Indennità di vacanza contrattuale. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, con riferimento a quanto stabilito all’art. 14, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, sarà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. L’indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto aziendale. Tale meccanismo è uguale per tutti i lavoratori.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Delle
Indennità di vacanza contrattuale. In relazione Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, con riferimento a quanto stabilito all’art. 14, in caso di mancato accordo, dopo tre 3 mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contrattoCCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattualeretribuzione. L’importo L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione dell'inflazione programmata. L’indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto aziendale. Tale meccanismo è uguale per tutti i lavoratori.2022-10-31
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Samples: Contratto Nazionale Trasporto Aereo
Indennità di vacanza contrattuale. In relazione Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, con riferimento a quanto stabilito all’art. 14, in caso di mancato accordo, dopo tre 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto e comunque dopo tre mesi medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contrattodelle piattaforme ove successiva, sarà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattualeretribuzione. L’importo L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione della inflazione programmata. L’indennità non sarà più erogata dalla data di Dalla decorrenza dell’accordo dell'accordo di rinnovo del contratto aziendalel'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo è uguale sarà unico per tutti i lavoratori.
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Indennità di vacanza contrattuale. In relazione Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, con riferimento a quanto stabilito all’art. 14, in caso di mancato accordo, dopo tre 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto e comunque dopo tre mesi medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contrattodelle piattaforme ove successiva, sarà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattualeretribuzione. L’importo L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza. Dopo sei 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione dell'inflazione programmata. L’indennità non sarà più erogata dalla data di Dalla decorrenza dell’accordo dell'accordo di rinnovo del contratto aziendalel'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo è uguale sarà unico per tutti i lavoratori.
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Samples: Costituzione Delle Parti
Indennità di vacanza contrattuale. In relazione Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, con riferimento a quanto stabilito all’art. 14, in caso di mancato accordo, dopo tre 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto e comunque dopo tre mesi medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contrattodelle piattaforme ove successiva, sarà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattualeretribuzione. L’importo L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione dell'inflazione programmata. L’indennità non sarà più erogata dalla data di Dalla decorrenza dell’accordo dell'accordo di rinnovo del contratto aziendalel'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo è uguale sarà unico per tutti i lavoratori.
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Samples: Verbale Di Accordo
Indennità di vacanza contrattuale. In relazione Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, con riferimento a quanto stabilito all’art. 14, in caso di mancato accordo, dopo tre 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto e comunque dopo tre mesi medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero 18/11/93 dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contrattodelle piattaforme ove successiva, sarà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattualeretribuzione. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmatoprogram- mato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex inden- nità di contingenza. Dopo sei 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione dell’in- flazione programmata. L’indennità non sarà più erogata dalla data di Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto aziendalecontrat- to l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo è uguale sarà unico per tutti i lavoratori.. CONFARTIGIANATO CGIL CNA CISL CASA UIL CLAAI
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Samples: www.eber.org
Indennità di vacanza contrattuale. In relazione Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, con riferimento a quanto stabilito all’art. 14, in caso di mancato accordo, dopo tre 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto e comunque dopo tre mesi medesimo non ancora rinnovato sarà cor- risposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contrattodelle piattaforme ove successiva, sarà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattualeretribuzione. L’importo L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmatadell'inflazione pro- grammata. L’indennità non sarà più erogata dalla data di Dalla decorrenza dell’accordo dell'accordo di rinnovo del contratto aziendalel'indennità di vacanza con- trattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo è uguale sarà unico per tutti i lavoratori.
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Samples: www.confetra.com
Indennità di vacanza contrattuale. In relazione Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, con riferimento a quanto stabilito all’art. 14, in caso di mancato accordo, dopo tre 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto e comunque dopo tre mesi medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contrattodelle piattaforme ove successiva, sarà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattualeretribuzione. L’importo L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione dell'inflazione programmata. L’indennità non sarà più erogata dalla data di Dalla decorrenza dell’accordo dell'accordo di rinnovo del contratto aziendalel'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo è uguale sarà unico per tutti i lavoratori.
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Samples: Verbale Di Intesa