estensione non comprende gli infortuni: a) avvenuti in conseguenza di garanzia vale per atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, occupazione militare; avvenuti quando l’assicurato abbia preso parte attiva a scioperi, sommosse, o ad atti di terrorismo e sabotaggio; b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoto, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni e mareggiate; c) verificatesi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; salvo che l’assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi; d) sofferti in conseguenza di propria azione delittuosa, da delitti dolosi consumati o tentati dal conducente nonché da partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di morte azioni compiute dal conducente per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; e) sofferti da persone portatori di invalidità permanente apoplessia od affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, cocainismo, morfinismo, oppiomania, diabete, infezione da HIV o da altre infermità gravi o permanenti; f) verificatisi durante la partecipazione a seguito gare e competizioni sportive ed alle relative prove; g) verificatisi in occasione di infortuni subiti dai trasportati sul uso del veicolo assicuratoper attività illecita di rilevanza penale del conducente; h) avvenuti quando il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull’abilitazione alla guida; i) avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione; j) avvenuti quando l’incidente di circolazione che ha causato l’infortunio è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti o allucinogeni; k) avvenuti in conseguenza del mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco di protezione, nei casi in cui il loro uso è prescritto dalle disposizioni in vigore. Tale estensione l) Sono altresì esclusi dall’assicurazione le ernie e le conseguenze di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza. Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascunosforzi muscolari.

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Limitazioni, esclusioni e rivalse. L’invalidità permanente viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta del 5% In caso di invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% non si procederà ad alcun indennizzo e, in caso di invalidità permanente di grado superiore al 3%, verrà corrisposto un indennizzo solo per la parte eccedente il 3%. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. L’indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifichi entro due anni dal giorno dell’infortunio. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratofunzionale), le percentuali indicate nella tabella per la “liquidazione dell’indennità di invalidità permanente” per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistentevengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di La perdita totale (anatomica o funzionale funzionale) di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate dovute per ciascuna lesione, fino al limite con il massimo del 100%. Per L’indennità giornaliera, per i giorni in cui l’Assicurato sia ricoverato per le singole falangi terminali delle ditacure rese necessarie dall’infortunio è corrisposta per un periodo massimo di 360 giorni per infortunio. Le spese rese necessarie dall’infortunio per medici, escluso chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre cure indispensabili, nonché le spese per il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totaletrasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o alla casa di cura per il pronto soccorso sono rimborsate per un periodo massimo di 360 giorni dall’infortunio stesso e nel limite della somma indicata in polizza. Nel caso Si intendono escluse le protesi (salvo le spese per l’acquisto di perdita funzionale o anatomica apparecchi protesici applicati durante l’intervento) e gli interventi chirurgici di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo ditonatura estetica. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. Infortuni Trasportati La garanzia Infortuni del Conducente è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L’estensione non comprende gli infortuni: a) avvenuti in conseguenza di garanzia vale per atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, occupazione militare; avvenuti quando l’Assicurato abbia preso parte attiva a scioperi, sommosse, o ad atti di terrorismo e sabotaggio; b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoto, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni e mareggiate; c) verificatesi in conseguenza di sviluppo comunque insorto – controllato o meno – di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; salvo che l’Assicurato provi che il danno non abbia alcun rapporto con tali eventi; d) sofferti in conseguenza di propria azione delittuosa, dai delitti dolosi consumati o tentati dal conducente, nonché da partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di morte azioni compiute dal conducente per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; e) sofferti da persone portatori di invalidità permanente apoplessia o affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, cocainismo, morfinismo, oppiomania, diabete, infezione da HIV o da altre infermità gravi o permanenti; f) verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecita di rilevanza penale del conducente; g) avvenuti quando il conducente non sia abilitato alla guida a seguito norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull’abilitazione alla guida; h) avvenuti quando il veicolo viene adibito a uso diverso da quello indicato sulla carta di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicuratocircolazione; i) avvenuti quando l’incidente di circolazione che ha causato l’infortunio è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti o allucinogeni; j) avvenuti in conseguenza del mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco di protezione, nei casi in cui il loro uso è prescritto dalle disposizioni in vigore. Tale estensione Sono altresì escluse dall’assicurazione le ernie e le conseguenze di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza. Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascunosforzi muscolari.

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Limitazioni, esclusioni e rivalse. L’invalidità L’Indennizzo è dovuto se la morte o l’invalidità permanente viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta del 5% In si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza, ma comunque entro 2 (due) anni dal giorno dell’infortunio regolarmente denunciato. La copertura assicurativa è valida a condizione che la circolazione dell’Autoveicolo avvenga in conformità alle norme vigenti, che il conducente sia munito della prescritta patente di guida e sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge. L’indennizzo per il caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la “liquidazione dell’indennità di invalidità permanente” per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. Infortuni Trasportati La garanzia Infortuni del Conducente è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L’estensione di garanzia vale cumulabile con quello per il caso di morte morte. La copertura assicurativa non vale per gli infortuni derivanti: - dalla partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove; - da stato di ebbrezza o dall’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; - da azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie; - da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, o che siano diretta conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo o di invalidità permanente a seguito radiazioni. Sono inoltre escluse le ernie di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicurato. Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata qualsiasi tipo e le lesioni muscolari determinate da sforzi in polizzagenere. Nel contempo l’assicurazione non è operante per il conducente affetto da: alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS o positività al test HIV, emofilia di tipo classico o stati emofiliaci di qualsiasi tipo, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, nonché diabetici insulino-dipendenti. COPERTURA TUTELA LEGALE Garanzie di base L’Impresa assume a proprio carico, nel limite del massimale di € 10.000,00 riportato nella scheda di polizza, le spese sostenute dall’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale e stragiudiziale nei seguenti casi: - esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale; - difesa in procedimenti penali per reati colposi e/o contravvenzionali connessi ad incidente stradale laddove l’assicurato venga coinvolta in qualità di imputato; - difesa in procedimenti penali per reati dolosi o preterintenzionali connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda a favore dell’Assicurato con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato; - assistenza nei procedimenti di dissequestro dell’Autoveicolo assicurato in caso l’ammontare complessivo di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale. L’Imprese assume a proprio carico le spese: - per l’intervento del Legale incaricato della gestione del sinistro; - per il perito nominato dall’Autorità e per il consulente tecnico di parte e/o di un perito scelto dall’assicurato previo consenso dell’Impresa; - per l’attività investigativa nel limite di € 500,00; - per l’IVA relativa all’attività di avvocati o consulenti tecnici; - processuali nel processo penale; - di giustizia (es. contributo unificato, tassa di registro, ecc.); - del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dall’Impresa o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’assicurato; - le spese processuali nel procedimento civile così come liquidate in sentenza; - le spese attinenti l’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi. L’assicurato può eventualmente indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicuratapropri interessi, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascunoaltrimenti questo viene nominato dall’Impresa; è garantito l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente.

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Limitazioni, esclusioni e rivalse. L’invalidità permanente viene prestata con Per le prestazioni che prevedono l’auto sostitutiva è previsto un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio. Per tale deposito cauzionale è necessario avere una franchigia fissa ed assoluta carta di credito. Esclusioni e limitazioni: • il diritto alle prestazioni decade se l’assicurato non ha contattato la Struttura Organizzativa al verificarsi del 5% In sinistro e tutte le prestazioni sono prestate al massimo per tre volte per anno assicurativo; • la durata massima delle coperture in caso di perdita anatomica permanenza continuata all’estero è di 60 giorni; • le prestazioni non sono dovute in caso di sinistri dovuti a: gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, scioperi, terremoti, calamità naturali, conseguenze di trasmutazione del nucleo dell’atomo, dolo dell’assicurato, uso improprio del veicolo, malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e del puerperio, malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza, malattie e infortuni conseguenti o riduzione funzionale derivanti da abuso di un organo alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni. All’estero le prestazioni non sono fornite in Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di un arto già minorato, fatto. • le percentuali indicate nella tabella per la “liquidazione dell’indennità eccedenze di invalidità permanente” per la valutazione del grado massimali e gli anticipi di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente. Nei casi denaro verranno concessi compatibilmente con le diposizioni vigenti in Italia e nel paese dove si trova l’assicurato ed a condizione che vengano fornite adeguate garanzie di perdita anatomica o funzionale restituzione di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. Infortuni Trasportati La garanzia Infortuni del Conducente è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L’estensione di garanzia vale per il caso di morte o di invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicurato. Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della ogni somma assicurata in polizza. Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascunoanticipata.

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Limitazioni, esclusioni e rivalse. L’invalidità permanente viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta del 5% In caso di invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% non si procederà ad alcun indennizzo e, in caso di invalidità permanente di grado superiore al 3%, verrà corrisposto un indennizzo solo per la parte eccedente il 3%. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. L’indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifichi entro due anni dal giorno dell’infortunio. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratofunzionale), le percentuali indicate nella tabella per la “liquidazione dell’indennità di invalidità permanente” per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistentevengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di La perdita totale (anatomica o funzionale funzionale) di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate dovute per ciascuna lesione, fino al limite con il massimo del 100%. Per L’indennità giornaliera, per i giorni in cui l’Assicurato sia ricoverato per le singole falangi terminali delle ditacure rese necessarie dall’infortunio è corrisposta per un periodo massimo di 360 giorni per infortunio. Le spese rese necessarie dall’infortunio per medici, escluso chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre cure indispensabili, nonché le spese per il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totaletrasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o alla casa di cura per il pronto soccorso sono rimborsate per un periodo massimo di 360 giorni dall’infortunio stesso e nel limite della somma indicata in polizza. Nel caso Si intendono escluse le protesi (salvo le spese per l’acquisto di perdita funzionale o anatomica apparecchi protesici applicati durante l’intervento) e gli interventi chirurgici di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo ditonatura estetica. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. Infortuni Trasportati La garanzia Infortuni del Conducente è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L’estensione non comprende gli infortuni: a) avvenuti in conseguenza di garanzia vale per atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, occupazione militare; avvenuti quando l’assicurato abbia preso parte attiva a scioperi, sommosse, o ad atti di terrorismo e sabotaggio; b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoto, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni e mareggiate; c) verificatesi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; salvo che l’assicurato provi che il danno non abbia alcun rapporto con tali eventi; d) sofferti in conseguenza di propria azione delittuosa, di delitti dolosi consumati o tentati dal conducente nonché da partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di morte azioni compiute dal conducente per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; e) sofferti da persone portatori di invalidità permanente apoplessia od affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, cocainismo, morfinismo, oppiomania, diabete, infezione da HIV o da altre infermità gravi o permanenti; f) verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecita di rilevanza penale del conducente; g) avvenuti quando il conducente non sia abilitato alla guida a seguito norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull’abilitazione alla guida; h) avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicuratocircolazione; i) avvenuti quando l’incidente di circolazione che ha causato l’infortunio è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti o allucinogeni; j) avvenuti in conseguenza del mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco di protezione, nei casi in cui il loro uso è prescritto dalle disposizioni in vigore. Tale estensione k) Sono esclusi dall’assicurazione le ernie e le conseguenze di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza. Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascunosforzi muscolari.

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