Visite di controllo Clausole campione

Visite di controllo. (1) Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
Visite di controllo. L’azienda ha facoltà di far controllare le assenze per infermità secondo le disposizioni di Xxxxx che regolano la materia. Il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l’effettuazione delle visite di controllo. Qualora le suindicate fasce orarie di reperibilità dovessero essere modificate a seguito di provvedimento amministrativo o legislativo su decisione dell’Ente preposto ai controlli, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi. Sono fatte salve le eventuali necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, accertamenti specialistici, visite di controllo che il lavoratore dovrà documentare.
Visite di controllo. In applicazione dal decimo comma dell'art. 5 della Legge 11 novembre 1983 n. 638, il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi al proprio domicilio tra le ore 10 e le ore 12 e tra le ore 17 e le ore 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche e le giornate festive infrasettimanali per eventuali visite di controllo. Non sono considerate assenze ingiustificate:
Visite di controllo. Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio. Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10,00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro. Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi. Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638 quindicesimo comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda. In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata.
Visite di controllo. Per le visite di controllo si fa riferimento alle disposizioni della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Visite di controllo. Per le visite di controllo si fa riferimento alle disposizioni della legge 20 maggio 1970,
Visite di controllo. Per le visite personali di controllo sul lavoratore si richiamano le vigenti disposizioni di legge (1) .
Visite di controllo. Per le visite personali di controllo sul lavoratore si richiamano le vigenti disposizioni di legge (legge 20.5.70 n. 300, art. 6)).
Visite di controllo. Per le visite di controllo si fa riferimento alle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 e al D.Lgs. n. 81/2008. In caso di morte le indennità di preavviso ed il trattamento di fine rapporto saranno corrisposte in base alle disposizioni dell'art. 2122 cod. civ.
Visite di controllo. L' azienda ha facoltà di far controllare le assenze per infermità secondo le disposizioni di legge che regolano la materia. Il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, di tutti i giorni della settimana, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo. Qualora le suindicate fasce orarie di reperibilità dovessero essere modificate a seguito di un provvedimento amministrativo o legislativo su decisione dell'ente preposto ai controlli, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.