Common use of GARANZIA PROVVISORIA Clause in Contracts

GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del Codice è prevista la presentazione di una garanzia fideiussoria, di importo pari ad Euro 22.195,562, corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. Banca d'Italia – Tesoreria di Trento IBAN: XX00X0000000000000000000000

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GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi dell’art. 93L’offerta è corredata, comma 1a pena di esclusione, del Codice è prevista la presentazione di da una garanzia fideiussoriaprovvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad Euro 22.195,562€ 1.426,47 (Millequattracentoventisei,47), corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e specialin.159; la mancata produzione garanzia è svincolata automaticamente al momento della documentazione richiesta e necessaria per la stipula sottoscrizione del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. Banca d'Italia – Tesoreria L’offerta è altresì corredata, a pena di Trento IBAN: XX00X0000000000000000000000esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

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GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del Codice L’offerta è prevista la presentazione di corredata da una garanzia fideiussoriaprovvisoria, di importo come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad Euro 22.195,562, corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto posto a base asta di gara. Ai sensi dell’art. 93 comma ogni singolo lotto, come di seguito indicato: Lotto 1 – € 57.780,00 Lotto 2 – € 4.800,00 Lotto 3 – € 16.042,00 Lotto 4 – € 26.496,00 Lotto 5 – € 19.411,20 Lotto 6 – € 5.312,00 Lotto 7 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui – € 14.800,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo Concorrente potrà: ⮚ presentare autonome e distinte garanzie provvisorie per ciascuno dei lotti cui intenda partecipare; ⮚ presentare un’unica garanzia provvisoria di importo pari alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicatasomma degli importi definiti per ciascun lotto. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioniIn questo caso, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUEdovrà necessariamente riportare l’indicazione dei lotti per i quali si intende partecipare. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del CodiceCodice (cfr. punto 8 Avvalimento), non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. Banca d'Italia – Tesoreria L’offerta è altresì corredata dalla dichiarazione di Trento IBAN: XX00X0000000000000000000000un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 180 giorni dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Distintamente per ogni lotto, la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi dell’art. 93L’offerta è corredata, comma 1a pena di esclusione, del Codice è prevista la presentazione di da una garanzia fideiussoriaprovvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto precisamente di importo pari ad Euro 22.195,562, corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui € ( 24.219,00 ) salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e specialin.159; la mancata produzione garanzia è svincolata automaticamente al momento della documentazione richiesta e necessaria per la stipula sottoscrizione del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. Banca d'Italia – Tesoreria L’offerta è altresì corredata, a pena di Trento IBAN: XX00X0000000000000000000000esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

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GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi dell’art. 93L’offerta è corredata, comma 1a pena di esclusione, del Codice è prevista la presentazione di da una garanzia fideiussoriaprovvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad Euro 22.195,562, corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui € 14.474,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e specialin.159; la mancata produzione garanzia è svincolata automaticamente al momento della documentazione richiesta e necessaria per la stipula sottoscrizione del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. Banca d'Italia – Tesoreria L’offerta è altresì corredata, a pena di Trento IBAN: XX00X0000000000000000000000esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi dell’art. 93La garanzia provvisoria è pari a € 37.880,44 costituita come indicato all’articolo 10, comma 1lettera a), del Codice presente disciplinare. (In caso di R.T.I. il deposito cauzionale dovrà essere prodotto dalla sola ditta Mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti del Raggruppamento ovvero, ripartito tra di essi in proporzione alla percentuale di partecipazione). Si precisa che l’importo sopra indicato è prevista la presentazione di una garanzia fideiussoria, di importo pari ad Euro 22.195,562, corrispondente al 2all’1% dell’importo dell’appalto posto a base di garagara come stabilito all’art. Ai sensi dell’art1 comma 4 del L. 76/2020 convertito con L. 120/2020. 93 comma 7 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per Rispetto a tale importo sono ammesse le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000riduzioni previste all’art. 93. La riduzione del 50%, non cumulabile garanzia dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con quella la quale il sottoscrittore attesta il potere di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche impegnare la società nei confronti della stazione appaltante. La garanzia dovrà altresì essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa e dai legali rappresentanti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici componenti l’RTI o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie impresedel consorzio. Per fruire usufruire delle riduzioni di cui all’art. 9393 del D.lgs 50/2016 nei modi previsti all’art. 10 del presente disciplinare, l’operatore economico dovrà indicare nella Domanda di partecipazione di cui al precedente punto 1) la tipologia di certificazione in possesso tra quelle individuate all’art. 93 comma 7 del CodiceCodice o la ulteriore documentazione prevista che dà titolo alla riduzione dell’importo della garanzia, nonchè la data del rilascio/registrazione/etc., il concorrente segnala periodo di validita, l’ente certificatore o competente, la scadenza e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli numero e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali la relativa percentuale di riduzione previste dall’art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche L’operatore economico potrà altresi produrre la/le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. Banca d'Italia – Tesoreria di Trento IBANcertificazioni in formato digitale (scansione dell’originale cartaceo) e inserirla/e sulla piattaforma Start nella specifica sezione: XX00X0000000000000000000000“Documentazione amministrativa aggiuntiva”.

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Samples: Disciplinare Di Gara Per Accordo Quadro

GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi dell’art. 93L’offerta è corredata, comma 1a pena di esclusione, del Codice è prevista la presentazione di da una garanzia fideiussoriaprovvisoria, di importo come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad Euro 22.195,562, corrispondente al 2% dell’importo del prezzo base dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e specialin.159; la mancata produzione garanzia è svincolata automaticamente al momento della documentazione richiesta e necessaria per la stipula sottoscrizione del contratto. L’eventuale esclusione L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla gara prima dell’aggiudicazione, al dichiarazione di fuori dei casi un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 89 93, comma 1 3 del Codice, non comporterà l’escussione della anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria copreè costituita, ai sensi dell’art. 89, comma 1 a scelta del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. Banca d'Italia – Tesoreria di Trento IBAN: XX00X0000000000000000000000concorrente:

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Samples: Disciplinare Di Gara Per La Selezione Pubblica Per L’affidamento Di Servizi Incarichi Professionali

GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi dell’art. 93L’offerta è corredata, comma 1a pena di esclusione, del Codice è prevista la presentazione di da una garanzia fideiussoriaprovvisoria, di importo pari ad Euro 22.195,562, corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’artcome definita dall’art. 93 comma 7 l’importo della garanziadel Codice, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui pari a 71.305,40 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e specialin.159; la mancata produzione garanzia è svincolata automaticamente al momento della documentazione richiesta e necessaria per la stipula sottoscrizione del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. Banca d'Italia – Tesoreria L’offerta è altresì corredata, a pena di Trento IBAN: XX00X0000000000000000000000esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

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GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del Codice è prevista la presentazione di una garanzia fideiussoria, di importo pari ad Euro 22.195,562, corrispondente a: LOTTO Importo del lotto al 2% netto dell’importo dell’appalto posto a base di gara. del PFTE IMPORTO CAUZIONE Lotto 1 “Lazio” € 985.807,13 € 19.716,14 Lotto 2 “Toscana” € 82.313,42 € 1.646,27 Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 economici7 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: ▪ in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), e), f), del Codice solo se tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; ▪ in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, 89 comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 7 Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36): - Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 Milioni di EUR. - Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo - Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR. in caso di partecipazione al lotto 1 relativo alla regione Lazio : Banca d'Italia – Tesoreria di Trento Roma IBAN: XX00X0000000000000000000000XX00X0000000000000000000000 in caso di partecipazione al lotto 2 relativo alla regioni Toscana e Umbria : Banca d'Italia – Tesoreria di Firenze IBAN: XX00X0000000000000000000000 nella causale dovranno essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l’ordine di seguito indicato:

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi dell’art. 93L’offerta è corredata, comma 1a pena di esclusione, del Codice è prevista la presentazione di da una garanzia fideiussoriaprovvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad Euro 22.195,562€ 13.208,80 (tredicimiladuecentoottoeuro/80), corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e specialin.159; la mancata produzione garanzia è svincolata automaticamente al momento della documentazione richiesta e necessaria per la stipula sottoscrizione del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. Banca d'Italia – Tesoreria L’offerta è altresì corredata, a pena di Trento IBAN: XX00X0000000000000000000000esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, c. 4 della legge 120/2020 la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice è prevista la presentazione Codice. 12.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC I concorrenti effettuano, a pena di una garanzia fideiussoriaesclusione, di il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad Euro 22.195,562a € 20,00, corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto posto a base come da delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020, con le modalità indicate sul sito dell’ANAC nella sezione “Gestione Contributi Gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo In caso di mancata presentazione della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ricevuta la certificazione stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000AVCpass, ove possibile. La riduzione del 50%, Qualora il pagamento non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste risulti registrato nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altrosistema, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione presentazione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 8983, comma 1 9 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimentoa condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Banca d'Italia – Tesoreria In caso di Trento IBAN: XX00X0000000000000000000000mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

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Samples: Disciplinare Di Gara 3

GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi dell’artdell'art. 9393 D.Lgs. 50/2016, comma 1, del Codice l’importo della garanzia provvisoria è prevista la presentazione di una garanzia fideiussoria, di importo pari ad Euro 22.195,562, corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto posto del prezzo base per singolo lotto indicato nel bando. L’operatore economico che partecipa a base più lotti deve pertanto presentare una garanzia provvisoria calcolata sulla somma delle basi d’asta di garatutti i lotti ai quali partecipa. Ai sensi dell’artLa garanzia provvisoria può essere presentata sotto forma di cauzione o fideiussione (comma 1 art. 93 D.Lgs. 50/2016), da imprese bancarie, assicurative o da un intermediario finanziario (comma 7 l’importo 3 art. 93 D.Lgs. 50/2016), oppure può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico (comma 2 art. 93 D.Lgs. 50/2016). All'importo della garanziagaranzia provvisoria si applicano le riduzioni, e del suo eventuale rinnovoanche cumulabili, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione i concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione (UNI, CEI, EN, ISO), di ecogestione ed audit (EMAS), marchio di qualità ecologica (ECOLABEL), del 50%rating di legalità, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato artcosì come specificato all'art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie impresec. 7 del D.Lgs. 50/2016. Per fruire delle riduzioni di tali benefici l’operatore economico deve allegare alla cauzione copia del/i certificato/i in corso di validità rilasciato/i da organismo accreditato attestanti il motivo della riduzione. In caso di RTI, la certificazione di qualità deve essere posseduta almeno dalla mandataria. Detta cauzione deve avere validità almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta con l’impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Deve inoltre prevedere: (a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 931957, comma 7 del Codicex. 0, il concorrente segnala e documentax.x., contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. Banca d'Italia – Tesoreria di Trento IBAN: XX00X0000000000000000000000xxxxxx

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GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo della concessione, per un importo pari a €. 41.142,82 (quarantunocentoquarantadue,82). Il documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria disposta secondo le modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 93, comma 16, del Codice è prevista Codice, la presentazione di una garanzia fideiussoriacauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario, di importo pari ad Euro 22.195,562al momento della stipula del contratto, corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai mentre ai sensi dell’art. 93 93, comma 7 l’importo 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della garanziastipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e del suo eventuale rinnovo, secondo le modalità previste dal medesimo articolo. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% cinquanta per le imprese alle cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 legalmente accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%Essa potrà essere ulteriormente ridotta, non cumulabile con quella di nel caso in cui al primo periodo del citato artl'Operatore economico si trovi nelle condizioni i cui all'art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma c. 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. Banca d'Italia – Tesoreria di Trento IBAN: XX00X0000000000000000000000.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi dell’art. 93L’impresa concorrente dovrà produrre, comma 1contestualmente all’offerta, del Codice è prevista la presentazione di una garanzia fideiussoria, di importo pari ad Euro 22.195,562, corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto posto a base di garaprovvisoria per l’importo indicato nella lettera d’invito. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo Qualora il concorrente produca copia della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee qualità, l’importo della serie UNI EN ISO 9000garanzia può essere prestato in misura dimezzata. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella Sono inoltre consentite tutte le ulteriori riduzioni di cui al primo periodo del citato artcomma 7 dell’art. 93 comma 7del D.Lgs. n. 50/2016 alle condizioni stabilite nella norma medesima. Si sottolinea che l’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 non è applicabile ad ATV. Il rispetto pedissequo delle percentuali ivi indicate non è quindi obbligatorio bensì utile quale indice generale di riferimento per la garanzia provvisoria a tutela dell’esatto adempimento. E’ evidente che un importo superiore a quanto richiesto in lettera di invito - corrispondente esattamente al 2% del valore contrattuale o alla metà di tale importo in caso di certificazione di qualità - sarà accettato; non, trova applicazione anche nei confronti delle microimpreseal contrario, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici un importo deficitario. Tale garanzia provvisoria dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 93, comma 7 106 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese n. 385/1993, che svolgono in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, sono sottoposti a revisione contabile da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto una società di cui all’artrevisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 93, comma 3 161 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatarioD.Lgs. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUEn. 58/1998. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto e l’inosservanza di qualsiasi obbligo correlato alla partecipazione alla gara. Unitamente alla comunicazione dell’esito della gara, la garanzia provvisoria verrà restituita a tutti i concorrenti diversi dall’impresa aggiudicataria, mentre la garanzia provvisoria di quest’ultima resterà vincolata fino alla produzione della garanzia definitiva, resa in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato. Solo in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia dovrà essere intestata a tutte le compagnie facenti parte del raggruppamento, identificate singolarmente e contestualmente, con la dichiarazione che la garanzia copre non solo la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazionema anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla procedura (vedasi Cons. Stato, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011Ad. plen., 4.10.2005, n. 1598 e Cons. Sono fatti riconducibili all’affidatarioStato Sez. III, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. Banca d'Italia – Tesoreria di Trento IBAN: XX00X000000000000000000000014.01.2015 n. 57).

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GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del Codice è prevista la presentazione di una garanzia fideiussoria, di importo pari ad Euro 22.195,562, corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto posto a base di gara. a: LOTTO IMPORTO DEL LOTTO IMPORTO CAUZIONE Lotto 1 € 1.033.864,10 € 20.677,28 Lotto 2 € 1.134.265,46 € 22.685,31 Lotto 3 € 686.035,27 € 13.720,70 Lotto 4 € 302.560,95 € 6.051,22 Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: ▪ in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), e), f), del Codice solo se tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; ▪ in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. Banca d'Italia – Tesoreria di Trento Roma IBAN: XX00X0000000000000000000000XX00X0000000000000000000000 nella causale dovranno essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l’ordine di seguito indicato: 3 Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36): - Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 Milioni di EUR. - Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo - Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi dell’art. 93L’offerta è corredata, comma 1a pena di esclusione, del Codice è prevista la presentazione di da una garanzia fideiussoriaprovvisoria, di importo pari ad Euro 22.195,562, corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’artcome definita dall’art. 93 comma 7 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala pari al 2 per cento dell’importo a base d’asta e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura quindi per un importo di micro, piccoli e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE. € 15.060,00: Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione garanzia è svincolata automaticamente al momento della documentazione richiesta e necessaria per la stipula sottoscrizione del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. Banca d'Italia – Tesoreria L’offerta è altresì corredata, a pena di Trento IBAN: XX00X0000000000000000000000esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli art. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte e autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare. La garanzia fideiussoria dovrà:

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del Codice è prevista la presentazione di una garanzia fideiussoria, di importo pari ad Euro 22.195,562, corrispondente a: LOTTO Importo del lotto al 2% netto dell’importo dell’appalto posto a base di gara. del PFTE IMPORTO CAUZIONE Lotto 1 € 116.030,80 € 2.320,62 Lotto 2 € 100.144,32 € 2.002,89 Lotto 3 € 45.361,78 € 907,24 Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 economici5 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione In caso di impegnopartecipazione in forma associata, da parte la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: ▪ in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 9346, comma 3 1, lett. a), e), f), del CodiceCodice solo se tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento, anche diverso da quello consorzio ordinario o GEIE che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; ▪ in caso di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi partecipazione in consorzio di cui all’art. 89 46, comma 1 1, lett. f) del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. Banca d'Italia – Tesoreria di Trento IBAN: XX00X0000000000000000000000solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi dell’art. 93L’offerta è corredata, comma 1a pena di esclusione, del Codice è prevista la presentazione di da una garanzia fideiussoriaprovvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a al 2% del prezzo a base di gara e precisamente di importo pari ad Euro 22.195,562€ 11.525,50 (euro undicimilacinquecentoventicinque/50), corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. ; Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codicecodice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. Banca d'Italia – Tesoreria L’offerta è altresì corredata, a pena di Trento IBAN: XX00X0000000000000000000000esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai fini dell’esonero dall’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, le imprese presentano, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dimensionali dettati dalla normativa comunitaria vigente per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese, redatta secondo il Modello 4, allegato al presente disciplinare. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

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GARANZIA PROVVISORIA. Ai L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell’art. 93, comma 1, 1 del Codice è prevista la presentazione di una garanzia fideiussoria, e precisamente di importo pari ad Euro 22.195,562€ 1.798,20 (euromillesettecentonovantotto/20), corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e specialin.159; la mancata produzione garanzia è svincolata automaticamente al momento della documentazione richiesta e necessaria per la stipula sottoscrizione del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. Banca d'Italia – Tesoreria L’offerta è altresì corredata, a pena di Trento IBAN: XX00X0000000000000000000000esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. Ai L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 1, 1 del Codice è prevista la presentazione di una garanzia fideiussoria, e precisamente di importo pari ad Euro 22.195,562€ 106.359,29 (centoseimilatrecentocinquantanove/ventinove), corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e specialin.159; la mancata produzione garanzia è svincolata automaticamente al momento della documentazione richiesta e necessaria per la stipula sottoscrizione del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. Banca d'Italia – Tesoreria L’offerta è altresì corredata, a pena di Trento IBAN: XX00X0000000000000000000000esclusione, dall’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valido fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato, secondo le seguenti modalità:

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GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi dell’art. 93L’offerta è corredata, comma 1a pena di esclusione, del Codice è prevista la presentazione di da una garanzia fideiussoriaprovvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a al 2% del prezzo a base di gara e precisamente di importo pari ad Euro 22.195,562, corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% ad:  per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, lotto 1 € 128.040,05 (euro centoventottomilaquaranta/05);  per il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 lotto 2 € 107.309,83 (euro centosettemilatrecentonove/83);  per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma il lotto 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE€ 95.594,86 (euro novantacinquemilacinquecentonovantaquattro/86). Ai sensi dell’art. 93, comma co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codicecodice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma co. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. Banca d'Italia – Tesoreria L’offerta è altresì corredata, a pena di Trento IBAN: XX00X0000000000000000000000esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art.103 del Codice, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai fini dell’esonero dall’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, le imprese presentano, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dimensionali dettati dalla normativa comunitaria vigente per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese, redatta secondo il Modello 4, allegato al presente disciplinare. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

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GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi dell’art. 93, 93 del D.Lgs 50/2016 comma 1, del Codice è prevista la presentazione di una garanzia fideiussoria, di importo d’importo pari ad Euro 22.195,562, a € 6.186,07 e corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto posto a base per il quale si partecipa, al netto dell’importo della progettazione e del piano di garasicurezza e coordinamento, come disciplinato dal comma 10 dell’art 93 citato. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micromicroimpresa, piccoli e medi operatori economici3 piccola o media impresa4 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. comma 7 D.LgsD. Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione In caso di impegnopartecipazione in forma associata, da parte la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: • in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 9346, comma 3 1, lett. a), e), f), del CodiceCodice solo se tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoriaconsorzio 4 Cfr. raccomandazione della Commissione, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93del 6 maggio 2003, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a relativa alla definizione delle micro, piccoli piccole e medi operatori economici medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36): • Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità realizzano un fatturato annuo oppure un totale di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. Banca d'Italia – Tesoreria di Trento IBAN: XX00X0000000000000000000000bilancio annuo non

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi dell’art. 93L’offerta da presentare, comma 1, del Codice è prevista la presentazione di una garanzia fideiussoria, di importo pari ad Euro 22.195,562, corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 9393 del D.lgs. n. 50/2016 , comma 8 del Codiceè corredata da una cauzione pari al due per cento dell’importo complessivo a base d’asta dell’accordo quadro relativo al presente lotto, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUEcioè Euro 104.000,00 prestata nei modi stabiliti dal suddetto articolo. Ai sensi dell’artnon aggiudicatari la cauzione è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 93, comma 6 del Codice, la La garanzia provvisoria medesima copre la mancata sottoscrizione del contratto, contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta per fatto dell’affidatario riconducibile ad ogni fatto riconducibile all’affidatario una condotta connotata da dolo o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159contratto medesimo. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, La cauzione provvisoria deve essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi garanzia di cui all’art. 89 comma 1 103 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoriaD.lgs. n. 50/2016 qualora l’Impresa risultasse aggiudicataria. La medesima garanzia provvisoria copredeve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93, ai sensi dell’artche svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 89, comma 1 161 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. Banca d'Italia – Tesoreria di Trento IBAN: XX00X0000000000000000000000D.Lgs 58/98.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Patrimonio e.r.p. Di a.r.c.a. Sud Salento Nella Provincia Di Lecce Finanziamento

GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi dell’art. 93A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti, comma 1l’Affidatario, prima della sottoscrizione del Codice è prevista la presentazione di presente Xxxxxxxxx, sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, di importo pari ad Euro 22.195,562, corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’artprovvisoria secondo quanto stabilito dall’art. 93 comma 7 l’importo del D. Lgs.vo 50/2016. In caso di fideiussione la garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; rinuncia del fideiussore al beneficio della garanzia, e preventiva escussione del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni debitore principale di cui all’art. 93, comma 7 1944 del Codice, c.c.; che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita; rinuncia ad eccepire il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso decorso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto termini di cui all’art. 93, comma 3 del Codice1957 cc. Il deposito cauzionale (o garanzia fidejussoria) garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’affidatario aggiudicatario, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, per quelli a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatariofronte dei quali è prevista l’applicazione di penali pertanto l’Amministrazione avrà diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta inoltrata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 resterà vincolata fino al completamento del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. Banca d'Italia – Tesoreria di Trento IBAN: XX00X0000000000000000000000servizio e fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione e controversia.

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Samples: www.comune.roma.it