Garanzie di esecuzione Clausole campione

Garanzie di esecuzione. A garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti con il Contratto di Appalto, la Ditta dovrà presentare: garanzia definitiva di norma pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticato, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga) e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inps: detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Inps, fermo restando quanto previsto ai successivi articoli, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa per una somma di pari im...
Garanzie di esecuzione. Le garanzie di esecuzione coprono la consegna delle forniture e l’esecuzione dei servizi correlati conformemente alle disposizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto fino al loro collaudo definitivo da parte della Stazione appaltante. L’importo della garanzia di esecuzione non deve superare il prezzo totale del Contratto. Nella garanzia occorre stabilire che essa rimane in vigore fino al collaudo definitivo. La Stazione appaltante libera la garanzia entro il mese successivo alla data del collaudo definitivo. Se a norma dell’Articolo I.4 è richiesta la costituzione di una garanzia finanziaria per il versamento di prefinanziamenti o a titolo di garanzia di esecuzione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
Garanzie di esecuzione. Nella fase di perfezionamento del contratto con la ditta aggiudicataria, la medesima, nel termine di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione dell’Azienda deve provvedere alla costituzione della garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto stesso. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria Locale n° 7. La mancata costituzione in termini della garanzia comporta, ad insindacabile giudizio dell'Azienda, la rescissione dell'impegno contrattuale con l’incameramento della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 5. La garanzia di esecuzione resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti gli obblighi derivanti dal contratto. L'esenzione prevista nel precedente comma (lettera b), comporta l'automatica subordinazione della ditta al miglioramento del prezzo d'appalto computato con le modalità previste dalle norme di contabilità dello Stato. La garanzia di esecuzione è svincolata e restituita al contraente soltanto a conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto alla ditta aggiudicataria sulle somme o valori costituenti la garanzia di esecuzione.
Garanzie di esecuzione. Le garanzie di esecuzione coprono l’esecuzione del Servizio conformemente alle disposizioni stabilite nel Capitolato speciale d’appalto fino all’accettazione definitiva da parte della Stazione appaltante. L’importo della garanzia di esecuzione non deve superare il prezzo totale del Contratto. Nella garanzia occorre precisare che essa rimane in vigore fino all’accettazione definitiva. La Stazione appaltante svincola la garanzia entro il mese successivo alla data di accettazione definitiva. A norma dell’articolo I.4, la costituzione di una garanzia finanziaria a titolo di garanzia di esecuzione deve soddisfare le seguenti condizioni:
Garanzie di esecuzione. Garanzia di esecuzione dei lavori
Garanzie di esecuzione. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo, tramite fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale stimato ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo: − accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto − accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione. E’ in facoltà dell’Ente di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
Garanzie di esecuzione. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo, tramite fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale stimato. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo: − accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto; − accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione. E’ in facoltà dell’Ente di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. In caso di mancata produzione della documentazione o mancata corrispondenza dei dati da questa risultanti rispetto a quanto dichiarato, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e, ricorrendone i presupposti, si aggiudicherà la gara a favore del concorrente che segue in graduatoria.
Garanzie di esecuzione. (cauzione definitiva – Art. 103 del codice dei contratti)
Garanzie di esecuzione. (art. 113 del D.Lgs 163/2006 Codice dei contratti)
Garanzie di esecuzione. 6.1 L’aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, in applicazione dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 ha prestato la seguente garanzia definitiva: ………………………………………………………