SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Clausole campione

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Possono partecipare alla gara le ESCO (Energy Service Company in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al successivo punto 2.2.), eventualmente raggruppate con altri operatori economici per le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, qualora le stesse non siano in possesso dei requisiti previsti per tali attività . I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C.) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 8 del d.lgs. 50/25016. In questo caso, deve essere prodotta la documentazione richiesta al successivo paragrafo 4 relativamente a ciascun operatore economico raggruppato, oltre, eventualmente, a quella richiesta al paragrafo 4.4. Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l’ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di operatore economico singolo che associato o consorziato, né la partecipazione di operatori economici diversi con medesimo legale rappresentante. L’inosservanza di tale divieto determina l’ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (operatore economico singolo, associazione e consorzio). Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 e degli operatori economici per conto dei quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuno degli operatori economici consorziati potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorzia...
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d.lgs. 50/2016. Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e:
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel Bando e nei seguenti paragrafi, tutti i soggetti di cui all’artt. 34 del Codice degli Appalti, secondo la disciplina prevista dagli artt. 35, 36 e 37 del medesimo Codice degli Appalti, ovvero gli operatori economici residenti in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di residenza. E’ fatto divieto alle imprese concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata, ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzi, pena l’esclusione dalla gara, dell’impresa singola e dei R.T.I. o consorzi ai quali l’impresa medesima partecipi. L'operatore economico invitato individualmente nella presente procedura, avrà la facoltà di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti sempre che non abbiano già presentato istanza di partecipazione. Si precisa che, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/1/2003 (bollettino n.5/2003) e S536 del 18/01/2005, recepite nell’atto di segnalazione dell’A.V.C.P AS880 pubblicata sul Bollettino n. 44 del 21 novembre 2011 e in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del R.T.I./consorzi da individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in R.T.I./consorzi di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità sottoriportate - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti tecnici di idoneità professionale, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I./consorzi così composti.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Xxxxxxx presentare domanda di ammissione: gli Imprenditori individuali, anche artigiani, le Società, anche Cooperative (art. 45, comma 2, lettera a, D.Lgs. 50/2016), i Consorzi fra Società Cooperative (art. 45, comma 2, lettera b, D.lgs 50/2016), i Consorzi Stabili (art. 45, comma 2, lettera c, D.lgs 50/2016), le Aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di rete aventi soggettività giuridica nelle modalità indicate nel prosieguo del presente Capitolato d’Oneri e nel Manuale per gli Operatori Economici “Abilitazione al Sistema Dinamico di Acquisto” disponibile sul Sito. Non è possibile richiede l’ammissione al SDA in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), di Consorzio ordinario o di Aggregazione fra Imprese aderenti al contratto di rete prive di personalità giuridica. La partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese, dei Consorzi ordinari e delle Aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di rete privi di personalità giuridica sarà consentita in sede di presentazione dell’offerta nel singolo Appalto Specifico.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente:
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti singoli o raggruppati in RTI di cui all’art 45 del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa di seguito elencati: 🞐 Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art 80 del D. Lgs.50/16 🞐 Insussistenza della causa interdittiva di cui all’art 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 🞐 Organismi con varia configurazione giuridica, in forma singola o associata, attivi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi di cui al presente procedimento, quali cooperative sociali, associazioni, enti della cooperazione, anche in forma di Raggruppamento Temporaneo (RTI / ATI), Consorzi, ecc. 🞐 attestazione dell’iscrizione nel registro delle imprese presso il C.C.I.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto e possesso della Partita IVA o di essere nella condizione di esenzione dal regime IVA; le specifiche dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti ed i documenti a comprova saranno specificati nella lettera di invito a presentare offerta 🞐 aver maturato esperienza almeno triennale nel settore oggetto dell’affidamento 🞐 Fatturato medio negli ultimi tre anni 2019-2020-2021 non inferiore all’importo di € 36.256,82 IVA esclusa per ogni, nel settore di attività oggetto dell’accordo quadro. In sede di invito da parte della Stazione Appaltante alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, gli stessi dovranno possedere i sottoelencati requisiti e produrre la documentazione di cui appresso specificato: Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. ...
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti:
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Gli operatori economici hanno facoltà di partecipare singolarmente o in forma plurima. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile a meno di aver formulato autonomamente l’offerta con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione ai sensi dell’art. 38 comma 2) lettera b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. L’AUSL escluderà dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Possono partecipare alla gara gli operatori economici ai sensi dell’art. 45 del Codice, che non incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall’art. 80 del medesimo decreto e che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art.4. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’articolo 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare. Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 45, comma 2, lettera d)) o Consorzi ordinari di concorrenti (art. 45, comma 2, lettera e)) costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell’art. 48 del medesimo decreto. E’ ammessa la partecipazione in raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale. È ammessa la partecipazione in forma di imprese con contratto di rete (art.45, comma 2, lett. f), o in forma di GEIE (art.45, comma 2, lett. g), in tali casi si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti/Consorzi ordinari di concorrenti in quanto compatibile.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammesse a partecipare alla gara persone fisiche o giuridiche, singole o costituite in raggruppamenti temporanei. Nel caso di raggruppamenti temporanei e/o consorzi non ancora costituiti, alla istanza di ammissione alla gara deve essere allegata, pena esclusione, la dichiarazione in cui viene indicato il soggetto rappresentante del raggruppamento e/o consorzio, cioè colui che presenta: istanza di partecipazione, progetto di utilizzazione e valorizzazione, offerta economica. Tale dichiarazione, firmata da ciascun operatore che partecipa al raggruppamento e/o consorzio non ancora costituito, deve anche contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo preliminarmente all’aggiudicazione definitiva nonché le dichiarazioni di cui al successivo paragrafo relativo ai requisiti di partecipazione. Ciascun operatore deve altresì allegare fotocopia del proprio documento di identità. A pena di esclusione è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio.