Garanzia a corredo dell’offerta Clausole campione

Garanzia a corredo dell’offerta. La garanzia a corredo dell’offerta è stabilita, ai sensi dell’art. 93 del D.Lvo 50/16, in misura pari al 2% dell’importo totale delle prestazioni stimate derivanti dal presente accordo quadro e può essere costituita mediante cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. La fideiussione può essere, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lvo 385/93. La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del c.c. nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L’offerta, ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lvo n. 50/16, dovrà essere corredata, a pena di esclusione della gara, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate. Ai non aggiudicatari della gara, la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione, come sancito dall’ultimo comma dell’art. 93, c. 9 del D.Lvo 50/2016.
Garanzia a corredo dell’offerta. A pena di esclusione, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% per cento dell’importo massimo spendibile dell’accordo quadro, sotto forma di cauzione o di fideiussione, secondo le previsioni e nelle forme di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le fidejussioni non dovranno riportare aggiunte o correzioni a mano che non siano controfirmate dal concorrente e dal fideiussore, pena la non ammissione dell’offerta. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016: - l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000; - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente periodo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si evidenziano le seguenti prescrizioni relative alla garanzia provvisoria: - in caso di applicazione delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 D. Lgs 50/2016, devono essere allegate alla cauzione le copie conformi delle certificazioni del sistema di qualità che danno diritto alle riduzioni applicate. Per consentire la valutazione immediata della correttezza dell'importo garantito, il concorrente dovrà allegare al documento comprovante la costit...
Garanzia a corredo dell’offerta. La garanzia a corredo dell’offerta di cui al TITOLO II punto 2.4, in caso di RTI o GEIE o Consorzio – siano essi costituiti ovvero costituendi – deve essere intestata a tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento, GEIE o Consorzio; sempre a favore dei suddetti soggetti devono essere rilasciati i correlati impegni del garante di cui al citato TITOLO II punto 2.4. Per poter beneficiare della riduzione del 50% dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo le forme e le modalità dell’art. 43 D.Lgs. n. 163/2006) tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento, GEIE o Consorzio dovranno allegare alla garanzia copia della certificazione ISO 9001/2008 o equivalente in corso di validità. L’attestazione del pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovrà essere presentata con le modalità di cui al TITOLO II, punto 2.5. Il pagamento dovrà essere effettuato dalla sola Impresa mandataria/capofila.
Garanzia a corredo dell’offerta. La garanzia a corredo dell’offerta di cui al TITOLO II punto 2.4, dovrà essere intestata al Consorzio; sempre a favore del Consorzio devono essere rilasciati i correlati impegni del garante di cui al citato TITOLO II punto 2.4. Per poter beneficiare della riduzione del 50% dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo le forme e le modalità dell’art. 43 D.Lgs. n. 163/2006) il Consorzio dovrà allegare alla garanzia copia della certificazione ISO 9001/2008 o equivalente in corso di validità. L’attestazione del pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovrà essere presentata dal Consorzio con le modalità di cui al TITOLO II, punto 2.5.
Garanzia a corredo dell’offerta. L’offerta dovrà essere corredata di fideiussione a garanzia pari al 2% dell’importo dell’appalto, corrispondente ad Euro 141.380,00 (centoquarantunomilatrecentottanta/00), costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. L’offerta dovrà altresì essere corredata, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario. Per poter beneficiare della riduzione del 50% dell’importo della cauzione ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo le forme e le modalità dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006) i concorrenti dovranno allegare alla cauzione copia della certificazione ISO 9001/2008 o equivalente in corso di validità. La mancata presentazione della garanzia secondo le forme e le modalità di cui sopra comporta l’esclusione dalla gara.
Garanzia a corredo dell’offerta. I concorrenti devono costituire una garanzia a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. La garanzia è pari al due per cento (2%) dell’importo complessivo dell’appalto indicato al punto II.2.1) del bando, pertanto di € 5.712,00 (Euro cinquemilasettecentododici/00). A scelta dei concorrenti la garanzia può essere prestata nei seguenti modi:
Garanzia a corredo dell’offerta. I soggetti che partecipano al presente Avviso pubblico devono costituire a pena di esclusione ed ai fini dell’ammissione alla stessa, a garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese, della serietà dell'offerta e dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo dell’investimento al netto dell’IVA, in favore dell’Amministrazione metropolitana, comprovata dalla quietanza rilasciata dalla Tesoreria dell’Ente (UNICREDIT S.P.A. – Sportello di Tesoreria, Xxx xxx Xxxxx, 000 - 00000 Xxxx, XXXX: XX00X0000000000000000000000 – intestatario Città metropolitana di Roma Capitale – causale “Garanzia provvisoria per partecipazione Avviso Pubblico per Affidamento in concessione degli spazi esterni assegnati all’Istituto Scolastico Xxxxx Xxxx in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 64, per la realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale con relativi servizi e locali accessori, con investimento a totale cura, rischio e spese del concessionario, a scomputo dei canoni di concessione - Dipartimento II - Direzione), attestante il versamento provvisorio del 2% dell’importo dell’investimento al netto dell’IVA. Detto versamento deve essere costituito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato. Tale garanzia potrà essere costituita, in alternativa ed a scelta dell’offerente, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, ovvero di fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso, a pena di esclusione essa deve: a) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, del codice civile; b) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; c) prevedere espressamente l’obbligo incondizionato del fideiussore di effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Città metropolitana di Roma Capitale, il versamento dell’intera somma garantita su conto corrente dell’Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l’eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto g...
Garanzia a corredo dell’offerta. 1. L’Impresa, unitamente alla documentazione amministrativa, richiede, al Concorrente una garanzia pari al 2% dell’importo a base di gara o, in assenza di base d’asta, dell’importo presunto del contratto.
Garanzia a corredo dell’offerta. 11 11. SOPRALLUOGO 14
Garanzia a corredo dell’offerta. Art. 22 - Documentazione di ammissione Art. 23 - Non ammissione