Common use of INTERRUZIONE DEL SERVIZIO Clause in Contracts

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. In caso di accertata accidentalità, che non consenta il trasporto degli alunni ai sensi del presente capitolato e nei tempi e modi stabiliti, la ditta affidataria deve comunicare alla stazione appaltante, nel termine massimo di minuti 15 (quindici), decorrenti dal momento fissato per l’inizio dell’espletamento del servizio ovvero, dal verificarsi dell’evento accidentale, l'interruzione del servizio, garantendo comunque il pieno e puntuale espletamento dei successivi servizi di trasporto da effettuarsi nel corso della giornata, con ogni onere ed incombenza ad esclusivo carico della ditta affidataria. In ogni caso la sospensione del trasporto non deve essere estesa al giorno successivo. In difetto si procede ai sensi dei successivi artt. 16 e 20 del presente capitolato. Nell'eventualità che la ditta affidataria non provveda a quanto indicato ai precedenti commi primo e secondo del presente articolo, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la prestazione ad altra ditta, addebitando l’eventuale maggior costo alla ditta affidataria medesima. L’Amministrazione si riserva, altresì, anche la facoltà di procedere all’applicazione della relativa penale sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art. 20 del presente capitolato. Entro giorni 10 (dieci) naturali, successivi e continui dal verificarsi dell’evento accidentale la ditta affidataria deve dimostrare il verificarsi dell’accaduto, fornendo idonea documentazione comprovante l'effettiva causa accidentale. Durante ogni anno scolastico sono tollerate un massimo di tre interruzioni di servizio, ciascuna di durata non superiore al giorno; superando tale limite possono essere applicate le penalità previste al successivo art. 20 del presente capitolato.

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INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto connessi a servizi pubblici essenziali (L. 146/1990 e successive modifiche). Pertanto in caso di eventi (compresi eventuali scioperi del personale della Ditta Appaltante) che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, l’Amministrazione Comunale dovrà essere avvisata con anticipo di almeno cinque giorni o comunque non appena la Ditta abbia conoscenza dell’indizione dello sciopero stesso. La Ditta, in caso di impossibilità comprovata alla normale erogazione del servizio, si impegnerà a fornire un cestino freddo, salva diversa indicazione dell’Amministrazione Comunale. Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché la sospensione/interruzione del servizio sia comunicata tempestivamente alla controparte. In tale ipotesi di forza maggiore, la Ditta si impegnerà comunque a definire con l’Amministrazione Comunale soluzioni temporanee volte a limitare al minimo il disagio per gli utenti, nonché ad adoperarsi – per quanto di sua competenza – per il tempestivo ripristino del servizio, eventualmente tramite altri centri di cottura da lei gestiti. In caso di accertata accidentalità, che interruzione dell’attività scolastica alla quale risulti interessata l’intera utenza e non consenta sia dipendente dal calendario scolastico e non sia comunicata in tempo utile alla ditta (almeno il trasporto degli alunni ai sensi del presente capitolato e nei tempi e modi stabiliti, la ditta affidataria deve comunicare alla stazione appaltante, nel termine massimo di minuti 15 (quindicigiorno precedente), decorrenti dal momento fissato per l’inizio dell’espletamento del servizio ovvero, dal verificarsi dell’evento accidentale, l'interruzione del servizio, garantendo comunque il pieno e puntuale espletamento dei successivi servizi di trasporto da effettuarsi nel corso della giornata, con ogni onere ed incombenza ad esclusivo carico della ditta affidataria. In ogni caso la sospensione del trasporto non deve essere estesa al giorno successivo. In difetto si procede ai sensi dei successivi artt. 16 e 20 del presente capitolato. Nell'eventualità che la ditta affidataria non provveda a quanto indicato ai precedenti commi primo e secondo del presente articolo, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà riconoscerà alla medesima un equo indennizzo da definirsi in comune accordo in caso di richiedere la prestazione ad altra ditta, addebitando l’eventuale maggior costo alla ditta affidataria medesimainterruzione pro-die. L’Amministrazione si riserva, altresì, anche la facoltà Le interruzioni totali del servizio per causa di procedere all’applicazione della relativa penale sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art. 20 del presente capitolato. Entro giorni 10 (dieci) naturali, successivi e continui dal verificarsi dell’evento accidentale la ditta affidataria deve dimostrare il verificarsi dell’accaduto, fornendo idonea documentazione comprovante l'effettiva causa accidentale. Durante ogni anno scolastico sono tollerate un massimo di tre interruzioni di servizio, ciascuna di durata forza maggiore non superiore al giorno; superando tale limite possono essere applicate danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le penalità previste al successivo art. 20 del presente capitolatoparti.

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Samples: www.provincia.lecco.it

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Annullamenti del servizio riferiti ad un singolo ed intero plesso scolastico, ovvero riduzioni del numero di pasti superiori al 50% della frequenza media giornaliera di un plesso scolastico, quando possibile (gite programmate ecc.) devono essere comunicati all' Impresa Aggiudicataria, almeno 48 ore prima delle ore 10,00 del giorno del pasto. Tali comunicazioni possono essere effettuate per via telefonica e confermate a mezzo telefax. In caso di accertata accidentalitàsciopero del personale delle scuole o della P.A. verrà segnalata la possibilità dell’interruzione parziale o totale del servizio con 48 ore di anticipo, ma resta comunque inteso che l’effettiva partecipazione del personale allo sciopero con conseguente interruzione parziale o totale del servizio potrà essere confermata solo il giorno stesso della fornitura. Nei giorni di possibilità di sciopero la Ditta, previo accordo con l’A.C., potrà prevedere un menù diverso da quello concordato nella giornata in questione sostituendolo con una fornitura che non consenta il trasporto degli alunni ai sensi del presente capitolato necessiti una lunga programmazione. Le interruzioni totali per causa di forza maggiore (calamità naturali o altro) non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e nei tempi al di fuori dei controllo rispettivamente dell'Impresa Aggiudicataria e modi stabilitidell’A.C., la ditta affidataria deve comunicare alla stazione appaltantetale per cui gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, nel termine massimo saranno considerate cause di minuti 15 (quindici)forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, decorrenti dal momento fissato guerra, sommosse, disordini civili, tromba d’aria, abbondanti nevicate, allagamento per l’inizio dell’espletamento del servizio ovverouna perdita di un tubo d’acqua, dal verificarsi dell’evento accidentaleesplosione, l'interruzione del servizio, garantendo comunque il pieno e puntuale espletamento dei successivi servizi di trasporto da effettuarsi nel corso della giornata, con ogni onere ed incombenza ad esclusivo carico della ditta affidataria. In ogni caso la sospensione del trasporto non deve essere estesa al giorno successivo. In difetto si procede ai sensi dei successivi artt. 16 e 20 del presente capitolato. Nell'eventualità che la ditta affidataria non provveda a quanto indicato ai precedenti commi primo e secondo del presente articolo, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la prestazione ad altra ditta, addebitando l’eventuale maggior costo alla ditta affidataria medesima. L’Amministrazione si riserva, altresì, anche la facoltà di procedere all’applicazione della relativa penale sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art. 20 del presente capitolato. Entro giorni 10 (dieci) naturali, successivi e continui dal verificarsi dell’evento accidentale la ditta affidataria deve dimostrare il verificarsi dell’accaduto, fornendo idonea documentazione comprovante l'effettiva causa accidentale. Durante ogni anno scolastico sono tollerate un massimo di tre interruzioni di servizio, ciascuna di durata non superiore al giorno; superando tale limite possono essere applicate le penalità previste al successivo art. 20 del presente capitolatoincendio.

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Samples: Capitolato Di Appalto Per L’affidamento

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Di norma non sono consentite interruzioni del servizio. In casi particolari possono essere tollerate interruzioni temporanee del normale servizio fatta salva la messa in atto di soluzioni alternative. I casi presi in considerazione sono i seguenti: In caso di accertata accidentalitàsciopero dei dipendenti dell’O.E.A., la Stazione appaltante deve essere avvisata con congruo anticipo; deve comunque essere garantita la continuità del servizio. A tal fine potranno essere concordate tra l’O.E.A. e la Stazione Appaltante, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di cestini o piatti freddi alternativi, la cui composizione deve essere concordata con la Stazione Appaltante. In tal caso il prezzo del cestino o del pasto freddo sarà pari alla metà del costo del pasto pronto. In caso di sciopero programmato del personale delle scuole e/o degli alunni, del personale comunale, educativo ecc. le Direzioni Didattiche provvederanno a darne comunicazione alla Stazione appaltante e all’OEA con un preavviso di almeno 24 ore. In tal caso l’OEA non potrà pretendere alcun indennizzo di sorta. In via straordinaria sono consentite interruzioni temporanee del servizio per guasti agli impianti ed alle strutture di produzione, che non consenta permettano lo svolgimento del servizio. Al verificarsi delle evenienze di cui sopra, potranno essere concordate tra l’O.E.A. e la Stazione Appaltante, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di cestini o piatti freddi alternativi. In tal caso il trasporto degli alunni ai sensi prezzo del presente capitolato e nei tempi e modi stabiliti, la ditta affidataria deve comunicare cestino o del pasto freddo sarà pari alla stazione appaltante, nel termine massimo di minuti 15 (quindici), decorrenti dal momento fissato per l’inizio dell’espletamento metà del costo del pasto pronto. Le interruzioni totali del servizio ovveroper causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell’O.E.A., che quest’ultima non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal verificarsi dell’evento accidentale, l'interruzione del servizio, garantendo comunque il pieno e puntuale espletamento dei successivi servizi di trasporto da effettuarsi nel corso della giornata, con ogni onere ed incombenza ad esclusivo carico della ditta affidataria. In ogni caso la sospensione del trasporto non deve essere estesa al giorno successivo. In difetto si procede ai sensi dei successivi artt. 16 e 20 del presente capitolato. Nell'eventualità che la ditta affidataria non provveda a quanto indicato ai precedenti commi primo A titolo meramente esemplificativo, e secondo del presente articolosenza alcuna limitazione, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà saranno considerate cause di richiedere la prestazione ad altra dittaforza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, addebitando l’eventuale maggior costo alla ditta affidataria medesima. L’Amministrazione si riservasommosse, altresì, anche la facoltà di procedere all’applicazione della relativa penale sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art. 20 del presente capitolato. Entro giorni 10 (dieci) naturali, successivi e continui dal verificarsi dell’evento accidentale la ditta affidataria deve dimostrare il verificarsi dell’accaduto, fornendo idonea documentazione comprovante l'effettiva causa accidentale. Durante ogni anno scolastico sono tollerate un massimo di tre interruzioni di servizio, ciascuna di durata non superiore al giorno; superando tale limite possono essere applicate le penalità previste al successivo art. 20 del presente capitolatodisordini civili.

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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. In caso di accertata accidentalità, che non consenta il trasporto degli alunni ai sensi del presente capitolato e nei tempi e modi stabiliti, la ditta affidataria deve comunicare alla stazione appaltante, nel termine massimo inagibilità dei locali o in ogni altro caso imprevisto di minuti 15 (quindici), decorrenti dal momento fissato per l’inizio dell’espletamento del servizio ovvero, dal verificarsi dell’evento accidentale, l'interruzione interruzione del servizio, garantendo comunque il pieno e puntuale espletamento dei successivi servizi di trasporto da effettuarsi nel corso della giornata, con ogni onere ed incombenza l’Amministrazione Comunale si impegna ad esclusivo carico della ditta affidatariaavvisare l’Impresa aggiudicataria entro le ore 9.00 del giorno in cui si verifica l’evento. In ogni caso la sospensione di sciopero del trasporto personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l’Amministrazione Comunale e/o l’Impresa aggiudicataria dovranno, di norma e quando possibile, darne avviso reciproco con anticipo di almeno 48 ore. Tali eventi non deve essere estesa potranno comunque costituire causa di interruzione del servizio. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al giorno successivodi fuori del controllo sia dell’Amministrazione Comunale che dell’Impresa aggiudicataria (es. terremoti, alluvioni ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili, ecc.) e che gli stessi non possano evitare con l’esercizio della normale diligenza. In difetto si procede ai sensi dei successivi artt. 16 e 20 caso di interruzione del presente capitolato. Nell'eventualità che la ditta affidataria non provveda a quanto indicato ai precedenti commi primo e secondo del presente articoloservizio per cause imputabili all’Impresa aggiudicataria, l’Amministrazione Comunale si riserva di addebitare alla stessa i danni conseguenti. In caso di temporanea sospensione del servizio per cause di forza maggiore l’Impresa aggiudicataria dovrà garantire la facoltà fornitura dei pasti da un proprio Centro di richiedere produzione pasti che sia ubicato ad una distanza inferiore a Km. 30 dal Comune di Bellinzago Lombardo. L’impresa aggiudicataria dovrà garantire la prestazione ad altra dittacapacità di tale struttura alla produzione del numero medio di pasti richiesti giornalmente, addebitando l’eventuale maggior costo dichiarando in sede di presentazione dell’offerta l’ubicazione del Centro di produzione pasti, la distanza dal Comune di Bellinzago Lombardo in termini di tempo e l’idoneità alla ditta affidataria medesima. L’Amministrazione si riserva, altresì, anche la facoltà preparazione del numero di procedere all’applicazione della relativa penale sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art. 20 del presente capitolato. Entro giorni 10 (dieci) naturali, successivi e continui dal verificarsi dell’evento accidentale la ditta affidataria deve dimostrare il verificarsi dell’accaduto, fornendo idonea documentazione comprovante l'effettiva causa accidentale. Durante ogni anno scolastico sono tollerate un massimo di tre interruzioni di servizio, ciascuna di durata non superiore al giorno; superando tale limite possono essere applicate le penalità previste al successivo art. 20 del presente capitolatopasti medi richiesti.

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Samples: www.comune.pozzuolomartesana.mi.it

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall'Impresa affidataria, salvo nei casi di forza maggiore e di calamità naturali (terremoti, frane, alluvioni) e salvo nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica. Nei casi di interruzione del servizio di trasporto pubblico per cause di forza maggiore e di calamità naturali (terremoti, frane, alluvioni), l'Ente affidante concorderà con l'Impresa affidataria l’eventuale effettuazione di servizi alternativi. L'Impresa affidataria si impegna tempestivamente a darne comunicazione in modo appropriato all'utenza. Potranno essere disposte interruzioni di servizio per provvedimenti disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica, per eventi e manifestazioni autorizzate o per la effettuazione di lavori, anche ad opera dei privati. In caso di accertata accidentalitàmancata esecuzione del servizio, che non consenta da parte dell'Impresa affidataria, per cause diverse da quelle previste ai precedenti punti 2. e 3., l'Ente affidante, ferma restando la facoltà di risolvere il trasporto degli alunni Contratto ai sensi del presente capitolato e nei tempi e modi stabilitisuccessivo art. 24, la ditta affidataria deve comunicare alla stazione appaltante, nel termine massimo di minuti 15 (quindici), decorrenti dal momento fissato attua le procedure necessarie per l’inizio dell’espletamento del servizio ovvero, dal verificarsi dell’evento accidentale, l'interruzione garantire l'erogazione del servizio, garantendo comunque il pieno e puntuale espletamento dei successivi servizi avvalendosi, se del caso, di trasporto da effettuarsi nel corso della giornataaltre Imprese, con ogni onere ed incombenza rivalsa sull'Impresa affidataria per le spese sostenute. Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori o attività poste in essere dall'Ente affidante o da altri Enti, ditte appaltanti o privati e da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza di Enti Locali, l'Ente affidante si impegna ad esclusivo carico della ditta informare l'Impresa affidataria con un anticipo di tre giorni e con modalità appropriate, al fine di consentire l'effettuazione delle necessarie modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo. Le interruzioni di servizio dovute a casi di forza maggiore e di calamità naturali saranno contabilizzate perché costituiscono economia di spesa a favore dell’Ente. A tal proposito dal corrispettivo verranno detratti i minori costi di trazione non sostenuti dall’impresa per il mancato servizio. Per gli eventi non prevedibili di cui al precedente punto 2. nulla è imputabile all’impresa affidataria, così pure l'Impresa affidataria nulla può imputare all’Ente affidante per le conseguenze derivanti dalle eventuali sospensioni di esercizio di cui al punto 3. In ogni caso la sospensione del trasporto non deve essere estesa al giorno successivo. In difetto si procede ai sensi dei successivi artt. 16 e 20 del presente capitolato. Nell'eventualità che la ditta affidataria non provveda a quanto indicato ai precedenti commi primo e secondo del presente articolo. In caso di sciopero l'Impresa affidataria esegue il programma d’esercizio previsto nella fascia oraria, l’Amministrazione Comunale di cui all'allegato n. 5 del presente contratto, avvisando l'utenza. Il minore esercizio di linea, imputabile ad astensione dal servizio del personale per adesione agli scioperi di settore, sarà contabilizzato perché costituisce economia di spesa a favore dell’Ente. A tal proposito ai minori chilometri di linea non effettuati, si riserva la facoltà applicherà il 50% del corrispettivo unitario di richiedere la prestazione ad altra ditta, addebitando l’eventuale maggior costo alla ditta affidataria medesima. L’Amministrazione si riserva, altresì, anche la facoltà di procedere all’applicazione della relativa penale sulla base delle disposizioni contenute nel successivo cui al precedente art. 20 del presente capitolato. Entro giorni 10 (dieci) naturali, successivi e continui dal verificarsi dell’evento accidentale la ditta affidataria deve dimostrare il verificarsi dell’accaduto, fornendo idonea documentazione comprovante l'effettiva causa accidentale. Durante ogni anno scolastico sono tollerate un massimo di tre interruzioni di servizio, ciascuna di durata non superiore al giorno; superando tale limite possono essere applicate le penalità previste al successivo art. 20 del presente capitolato.5 – punto 2..

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Samples: Contratto Di Servizio Ponte

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Annullamenti del servizio riferiti ad un singolo ed intero plesso scolastico, ovvero riduzioni del numero di pasti superiori al 50% della frequenza media giornaliera di un plesso scolastico, quando possibile (gite programmate ecc.) devono essere comunicati all' Impresa Aggiudicataria, almeno 48 ore prima delle ore 10,00 del giorno del pasto. Tali comunicazioni possono essere effettuate per via telefonica e confermate a mezzo telefax. In caso di accertata accidentalitàsciopero del personale delle scuole o della P.A. verrà segnalata la possibilità dell’interruzione parziale o totale del servizio con 48 ore di anticipo, ma resta comunque inteso che l’effettiva partecipazione del personale allo sciopero con conseguente interruzione parziale o totale del servizio potrà essere confermata solo il giorno stesso della fornitura. Nei giorni di possibilità di sciopero la Ditta, previo accordo con il Comune, potrà prevedere un menù diverso da quello concordato nella giornata in questione sostituendolo con una fornitura che non consenta il trasporto degli alunni ai sensi necessiti una lunga programmazione. Le interruzioni totali per causa di forza maggiore (calamità naturali o altro) non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dei controllo rispettivamente dell'Impresa Aggiudicataria e del presente capitolato Comune, tale per cui gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e nei tempi e modi stabilitisenza alcuna limitazione, la ditta affidataria deve comunicare alla stazione appaltantesaranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, nel termine massimo guerra, sommosse, disordini civili, tromba d’aria, abbondanti nevicate, allagamento per una perdita di minuti 15 (quindici)un tubo d’acqua, decorrenti dal momento fissato per l’inizio dell’espletamento del servizio ovveroesplosione, dal verificarsi dell’evento accidentale, l'interruzione del servizio, garantendo comunque il pieno e puntuale espletamento dei successivi servizi di trasporto da effettuarsi nel corso della giornata, con ogni onere ed incombenza ad esclusivo carico della ditta affidataria. In ogni caso la sospensione del trasporto non deve essere estesa al giorno successivo. In difetto si procede ai sensi dei successivi artt. 16 e 20 del presente capitolato. Nell'eventualità che la ditta affidataria non provveda a quanto indicato ai precedenti commi primo e secondo del presente articolo, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la prestazione ad altra ditta, addebitando l’eventuale maggior costo alla ditta affidataria medesima. L’Amministrazione si riserva, altresì, anche la facoltà di procedere all’applicazione della relativa penale sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art. 20 del presente capitolato. Entro giorni 10 (dieci) naturali, successivi e continui dal verificarsi dell’evento accidentale la ditta affidataria deve dimostrare il verificarsi dell’accaduto, fornendo idonea documentazione comprovante l'effettiva causa accidentale. Durante ogni anno scolastico sono tollerate un massimo di tre interruzioni di servizio, ciascuna di durata non superiore al giorno; superando tale limite possono essere applicate le penalità previste al successivo art. 20 del presente capitolatoincendio.

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Samples: www.comune.pozzuolomartesana.mi.it

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Annullamenti del servizio riferiti ad un singolo ed intero plesso scolastico, ovvero riduzioni del numero di pasti superiori al 50% della frequenza media giornaliera di un plesso scolastico, quando possibile (gite programmate ecc.) devono essere comunicati all' Impresa Aggiudicataria, almeno 48 ore prima delle ore 10,00 del giorno del pasto. Tali comunicazioni possono essere effettuate per via telefonica e confermate a mezzo posta elettronica. In caso di accertata accidentalitàsciopero del personale delle scuole o della P.A. verrà segnalata la possibilità dell’interruzione parziale o totale del servizio con 48 ore di anticipo, ma resta comunque inteso che l’effettiva partecipazione del personale allo sciopero con conseguente interruzione parziale o totale del servizio potrà essere confermata solo il giorno stesso della fornitura. Nei giorni di possibilità di sciopero la Ditta, previo accordo con l’A.C., potrà prevedere un menù diverso da quello concordato nella giornata in questione sostituendolo con una fornitura che non consenta il trasporto degli alunni ai sensi del presente capitolato necessiti una lunga programmazione. Le interruzioni totali per causa di forza maggiore (calamità naturali o altro) non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e nei tempi al di fuori dei controllo rispettivamente dell'Impresa Aggiudicataria e modi stabilitidell’A.C., la ditta affidataria deve comunicare alla stazione appaltantetale per cui gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, nel termine massimo saranno considerate cause di minuti 15 (quindici)forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, decorrenti dal momento fissato guerra, sommosse, disordini civili, tromba d’aria, abbondanti nevicate, allagamento per l’inizio dell’espletamento una perdita di un tubo d’acqua, esplosione, incendio. Si specifica che le interruzioni del servizio ovvero, dal verificarsi dell’evento accidentale, l'interruzione del servizio, garantendo comunque il pieno e puntuale espletamento dei successivi servizi per causa di trasporto forza maggiore più sopra specificate per le quali le scuole dovessero essere chiuse non prevedono la corresponsione di alcun ristoro da effettuarsi nel corso della giornata, con ogni onere ed incombenza ad esclusivo carico della ditta affidataria. In ogni caso la sospensione del trasporto non deve essere estesa al giorno successivo. In difetto si procede ai sensi dei successivi artt. 16 e 20 del presente capitolato. Nell'eventualità che la ditta affidataria non provveda a quanto indicato ai precedenti commi primo e secondo del presente articolo, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la prestazione ad altra ditta, addebitando l’eventuale maggior costo alla ditta affidataria medesima. L’Amministrazione si riserva, altresì, anche la facoltà di procedere all’applicazione della relativa penale sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art. 20 del presente capitolato. Entro giorni 10 (dieci) naturali, successivi e continui dal verificarsi dell’evento accidentale la ditta affidataria deve dimostrare il verificarsi dell’accaduto, fornendo idonea documentazione comprovante l'effettiva causa accidentale. Durante ogni anno scolastico sono tollerate un massimo di tre interruzioni di servizio, ciascuna di durata non superiore al giorno; superando tale limite possono essere applicate le penalità previste al successivo art. 20 del presente capitolato.parte dell’A.C.

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