Leggi e norme di riferimento Clausole campione

Leggi e norme di riferimento. L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Disciplinare, nell’Allegato 1 “Capitolato Tecnico” e nei documenti complementari, nonché all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dalla Ditta:
Leggi e norme di riferimento. L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale e nel contratto d’appalto ed all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dalla DA:
Leggi e norme di riferimento. L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente disciplinare di gara, nel bando di gara, nei capitolati e nel contratto d’appalto, nonché all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, che qui si intendono integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’aggiudicatario e dagli operatori economici che presentano l’offerta:
Leggi e norme di riferimento. Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche qualsiasi gradazione sono disciplinate: - dalla Legge 287/1991 (aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici servizi) per le disposizioni non in contrasto con la Legge Regionale n° 30/2003; - dalla legge 24 dicembre 2003, n. 30 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande); - dall’allegato A alla D.G.R. Lombardia VIII/006495 del 23 gennaio 2008 “Indirizzi generali per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003; - dal T.U. leggi di P.S, 18.06.1931, n.773 successive modificazioni; - dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale;
Leggi e norme di riferimento. D. Lgs. n° 81 del 09.04.2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" - D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” - D.P.R. 01/08/2011 n. 151, Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. - D.M. 18 dicembre 1975: “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservare nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” - D.M. 26 agosto 1992: “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” Legge 18 ottobre 1977 n. 791 Attuazione della direttiva CEE n. 73/23 relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione. D.P.R. 21/04/1993 n°246 “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione” Norme Igienico Sanitarie Regionale e Locale Legge 37/2008: “Norme per la sicurezza degli impianti” D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13 lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” Legge 1 marzo 1968 n. 186 (G.U. n. 77 del 23.03.1968) “Disposizioni concernenti la produzione di macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici. - quanto disposto dalle norme del Codice della Proprietà Industriale (Dlgs. 10/02/2005 N°30); D.P.R. del 6/06/2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (G.U. 20.10.2001) aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. Devono essere rispettate tutte: - le norme CEI, CEI EN, IEC per la realizzazione degli impianti elettrici; - le norme UNI, ISO, CEN per gli impianti meccanici; - le norme CEI, CEI EN, IEC relative agli apparecchi audio, video e apparecchi elettronici similari; - tutte le norme, le direttive, i regolamenti tecnici italiani ed europei riguardo le radiofrequenze In vigore al momento dell’appalto. Nello specifico delle no...
Leggi e norme di riferimento. Formano parte integrante ed essenziale del presente capitolato tutti gli elaborati, grafici e analitici che compongono il progetto alla base dei lavori oggetto dell'appalto e riportati nel paragrafo 1.4. Tutte le attività di progettazione dei lavori dovranno essere conformi alle prescrizioni del vigente capitolato Generale d'Appalto del Ministero LL.PP. approvato con D.M.19/04/00 n° 145, nonché del Regolamento n° 207/10 e delle vigenti Leggi per l’esecuzione dei lavori per conto dello Stato. Un elenco delle disposizioni legislative e normative attualmente vigenti, che è da intendersi come non esaustivo, è di seguito riportato: o D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi”; o D.P.R. 207/10 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06”; o D.M. 14/01/08 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”; o D.P.R. 06/06/01 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; o D.P.R. 151/11 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”; o X.Xxx. 09/04/08 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della L. 123/07 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”; o D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”;
Leggi e norme di riferimento. Le procedure di ispezione, controllo periodico e manutenzione dell’impianto di rivelazione incendi dovranno essere effettuate con riferimento alla norma UNI 9795:2013 (Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio) e alla norma UNI 11224:2011 (Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi). In generale la verifica di tali sistemi deve comprendere: l’accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo; il controllo che i componenti siano conformi alla relativa parte della UNI EN 54; il controllo che la posa in opera sia stata eseguita in conformità alla norma UNI 9795:2013; l’esecuzione di prove di funzionamento (tra le quali anche quella sulla centrale di controllo), di allarme incendio, di avaria e di segnalazione di fuori servizio. La norma UNI 9795:2013 indica dettagliatamente quali siano le prove di funzionamento da effettuare sul campo, sui vari tipi di rivelatori. A verifica avvenuta deve essere rilasciata un’apposita dichiarazione. A cura dell’Appaltatore deve essere tenuto un apposito registro (da mettere a disposizione dell’autorità competente) firmato dai responsabili e costantemente aggiornato su cui devono essere annotati: i lavori svolti sui sistemi o nell’area sorvegliata (per esempio: ristrutturazione, variazioni di attività, modifiche strutturali, etc.), qualora essi possano influire sull’efficienza dei sistemi stessi; le prove eseguite; i guasti, le relative cause e gli eventuali provvedimenti attuati per evitarne il ripetersi; gli interventi in caso di incendio precisando: cause, modalità ed estensione del sinistro, numero di rivelatori entrati in funzione, punti di segnalazione manuale utilizzati ed ogni altra informazione utile per valutare l’efficienza dei sistemi; le operazioni di controllo e manutenzione periodiche evidenziando, in particolare le eventuali variazioni riscontrate sia nel sistema sia nell’area sorvegliata, rispetto alla situazione dell’ultima verifica precedente e le eventuali carenze riscontrate. In accordo la norma UNI 9795:2013, ogni sistema in esercizio deve essere sottoposto ad almeno due visite di controllo e manutenzione all’anno, con intervallo fra le due non minore di 5 mesi; i risultati delle operazioni di controllo devono risultare nell’apposito registro. La Norma UNI 11224:2011 fornisce le istruzioni per la definizione delle prove essenziali che devono essere effettuate nella fase di controllo peri...
Leggi e norme di riferimento. Le procedure di ispezione, controllo periodico e manutenzione della rete idranti e relativi componenti dovranno essere effettuate con riferimento alla norma UNI 10779 (Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio); Le attività da svolgere alle tubazioni flessibili e semirigide (manichette e naspi) dovranno essere effettuate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 671-3 (Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni – Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili) che definisce in maniera esplicita la periodicità degli interventi. Per quanto riguarda la manutenzione delle alimentazioni idriche promiscue (allacciamenti a reti idriche generali dell’edificio) la norma rimanda invece alle attività descritte nell’appendice A.2 della stessa. Le reti idranti possono essere alimentate da acquedotto e da stazioni di pompaggio. 12.2Definizione delle tempistiche di intervento Fase Periodicità Competenze Controllo periodico Semestrale Appaltatore Collaudo funzionale Annuale Appaltatore Collaudo periodico Quinquennale Appaltatore Manutenzione ordinaria Occasionale Appaltatore Manutenzione straordinaria Occasionale Altro
Leggi e norme di riferimento. L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale e nel contratto d’appalto, nonché all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’aggiudicatario: ▪ Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII “Dell’appalto”, artt. 1655-1677 (nel presente disciplinare viene chiamato in modo abbreviato “c.c.”) ▪ Normative tecniche comunitarie e nazionali applicabili (UNI, EN, CEI): ▪ D.P.R. 28.12.2000, 445, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”; ▪ Legge 00.0.0000 x.000 (tutela della privacy) e successivo regolamento (UE) 2016/679; ▪ Decreto Legislativo n. 81/08 e ss.mm.ii. relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni; ▪ Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modificazioni ed integrazioni; ▪ D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006) per quanto applicabile; ▪ D. Lgs 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); ▪ D. Lgs 50/2016 e s.m.i Il precedente elenco è riportato in maniera esemplificativa e non esaustiva; gli OE e l’aggiudicatario sono, comunque, tenuti al rispetto di tutte le leggi e/o regolamenti in qualsiasi modo connessi all’espletamento della gara e del conseguente servizio aggiudicato. Nel presente disciplinare di gara e nei documenti complementari, in particolare dal Capitolato potranno essere richiamate, altresì, leggi e norme specifiche che devono ritenersi integranti l’elenco soprastante.