Forma e contenuto Clausole campione

Forma e contenuto. 1. I contratti, le convenzioni e le intese sono conclusi sotto forma di scrittura privata su carta resa legale ovvero mediante scambio di corrispondenza tra le parti nella forma commerciale.
Forma e contenuto. Non è stata modificata la norma che disciplina la forma del contratto a tempo parziale. E' pertanto richiesta la forma scritta ai soli fini della prova. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve indicare puntualmente la durata della prestazione e la collocazione oraria della stessa con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Tale ultima prescrizione può essere derogata solo ove le parti introducano nel contratto una clausola di tipo flessibile o di tipo elastico, che sono ammissibili nei limiti previsti dalla legge (vedi infra). Come vedremo successivamente, la mancanza di tali indicazioni non comporta, così come stabilito già dalla disciplina previgente, la nullità del contratto [4]. L'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha tuttavia abrogato l'obbligo, contenuto nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 61 del 2000, di inviare alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio copia del contratto di lavoro a tempo parziale entro trenta giorni dalla sua stipulazione. Si ricorda, peraltro, l'obbligo generale di comunicare l'assunzione entro 5 giorni dalla stessa, previsto dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996. Tale obbligo dovrà essere adempiuto contestualmente alla assunzione con l'entrata in vigore, subordinata all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 4 bis, comma 7, del decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000, della nuova formulazione dell'articolo 9 bis come modificato dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 297 del 2002[5].
Forma e contenuto. Il presente bilancio è stato redatto secondo il presupposto della continuità aziendale e tenendo conto delle attività svolte dal Consiglio di Amministrazione per far fronte alla situazione di grave crisi in cui versa la Società e il Gruppo, dettagliatamente descritte nella Nota 4. La struttura di bilancio scelta dal Gruppo prevede il conto economico classificato per natura e lo stato patrimoniale basato sulla divisione tra attività e passività correnti e non correnti. Si ritiene che questa rappresentazione rifletta al meglio gli elementi che hanno determinato il risultato economico del Gruppo nonché la sua struttura patrimoniale e finanziaria. Il rendiconto finanziario è elaborato sulla base del metodo indiretto. Al riguardo si rileva che, ai fini di una miglior rappresentazione degli accadimenti avvenuti nel corso dell’esercizio in esame (tra cui il significativo sdebitamento derivante dalla procedura di concordato), la risorsa finanziaria presa a riferimento nella redazione del rendiconto finanziario 2016 sono le “Cassa e altre disponibilità liquide ed equivalenti” anziché la posizione finanziaria, come effettuato nei precedenti esercizi. Ai fini di una corretta comparazione, anche il rendiconto finanziario relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato riesposto secondo le modalità seguite per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Per quanto riguarda l’informativa di settore richiesta dall’IFRS 8, i segmenti operativi identificati dal Gruppo riflettono gli elementi utilizzati dal management per la gestione e per l’analisi della performance. Si precisa che gli schemi di bilancio contengono al loro interno quanto previsto dalla delibera Consob del 27 luglio 2006 numero 15519 con riferimento alle parti correlate. Si segnala inoltre che non vi sono proventi ed oneri non ricorrenti di ammontare significativo.
Forma e contenuto. Il contratto di apprendistato • è stipulato in forma scritta ai fini della prova • deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali PART-TIME APPRENDISTATO LAVORO INTERMITTENTE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Forma e contenuto. L’accordo di collaborazione, stipulato in forma scritta tra le parti, contiene le seguenti informazioni vincolanti per lo svolgimento delle prestazioni del mandato stesso: ♦ identità delle parti (mandante e mandatario) ♦ indicazione della prestazione: contenuto, sede di svolgimento della prestazione, durata e ammontare lordo della mercede in CHF ♦ modalità e tempistiche di pagamento in CHF ♦ indicazione della persona Responsabile del mandato ♦ rimando al presente documento quale parte integrante dell’accordo di collaborazione ♦ menzione dei documenti necessari e validanti l’accordo di collaborazione ♦ firma delle parti.
Forma e contenuto c.c. art. 2126. Prestazione di fatto con violazione di legge. La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione. L'attività subordinata svolta come redattore in esecuzione di un contratto di lavoro nullo (nella specie, per mancanza dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti) fa maturare in capo al giornalista il diritto di trattenere le retribuzioni percepite per il periodo di durata del rapporto e il diritto al versamento dei contributi, ma non il diritto di continuare a svolgere la prestazione, né il diritto alla reintegrazione nel posto (Cass. civ. Sez. lavoro, 25/06/2009, n. 14913). c.c. art. 2096. Assunzione in prova.
Forma e contenuto. Modi di acquisto del pegno » 195
Forma e contenuto. Non è stata modificata la norma che disciplina la forma del contratto a tempo parziale. E' pertanto richiesta la forma scritta ai soli fini della prova. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve indicare puntualmente la durata della prestazione e la collocazione oraria della stessa con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Tale ultima prescrizione può essere derogata solo ove le parti introducano nel contratto una clausola di tipo flessibile o di tipo elastico, che sono ammissibili nei limiti previsti dalla legge (vedi infra). Come vedremo successivamente, la mancanza di tali indicazioni non comporta, così come stabilito già dalla disciplina previgente, la nullità del contratto [4]. L'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha tuttavia abrogato l'obbligo, contenuto nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 61 del 2000, di inviare alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio copia del contratto di lavoro a tempo parziale entro trenta giorni [1]Con riferimento all'utilizzo dell'orario di lavoro a tempo parziale nell'ambito del contratto di apprendistato o di formazione e lavoro si veda già la Circ. Min. Lav. n. 46/2001. [2]Articolo 46, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 276/2003. [3]Articolo 1, comma 3, d.lgs. n. 61/2000 come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 276/2003. [4]Articolo 8, comma 2, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera r) del d.lgs. n. 276/2003. dalla sua stipulazione. Si ricorda, peraltro, l'obbligo generale di comunicare l'assunzione entro 5 giorni dalla stessa, previsto dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996. Tale obbligo dovrà essere adempiuto contestualmente alla assunzione con l'entrata in vigore, subordinata all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 4 bis, comma 7, del decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000, della nuova formulazione dell'articolo 9 bis come modificato dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 297 del 2002[5].
Forma e contenuto. 1) Il contratto d’impiego esige la forma scritta (norma di probatorietà) e rinvia al CCL in vigore. Contiene almeno le seguenti indicazioni:
Forma e contenuto. In generale, la forma del contratto è il mezzo sociale attraverso il quale le parti ma- nifestano il loro consenso. Principali forme di contratto sono l’atto pubblico, la scrittura privata, la forma orale ed il comportamento materiale. In materia con- trattuale o negoziale in genere, vale il principio della libertà di forma: di regola, quindi, il consenso delle parti può essere manifestato con qualsiasi mezzo idoneo. Come osservato, ciò che rileva è pur sempre il consenso, il quale richiede di essere e- sternato in un fatto socialmente valutabile come accordo (Bianca M.C., Xxxxx X., Xxxxx X.). In omaggio al principio di libertà della forma negoziale, le parti, ove la legge non preveda alcun obbligo, sono pertanto libere di scegliere la forma che ritengono più opportuna per il compimento del negozio. Nella realtà dei traffici giuridici, il prin- cipio, espressione del favore che il legislatore nutre per la rapida conclusione degli af- fari, soffre tuttavia non poche eccezioni: da una parte, il codice e le leggi speciali successive alla sua emanazione prescrivono sovente l’adozione di requisiti formali dell’atto; dall’altra, i numerosi vantaggi che la legge ricollega all’adozione di una de- terminata forma, soprattutto in tema di prova o di pubblicità, inducono le parti ad av- valersi di requisiti formali anche laddove non imposti dalla legge. Per quanto riguarda la forma del contratto preliminare, il legislatore ha dettato una norma specifica molto semplice e chiara: il contratto preliminare è nullo, se non è fat- to nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo. Ciò significa che, ad esempio, il contratto preliminare di vendita di un bene immobile deve essere fatto per iscritto: atto pubblico o scrittura privata.