INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 1. L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o “factum principis” (causa di impossibilità oggettiva ad effettuare una prestazione, derivante da ordine dell'autorità, da provvedimento autoritativo) o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
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Samples: Contratto Di Concessione Di Servizio Per La Gestione Della Farmacia Comunale Nel Comune Di Salzano – Salzano Capoluogo (Ve), Contratto Di Concessione Di Servizio Per La Gestione Della Farmacia Comunale Nel Comune Di Marcon – Frazione Di Gaggio – (Ve)
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 17.1. L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o “factum principis” (causa di impossibilità oggettiva ad effettuare una prestazione, derivante da ordine dell'autorità, da provvedimento autoritativo) o per necessità tecniche del Serviziotecniche, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica farmaceutica, anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
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INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 18.1. L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o “factum principis” (causa di impossibilità oggettiva ad effettuare una prestazione, derivante da ordine dell'autorità, da provvedimento autoritativo) principis o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
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Samples: www.comune.rubiera.re.it, Convenzione Per L’affidamento Della Concessione Per La Gestione Della Farmacia Comunale Di Nuova Istituzione Nel Comune Di Vidigulfo
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 19.1. L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o “factum principis” (causa di impossibilità oggettiva ad effettuare una prestazione, derivante da ordine dell'autorità, da provvedimento autoritativo) o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
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Samples: Contratto Di Concessione Di Servizio Per La Gestione Della Farmacia Comunale Nel Comune Di Casale Sul Sile – Frazione Di Conscio – (Tv), Bando Di Gara
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 110.1. L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o “factum principis” (causa di impossibilità oggettiva ad effettuare una prestazione, derivante da ordine dell'autorità, da provvedimento autoritativo) o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
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INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 19.1. L’erogazione L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o “factum principis” (causa di impossibilità oggettiva ad effettuare una prestazione, derivante da ordine dell'autorità, da provvedimento autoritativo) principis o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
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Samples: www.comune.castelleone.cr.it
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 1. L’erogazione del Servizio non potrà essere sospesa o interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o “factum principis” (causa di impossibilità oggettiva ad effettuare una prestazione, derivante da ordine dell'autorità, da provvedimento autoritativo) o per necessità tecniche del Serviziotecniche, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica farmaceutica, anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
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Samples: www.comune.vaglia.fi.it
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 19.1. L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o “factum principis” (causa di impossibilità oggettiva ad effettuare una prestazione, derivante da ordine dell'autorità, da provvedimento autoritativo) principis o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
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INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 110.1. L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o “factum principis” (causa di impossibilità oggettiva ad effettuare una prestazione, derivante da ordine dell'autorità, da provvedimento autoritativo) principis o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
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Samples: cittametropolitana.ve.it