Informazioni Riservate Clausole campione

Informazioni Riservate. I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel legittimo interesse dell’impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 73 e segg. Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell’impresa o da arrecarle danno. Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate ad una Commissione di conciliazione composta da 7 membri (3 designati da SMI e 3 dalle organizzazioni sindacali ed 1 di comune accordo), che si riunirà ed esprimerà il proprio parere entro 20 giorni dalla data del ricorso. La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle informazioni. La presente disciplina delle informazioni e della consultazione a livello aziendale costituisce attuazione del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25. Le parti si danno atto che le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 223/1991, dalla legge n. 428/1990 e dal D.P.R. n. 218/2000 assorbono e sostituiscono la procedura disciplinata dal presente contratto.
Informazioni Riservate. 3.1. Per “
Informazioni Riservate. Per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni divulgate da una parte o dalle sue consociate all'altra in virtù del presente Contratto che sono contrassegnate come riservate o la cui natura riservata è evidente a una persona ragionevole. Le Informazioni Riservate di SISW includono i termini del presente Contratto, i Prodotti, Servizi, la Proprietà Intellettuale SISW e qualsiasi informazione che il Cliente derivi dal benchmarking dei Prodotti o Servizi. La parte ricevente (i) non divulgherà le Informazioni riservate, se non in base alle esigenze, ai propri dipendenti, consulenti, appaltatori e consulenti finanziari, fiscali e legali; e per quanto riguarda l'uso dei Prodotti o dei Servizi esclusivamente come autorizzato dai Termini di licenza concordati, o come altrimenti autorizzato dalla parte divulgatrice o dal presente Contratto; (ii) utilizzerà e copierà le Informazioni riservate solo nella misura richiesta per esercitare o far valere i diritti o -adempiere agli obblighi previsti dal presente Contratto, e (iii) proteggerà le Informazioni riservate dall'uso o dalla divulgazione non autorizzati utilizzando gli stessi mezzi che utilizza per proteggere le proprie informazioni riservate di natura simile, ma in ogni caso non meno di mezzi ragionevoli. La parte ricevente (i) farà sì che tutti i destinatari di Informazioni Riservate siano vincolati da obblighi di riservatezza e imporrà limitazioni almeno tanto rigorose quanto quelle ivi previste, e (ii) sarà responsabile per il rispetto della presente sezione da parte di ciascun destinatario. SISW e le relative consociate possono menzionare il Cliente, in quanto Cliente, nei siti Web, negli elenchi dei clienti e altri materiali di marketing di SISW.
Informazioni Riservate. In relazione a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 25, le Parti, con riferimento al modello di relazioni industriali di cui al presente CCNL, convengono di istituire una Commissione per la conciliazione delle contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali dall’Azienda, nonché alla concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive utili alla classificazione delle informazioni non soggette agli obblighi di informazione di cui al D.Lgs citato. La Commissione sarà composta da 6 componenti di parte aziendale e da un componente per ciascuna delle XX.XX. firmatarie del presente CCNL e si insedierà entro tre mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso. Le modalità di funzionamento della Commissione saranno definite dalle Parti nell’ambito di una specifica sessione di incontro.
Informazioni Riservate. 1. Ciascuna parte si impegna, nella misura prescritta dalla sua legislazione, a non divulgare le informazioni riservate scambiate nell'ambito del presente accordo. Nessuna delle parti divulga, o autorizza le sue autorità coinvolte nell'attuazione del presente accordo a divulgare, i segreti commerciali o le informazioni commerciali riservate scambiate nell'ambito del presente accordo.
Informazioni Riservate a) Il Venditore e l'Acquirente (indicati con la “Parte Divulgante" in caso divulghino informazioni) possono fornire all'altra Parte (indicata con la “Parte Ricevente” nel caso riceva le informazioni) Informazioni Riservate. La Parte Ricevente accetta di: (i) utilizzare le Informazioni Riservate solamente in relazione al Contratto, all'uso/i permesso/i e alla manutenzione dell'Apparecchiatura, (ii) adottare le misure necessarie per impedire la divulgazione delle Informazioni Riservate, tranne ai propri dipendenti, funzionari, agenti o parti finanziatrici (“Rappresentanti”) (o a quelli delle Affiliate) che devono avere accesso a tali informazioni affinché la Parte Ricevente possa adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto o utilizzare e mantenere l'Apparecchiatura, e (iii) non divulgare le Informazioni Riservate a terzi e in nessun caso a concorrenti della Parte Divulgante. La Parte Ricevente deve ottenere l'impegno scritto di qualsiasi destinatario terzo di Informazioni Riservate a osservare i termini di questo Articolo. Le restrizioni di questo Articolo scadono dieci (10) anni dopo la data di divulgazione delle Informazioni Riservate. L'Acquirente accetta che il Venditore possa accedere, raccogliere, conservare, elaborare ed utilizzare le informazioni relative a macchine, di natura tecnica, sull'utilizzo del sistema e le informazioni collegate, incluse, senza limitazione, le informazioni sull'Apparecchiatura dell'Acquirente raccolte periodicamente per agevolare la fornitura di parti, servizi, supporto e formazione dei prodotti all'Acquirente. Il Venditore o le sue affiliate possono utilizzare queste informazioni per fornire, sviluppare o migliorare i prodotti o i servizi del Venditore.
Informazioni Riservate. 21.1. Sono considerate riservate le informazioni relative ai contenuti del Contratto o di singole sue parti, inclusi a fini puramente esemplificativi e non esaustivi i dati del Cliente, del Mobility Manager e degli Utilizzatori, la documentazione contrattuale e precontrattuale. (“Informazioni Riservate”).
Informazioni Riservate. Per "Informazioni riservate" si intendono le informazioni fornite da una parte all'altra parte che sono designate per iscritto come riservate o proprietarie, nonché le informazioni che, in ragione della loro natura e contenuto, debbano ragionevolmente essere considerate riservate. Una parte non divulgherà le Informazioni riservate dell'altra parte a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra parte, né utilizzerà alcuna delle Informazioni riservate dell'altra parte se non ai fini dell’esecuzione del presente EULA. Ciascuna parte accetta la responsabilità per le azioni dei propri agenti, consulenti o dipendenti e deve proteggere le Informazioni riservate dell'altra parte nello stesso modo in cui protegge le proprie Informazioni riservate, ma in nessun caso con meno di ragionevole cura. Le parti concordano espressamente che i termini e i prezzi del presente EULA sono Informazioni riservate. Una parte ricevente informerà tempestivamente la parte divulgante non appena verrà a conoscenza di una violazione o di una minaccia di violazione ai sensi del presente documento e collaborerà con qualsiasi ragionevole richiesta della parte divulgante nel far valere i propri diritti.
Informazioni Riservate indica (i) il Software e la Documentazione; (ii) la tecnologia, le idee, il know- how, la documentazione, i processi, gli algoritmi e i segreti commerciali integrati nel Software;
Informazioni Riservate l'Utilizzatore non può utilizzare o divulgare alcuna Informazione riservata, salvo quanto espressamente consentito ai sensi del presente Contratto di licenza e deve tutelare tali Informazioni riservate con lo stesso livello di cautela applicato alle rispettive informazioni di proprietà e, in nessun caso, inferiore al livello che un'azienda ragionevolmente prudente applicherebbe in circostanze simili. L'Utilizzatore deve adottare misure adeguate per prevenire la divulgazione o l'uso non autorizzato delle Informazioni riservate.