GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA Clausole campione

GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, compresi i costi per la sicurezza derivanti da interferenze, e precisamente di importo pari ad € 4.706.114,29 (quattromilionisettecentoseimilacentoquattordici/29 euro), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese in caso di avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione pari al 2% dell'importo dell’appalto, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o da intermediari finanziari di cui all'art. 93, comma 3 dei D. Lgs. 50/2016 a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva per l'importo determinato a norma dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. L'ammontare della cauzione è ridotto nelle percentuali e nei casi previsti dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire dei benefici della riduzione della cauzione di cui al predetto comma, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nel caso di costituzione della cauzione mediante fideiussione bancaria rilasciata da intermediari finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, dovrà avere validità per almeno 180 giorni dal termine di scadenza della presentazione dell'offerta. La fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o Ia polizza fidejussoria assicurativa dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. ln caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. (art. 93 del D.Lgs 50/2016) pari al 2% dell’importo dell'appalto = di Euro 2.000,00 ridotta eventualmente delle percentuali indicate al comma 7 dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, costituita, alternativamente con le modalità di cui al comma 2 e 3 dell'art. 93 già citato: • Cauzione mediante versamento in contanti, o deposito di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito a titolo di pegno presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le Aziende autorizzate, ovvero: • Fideiussione a favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice e conforme allo schema tipo 1.1 allegato al D.M. N° 123 del 12/03/2004, valida per almeno 180 giorni dalla data di presenta- zione dell’offerta. Per entrambe le modalità è richiesta una unita DICHIARAZIONE di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs.n. 385/1993, contenente l’impegno a rila- sciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data del rilascio del certificato di collaudo.
GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. L'offerta relativa all'accordo quadro dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria per la percentuale pari al 2% dell'importo a base di gara ai sensi di legge e come disposto dal bando di gara.
GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. Cauzione provvisoria comprovata dalla quietanza rilasciata dalla Tesoreria dell'Ente presso il Tesoriere dell'Amministrazione Banca di credito cooperativo di Roma avente le seguenti coordinate: IBAN IT 47 K 08327 03221 000000121121 - intestato alla Provincia di Roma, attestante il versamento cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo posto a base di gara. Detto versamento deve essere costituito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito stesso. Qualora la cauzione provvisoria sia costituita con la forma della fidejussione bancaria o polizza assicurativa (ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 d. lgs. N. 385/1993), deve, a pena di esclusione:
GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. L’offerta dovrà essere corredata da garanzia provvisoria di importo pari a €. 500,00 (cinquecento) da prestarsi, a scelta dell’offerente, nelle forma della cauzione o della fideiussione. autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’INPS. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore dell’offerente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche, a pena di esclusione, una dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia assicurativa contenente l’impegno del medesimo verso l’offerente a rilasciare, qualora l’offerente medesimo risultasse aggiudicatario, la cauzione definitiva in favore dell’INPS, piu’ avanti specificata. 385/1993, nonché gli estremi di autorizzazione del Ministero Economia e Finanze ai sensi del DPR 115/2004), avente validità per almeno 180 giorni. In caso di riunione di concorrenti la fideiussione dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti riuniti. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare avere quale beneficiario l’INPS; dovrà essere specificamente riferita alla procedura in oggetto; dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del codice civile; dovrà prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; dovrà prevedere l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta dell’INPS, entro il termine di giorni 15 dalla richiesta medesima; dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data ultima di scadenza per il termine di ricezione delle offerte; dovrà prevedere l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; dovrà garantire espressamente l’evento della mancata sottoscrizione della convenzione, e ogni altro obbligo derivante al concorrente dalla partecipazione alla gara. tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall’aggiudicazione stessa.
GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria, ai sensi dell’articolo 75 del D. Lgs. n. 163/06, di importo pari al 2% dell’importo a base di gara fatto salvo il beneficio di cui all’art.75, comma 7, del D.Lgs. 163/06 e s. m. e i. Si precisa che la presentazione della cauzione provvisoria configura un adempimento necessario a pena di esclusione. Il deposito cauzionale provvisorio dovrà avere una validità espressa di almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. L’importo della garanzia da prestare complessivamente sul prezzo a base di gara è di € 89.127,00 (Ottantanovemilacentoventisette/00), pari al 2% di € 4.456.332,50. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia. Ai sensi dell’articolo 75, comma 8, l’offerta, a pena di esclusione, deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo del progetto, compresi i costi per la sicurezza derivanti da interferenze, e precisamente:
GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. L’offerta è corredata da:

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;