Direzione Regionale Sicilia
Direzione Regionale Sicilia
Procedura aperta - ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, del D. Lgs. 50/2016 - per l’ affidamento dei servizi di ingegneria e architettura basati su elaborazioni mediante software BIM, consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva e nel Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, inoltre, di natura opzionale, nella Direzione dei Lavori, nell’Assistenza alla D.L. mediante un addetto con qualifica di Direttore Operativo e un addetto con qualifica di Ispettore di Cantiere e nel Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, inerenti i lavori di rifunzionalizzazione, mediante interventi di restauro e di risanamento conservativo, di alcuni corpi di fabbrica facenti parti del complesso edilizio sito nel comune di Messina, noto come ex Caserma Masotto e censita alla scheda patrimoniale “MEB0214 - palazzina in cemento armato Direzione Artiglieria contrada Camaro”
SERVIZI D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA
AI SENSI DELL’ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.
DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 878834106C CUP: G45F20002190001
PEC: xxx_Xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
1. PREMESSE
Con determina a contrarre prot. n. 834 del 10.06.2021, questa Amministrazione ha deliberato di affidare servizi di ingegneria e architettura, ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito anche Codice o D.Lgs. 50/2016), aventi ad oggetto consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva, nel Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, nonché eventuali servizi opzionali consistenti nella Direzione dei Lavori, nell’Assistenza alla D.L. mediante un addetto con qualifica di Direttore Operativo, un addetto con qualifica di Ispettore di Cantiere e nel Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, inerenti i lavori di rifunzionalizzazione di alcuni corpi di fabbrica facenti parti del complesso edilizio sito nel comune di Messina e denominato Caserma Masotto (MEB0214), mediante interventi di restauro e di risanamento conservativo.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 2, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.
Al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, non sussistendo motivi di urgenza, non si applica la riduzione dei termini previsti dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020.
Tenuto conto della natura del presente affidamento, non è possibile procedere alla suddivisione dell’appalto in lotti. Il codice CIG attribuito alla procedura è 878834106C il codice CUP è G45F20002190001.
La gara telematica, che si terrà il giorno 03/08/2021, dalle ore 10:00, è stata indetta mediante bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GU/S) n. 2021/S 114-299834 del 15.06.2021 e sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale n. 069 del 18/06/2021 – Contratti Pubblici, sul profilo del committente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all’Osservatorio dei Contratti Pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lg s. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell’art. 73 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
In applicazione dell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale1 e sui quotidiani, dovranno essere rimborsate all’Agenzia del Demanio dagli aggiudicatari entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
1.1. IL SISTEMA
La presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito,
1 Le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e sui quotidiani sono indicativamente pari a € 2.639,37 IVA esclusa e bolli. Si precisa che i costi di pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sulla GURI e sui quotidiani verranno comunicati prontamente agli aggiudicatari.
mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.
L’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Sicilia (di seguito, per brevità, l’Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett.
s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all’Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
1.2. GESTORE DEL SISTEMA
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Sicilia, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.
1.3. REGISTRAZIONE
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di
partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, All. VI) e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1. DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara, costituita dal bando, dal presente disciplinare e dai relativi allegati, dal capitolato tecnico prestazionale e dai relativi allegati, dallo schema di contratto, dal PFTE, dalla Due Diligence e dalla verifica di vulnerabilità sismica, può essere reperita sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori).
2.2. CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il 15.07.2021 ore 12.00.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e attraverso la predetta sezione del Sistema. Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico entro il 22/07/2021 (ossia, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del Codice, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte), mediante pubblicazione in forma anonima sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Ai concorrenti abilitati verrà inoltre inviata una comunicazione con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3. COMUNICAZIONI
Anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’OFFERTA.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà opportuno, l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
3. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
Ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva, nel Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, nonché eventuali servizi opzionali consistenti nell’Assistenza alla D.L. mediante un addetto con qualifica di Direttore Operativo, un addetto con qualifica di Ispettore di Cantiere e nel Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, inerenti i lavori di rifunzionalizzazione, mediante interventi di restauro e di risanamento conservativo, di alcuni corpi di fabbrica facenti parti del complesso edilizio sito nel comune di Messina, noto come ex Caserma Masotto e censita alla scheda patrimoniale “MEB0214 - palazzina in cemento armato Direzione Artiglieria contrada Camaro”, sulla base del PFTE e della verifica di vulnerabilità simica e relativi allegati
Nello specifico, l’appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni di servizi:
- Progetto Definitivo;
- Progetto Esecutivo;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;
- [Opzionale, nei termini ivi indicati] Direzione dei Lavori;
- [Opzionale, nei termini ivi indicati] Assistenza al DL mediante un addetto con qualifica di Direttore Operativo e un addetto con qualifica di Ispettore di Cantiere;
- [Opzionale, nei termini ivi indicati] Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.
La Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 157, co. 1 e 106 comma 1 del Codice dei Contratti e in conformità alle Linee Guida nonché al Bando Tipo 3, si riserva la facoltà, previa verifica della carenza di risorse interne, ovvero di altre Amministrazioni in conformità all’art.111 c.1 del Codice, per particolari e motivate ragioni (prima fra tutte quella di scongiurare frazionamenti di responsabilità tra la fase progettuale e quella esecutiva) e come espressamente previsto dal bando di gara per l'affidamento dei Servizi, dell'affidamento diretto allo stesso progettista della Direzione Lavori, assistenza al DL mediante un addetto con qualifica di Direttore Operativo e un addetto con qualifica di Ispettore di Cantiere, nonché del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, previa verifica del possesso dei requisiti professionali, i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli artt. 101 comma 3, 147 comma 6 del Codice e dall'art. 92 D.Lgs. 81/2008, laddove sussistano i precitati presupposti e i requisiti di legge. Il valore del corrispettivo di tali ulteriori e opzionali attività di servizio, come ricompresi nel PFTE, è stimato in € 309.303,54 (euro trecentonovemilatrecentotre/54) oltre iva e cassa previdenziale; inoltre non concorre alla determinazione dell’importo dell’Appalto relativamente ai servizi di Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; qualora si presentassero le condizioni citate al periodo precedente, a valle dell’aggiudicazione e in via subordinata all’approvazione della Stazione Appaltante, a tale corrispettivo sarà applicata la medesima percentuale di ribasso d’asta offerta dall’aggiudicatario per i servizi di progettazione.
Il servizio richiesto prevede l’esecuzione delle seguenti attività, per il cui dettaglio si rimanda al Capitolato Tecnico Prestazionale:
prestazione principale:
• progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
prestazioni opzionali:
• assistenza al DL mediante un addetto con qualifica di Direttore Operativo e un addetto con qualifica di Ispettore di Cantiere;
• Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Nello specifico l’incarico in questione riguarda i seguenti punti salienti:
a) predisposizione degli elaborati progettuali di livello definitivo e livello esecutivo, in assenza dei decreti attuativi del D. Lgs. 50/2016, per il progetto definitivo ed esecutivo per la documentazione ed il loro contenuto si fa riferimento agli artt. dal 24 al 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.:
b) attività di gestione informativa (B.I.M. - Building Information Modeling), le cui specifiche tecniche sono indicate nelle “Specifiche Metodologiche” allegate al Capitolato Tecnico Prestazionale.
c) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, che comprende l’espletamento di tutte le attività e le responsabilità definite e attribuite dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta, con particolare riguardo al coordinamento delle misure preventive e protettive in dotazione all’opera, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire lavori successivi sull’opera stessa. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione avrà il compito di essere il primo riferimento del committente, o del responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera ed essere la figura che deve vigilare sulle misure generali di tutela.
Ed in via opzionale,
d) Direzione Lavori, con le competenze dettate dall’art. 101, comma 3. Inoltre, compete al
D.L. anche l’applicazione della metodologia BIM, durante fase di esecuzione dei lavori, in relazione ai compiti della direzione lavori.
e) Assistenza alla Direzione Lavori, mediante un addetto con qualifica di Direttore Operativo e un addetto con qualifica di Ispettore di Cantiere, ai quali competono tutte le attività e le responsabilità definite e attribuite dal D.lgs 50/2016 all’art. 101, commi 4 e 5. Inoltre, competono al Direttore Operativo e all’Ispettore di Cantiere anche l’applicazione della metodologia BIM, durante fase di esecuzione dei lavori, in relazione ai compiti della direzione lavori.
Si precisa che, il Direttore Operativo e l’Ispettore di Cantiere dovranno assicurare una presenza in cantiere assidua, coerente con i compiti affidati dal D.L. e in relazione alle opere in corso. Agli stessi addetti, nel caso di urgenze e/o particolari esigenze, potrà altresì essere richiesto di raggiungere il cantiere in tempi brevi, anche entro la medesima giornata (negli orari lavorativi del cantiere) in cui si manifesta l’urgenza/necessità.
f) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione che comprende l’espletamento di tutte le attività e le responsabilità definite e attribuite dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica sull’applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente, all’accertamento dell’idoneità dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia dell’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche attività delle imprese. L’incarico dovrà essere espletato nei termini e nei modi indicati dalla vigente legislazione in materia di contratti pubblici e in materia sismica. Il medesimo incarico comprende, oltre alle attività sopraindicate, anche il coordinamento tra le attività svolte dall’impresa esecutrice e le attività propedeutiche e logistiche direttamente connesse all’esecuzione dei lavori.
Si ribadisce che l’oggetto della prestazione, relativa alla progettazione, meglio dettagliata nel capitolato tecnico prestazionale, è comprensiva della redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti e di tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile, appaltabile e, quindi, cantierabile.
L’affidamento delle prestazioni principali, come sopra elencate, sarà immediatamente efficace; mentre l’affidamento opzionale per le attività di Direzione Lavori, assistenza al DL mediante un addetto con qualifica di Direttore Operativo e un addetto con qualifica di Ispettore di Cantiere e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione è, invece, subordinato all’effettivo avvio dei lavori. La sottoscrizione del contratto principale non comprenderà le suddette prestazioni opzionali, per le quali nessun vincolo sorge per l’amministrazione Committente, mentre per il soggetto affidatario costituiscono, unitamente alla sua offerta in relazione alle stesse prestazioni, atto d’obbligo unilaterale e impegno irrevocabile alle condizioni tutte risultanti dalla gara, compresi i corrispettivi, anche ai sensi degli articoli 1324,1334 e 1987 del codice civile. Qualora, non si dovessero attivare le prestazioni professionali di tipo opzionale ovvero non si dovesse dare corso all’esecuzione dei lavori, nulla sarà dovuto all’Affidatario per tali attività.
L’importo stimato dei lavori oggetto dei servizi sopra elencati è pari a € 4.654.831,95 IVA esclusa.
La progettazione, come più dettagliatamente esposto nel Progetto di Fattibilità, si articola nelle seguenti classi e categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella
Z del citato D.M. 17 giugno 2016, contenente l’"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, e indicate nella tabella infra riportata:
CATEGORIA | DESTINAZIONE FUNZIONALE | ID.Opere | IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE | Grado di complessità | Importo opere |
Edilizia | Edifici e manufatti esistenti | E.22 | Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza. | 1,55 | € 2.117.284,21 |
Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine | E.15 | Caserme con corredi tecnici di importanza corrente. | 0,95 | € 91.911,48 | |
Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità | E.3 | Ostelli, Pensioni, Case albergo - Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - Negozi - Mercati coperti di tipo semplice. | 0,95 | € 280.000,00 | |
Strutture | Strutture, Opere infrastrutturali puntuali | S.04 | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture relative. | 0,90 | € 1.300.479,79 |
Impianti | Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni | IA.01 | Impianti per l'approviggionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio. | 0,75 | € 135.759,94 |
IA.02 | Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico. | 0,85 | € 117.950,00 | ||
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota | IA.04 | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni compessi - Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apprecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso. | 1,30 | € 312.176,67 | |
Infrastrutture per la mobilità | Manutenzione | V.01 | Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria. | 0,4 | € 299.269,86 |
Totale | € 4.654.831,95 |
Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del Codice dei Contratti, la prestazione relativa alla categoria E22 è qualificata come principale, mentre quelle relative alle categorie S04, IA.01/02/04, E15, E3 e V.01 sono qualificate come secondarie.
Con esclusivo riferimento alle categorie “EDILIZIA”, STRUTTURE” e INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ” si precisa che, ai sensi dell’articolo 8 del D.M. 17 giugno 2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera; pertanto nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non
necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Mentre, con riferimento alla categoria “IMPIANTI” e come disciplinato dalla Linea Guida ANAC n.1, appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.
Per l’esecuzione di tutte le attività sopraelencate afferenti al servizio, l’importo complessivo a base di gara, al netto di IVA, oneri previdenziali professionali e assistenziali, è pari a € 755.321,82 (settecentocinquantacinquemilatrecentoventuno/82 euro), suddiviso come segue:
- il valore del contratto principale, al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, ammonta a complessivi € 446.018,28 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, dal momento che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- il valore del contratto opzionale, al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, ammonta a complessivi € 309.303,54 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, dal momento che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
La parcella professionale delle prestazioni poste a base del presente appalto, è stata determinata in base alle attività da svolgere e ai relativi costi facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del decreto legislativo 50 del 2016).
L’importo complessivo per i Servizi di Ingegneria e Architettura oggetto della presente procedura di affidamento è pertanto determinabile in misura pari ad € 715.944,85 (cinquecentottasettemilacinquecentocinquantacinque/82) oltre IVA e oneri di legge, a cui occorre aggiungere € 39.376,97 quali “Spese generali di studio”. Pertanto, il valore complessivo dell’appalto è pari a € 755.321,82. L’articolazione dei suddetti importi in relazione alle attività affidate è specificato nella seguente tabella:
Attività | Compenso | Spese generali | Totale |
Progettazione definitiva | € 258.769,31 | € 14.232,31 | € 273.001,62 |
Progettazione esecutiva | € 121.841,34 | € 6.701,27 | € 128.542,61 |
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione | € 42.155,49 | € 2.318,55 | € 44.474,04 |
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione | € 95.807,98 | € 5.269,44 | € 101.077,42 |
D.L. | € 128.389,03 | € 7.061,40 | € 135.450,43 |
Assistenza alla D.L. (Direttore Operativo + Ispettore di Cantiere | € 68.981,70 | € 3.793,99 | € 72.775,69 |
Totali | € 715.944,85 | € 39.376,97 | € 755.321,82 |
Detti importi sono remunerativi per ogni attività e in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.
Si rileva che le voci sono state determinate sulla scorta degli importi dei lavori (suddivisi per categorie), stimati in fase di PFTE.
Si specifica che anche se nella fase di progetto definitivo gli importi delle categorie di lavori dovessero mutare, la parcella non è soggetta a modifiche.
Il bene oggetto dei servizi è vincolato ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, e pertanto sottoposto alla disciplina del predetto Codice.
4. DURATA
Il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, è definito complessivamente in 135 (centotrentacinque) giorni naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l’approvazione delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante decorrenti dalla data di stipula del contratto, così suddivisi:
▪ 15 giorni (quindici) naturali e consecutivi, per l’esecuzione delle attività preliminari alla progettazione, di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato tecnico prestazionale, nonché per la redazione del piano di lavoro di cui al paragrafo 9 del soprarichiamato Capitolato; il termine decorre dal verbale di avvio della prestazione, redatto dal RUP;
▪ 90 giorni (novanta) naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; il termine decorre dal verbale di avvio della prestazione, redatto dal RUP;
▪ 90 giorni (novanta) naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; il termine decorre dal verbale di avvio della prestazione, redatto dal RUP.
I termini per l’esecuzione dei servizi opzionali di assistenza alla D.L. e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, sono definiti secondo quanto di seguito specificato:
▪ Direzione dei Lavori - dall’affidamento dei lavori e sino all’avvenuto Collaudo, compresi i giorni di sospensione dei lavori;
▪ Assistenza alla D.L. mediante disponibilità di un addetto con ruolo di Direttore Operativo e di un addetto con ruolo di Ispettore di Cantiere – dall’affidamento dei lavori e sino all’avvenuto Collaudo, compresi i giorni di sospensione dei lavori;
▪ Coordinamento per la Sicurezza in fase Esecutiva – dall’affidamento dei lavori e sino all’avvenuto Collaudo, compresi i giorni di sospensione dei lavori;
I termini di cui sopra possono essere prorogati o adeguati in relazione all'effettiva durata del servizio senza che ciò comporti una revisione del prezzo pattuito per l’esecuzione delle prestazioni.
Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica che la riduzione degli stessi per lo svolgimento delle fasi di progettazione, sarà oggetto di valutazione in sede di ponderazione dell’offerta.
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna degli elaborati sarà applicata, previa contestazione da parte del R.U.P., una penale pari al’1 per mille del corrispettivo contrattuale che sarà trattenuta sul saldo del compenso fino a un massimo del 10% dell’importo stesso, pena la risoluzione del contratto. Ai fini del calcolo della penale, si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell’Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del tecnico incaricato, né esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Azienda o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal R.U.P., non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, con nota
del Direttore della Direzione Regionale Sicilia potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal soggetto incaricato al R.U.P., prima della scadenza del termine fissato per l’esecuzione della prestazione, come indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti
- stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da
a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai sensi dell’art. 24 co. 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione della rispettive qualificazioni professionali necessarie per l’espletamento dell’incarico, unitamente all’indicazione della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 2, 3 e 5 del Decreto del 2/12/2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture (G.U. n. 26 del 13/02/2017), attuativo dell’art. 24 commi 2 e 5 del D. Lgs. 50/2016. In particolare, nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
In caso di partecipazione in forma plurima trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.
I raggruppamenti temporanei devono, inoltre, prevedere la presenza di un progettista, giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 4 del Decreto del 2/12/2016 n. 263 del Ministero delle
Infrastrutture (GU n. 36 del 13/02/2017), attuativo dell’art. 24, commi 2 e 5 del D. Lgs. 50/2016.
Inoltre, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, per i Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 46 comma 1 lett. e) i requisiti di cui all’art. 2 e 3 del Decreto del 2/12/2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture, devono essere posseduti dai partecipanti al RT.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara sotto qualsiasi forma societaria di liberi professionisti o una società di professionisti della quale il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.
Il soggetto incaricato dello svolgimento dell’incarico di coordinatore della sicurezza deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
I consorzi stabili di cui alla precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
III.nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr.
determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti paragrafi. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della
dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 .
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali nei seguenti termini:
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.
7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ
I requisiti di idoneità professionale sono declinati sia con riferimento agli operatori economici sia con riferimento ai professionisti del gruppo di lavoro.
Requisiti del concorrente
a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti del gruppo di lavoro
Per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, è richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità, nominativamente indicate in sede di presentazione dell’offerta2:
Punto | FIGURA RICHIESTA | REQUISITI |
1 | n.1 Responsabile della redazione del progetto definitivo ed esecutivo architettonico ai sensi del D. Lgs. 50/2016 | dovrà essere in possesso, alternativamente, di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Laurea equipollente che consenta l’iscrizione all’Albo degli Architetti, sezione A (art. 52 del X.X. 00/00/0000 n. 2537) da almeno 5 anni ed in regola con i crediti formativi. È fatto salvo il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 22 del D.M. 154/2017. |
2 | n.1 Responsabile della redazione del progetto | dovrà essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli: Laurea (Quinquennale o |
2 Le professionalità minime del gruppo di lavoro in ragione dell’oggetto dell’appalto e della natura dei servizi da affidare devono essere garantite da soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016.
definitivo ed esecutivo strutturale ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (GU Serie Generale n.42 del 20-02- 2018 - Suppl. Ordinario n. 8) e della vigente normativa nazionale/regionale in materia. | Specialistica) in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile e, per il professionista che non abbia conseguito la laurea in Ingegneria civile o edile abilitato prima della riforma di cui al D.P.R. 328/2001, di essere comunque in possesso dell’iscrizione all’Albo Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale e dovrà essere iscritto nel rispettivo Albo Professionale da almeno 5 anni ed in regola con i crediti formativi. È fatto salvo il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 22 del D.M. 154/2017. | |
3 | n.1 Responsabile del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | dovrà essere in possesso, alternativamente, del Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell’ambito delle specifiche competenze ed abilitato ai sensi all’articolo 98, co. 2, del D.Lgs. 81/08, ed in regola con i crediti formativi. |
4 | n.1 Responsabile della redazione del progetto definitivo ed esecutivo degli impianti | dovrà essere in possesso, alternativamente, di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Industriale, Architettura o equipollenti ed essere iscritti nei rispettivi Albi Professionali ed in regola con i crediti formativi. |
5 | n.1 Responsabile dell'aggiornamento delle attività di rilievo. | dovrà essere in possesso, alternativamente, del Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell’ambito delle specifiche competenze, ed in regola con i crediti formativi. |
6 | n.1 Responsabile del processo BIM. | dovrà essere in possesso di Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico |
7 | n.1 Progettista Antincendio | dovrà essere in possesso, alternativamente, del Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell’ambito delle specifiche competenze nonché iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno per la progettazione antincendio ai sensi dell’articolo 16 del D.lgs. n. 139/2006, ed in regola con i crediti formativi |
Nel caso di esercizio da parte della Stazione appaltante dell’opzione di cui all’articolo 157, co. 1 e 106 comma 1 del Codice dei Contratti, ovvero della facoltà di attivazione dell’incarico di Direzione dei Lavori, assistenza al D.L. e C.S.E., le ulteriori unità stimate per lo svolgimento delle predette attività sono di seguito indicate, da suddividersi nelle seguenti prestazioni specialistiche:
8 | n.1 Direttore dei Lavori | dovrà essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli: del Diploma di Geometra o Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Xxxxx e, per il professionista che non abbia conseguito la laurea in Ingegneria civile o edile abilitato prima della riforma di cui al D.P.R. 328/2001, di essere comunque in possesso dell’iscrizione all’Albo Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale e dovrà essere iscritto nel rispettivo Albo Professionale da almeno 5 anni ed in regola con i crediti formativi. È fatto salvo il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 22 del D.M. 154/2017. Formazione specifica in ambito BIM. |
9 | n.1 Direttore Operativo | dovrà essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli: del Diploma di Geometra o Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile e, per il professionista che non abbia conseguito la laurea in Ingegneria civile o edile abilitato prima della riforma di cui al D.P.R. 328/2001, di essere comunque in possesso dell’iscrizione all’Albo Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale e dovrà essere iscritto nel rispettivo Albo Professionale da almeno 5 anni ed in regola con i crediti formativi. È fatto salvo il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 22 del D.M. 154/2017. Formazione specifica in ambito BIM. |
10 | n.1 Ispettore di Cantiere | dovrà essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli: del Diploma di Geometra o Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Xxxxx e, per il professionista che non abbia conseguito la laurea in Ingegneria civile o edile abilitato prima della riforma di cui al D.P.R. 328/2001, di essere comunque in possesso dell’iscrizione all’Albo Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale e dovrà essere iscritto nel rispettivo Albo Professionale da almeno 5 anni ed in regola con i crediti formativi. È fatto salvo il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 22 del D.M. 154/2017. Formazione specifica in ambito BIM. |
11 | Responsabile del Coordinamento della | dovrà essere in possesso, alternativamente, del Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, |
sicurezza in fase di esecuzione. È richiesta l’attestazione di cui all’articolo 98, co. 2, del D.Lgs. 81/08. | Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell’ambito delle specifiche competenze ed abilitato ai sensi all’articolo 98, co. 2, del D.Lgs. 81/08, ed in regola con i crediti formativi. |
È possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti della stazione appaltante.
Ai fini dell’ufficio di direzione lavori dovrà comunque essere indicato un solo direttore lavori (trattandosi di un organo monocratico, coadiuvato nel caso specifico da più assistenti) ed essere garantita la presenza del direttore operativo prescritto.
Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima.
Nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo che indichi due o più professionisti per l’esecuzione dell’incarico oggetto dell’appalto dovrà inoltre essere individuato il soggetto incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 24 co. 5 del Codice.
Il Tecnico che, con apposita dichiarazione, dimostri il possesso delle necessarie qualifiche tecniche, potrà rivestire più profili professionali.
Avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro si specifica che l’avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale di cui al presente paragrafo 7.1, in quanto requisiti di idoneità professionale propri dell’affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all’esecuzione dell’incarico e quindi non sono surrogabili con l’avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.
In nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per l’esecuzione dell’appalto, in conformità a quanto disposto dall’art. 24, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016, che richiede l’indicazione dei nominativi dei professionisti iscritti ad albi che svolgeranno l’incarico, nonché delle rispettive qualificazioni, già in sede di presentazione dell’offerta.
L’istituto di cui all’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall’inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente
indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio.
N.B. Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell’appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione.
7.2. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
c) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti alla data di pubblicazione del bando per un importo pari ad € 755.321,82 (settecentocinquantacinquemilatrecentoventuno/82 euro); ai fini della comprova della capacità economico finanziaria, può anche essere presentato, in alternativa al fatturato, un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali, per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell’opera da progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a).
Tale requisito è richiesto per verificare la solidità finanziaria del concorrente alla presente procedura, considerata la rilevanza e la strategicità dell’affidamento in questione.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
d) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a l’importo stimato dei lavori nella rispettiva categoria ID.
Categoria e ID delle opere | Corrispondenza l. 143/49 | Importo Lavori | Requisito Minimo Richiesto |
E22 Edilizia | I/e | € 2.117.284,21 | € 2.117.284,21 |
S04 Strutture | IX/b | € 1.300.479,79 | € 1.300.479,79 |
IA01 Impianti | III/a | € 135.759,94 | € 135.759,94 |
IA02 Impianti | III/b | € 117.950,00 | € 117.950,00 |
IA04 Impianti | III/c | € 312.176,67 | € 312.176,67 |
V/01 Manutenzione | VI/a | €. 299.269,86 | € 299.269,86 |
E15 | I/c | €. 91.911,48 | € 91.911,48 |
E3 | I/c | €.280.000,00 | €.280.000,00 |
La comprova del requisito è fornita mediante la produzione dell’originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture. Dalla documentazione dovrà evincersi l’esecutore del servizio e l’oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l’importo del servizio.
e) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima.
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:
Categoria e ID delle opere | Corrispondenza l. 143/49 | Importo Lavori | Coefficiente tra 0,40 e 0,80 | Requisito Minimo Richiesto |
E22 Edilizia | I/e | € 2.117.284,21 | 0.40 | € 846.913,68 |
S04 Strutture | IX/b | € 1.300.479,79 | 0.40 | € 520.191,92 |
IA01 Impianti | III/a | € 135.759,94 | 0.40 | € 54.303,98 |
IA02 Impianti | III/b | € 117.950,00 | 0.40 | € 47.180,00 |
IA04 Impianti | III/c | € 312.176,67 | 0.40 | € 124.870,67 |
V/01 Manutenzione | VI/a | €. 299.269,86 | 0.40 | € 119.707,94 |
E15 | I/c | €. 91.911,48 | 0.40 | € 36.764,59 |
E3 | I/c | €.280.000,00 | 0.40 | € 112.000,00 |
La comprova del requisito è fornita mediante la produzione dell’originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture. Dalla documentazione dovrà evincersi l’esecutore del servizio e l’oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l’importo del servizio ovvero l’importo dei lavori.
Il concorrente deve correttamente compilare il DGUE nelle parti sopra specificate, inserendo accuratamente i dati relativi ai servizi di architettura e ingegneria precedentemente svolti di modo che la Commissione preposta alle verifiche possa ricavare i dati necessari a confermare la presenza dei requisiti di qualificazione richiesti (categoria, specifica dei riferimenti relativi ai servizi precedentemente svolti, date di effettuazione, importo di riferimento) ovvero fare espresso riferimento e richiamare nella Parte IV lettera C, punto 1b, del DGUE una “Tabella di riepilogo dei requisiti professionali” che sarà elaborata e redatta a cura del concorrente .
Si precisa che:
- i requisiti finanziari e tecnici minimi di cui alle lettere c) e d) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti;
- si specifica tuttavia, con riferimento al servizio di cui alla lett. d) che, ai fini dell’articolazione del concorrente in RTP, non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo a ciascuna mandante. Ai fini dunque del requisito relativo richiesto è necessario quindi, un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento, pur prevedendo che detto requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, è necessario che sia la mandataria (in misura maggioritaria) sia le mandanti (in qualsivoglia misura) in ragione di ogni singola categoria, contribuiscano a soddisfarlo.
- il requisito di cui alla lett. e) non è frazionabile, nel senso che l’importo minimo richiesto per ciascuno dei due servizi non può essere frazionato, indipendentemente dai soggetti che attestino di aver svolto i servizi stessi; pertanto nel caso di partecipazione in forma plurima ognuno dei due servizi di punta dovrà essere stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento;
- i servizi di cui alle lett. d) ed e) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi;
- sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisca, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
N.B.
⮚ Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi posti a base di gara. Pertanto, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, potranno essere attestati servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3 comma 1 lett.vvvv) del D.Lgs. 50/2016, in linea con quanto previsto nelle Linee Guida Anac n.1 al par. IV, punto 2.2.2.5., a cui si rinvia;
⮚ ai sensi di quanto previsto nelle linee Guida Anac n.1 al par. IV, punto 2.2.2.4 si precisa che possono essere qualificati come servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3 comma 1 lett.vvvv) del D.Lgs. 50/2016 le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche in assenza di progettazione;
7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/20163.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 è posseduto da uno dei professionisti di cui ai punti 3, 11 della struttura operativa richiesta al paragrafo 7.1. che sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. Si specifica tuttavia che, fermo restando quanto precede, ai fini dell’articolazione del concorrente in RTP, non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo a ciascuna mandante.
Ai fini dunque del requisito dell’elenco dei servizi di cui al punto 7.3 lett. d) è pertanto richiesto un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento, infatti, pur prevedendo che detto requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, è necessario che sia la mandataria (in misura maggioritaria) sia le mandanti (in qualsivoglia misura) contribuiscano a soddisfarlo. Resta inteso che un contributo minimo di partecipazione non è richiesto al giovane professionista che partecipi come mandante al raggruppamento.
3 L’art. 4, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 prescrive che “I raggruppamenti temporanei, inoltre, debbano prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista”. Pertanto, il giovane professionista non necessariamente deve far parte del raggruppamento di professionisti quale mandante, essendo sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con altro componente del raggruppamento secondo quanto previsto nel precitato D.M. Resta inteso che, al fine di soddisfare il requisito di cui all’art. 4 del D.M. 263/2016, il giovane professionista deve partecipare alla specifica attività di progettazione.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. d) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. e) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l’infrazionabilità del singolo servizio.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale invece ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. e), in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente.
7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del D . Lgs. 81/2008 è posseduto da uno dei professionisti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 della struttura operativa richiesta al paragrafo 7.1. che sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 comma 2 bis del Codice, è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
8. AVVALIMENTO
Il concorrente non potrà ricorrere all’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 89 del Dlgs.50/2016, trattando il servizio in oggetto immobili sottoposti alla disciplina di cui al D.Lgs. 42/2004, tenuto conto della specifica prescrizione normativa di cui all’art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016.
Conseguentemente, sussiste il divieto di avvalimento.
Non è altresì consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 7.1.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente può avvalersi del subappalto nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31 comma 8 e 105 del Codice e come meglio illustrato nelle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 a condizione che ne faccia espressa menzione nel DGUE, indicando le eventuali prestazioni specialistiche ritenute necessarie a giudizio del medesimo concorrente, salvo i limiti di cui sopra, che intende affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge. In assenza di espressa manifestazione di volontà all’interno dell’offerta, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 comma 1, è prevista la presentazione di una garanzia fideiussoria, d’importo pari a € 6.186,07 e corrispondente al 2% dell’importo per il quale si partecipa, al netto dell’importo della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento, come disciplinato dal comma 10 dell’art 93 citato.
Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di microimpresa, piccola o media impresa4 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata.
Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 comma 7
D. Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
• in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), e), f), del Codice solo se tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento, consorzio
4 Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36):
• Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiori a 2 Milioni di EUR.
• Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo
non superiori a 10 Milioni di EUR.
• Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR.
• I liberi professionisti sono equiparati alle micro, piccole e medie imprese (MPMI).
ordinario o GEIE che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
• in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. con bonifico bancario, da effettuare in favore di Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia Banca d'Italia – Tesoreria di Palermo
IBAN: XX00X0000000000000000000000
Nella causale dovranno essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l’ordine di seguito indicato:
I. cognome e nome o ragione sociale del depositante (anche se coincidente con l’ordinante)suunnumeromassimodi26 caratteri;
II. codice IPA QU8B9H, su un numero massimo di 6 caratteri;
III. codice CIG: 878834106C su un numero massimo di 15 caratteri;
IV. codice fiscale del depositante su un numero massimo di 16 caratteri (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione). In tal caso dovrà essere trasmessa tramite il portale la ricevuta di avvenuto bonifico rilasciata dalla Banca del depositante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore o suo procuratore;
b. con assegno circolare intestato al Capo della Tesoreria dello Stato della Provincia di Palermo,da depositare presso i relativi uffici che provvederanno al versamento del controvalore per la costituzione del “deposito provvisorio in contanti”, di cui all’articolo 172 delle I.S.T.. In tal caso, l’operatore economico dovrà trasmettere tramite il Portale la ricevuta del deposito dell’assegno, firmata digitalmente dal legale rappresentante del depositante o suo procuratore.
c. con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx;
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/;
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf;
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, l’operatore economico dovrà inserire, all’interno della busta amministrativa, in alternativa, uno fra i seguenti documenti:
- fideiussione avente la forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritta digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005).
La garanzia fideiussoria dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n.
83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 c. 9 e 104 c. 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta, tale offerta dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, fino all’avvenuto affidamento, se del caso, dei servizi opzionali. Si precisa che lo svincolo automatico della garanzia provvisoria di cui all’art. 93
c.6 del D.Lgs 50/2016, avverrà all’atto della sottoscrizione del contratto di affidamento dei servizi opzionali.
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante,
in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, ai fini della partecipazione alla presente procedura d’appalto non è richiesta l'effettuazione del sopralluogo, che non appare indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare; inoltre la documentazione progettuale messa a disposizione dei concorrenti ha un grado sufficiente di dettaglio ritenuto esaustivo dalla stazione appaltante per la corretta formulazione dell’offerta e pertanto non è richiesta l'effettuazione del sopralluogo.
In conseguenza di ciò, non è previsto il rilascio di alcuna attestazione di presa visione dei luoghi.
È possibile, in ogni caso, eseguire un sopralluogo facoltativo sulle aree esterne del bene oggetto del servizio sino al giorno 14/07/2021.
Eventuali richieste di sopralluogo dovranno essere concordate con il R.U.P., previa richiesta scritta da inviare all’indirizzo e-mail xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx entro e non oltre il giorno 07/07/2021 ore 12.00.
Si precisa che nella predetta e-mail dovranno essere indicati i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativi e qualifiche delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo (massimo due) con i rispettivi dati anagrafici e telefonici.
Il sopralluogo facoltativo dovrà essere eseguito dal professionista ovvero dal legale rappresentante procuratore/direttore tecnico del soggetto interessato a partecipare alla presente procedura di gara munito di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero da un incaricato munito di apposita delega nonché di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità proprio e del delegante.
In caso di partecipazione in RT, il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori raggruppati/raggruppandi. In caso di consorzio di cui all’art. 46 co. 1 lett. f) del Codice, il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico del consorzio ovvero delle eventuali consorziate esecutrici.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo ANAC dovuto per la procedura pari ad Euro 70,00.
Ai fini del versamento di cui sopra, il codice CIG attribuito alla presente gara è quello indicato nel prospetto di cui al § 1 “Premesse”. Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato generando l’avviso di pagamento sul circuito pagoPA tramite il nuovo servizio di “Gestione Contributi Gara” (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio “Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C.” Per ogni ulteriore dettaglio si fa rinvio all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
A comprova dell’avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati all’Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.
L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 02/08/2021, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
***
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E’ consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al paragrafo 1 del presente disciplinare.
L’“OFFERTA” è composta da: A – Documentazione amministrativa; B – Offerta tecnica;
C – Offerta economica/temporale.
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:
Documento | Sezione |
Domanda di partecipazione – All. I | Domanda di partecipazione alla gara |
DGUE concorrente – All. II | DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente |
Dichiarazione integrativa del DGUE – All. III | Dichiarazione integrativa del DGUE dell’impresa concorrente |
Patto di integrità – All. IV | Patto di integrità di cui all’art. 1 comma 17 della L. 190/2012 |
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – All. V | Informativa privacy concorrente |
PASSOE | PASSOE |
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario | Eventuali atti relativi a R.T.P. o Consorzi |
Procure | Eventuali procure |
Statuto dell’associazione professionale | Eventuale atto relativo alle associazioni professionali |
F23 attestante il pagamento del bollo | Comprova imposta di bollo |
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione |
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva | Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva |
Offerta tecnica Documento | Sezione |
Offerta tecnica –riportante i contenuti di cui al § 16 | Offerta tecnica |
Offerta economica Documento | Sezione |
Offerta economico/temporale | Offerta economico/temporale |
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica.
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
E’ sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’OFFERTA.
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.
Il Sistema utilizzato dall’Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.
La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Si precisa inoltre che:
- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà ritirarla; un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di
partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni DEVONO essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
I documenti di gara, firmati digitalmente laddove richiesto, dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente Disciplinare e comunque in conformità agli stessi. Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell’operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l’esclusione dalla presente procedura selettiva. Si precisa che qualora ci fossero previsioni difformi nel presente disciplinare e nei modelli allegati prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare.
Si precisa che:
- per i concorrenti diversi dal professionista singolo, la documentazione di gara deve essere sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante ovvero da un procuratore di quest’ultimo di cui dovrà essere allegata la procura;
- per gli studi associati/associazioni professionali privi di legali rappresentanti o procuratori, la documentazione di gara dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i professionisti associati.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine congruo e comunque non superiore a 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Si precisa che in caso di RTI e Consorzi, il concorrente dovrà inserire al passo 1 denominato “Forma di partecipazione” il ruolo assunto dalla singola impresa facente parte del RTI/Consorzio (mandante/mandataria/consorziata), le quote percentuali di ripartizione dell’oggetto contrattuale e le attività svolte.
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione (All. I) dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.
- Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Agenzia del Demanio C.F. 06340981007);
- del codice ufficio o ente (campo 6: codice J60 dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura basati su elaborazioni mediante software BIM, consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva e nel Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, inoltre, di natura opzionale, nella Direzione Lavori, nell’Assistenza alla D.L. mediante un addetto con qualifica di Direttore Operativo e un addetto con qualifica di Ispettore di Cantiere e nel Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, inerenti i lavori di rifunzionalizzazione, mediante interventi di restauro e di risanamento conservativo, di alcuni corpi di fabbrica facenti parti del complesso edilizio sito nel comune di Messina, noto come ex Caserma Masotto e censita alla scheda patrimoniale “MEB0214 - palazzina in cemento armato Direzione Artiglieria contrada Camaro”.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare nell’apposito campo “comprova imposta di bollo” copia informatica dell’F23.
La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato n. I dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente e caricata a Sistema.
La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri5;
5 Qualora dall’atto di costituzione/Statuto dello Studio associato/associazione professionale si evinca che la legale rappresentanza dello Studio associato/associazione professionale è conferita agli associati in modo congiunto, la documentazione di gara deve essere sottoscritta da tutti gli associati. Diversamente, nell’ipotesi di presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individui il professionista deputato
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
Il concorrente allega, se del caso,
a) copia conforme all’originale della procura.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà:
►indicare:
- la forma di partecipazione alla gara con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione, indirizzo, P.E.C, CF e partita IVA);
nonché:
- (in caso di consorzi stabili di cui all’art. 46 co. 1 lett. f che non partecipano in proprio) per quali consorziati il consorzio concorre con la relativa sede legale;
- (in caso di RT sia costituiti che costituendi di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016) la forma di raggruppamento adottata tra verticale, orizzontale o misto, la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le parti e le quote del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;
- (in caso di RT costituendi di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016) di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
► e dichiarare:
a) (nel caso in cui il concorrente partecipi e svolga la prestazione come singolo professionista) in ragione di quanto previsto all’art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) di essere in possesso dei titoli di studio, di tutte le abilitazioni e certificazioni di cui al
all’amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato/associazione professionale ovvero si specifichi che la rappresentanza nei confronti di terzi spetta disgiuntamente ad entrambi gli associati (cd. regime di amministrazione disgiuntiva), la documentazione verrà sottoscritta dal singolo associato munito dei relativi poteri.
precedente par. 7.1 “Requisiti di idoneità – Gruppo di lavoro”, necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico, specificando i titoli di studio ed indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento;
b) (nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo) in ragione di quanto previsto all’art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017), il/i professionista/i deputato/i allo svolgimento del servizio, in possesso dei titoli di studio di cui al precedente par. 7.1“Requisiti di idoneità – Gruppo di lavoro”, di tutte le abilitazioni e certificazioni necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico e inoltre per ciascun professionista il titolo di studio, indicando, in ogni caso, per tutti i professionisti del gruppo di lavoro gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento, nonché per ciascun componente del Gruppo di Lavoro la natura del rapporto giuridico/contrattuale intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara che deve avere una durata almeno pari a quella dell’appalto. N.B: Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell’appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione;
c) (nel caso di raggruppamenti temporanei) in ragione di quanto previsto all’art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU
n. 36 del 13 febbraio 2017) i dati identificativi del giovane professionista, quale progettista, ai sensi dell’art. 4 del DM 263 del 02.12.2016, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, quale progettista, nonché l’indicazione degli estremi della relativa iscrizione; NB: i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti;
nonchè
d) di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante;
e) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
▪ delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
▪ di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
g) che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
h) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di accesso agli atti, ovvero qualora venga esercitato il diritto di “accesso civico” ai sensi del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l’Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura, ovvero, in alternativa, di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto
tecnico/commerciale. N.B. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett. a) del codice. L’Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.
15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE (All. II) di cui allo schema allegato al D .M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Nella Parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80 co. 3 del D. Lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) dei legali rappresentanti e del sottoscrittore, ove diverso.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Con riferimento alla parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice, come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), tutti i provvedimenti ivi inclusi quelli non definitivi.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
N.B.:
- avuto riguardo ai requisiti di cui al par. 7.3 l’operatore economico dovrà riportare all’interno del DGUE, nella Parte IV lettera C, punto 1b, uno specifico elenco dei servizi prestati, indicando per ciascuno di essi il destinatario, la descrizione del lavoro, l’importo dei lavori, la data di conferimento dell’incarico nonché la data di ultimazione del servizio. Per ognuno dei servizi elencati, nella relativa descrizione, dovrà essere data chiara evidenza della categoria d’opera cui appartengono ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Difatti, in merito ai requisiti di cui al par. 7.3, tenuto
conto di quanto ivi prescritto, gli operatori devono avere cura di attestare lo specifico elenco di servizi dando evidenza di quanto richiesto dalla Stazione Appaltante ai fini della partecipazione alla procedura. A tal fine il concorrente potrà predisporre un foglio di lavoro denominato (“Tabella di riepilogo requisiti professionali”), per rendere le dichiarazioni richieste nei documenti di gara in merito al possesso dei requisiti di cui al par.
7.3 che potrà essere allegato al proprio DGUE (quale parte integramente dello stesso), allo scopo di meglio esplicitare i requisiti posseduti rispetto a quanto dichiarato all’interno della Parte IV lettera C, punto 1b;
- ai sensi dell’art. 8 del DM 17-6-2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della L. 143/1949, si rinvia anche alle Linee guida ANAC n.1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
- ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria “edilizia” e “strutture” le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare (non necessariamente con identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, secondo quanto previsto nelle Linee guida ANAC n.1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
- i servizi di cui al par. 7.3 lett. e) possono essere acquisiti in occasione di un solo lavoro, posto che le vigenti categorie di lavori pubblici comprendono per singolo lavoro/categoria diversi e plurimi servizi specialistici di progettazione e tecnici, sicché l'espletamento di un lavoro può implicare il possibile espletamento di più servizi tecnici e specialistici;
- i servizi di cui al par. 7.3 lett. d ) ed e) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. In caso di servizi non totalmente ultimati, si terrà conto della parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento (i.e. decennio antecedente la data di pubblicazione del bando). Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi;
- i servizi di cui al par. 7.3 nel caso di libero professionista possono essere stati acquisiti mediante le attività dallo stesso svolte, nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica, quale socio di una società di ingegneria, a condizione che lo stesso fosse inserito nell’organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte;
- sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisca, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;
- -la spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati quale componente di un RTP deve essere limitata pro quota rispetto all’importo totale, secondo quanto specificato nelle Linee guida n. 1 nella parte IV punto 2.2.3.3.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale, dai seguenti soggetti:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri6;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1. Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente dovrà rendere una dichiarazione integrativa (All. III), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell’operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all’originale della procura), con la quale il concorrente dichiara:
I. i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del codice (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione.
Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs.
50/2016 e xx.xx..ii. in particolare come modificato dalla L. 55/2019:
a) in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
b) in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
c) in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di
6 Cfr. nota n. 5
maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro7;
d) soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
e) in caso di studio associato/associazione professionale: associati dello studio associato/associazione professionale;
II. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019);
III.(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx XX 00 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato;
Ovvero
(per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di concordato preventivo di cui all’art. 161 comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento con cui è stato autorizzato alla partecipazione alle gare dal Tribunale, allegando la documentazione in tema di avvalimento, secondo quanto previsto dall’art. 110 comma 48 del Codice appalti;
IV. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-bis, f-bis e f- ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
V. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili oppure di essere incorso in eventuali violazioni (art. 80, comma 5, lett. c-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
VI. di non aver commesso grave inadempimento di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-quater) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019) nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto con sentenza passata in giudicato;
VII. di rientrare in uno dei soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
VIII. (per i professionisti associati):
a) dati identificativi e requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del D .M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;
IX. (per le società di ingegneria):
a) il titolo di studio, la data di abilitazione e gli estremi di iscrizione all’albo del direttore tecnico;
b) l’organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016, mediante allegazione
7 Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice nelle quali siano presenti due soli soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati i dati di entrambi i soci.
8 Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
dello stesso. N.B. In alternativa all’allegazione dell’organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC;
X. (per le società di professionisti):
a) gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
b) l’organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del D.M. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. N.B. in alternativa all’allegazione dell’organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
N.B. La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l’obbligo di presentazione del DGUE.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura;
- attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo secondo le indicazioni di cui all’allegato modello F23;
- Patto di integrità, di cui all’art. 1 comma 17 della L. 190/2012, debitamente sottoscritto digitalmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità con i dipendenti dell’Agenzia, reso in conformità al modello allegato (All. IV);
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
- Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente, conformemente a quanto prescritto al paragrafo 25 del presente Disciplinare in materia di “Trattamento dei dati personali” (All. V). L’allegato in questione dovrà essere presentato da tutti i soggetti per i quali è prescritto l’obbligo di presentazione del DGUE;
- Tabella di riepilogo dei requisiti economico finanziari e tecnici organizzativi sottoscritto digitalmente e compilato in conformità al modello allegato (All. VII);
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice:
- copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
Nel caso studi associati:
- statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri.
15.3.3Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.3.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
Per le aggregazioni di rete:
I.rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
III.rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
16. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA – BUSTA “B”
L’Offerta Tecnica contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati, che dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o dal soggetto munito di specifici poteri:
• Documenti “CRITERIO A” - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA;
• Documento “CRITERIO B” - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA: Relazione tecnica secondo quanto di seguito specificato.
Tutti i documenti di cui all’offerta tecnica dovranno essere debitamente sottoscritti digitalmente, con le stesse modalità previste nel par. 15.1 per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
Con riguardo al criterio della professionalità e adeguatezza dell’offerta si precisa che il periodo di riferimento per i servizi significativi da indicare in sede di offerta è esteso all’intera vita professionale del concorrente.
“CRITERIO A”
PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA
Il Criterio “PROFESSIONALITÀ ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA” si compone di sei sub-criteri, come di seguito elencati:
a.1 Esperienza progettuale nei livelli Definitivo e/o Esecutivo riguardo interventi di restauro architettonico di complessi monumentali vincolati;
a.2 Esperienza progettuale nei livelli Definitivo e/o Esecutivo riguardo interventi di miglioramento/adeguamento strutturale di edifici storici;
a.3 Esperienza progettuale nei livelli Definitivo e/o Esecutivo riguardo interventi di riqualificazione impiantistica;
a.4 Qualità architettonica degli interventi proposti ed elementi innovativi del linguaggio architettonico;
a.5 Esperienza del concorrente su attività di rilievo e progettazione con impiego del B.I.M.;
a.6 Esperienza del concorrente in materia di applicazione / miglioramento e gestione dei Criteri Ambientali Minimi
L’adeguatezza dell’operatore economico verrà dimostrata attraverso la proposizione di un documento, denominato “CRITERIO A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA”, contenete una relazione/scheda descrittiva riferita a 3 servizi conclusi nel periodo antecedente alla pubblicazione del bando della presente gara.
I servizi dovranno essere affini a quelli oggetto del presente disciplinare, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità e di eseguire, sotto il profilo tecnico ed organizzativo, le prestazioni richieste, e che illustri quelle soluzioni e quelle metodologie già sperimentate con successo che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi da affidare, tenendo conto di quelli che sono i criteri motivazionali di valutazione dell’offerta, come sopra elencati e come maggiormente specificati al successivo punto 18.
La relazione/scheda descrittiva non dovrà superare le 9 (nove) facciate (escluso il frontespizio) dattiloscritte nel formato A4, e potrà essere accompagnata al massimo da ulteriori 6 (sei) tavole in formato A3 per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente ritiene idonee ad integrare i servizi descritti nella scheda.
La scheda descrittiva dovrà avere la scrittura in carattere arial 12, con stampa su una sola facciata, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm.
Per una migliore efficacia espositiva, il concorrente potrà organizzare la scheda descrittiva in una parte introduttiva (3 facciate), nella quale descriva una sintesi dei tre interventi proposti (uno per ciascuna facciata) con indicazione dei dati essenziali tra cui:
• l’inquadramento dell’intervento con la denominazione, l’indirizzo e l’oggetto dell’intervento;
• i dati generali riferiti alla committenza, alla data di inizio e termine del servizio, agli estremi degli atti autorizzativi, di approvazione, di validazione e di collaudo (in caso di lavori eseguiti) o regolare esecuzione, ai soggetti che hanno svolto le varie parti del servizio;
• i dati del servizio con indicazione della tipologia, della finalità e dell’importo dello stesso;
• i dati tipologici con indicazione della superficie, del volume, del numero dei fabbricati, della tipologia edilizia e della tipologia strutturale, la presenza di vincoli di cui al D.lgs 42/2004;
• l’attinenza attribuita agli aspetti tecnologici e morfologici di similarità con il servizio oggetto del presente disciplinare;
• i dati specifici riferiti all’utilizzo della metodologia BIM, alla progettazione strutturale ed alle analisi propedeutiche necessarie per i diversi livelli di progettazione che sono stati richiesti dal servizio, con specifica indicazione dei livelli di conoscenza e fattore di confidenza raggiunti;
• l’applicazione dei CAM con evidenza sia dell’applicazione degli stessi in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera che dell’eventuale miglioramento prestazionale del progetto anche ai fini dell’ottimizzazione delle successive fasi di gestione del bene, dalla manutenzione al fine vita dell’edificio;
La parte seguente della scheda (6 facciate) dovrà svolgersi secondo capitoli che descrivono i criteri motivazionali richiesti per la valutazione al successivo punto 18 (criteri a.1, a.2, a.3, a.4, a.5 e a.6), in relazione agli interventi proposti.
N.B. Ogni ulteriore documentazione prodotta, in eccesso a quanto previsto, non sarà valutata dalla Commissione giudicatrice.
“CRITERIO B”
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA
Il Criterio B “Caratteristiche metodologiche dell’offerta” – si compone di 4 sub-criteri:
b1. Inquadramento del servizio di Progettazione (definitiva ed esecutiva) da svolgere, ed organizzazione metodologica della prestazione;
b2. Qualità architettonica ed elementi innovativi del linguaggio architettonico;
b3. Inquadramento del servizio di Coordinamento per la Sicurezza da svolgere e organizzazione metodologica della prestazione;
b4. Multidisciplinarietà, organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro;
Il Concorrente dovrà redigere una Relazione Tecnica sulle caratteristiche tecnico- metodologiche riguardanti l’esecuzione del servizio oggetto di affidamento; detta Relazione dovrà essere redatta su massimo di 11 (undici) facciate (incluso il frontespizio ed esclusi i cv) in formato A4, con la scrittura in carattere arial 12, stampa su una sola facciata, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, accompagnata al più da un massimo di 2 (due) tavole in formato A3, utilizzando come metodo di rappresentazione quello che l’operatore riterrà più idoneo (ad esempio, schizzi, bozze, schemi grafici, immagini, rappresentazioni varie, etc.), a discrezione del concorrente, da allegare alla stessa.
Il concorrente dovrà organizzare preferibilmente l’elaborato in paragrafi corrispondenti alle tematiche di cui sopra.
Per il criterio b.1 (qualitativo) - “Inquadramento del servizio di progettazione (definitiva ed esecutiva) da svolgere ed organizzazione metodologica della prestazione”, il concorrente descriverà il proprio approccio metodologico e la propria organizzazione della parte del servizio relativa alla progettazione complessiva (definitiva ed esecutiva);
Per il criterio b.2 (qualitativo) - “Qualità architettonica ed elementi innovativi del linguaggio architettonico”, il concorrente affronterà le tematiche specifiche di seguito descritte, sviluppando per la stessa un approfondimento ideativo che, seppur embrionale, permetta alla Commissione di valutare l’approccio progettuale, le capacità di analisi e risoluzione delle criticità al fine di generare potenzialità progettuali.
Tematiche specifiche: “Il nuovo Corpo di Guardia” e “I nuovi collegamenti coperti tra i corpi di fabbrica da destinare ad uso ufficio”.
Il concorrente, in relazione alle tematiche suddette e ai fini dell’attribuzione del punteggio, esporrà i propri indirizzi sul tema delle nuove realizzazioni con funzioni specifiche, in un contesto di pregio storico-architettonico sottoposto a tutela.
Detto approfondimento ideativo presentato dal concorrente, nel rispetto della normativa applicabile e allineata ai principi di conservazione, tutela e valorizzazione dei monumenti, avrà valore soltanto ai fini della dimostrazione del proprio approccio metodologico per la progettazione richiesta, in riferimento al criterio specifico, ai fini della relativa valutazione e non sarà in nessun modo vincolante per la progettazione futura.
Per il criterio b.3 (qualitativo) - “Inquadramento del servizio di Coordinamento per la Sicurezza da svolgere ed organizzazione metodologica della prestazione”, il concorrente, ai fini dell’attribuzione del punteggio, esporrà i propri indirizzi, la metodologia operativa con cui intende affrontare le problematiche di cantiere;
Per il criterio b.4 (qualitativo) - “Multidisciplinarietà, organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro” il concorrente allegherà alla Relazione di Offerta tecnica i curricula professionali dei professionisti facenti parte del “Gruppo di Lavoro”, oltre a quelli dei soggetti facenti parte della “Struttura Operativa Minima”: ciascun curriculum dovrà essere costituito da un massimo di 3 (tre) facciate, incluso il frontespizio, in formato A4, con la scrittura in carattere arial 12, stampa su una sola facciata, riportante il numero di pagina, interlinea
singola, margini superiore ed inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, e conterrà una sintesi dei servizi svolti dal professionista e che questi ritenga più significativi in analogia alle prestazioni da affidare. Si specifica che i curricula dovranno essere firmati digitalmente dal professionista (o in alternativa con firma autografa ed accompagnati da un documento di riconoscimento) e dovranno essere corredati della sottostante dichiarazione, prevista dal Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE: “Con la firma della scheda curriculum il/la sottoscritto/a ………………….., ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE, autorizza l’Agenzia del Demanio al trattamento dei propri dati personali”.
N.B. L’OFFERTA TECNICA:
- nel caso di RT costituendi la relazione di cui al “criterio B” dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento;
- nel caso di RT costituiti dovrà essere sottoscritta digitalmente dal solo legale rappresentante della mandataria.
Nell’ambito dell’offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell’offerta coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata fermo restando che l’Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE
Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:
• inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla: 1) scaricata e salvata sul proprio PC; 2) sottoscritta digitalmente.
L’”Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
1. ribasso percentuale unico (Criterio C), così in cifre come in lettere, che il concorrente è disposto ad effettuare sull’importo di € 755.321,82 ( euro settecentocinquantacinquemilatrecentoventuno/82); al netto dell’iva e degli oneri previdenziali. Non saranno presi in considerazione decimali superiori al terzo. In caso di discordanza tra il valore della percentuale di ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valida l’offerta più conveniente per l’Agenzia del Demanio.
2. riduzione percentuale (Criterio D) da applicarsi al tempo stimato al par. 4 per l’espletamento del servizio richiesto. La riduzione percentuale non potrà essere superiore al 20% (percento).
Si precisa che:
- qualora il concorrente indichi una riduzione percentuale sul tempo superiore a quella sopra specificata, l’offerta si intenderà formulata con la riduzione percentuale massima del 20% indicata nel presente disciplinare.
L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella seguente tabella e di seguito descritti.
L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
CRITERI DI VALUTAZIONE | RIFERIMENTO | VALUTAZIONE | FATTORI PONDERALI | |
a) | Professionalità e adeguatezza dell’operatore economico | Scheda descrittiva | Valutazione qualitativa | Pa = 42 |
b) | Caratteristiche metodologiche dell’offerta | Relazione tecnica Curricula professionali | Valutazione qualitativa | Pb = 37 |
c) | Ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta | Offerta economica | Valutazione quantitativa | Pe = 20 |
d) | Riduzione percentuale unica sui tempi di esecuzione | Offerta temporale | Valutazione quantitativa | Pd = 1 |
TOTALE | 100 |
Criteri motivazionali di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Ai sensi dell’art. 95 comma 6 del Codice e del paragrafo VI delle Linee Guida ANAC n.1, la Commissione applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali, con i relativi sub-criteri e sub-pesi di seguito riportati:
a) professionalità ed adeguatezza dell’offerta (max 42 punti)
La professionalità ed adeguatezza dell’offerta (di cui alla Relazione/Scheda descrittiva per referenze di servizi svolti) sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti, per un massimo di 3 servizi relativi ad interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra gli interventi qualificabili affini a quello oggetto dell’affidamento.
Al riguardo si terrà conto delle soluzioni e delle metodologie già sperimentate con successo, che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare, con riferimento ai sub-criteri (valutati secondo i corrispondenti sub- pesi) proposti nella tabella seguente:
Professionalità e adeguatezza dell’Offerta | ||||
N. Ord. | Sub-elemento | Sub-criterio | Sub pesi | Peso max |
a.1 | Esperienza progettuale nei livelli Definitivo | Il concorrente dovrà comprovare l’esperienza acquisita nel campo della progettazione definitiva e/o esecutiva in ambito del restauro | 9 |
e/o Esecutivo riguardo interventi di restauro architettonico di complessi monumentali vincolati | monumentale. Saranno valutati i progetti che dimostreranno di aver risolto nel migliore dei modi il rapporto tra le istanze di conservazione degli elementi di pregio architettonico, opportunamente individuati nella fase preliminare, con le esigenze funzionali, distributive ed impiantistiche connesse alla rifunzionalizzazione dell’edificio. | 42 | ||
a.2 | Esperienza progettuale nei livelli Definitivo e/o Esecutivo riguardo interventi di miglioramento/ad eguamento strutturale di edifici storici. | Il concorrente dovrà comprovare l’esperienza acquisita nel campo della progettazione definitiva e/o esecutiva in ambito strutturale, con particolare riguardo all’edilizia storica e monumentale. Saranno valutati i progetti che dimostreranno di aver risolto nel migliore dei modi dal punto di vista strutturale le criticità statiche emerse da analisi/diagnosi condotte sul fabbricato. Saranno positivamente valutati gli interventi nei quali si sia pervenuti ad un miglioramento/adeguamento secondo le norme vigenti. | 9 | |
a.3 | Esperienza progettuale nei livelli Definitivo e/o Esecutivo riguardo interventi di riqualificazione impiantistica | Il concorrente dovrà comprovare l’esperienza acquisita nel campo della progettazione definitiva e/o esecutiva in ambito impiantistico. Saranno valutati i progetti che dimostreranno di aver soddisfatto nel migliore modo possibile le necessità impiantistiche della propria committenza, con particolare riferimento alle tipologie impiantistiche analoghe a quelle previste nel PFTE. | 8 | |
a.4 | Qualità architettonica degli interventi proposti ed elementi innovativi del linguaggio architettonico | Il concorrente dovrà comprovare la propria esperienza progettuale nel raggiungimento di un elevato grado della qualità architettonica, attraverso l’utilizzo di elementi innovativi del linguaggio architettonico (anche contemporaneo), anche in relazione alla compatibilità ed alla reversibilità degli interventi proposti, finalizzata sia alla tutela ed alla valorizzazione dei valori storici ed architettonici presenti, che al soddisfacimento di criteri di compatibilità ambientale e di efficace gestione in termini di reimpiego dei materiali ed efficiente gestione e manutenzione. Saranno valutati i servizi di progettazione svolti su edifici a carattere storico-monumentale che dimostreranno di aver raggiunto un grado elevato di qualità architettonica attraverso azioni di conservazione che abbiano nel contempo garantito una efficace gestione e manutenzione dell’edificio, anche in termini di utilizzo di materiali innovativi e riguardo la produzione di rifiuti. | 4 | |
a.5 | Esperienza del concorrente su attività di rilievo, progettazione e Direzione Lavori con impiego del B.I.M. | Il concorrente dovrà comprovare l’esperienza acquisita nel campo dell’utilizzo della piattaforma B.I.M., sia nelle fasi di conoscenza ed analisi preliminare dell’immobile, che nelle successive fasi di progettazione, fino all’esecuzione ed alla successiva gestione. Saranno maggiormente valutati i servizi svolti su | 6 |
edifici a carattere storico-monumentale. Saranno oggetto di valutazione le modalità di rilievo utilizzate, l’efficacia e la comprensibilità delle restituzioni grafiche ed il grado di integrazione tra le diverse informazioni dei componenti/oggetti edilizi (geometria, materia, degrado e requisiti prestazionali). Saranno altresì valutati quegli interventi in cui la gestione informativa sia stata finalizzata alla fase costruttiva e gestionale oltre che a quella progettuale. | ||||
a.6 | Esperienza del concorrente in materia di applicazione / miglioramento e gestione dei Criteri Ambientali Minimi | Il concorrente dovrà comprovare l’esperienza acquisita nel campo dei Criteri Ambientali Minimi, sia nelle fasi di conoscenza ed analisi preliminare dell’immobile, che nelle successive fasi di progettazione, fino all’esecuzione ed alla successiva gestione. Saranno maggiormente valutati i servizi svolti su edifici a carattere storico-monumentale. Saranno oggetto di valutazione l’adozione e l’implementazione dei C.A.M. non solo per i contenuti della progettazione in ambienti protetti da vincoli, ma anche in termini di progettualità attenta alla manutenzione delle opere e al fine vita delle stesse, al miglioramento prestazionale, ai costi di manutenzione. | 6 |
b) caratteristiche metodologiche e tecniche dell’offerta (max 37 punti)
Con riferimento al criterio tecnico metodologico, sarà considerata migliore quell’offerta per la quale la Relazione Tecnica dimostri che la concezione ideativa e la struttura tecnico- organizzativa prevista nell’offerta siano coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione.
In particolare, ai fini dell’individuazione della miglior offerta tecnica, la Commissione adotterà i sub criteri (valutati secondo i corrispondenti sub-pesi) proposti nella tabella seguente:
Caratteristiche metodologiche e tecniche dell’offerta | ||||
Sub-elemento | Sub-Criterio | Sub pesi | Peso max | |
b.1 | Inquadramento del servizio di Progettazione (definitiva ed esecutiva) da svolgere ed organizzazione metodologica della prestazione | Il Concorrente esporrà i principali contenuti dei livelli di progettazione da svolgere e - in relazione a questi - l’organizzazione che intende predisporre per l’esecuzione di ciascuno di essi, con particolare riferimento alle seguenti tematiche: - Inquadramento delle problematiche che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione, con riguardo particolare agli aspetti architettonici, strutturali e impiantistici del complesso edilizio; - Modalità di esecuzione della progettazione con particolare riguardo alla gestione delle informazioni e del modello BIM; | 12 |
- Modalità di esecuzione della progettazione con riferimento all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi. La Commissione valuterà l’esaustività dell’inquadramento del servizio da svolgere e l’organizzazione proposta sulla base dell’efficacia, della chiarezza e della integrazione tra le tematiche suddette. | 37 | |||
b.2 | Qualità architettonica ed elementi innovativi del linguaggio architettonico | Il Concorrente affronterà la tematica specifica dell’inserimento di nuove realizzazioni, quali il Corpo di Guardia e i nuovi collegamenti coperti tra i corpi di fabbrica da destinare ad uso ufficio, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: • Rapporto tra le nuove realizzazioni ed il contesto storicizzato circostante; • Utilizzo di elementi innovativi del linguaggio architettonico e loro rapporto con l’esistente; La Commissione valuterà quelle proposte che dimostrino il migliore approccio alla tematica dell’inserimento di nuove realizzazioni nel contesto storico esistente, soprattutto in relazione all’innovatività delle soluzioni dal punto di vista architettonico, strutturale, tecnologico, energetico ed alla loro integrazione. Le soluzioni che il Concorrente proporrà non saranno vincolanti per la progettazione futura ma saranno valutate per i soli aspetti di approccio e metodologia. | 6 | |
b.3 | Inquadramento del servizio di Coordinamento per la Sicurezza da svolgere ed organizzazione metodologica della prestazione | Il concorrente, ai fini dell’attribuzione del punteggio, esporrà i propri indirizzi in tema di organizzazione del cantiere. Sarà valutata positivamente una relazione che illustri le modalità e i criteri che si intendono adottare in fase progettuale, per gli aspetti di coordinamento della sicurezza, nell’allestimento e nell’organizzazione del cantiere con particolare riferimento alla modalità di impostazione ed organizzazione del cantiere in singole fasi di lavoro e la relativa tempistica, nonché le indicazioni per la riduzione delle polveri e dei rumori in fase di esecuzione dei lavori. Sarà valutato positivamente ogni eventuale soluzione che consenta di definire e migliorare i requisiti di sicurezza e le modalità di esecuzione del servizio in sede di progettazione, con riguardo alle attività di controllo e sicurezza, anche con riferimento all’utilizzo di eventuali ponteggi e/o apprestamenti che non alterino significativamente | 8 |
i flussi di traffico della viabilità urbana e pedonale, anche in considerazione dell’individuazione delle aree di accesso al cantiere e dell’ eventualità di effettuare saggi e consolidamenti fondazionali in terreni a rischio archeologico. | ||||
b.4 | Multidisciplinarietà, organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro | Il Concorrente illustrerà le figure professionali e le risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio. La Commissione valuterà la relazione metodologica relativa al gruppo di lavoro che si articolerà attraverso: 1. elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo, della persona incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. La Commissione presterà inoltre particolare attenzione alla formazione (attestazioni, qualifiche, ecc.) e all’esperienza in ambito BIM e CAM dei soggetti impiegati in tali ambiti. 2. un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del servizio con la relativa strumentazione a disposizione; 3. l’organigramma del gruppo di lavoro e suo dispiegamento nelle diverse fasi attuative del servizio; La Commissione verificherà, tramite i curricula allegati, la qualificazione dei componenti del gruppo di lavoro e la presenza di un giovane professionista così come da definizione riportata nella Linea Guida ANAC n. 1. | 11 |
c) Ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta (max 20 Punti)
Ribasso percentuale unico, così in cifre come in lettere, che il concorrente è disposto a praticare sull’importo di € 755.321,82 (euro settecentocinquantacinquemilatrecentoventuno/82), al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali.
Si tratta di un criterio volto a favorire l’offerta più conveniente per la Stazione Appaltante, da un punto di vista meramente economico.
Sarà considerata migliore l’offerta in grado di garantire il prezzo minore, senza, tuttavia, inficiare la qualità della prestazione, valutato sulla base del ribasso percentuale unico offerto.
Non saranno ritenute valide offerte al rialzo, le quali, di conseguenza, comporteranno l’esclusione del concorrente. Inoltre non saranno prese in considerazione, nel ribasso indicato, cifre decimali superiori alla terza, pertanto, nell’eventualità, lo stesso sarà troncato a tre cifre decimali.
d) Ribasso percentuale con riferimento al tempo (max 1 Punti)
Riduzione percentuale delle prestazioni di progettazione oggetto dell’appalto in misura comunque non superiore alla percentuale del 20% (venti).
Si precisa che qualora il concorrente abbia indicato un ribasso percentuale superiore a quello sopra specificato, sarà considerato un mero errore materiale e pertanto l’offerta si intenderà comunque formulata con il ribasso massimo indicato nel presente disciplinare.
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA
L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula, secondo il metodo aggregativo compensatore:
Ki = a.1 i*Pa1 + a.2 i*Pa2 + a.3 i*Pa3 + a.4 i*Pa4 + a5 i*Pa5 + a.6i*Pa6 + b.1 i*Pb1 + b.2
i*Pb2 + b.3 i*Pb3 + b.4 i*Pb4 + ci*Pc + di*Pd
dove:
• Ki è il punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo;
• i è l’offerta i-esima;
• a.1i, a.2i, a.3i, a.4i, a.5i, a.6i, b.1i, b.2i, b.3i, b.4i sono i coefficiente attribuiti all’offerta del concorrente i-esimo per il sub-elemento di valutazione qualitativo relativo: è un coefficiente compreso tra 0 (valore minimo) ed 1 (valore massimo), secondo la scala di valutazioni riportata al seguente punto 18.3
• Pa(1,2,3,4,5,6), Pb(1,2,3,4), Pc, e Pd sono i fattori ponderali di ciascun sub-peso relativo al corrispondente sub-criterio.
La somma dei sub-pesi deve risultare 100
18.3. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI PER I CRITERI DI NATURA QUALITATIVA
I coefficienti a(1,2,3,4,5,6)i, e b(1,2,3,4)i, relativi ai criteri di valutazione di tipo qualitativo delle precedenti tabelle, saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari.
Ciascun Commissario, infatti, attribuirà per ciascun sub-elemento qualitativo oggetto di valutazione un coefficiente variabile tra 0 e 1, con un numero massimo di decimali pari a 2, secondo il seguente elenco:
• il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente;
• il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente;
• il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto;
• il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono;
• il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto;
• il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo.
Successivamente si procederà a calcolare la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario per ciascuno dei sub-criteri di natura qualitativa.
Il coefficiente medio così ottenuto, assunto fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all’unità superiore ove la terza cifra sia maggiore uguale a cinque, sarà moltiplicato per il corrispondente sub-peso (fattore ponderale), ottenendo così il punteggio complessivo per l’elemento di valutazione qualitativo.
18.4. FORMULE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEGLI ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA
Ai fini della determinazione dei coefficienti ci e di, relativi rispettivamente agli elementi di valutazione c) e d) della tabella dei criteri di valutazione, verranno utilizzate le seguenti formule:
Offerta Economica (c) – (formula bilineare)
ci (per Oi <= Osoglia) = X*Oi/Osoglia
ci (per Oi > Osoglia) = X + (1,00 - X) * [(Oi - Osoglia)/( Omax - Osoglia)]
dove per l’Offerta Economica:
ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Oi = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Osoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,85 (coefficiente scelto dalla Stazione Appaltante)
Omax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.
Offerta Tempo (d) di= Ti/Tmedio
dove per l’offerta Tempo:
di = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente i-esimo;
Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad 1
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 03/08/2021, alle ore 10.00.
Le successive sedute pubbliche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso “Area comunicazioni” ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia nell’apposita pagina dedicata alla presente procedura.
Nel corso della prima seduta pubblica, dal Seggio di gara procederà in modalità telematica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica], (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
b) successivamente il Seggio di gara procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le offerte tecniche e, le offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla Commissione di gara, né alla Stazione Appaltante, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e il Seggio di gara deputato all’esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Ove fossero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, queste verranno sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 (cfr. par.14 del presente disciplinare). In tal caso, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine congruo e comunque non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Delle intervenute ammissioni ed esclusioni all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, verrà data comunicazione tramite il Sistema ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice, nominata successivamente al termine di scadenza delle offerte, sarà composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, in conformità all’art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55/2019.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce, ove ritenuto necessario, ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta che il Seggio di gara avrà effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il R.U.P. procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle Offerte economiche.
Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:
a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
La Stazione Appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per l’offerta tecnica e l’offerta economico-temporale, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta tecnica e l’offerta economico- temporale, si procederà mediante sorteggio.
22. INVERSIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
In caso di un numero di offerte pari o maggiore di 5, la Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di cui al combinato disposto dell’art. 1 comma 3 della L. n. 55 del 14/06/2019 e art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti.
In tale ipotesi, si procederà alla costituzione della Commissione di gara, la quale, dopo averne dato avviso ai concorrenti, avvierà sul Sistema le operazioni di gara tramite l’immediata apertura delle buste amministrative, al mero fine di accedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.
Pertanto, in corrispondenza della busta amministrativa di ogni operatore economico, il Presidente selezionerà lo stato “da valutare” e, in corrispondenza di ogni documento presentato, lo stato “non valutato”. A questo punto, il Sistema consentirà di procedere all’apertura delle buste tecniche ed economiche che saranno valutate secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 21.
Una volta redatta la graduatoria provvisoria dei concorrenti, il Seggio di gara procederà all’esame della documentazione amministrativa del primo classificato e del restante 10% dei concorrenti ammessi, procedendo secondo l’ordine degli stessi in graduatoria.
Si segnala che lo stato “da valutare”, attribuito in precedenza a ciascuna busta amministrativa, non potrà essere modificato, pertanto l’esito delle attività di valutazione della documentazione amministrativa da parte del Seggio, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 19, verrà reso noto ai concorrenti mediante pubblicazione dei verbali di gara sul sito istituzionale dell’Ente e tramite Sistema ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016.
In caso di esito positivo della verifica sulla documentazione amministrativa, si provvederà a confermare la graduatoria precedentemente redatta; in caso di esito negativo, la Commissione, appositamente riconvocata, procederà alla rideterminazione della classifica, fermi restando i punteggi già attribuiti alle singole offerte da ciascun commissario, ricalcolando il totale dei punteggi dati, al netto dei punti assegnati ai concorrenti esclusi, non potendo ritenersi la graduatoria cristallizzata sino al termine della “fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte”, così come previsto dall’art. 95, c. 15, D.Lgs. n. 50/2016.
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede formalmente al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere,
anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente par. 24.
In caso di inversione procedimentale la verifica della congruità dell’offerta verrà effettuata all’esito dell’esame della documentazione amministrativa.
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al R.U.P. tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al par. 23, la proposta di aggiudicazione è formulata dal R.U.P. al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
a. richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art.
83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
b. richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
c. verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a).
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia), ferma restando la possibilità di procedere alla stipula del contratto sulla base dell’informativa liberatoria provvisoria rilasciata ai sensi dell’art. 3 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020. Qualora la stazione appaltante proceda ai
sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D . Lgs. 159/2011 e 3, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, resta ferma la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
La mancata stipula del contratto entro il termine di cui all’art. 32, comma 8, così come modificato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, se imputabile all’operatore economico, costituisce causa di esclusione dell’operatore dalla procedura.
Il contratto è stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice e secondo anche quanto precisato nel Capitolato in tema di polizze a carico dell’aggiudicatario.
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del
D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub- contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Per quanto concerne le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura, la Stazione Appaltante, su espressa richiesta dell’aggiudicatario, ne consentirà il rimborso rateizzato nel limite dei sessanta giorni di cui all’art. 216, comma 11, del Codice e del Decreto del MIT del 02/12/2016.
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sez. Xxxxxxx - Xxx Xxxxxx, 0. Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve renderli a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.
Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia del Demanio - DPO è l’Avv. Xxxx Xxxxxx sempre contattabile all’indirizzo email xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Si allega al riguardo l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente all’interno della busta amministrativa (Allegato Informativa trattamento dati personali – All.V).
27. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate,
e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
Il Direttore Regionale Xxxxxxxx Xxxxxxx
Allegati:
• Domanda di partecipazione (All.I);
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
• DGUE (All. II);
• Dichiarazione integrativa del DGUE (All. III);
• Patto di integrità (All. IV);
• Informativa Privacy (All. V);
• Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (All. VI);