Valutazione del rischio Clausole campione

Valutazione del rischio. Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Utilizzatore, rese ai fini sia del presente contratto sia della polizza di riferimento in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, la Compagnia ha prestato il suo consenso e determinato il premio.
Valutazione del rischio. La valutazione dell’indice di rischio, effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008 riguarda i rischi derivanti dall'attività lavorativa analizzata che risultino ragionevolmente prevedibili. L'identificazione dei fattori di rischio e dei successivi indici sarà guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dai dati desunti dall'esperienza e da informazioni statistiche raccolte, dai contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all'effettuazione della stessa valutazione. Questo procedimento consentirà di identificare i pericoli non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche all'esistenza di fattori di rischio peculiari delle condizioni in cui ha luogo l'attività lavorativa. Per una lista orientativa dei fattori di rischio che possono essere presi in considerazione può farsi riferimento all'allegato I degli Orientamenti CEE, fermo restando che tale elenco di situazioni e di attività lavorative possibili, come chiaramente indicato dai suoi compilatori, ha carattere non esaustivo. I fattori di rischio della fase lavorativa sono desunti dalle schede di sicurezza inserite per quella fase e l’analisi del rischio può essere effettuata per ognuna delle schede inserite. Vanno considerate le dimensioni possibili del danno derivante da un determinato rischio, in termini di una gamma di conseguenze quali: - lesioni e/o disturbi lievi (rapidamente reversibili) - lesioni o disturbi di modesta entità - lesioni o patologie gravi - incidente mortale stimando nel contempo la probabilità di accadimento del danno, il livello di probabilità può essere espresso con giudizi in scala crescente. La valutazione del rischio effettivo avverrà quindi associando per ogni argomento di rischio una probabilità di accadimento di incidente provocata da tale sorgente ed una entità di danno derivante atteso. La probabilità di accadimento è fissata in tre livelli (Improbabile, poco probabile, probabile), mentre la magnitudo del danno atteso è fissata, in ugual modo, in tre livelli di gravità (lieve, media ed alta). L’entità del rischio associato quindi ad ogni sorgente è rappresentata dal prodotto del valore della magnitudo del danno potenziale per il valore della probabilità di accadimento P relativo a quel rischio. 3 6 9 2 4 6 1 2 3 Nella figura seguente sono rappresentati su una matrice (Matrice del rischio) i valori del rischio per le varie combinazioni di probabilità di accadimento e ma...
Valutazione del rischio. Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la medesima attività nell'ambito del processo produttivo dell'azienda. Quindi si è proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del rischio. La stima del rischio, si basa su un metodo, proposto dalla ISO 11228-3 all'allegato B, costituito da una check-list di controllo che verifica, per step successivi, la presenza o meno di una serie di fattori di rischio. La valutazione del rischio quindi si conclude valutando se la presenza dei fattori di rischio è caratterizzata da condizioni inaccettabili, accettabili o accettabile con prescrizioni collocando così il rischio in tre rispettive zone di rischio:
Valutazione del rischio. Le circostanze influenti sulla valutazione del Rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato, rese ai fini sia del presente Contratto sia della Polizza di riferimento in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, l’Impresa ha prestato il suo consenso e determinato il Premio.
Valutazione del rischio. ALTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE CGML.6.3.3.C. ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA INDIRIZZATE A FAVORIRE IMPROPRIAMENTE DETERMINATE STRUTTURE TERMALI. Codici di comportamento (cfr. par. 5.1.) Obblighi di astensione e comunicazione (cfr. par. 5.6.) Formazione del personale (cfr. par. 5.9.) Formazione di commissioni e assegnazione agli uffici, in caso di condanna penale per delitti contro la PA (cfr. 5.5.) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. par. 5.7.) Rotazione del personale ordinaria e straordinaria (cfr. par. 5.10. – 5.11.)
Valutazione del rischio. Nella fase assuntiva e precontrattuale si richiede all’Assicurato di compilare e sottoscrivere il QUESTIONARIO FINANZIARIO.
Valutazione del rischio. Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato, rese ai fini sia della presente Sezione sia della Sezione di riferimento in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, l’Impresa ha prestato il suo consenso e determinato il Premio.
Valutazione del rischio. La Compagnia può in ogni caso: • accettare la proposta dell’Aderente/Assicurato senza riserve; • rifiutare la proposta dell’Aderente/Assicurato, secondo le modalità di cui al precedente Art. 4.1.
Valutazione del rischio. Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contra- ente o dell’Assicurato nel questionario, che fa parte integrante della polizza, rese ai fini del presente contratto in base ai cui estremi la Società ha prestato il suo consenso e determinato il premio.
Valutazione del rischio. Esclusioni e limitazioni all’operatività