Liquidazione dell’indennità Clausole campione

Liquidazione dell’indennità. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.
Liquidazione dell’indennità. Il risarcimento del danno viene effettuato in base alla procedura indicata all'art. 1.2 che precede nei seguenti termini:
Liquidazione dell’indennità. Ricevuta la necessaria documentazione e compiti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l’indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato morisse per cause indipendenti dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai beneficiari l’importo liquidato od offerto. Inoltre, se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente ma entro 2 (due) anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’Assicurato morisse, la società corrisponderà la differenza fra l’indennità pagata ed il capitale assicurato per il caso di morte ove questa fosse superiore e non chiederà il rimborso nel caso contrario. L’indennità viene corrisposta in Italia ed in valuta italiana.
Liquidazione dell’indennità. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di liquidazione da parte della Società. L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro
Liquidazione dell’indennità. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni. L’indennità verrà corrisposta in Italia in Euro. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato o offerto ai beneficiari o agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Liquidazione dell’indennità. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato morisse per cause indipendenti dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai beneficiari l'importo liquidato od offerto. Inoltre, se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato morisse, la società corrisponderà la differenza fra l'indennità pagata ed il capitale assicurato per il caso di morte - ove questa fosse superiore - e non chiederà il rimborso nel caso contrario. L'indennità viene corrisposta in Italia ed in valuta corrente. al pagamento.
Liquidazione dell’indennità. 38.1 Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, dandone comunicazione agli interessati e al Contraente.
Liquidazione dell’indennità. Il pagamento dell’indennità giornaliera da ricovero con intervento (escluso parto cesareo e aborto) verrà effettuato dalla Società, a cura ultimata, dietro presentazione, unitamente al modulo di richiesta di rimborso e della documentazione medica giustificativa quale, a mero titolo esemplificativo: - cartella clinica completa e scheda di dimissioni ospedaliere (S.D.O.); - in caso di prestazioni rese necessarie da Infortunio, il referto di Pronto Soccorso o certificazione medica corredata da documentazione clinica oggettiva (es. RX, ecografia, TAC, RMN etc.). La documentazione deve essere intestata all’Assicurato o ad un beneficiario delle prestazioni: l’Indennizzo avviene in ogni caso a favore dell’Assicurato o dell’avente diritto. Il diritto all’Indennizzo è comunque condizionato dall’erogazione delle prestazioni da parte di un Istituto di Cura. La documentazione deve essere inoltrata inviando una pratica per ogni Assicurato e per singola patologia con: - modulo di richiesta rimborso compilato e firmato in ogni sua parte; - cartella clinica completa e scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.), in caso di Ricovero anche in Day Hospital con intervento chirurgico; - in caso di prestazioni rese necessarie da Infortunio, inviare il referto del Pronto Soccorso o certificazione medica corredata da documentazione clinica oggettiva (es. RX, ecografia, TAC, RMN etc.); - ogni altra documentazione necessaria alla valutazione del rimborso qualora la Società ne faccia richiesta. Nelle modalità di seguito indicate: - in forma cartacea unitamente al modulo e ai relativi documenti indicati al paragrafo precedente, al seguente indirizzo: - informaticamente tramite accesso ad un’apposita area sul sito internet xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxx.xx,, inserendo le proprie credenziali e caricando la documentazione indicata al paragrafo precedente; - informaticamente tramite accesso ad un’apposita applicazione mobile di MyAssistance, inserendo le proprie credenziali e caricando la documentazione indicata al paragrafo precedente.
Liquidazione dell’indennità. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità che risulta dovuta ed entro 30 giorni provvede al pagamento. L'indennità verrà corrisposta in Italia in euro.
Liquidazione dell’indennità. Al fine della liquidazione dell’indennità è considerata retribuzione annua dell’infortunato quella percepita nei tre mesi precedenti a quello in cui si è verificato l’infortunio, moltiplicata per quattro, al netto però delle somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese. All’importo così ottenuto si addizionano: • le somme non pagabili ricorrentemente in ciascun mese, ma effettivamente corrisposte all’infortunato nei tre mesi di cui sopra; • la tredicesima ed eventualmente la quattordicesima mensilità pagate al dipendente prima dell’infortunio. Se l’infortunato ha una anzianità di servizio inferiore a tre mesi è considerata retribuzione quella che egli avrebbe percepito nel primo anno di servizio, in base al contratto CCNL di categoria. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.